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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LC ED ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti Patrizia Controparte_1 C.F._2
Marcazzan, Bescapè Samanta e dell'avv. Salvato Michele ed elettivamente domiciliata presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
- nel merito, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'intervenuta indipendenza economica del figlio delle parti ) e/o Persona_1 l'aumento della capacità reddituale e finanziaria in capo alla resistente IG.ra , nonché la Controparte_1 sottoscrizione, da parte di quest'ultima, di preliminare di vendita della casa coniugale,
1) revocare l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale (in comproprietà al 50% tra le parti e CP_1 sita in Giussano, V.le Piave n. 4), con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo della domanda;
pagina 1 di 5 2) dichiarare la cessazione, con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo della domanda, dell'obbligazione di corrispondere da parte del IG. in favore della IG.ra il contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento, ordinario e straordinario, per il figlio . Per_1
3) quanto alle spese ordinarie della casa coniugale, confermare che il relativo onere graverà integralmente sulla resistente, sinché occuperà in via esclusiva l'appartamento in oggetto.
- nel merito, IN VIA SUBORDINATA:
accertata e dichiarata l'intervenuta indipendenza economica del figlio e/o l'acquisita Persona_1 capacità reddituale da parte del medesimo e/o la riduzione del reddito lavorativo percepito dal IG.
e/o l'aumento del reddito lavorativo e della situazione finanziaria della IG.ra Parte_1 CP_1
, ridurre adeguatamente l'entità del contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, per il
[...] figlio a carico del padre, valutando altresì l'opportunità che l'eventuale conferimento di danaro sia corrisposto direttamente al figlio . Per_1
- IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 5 Cap. 1) Vero che , figlio dei IGg.ri ed , svolge Persona_1 Controparte_1 Parte_1 attività di parrucchiere a domicilio? Cap. 2) Vero che l'attività di cui al precedente capitolo di prova è prestata a titolo oneroso? Si indica quale testimone: IG. , residente in [...]. Tes_1
Si chiede inoltre emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo al figlio delle parti,
[...]
, delle buste paga ricevute dalla datrice di lavoro relative alle mensilità decorrenti da Per_1 CP_2 marzo 2025.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio
Per Controparte_1 in via principale:
- Accertare e dichiarare infondato in fatto ed in diritto le domande proposte nel presente giudizio dal sig. nei confronti della sig.ra e di conseguenza rigettare le Parte_1 Controparte_1 medesime;
in subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di modificare i provvedimenti assunti in sede di divorzio, accogliendo in toto o parzialmente le domande azionate con il presente giudizio da controparte, si chiede che: a) per quanto riguarda l'ex abitazione coniugale, sia previsto un termine congruo per il rilascio, non inferiore a mesi 12, salvo che le parti giungano ad una cessione dello stesso prima del termine fissato dal Giudice;
b) per quanto riguarda il mantenimento in favore di : a) Per_1 in caso di accertata contrazione del reddito del sig. , ma con diritto di a percepire il Per_1 Per_1 mantenimento, non essendo economicamente autosufficiente, ridurre il mantenimento stesso in misura non inferiore ad € 250,00. in via istruttoria:
- Al fine di determinare la reale situazione finanziaria / reddituale del sig. , si Parte_1 chiede al Giudice di voler disporre attraverso l'attività di polizia giudiziaria l'indagine sulla persona del ricorrente;
- Senza che ciò comporti inversione del relativo onere, si chiede: A) l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati: 1. “Vero che in Cesano Maderno (MB) presso la sede dell' Controparte_3 di Filiale di Cesano Maderno via Milano 26, in persona del sig. , la CP_4 CP_4 signora ha sottoscritto, unitamente al sig. , il mandato di Controparte_1 Parte_1 vendita dell'immobile sito in Giussano viale Piave 4, attualmente occupato dalla stessa in virtù dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 1636/2024 del 4/6/2024.” Testimone: a) c/o di Filiale di Cesano CP_4 Controparte_3 CP_4
Maderno via Milano 26.. 2. “Vero che nel periodo da settembre 2024 a febbraio 2025, l'immobile sito in Giussano al viale Piave 4, di proprietà dei signori e , è stato oggetto n. 31 visite da Controparte_1 Parte_1 parte di persone interessate all'acquisto?” Testimone: c/o di Filiale di Cesano CP_4 Controparte_3 CP_4
Maderno via Milano 26; b) via Monte San Michele 3/a Verano Brianza. Testimone_2 3. “Vero che l'immobile sito in Giussano viale Piave 4, di proprietà dei signori e Controparte_1
, deve essere oggetto di sanatoria per ottenere la certificazione di conformità Parte_1 edilizia.”. Testimone: c/o MyHome Immobiliare di UE MA Filiale di Cesano CP_4
Maderno via Milano 26; b) via Monte San Michele 3/a Verano Brianza. Testimone_2
B) Ordine di esibizione: ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che il Tribunale ordini a Persona_1
la produzione in giudizio della documentazione medica relativa alla diagnosi F81.0 e F81.9
[...] emessa dalla dott.ssa , neuropsichiatra infantile. Persona_2
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento. pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , stabilito nella Per_1 pronuncia di divorzio n.1636/24 e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, sul presupposto che il figlio, completato il proprio percorso di studi, aveva fatto ingresso nel mondo del lavoro ed era divenuto economicamente indipendente.
ha contestato la circostanza che il figlio sia divenuto economicamente Controparte_1 indipendente e ha quindi chiesto il rigetto delle modifiche domandate dal ricorrente.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive e, quanto alla casa familiare, è emerso che nelle more era intervenuto un contratto preliminare di compravendita in relazione al quale è prevista la stipula del rogito il 30 maggio 2025. Dagli atti di causa e dalle allegazioni di parte risulta che è stato assunto con contratto di Per_1 apprendistato professionalizzante (il periodo dell'apprendistato è di 24 mesi) a tempo pieno e indeterminato e con una retribuzione netta di circa € 1400,00 mensili come risultante dalle buste paga prodotte. La resistente ha evidenziato come al termine dei 24 mesi di apprendistato l'azienda datrice di lavoro ben potrebbe non proseguire il contratto, esponendo il figlio alla perdita del lavoro.
II. Ciò premesso in fatto, sul tema va osservato, in linea generale, che l'autosufficienza economica è legata all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, svolgendo attività in linea con le proprie capacità di lavoro e la preparazione acquisita durante il proprio percorso scolastico e formativo. Rispetto al passato non è più considerato requisito essenziale la stabilità nel tempo dell'occupazione lavorativa reperita, purchè non eccessivamente limitata temporalmente, stante l'attuale tipologia del mercato del lavoro, contraddistinto da maggiore flessibilità. In tale quadro anche i contratti a termine segnano l'ingresso nel mondo del lavoro e, ove non eccessivamente brevi e retribuiti adeguatamente, sono ritenuti idonei a raggiungere l'indipendenza economica. (Cass. 40282/21). Similmente il contratto di apprendistato, diretto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e contemporaneamente a far acquisire al lavoratore, tramite l'attività formativa, le competenze professionali relative alle mansioni assegnate, deve ritenersi idoneo a far conseguire l'indipendenza economica ove abbia le medesime caratteristiche: durata prolungata nel tempo e retribuzione idonea a consentire al lavoratore di provvedere autonomamente alle proprie esigenze (Corte Appello Venezia n.91/20).
Nel caso di specie, la durata a tempo indeterminato del contratto sottoscritto, la durata di 24 mesi della fase di apprendistato, idonea a formare compiutamente e l'entità della Per_1 retribuzione percepita (€ 1400,00 mensili) depongono per l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro e per il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dello stesso.
Il paventato rischio che al termine dei 24 mesi possa essere licenziato dal datore di Per_1 lavoro non vale ad escludere tale requisito, tenuto altresì conto che , come gli altri Per_1 lavoratori nelle stesse condizioni, avrà diritto a percepire la Naspi e, grazie all'esperienza professionale acquisita, avrà maggiori possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Sussistono perciò i presupposti per revocare l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda.
III. Dall'accertamento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio deriva il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, che ha la sua ragion d'essere nell'assicurare la stabilità e continuità abitativa dei figli anche maggiorenni fino a quando non raggiungono l'autosufficienza economica, indipendentemente dalla prosecuzione della convivenza con il genitore assegnatario della pagina 4 di 5 stessa.
Va peraltro evidenziato che, nel caso di specie, il vincolo non ha più ragion d'essere anche per avere le parti promesso in vendita l'immobile a terzi.
IV. La revoca dell'assegno di mantenimento per il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio rende superfluo l'esame comparativo delle condizioni economiche delle parti. V. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti, dell'assenza di attività istruttoria e del superamento del periodo di prova da parte di in corso di Per_1 causa, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...] Controparte_1 così provvede: 1) Revoca con decorrenza dalla data della domanda l'assegno di mantenimento a carico di per il figlio : Parte_1 Per_1
2) Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Giussano, Viale Piave, 4 a favore di
; Controparte_1
3) compensa le spese di lite Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8/05/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LC ED ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti Patrizia Controparte_1 C.F._2
Marcazzan, Bescapè Samanta e dell'avv. Salvato Michele ed elettivamente domiciliata presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
- nel merito, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'intervenuta indipendenza economica del figlio delle parti ) e/o Persona_1 l'aumento della capacità reddituale e finanziaria in capo alla resistente IG.ra , nonché la Controparte_1 sottoscrizione, da parte di quest'ultima, di preliminare di vendita della casa coniugale,
1) revocare l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale (in comproprietà al 50% tra le parti e CP_1 sita in Giussano, V.le Piave n. 4), con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo della domanda;
pagina 1 di 5 2) dichiarare la cessazione, con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo della domanda, dell'obbligazione di corrispondere da parte del IG. in favore della IG.ra il contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento, ordinario e straordinario, per il figlio . Per_1
3) quanto alle spese ordinarie della casa coniugale, confermare che il relativo onere graverà integralmente sulla resistente, sinché occuperà in via esclusiva l'appartamento in oggetto.
- nel merito, IN VIA SUBORDINATA:
accertata e dichiarata l'intervenuta indipendenza economica del figlio e/o l'acquisita Persona_1 capacità reddituale da parte del medesimo e/o la riduzione del reddito lavorativo percepito dal IG.
e/o l'aumento del reddito lavorativo e della situazione finanziaria della IG.ra Parte_1 CP_1
, ridurre adeguatamente l'entità del contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, per il
[...] figlio a carico del padre, valutando altresì l'opportunità che l'eventuale conferimento di danaro sia corrisposto direttamente al figlio . Per_1
- IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 5 Cap. 1) Vero che , figlio dei IGg.ri ed , svolge Persona_1 Controparte_1 Parte_1 attività di parrucchiere a domicilio? Cap. 2) Vero che l'attività di cui al precedente capitolo di prova è prestata a titolo oneroso? Si indica quale testimone: IG. , residente in [...]. Tes_1
Si chiede inoltre emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo al figlio delle parti,
[...]
, delle buste paga ricevute dalla datrice di lavoro relative alle mensilità decorrenti da Per_1 CP_2 marzo 2025.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio
Per Controparte_1 in via principale:
- Accertare e dichiarare infondato in fatto ed in diritto le domande proposte nel presente giudizio dal sig. nei confronti della sig.ra e di conseguenza rigettare le Parte_1 Controparte_1 medesime;
in subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di modificare i provvedimenti assunti in sede di divorzio, accogliendo in toto o parzialmente le domande azionate con il presente giudizio da controparte, si chiede che: a) per quanto riguarda l'ex abitazione coniugale, sia previsto un termine congruo per il rilascio, non inferiore a mesi 12, salvo che le parti giungano ad una cessione dello stesso prima del termine fissato dal Giudice;
b) per quanto riguarda il mantenimento in favore di : a) Per_1 in caso di accertata contrazione del reddito del sig. , ma con diritto di a percepire il Per_1 Per_1 mantenimento, non essendo economicamente autosufficiente, ridurre il mantenimento stesso in misura non inferiore ad € 250,00. in via istruttoria:
- Al fine di determinare la reale situazione finanziaria / reddituale del sig. , si Parte_1 chiede al Giudice di voler disporre attraverso l'attività di polizia giudiziaria l'indagine sulla persona del ricorrente;
- Senza che ciò comporti inversione del relativo onere, si chiede: A) l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati: 1. “Vero che in Cesano Maderno (MB) presso la sede dell' Controparte_3 di Filiale di Cesano Maderno via Milano 26, in persona del sig. , la CP_4 CP_4 signora ha sottoscritto, unitamente al sig. , il mandato di Controparte_1 Parte_1 vendita dell'immobile sito in Giussano viale Piave 4, attualmente occupato dalla stessa in virtù dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 1636/2024 del 4/6/2024.” Testimone: a) c/o di Filiale di Cesano CP_4 Controparte_3 CP_4
Maderno via Milano 26.. 2. “Vero che nel periodo da settembre 2024 a febbraio 2025, l'immobile sito in Giussano al viale Piave 4, di proprietà dei signori e , è stato oggetto n. 31 visite da Controparte_1 Parte_1 parte di persone interessate all'acquisto?” Testimone: c/o di Filiale di Cesano CP_4 Controparte_3 CP_4
Maderno via Milano 26; b) via Monte San Michele 3/a Verano Brianza. Testimone_2 3. “Vero che l'immobile sito in Giussano viale Piave 4, di proprietà dei signori e Controparte_1
, deve essere oggetto di sanatoria per ottenere la certificazione di conformità Parte_1 edilizia.”. Testimone: c/o MyHome Immobiliare di UE MA Filiale di Cesano CP_4
Maderno via Milano 26; b) via Monte San Michele 3/a Verano Brianza. Testimone_2
B) Ordine di esibizione: ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che il Tribunale ordini a Persona_1
la produzione in giudizio della documentazione medica relativa alla diagnosi F81.0 e F81.9
[...] emessa dalla dott.ssa , neuropsichiatra infantile. Persona_2
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento. pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , stabilito nella Per_1 pronuncia di divorzio n.1636/24 e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, sul presupposto che il figlio, completato il proprio percorso di studi, aveva fatto ingresso nel mondo del lavoro ed era divenuto economicamente indipendente.
ha contestato la circostanza che il figlio sia divenuto economicamente Controparte_1 indipendente e ha quindi chiesto il rigetto delle modifiche domandate dal ricorrente.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive e, quanto alla casa familiare, è emerso che nelle more era intervenuto un contratto preliminare di compravendita in relazione al quale è prevista la stipula del rogito il 30 maggio 2025. Dagli atti di causa e dalle allegazioni di parte risulta che è stato assunto con contratto di Per_1 apprendistato professionalizzante (il periodo dell'apprendistato è di 24 mesi) a tempo pieno e indeterminato e con una retribuzione netta di circa € 1400,00 mensili come risultante dalle buste paga prodotte. La resistente ha evidenziato come al termine dei 24 mesi di apprendistato l'azienda datrice di lavoro ben potrebbe non proseguire il contratto, esponendo il figlio alla perdita del lavoro.
II. Ciò premesso in fatto, sul tema va osservato, in linea generale, che l'autosufficienza economica è legata all'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, svolgendo attività in linea con le proprie capacità di lavoro e la preparazione acquisita durante il proprio percorso scolastico e formativo. Rispetto al passato non è più considerato requisito essenziale la stabilità nel tempo dell'occupazione lavorativa reperita, purchè non eccessivamente limitata temporalmente, stante l'attuale tipologia del mercato del lavoro, contraddistinto da maggiore flessibilità. In tale quadro anche i contratti a termine segnano l'ingresso nel mondo del lavoro e, ove non eccessivamente brevi e retribuiti adeguatamente, sono ritenuti idonei a raggiungere l'indipendenza economica. (Cass. 40282/21). Similmente il contratto di apprendistato, diretto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e contemporaneamente a far acquisire al lavoratore, tramite l'attività formativa, le competenze professionali relative alle mansioni assegnate, deve ritenersi idoneo a far conseguire l'indipendenza economica ove abbia le medesime caratteristiche: durata prolungata nel tempo e retribuzione idonea a consentire al lavoratore di provvedere autonomamente alle proprie esigenze (Corte Appello Venezia n.91/20).
Nel caso di specie, la durata a tempo indeterminato del contratto sottoscritto, la durata di 24 mesi della fase di apprendistato, idonea a formare compiutamente e l'entità della Per_1 retribuzione percepita (€ 1400,00 mensili) depongono per l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro e per il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dello stesso.
Il paventato rischio che al termine dei 24 mesi possa essere licenziato dal datore di Per_1 lavoro non vale ad escludere tale requisito, tenuto altresì conto che , come gli altri Per_1 lavoratori nelle stesse condizioni, avrà diritto a percepire la Naspi e, grazie all'esperienza professionale acquisita, avrà maggiori possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Sussistono perciò i presupposti per revocare l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda.
III. Dall'accertamento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio deriva il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune, che ha la sua ragion d'essere nell'assicurare la stabilità e continuità abitativa dei figli anche maggiorenni fino a quando non raggiungono l'autosufficienza economica, indipendentemente dalla prosecuzione della convivenza con il genitore assegnatario della pagina 4 di 5 stessa.
Va peraltro evidenziato che, nel caso di specie, il vincolo non ha più ragion d'essere anche per avere le parti promesso in vendita l'immobile a terzi.
IV. La revoca dell'assegno di mantenimento per il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio rende superfluo l'esame comparativo delle condizioni economiche delle parti. V. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti, dell'assenza di attività istruttoria e del superamento del periodo di prova da parte di in corso di Per_1 causa, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...] Controparte_1 così provvede: 1) Revoca con decorrenza dalla data della domanda l'assegno di mantenimento a carico di per il figlio : Parte_1 Per_1
2) Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Giussano, Viale Piave, 4 a favore di
; Controparte_1
3) compensa le spese di lite Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8/05/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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