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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2024, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7956/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIEREGATO Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37122 Verona, Piazza R. Simoni nr. 6,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CORRADI ALBERTO e dell'avv. PAOLO PASETTO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5 37126 VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito - Dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al marito Parte_2 Controparte_1
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex artt. 143 e 147 c.c. - Disporsi l'affido esclusivo rafforzato, anche per le questioni di maggiore interesse di cui all'art 337 quater, comma 3, cpc, della figlia minore alla madre, , assegnandosi a Per_1 Parte_2 quest'ultima la casa familiare. - Ordinarsi a di corrispondere un assegno Controparte_1
Org_ alimentare di € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale in favore della figlia minore
e della moglie , oltre al pagamento del 50% di ogni eventuale spesa straordinaria Per_1 Pt_2
per la figlia minore, come indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona. -
Disporre che il pagamento dell'assegno di cui sopra sia effettuato direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante ex artt. 2099 cc e 545 cpc. In ogni caso Spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria ex art. 183 cpc, VI comma, n. 2) cpc.”
Conclusioni di parte resistente:“Dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della convivenza e con addebito alla moglie, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di ogni variazione di residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
3. Disporre l'assegnazione della Casa Familiare alla madre, che l'abiterà con la figlia.
4. Dichiarare tenuto a versare alla moglie la somma mensile di Euro Controparte_1
200,00 a titolo di mantenimento di . Per_1
5. Stabilirsi il diritto/dovere di visita del padre con le seguenti modalità:
i) a fine settimana alternati, sabato e domenica dalla mattina alla sera con il padre, con pernotto;
ii) un pomeriggio alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici di e con i Per_1
turni di lavoro dei genitori;
iii) due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, concordandole con la moglie entro il mese di aprile di ogni anno;
pagina 2 di 8 iv) una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il periodo 24 ÷ 30 dicembre e 31 dicembre ÷ 6 gennaio;
v) alternando, di anno in anno, venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore,
Pasquetta e i successivi giorni con l'altro.
6. Disporre che i coniugi sostengano le spese c.d. accessorie di cui alla sezione terza del
Protocollo famiglia in vigore – da intendersi qui integralmente trascritte – al 50% ciascuno.
Le spese detraibili, in particolare quelle mediche, saranno detratte da ogni coniuge nella misura corrispondente.
7. Condannare a risarcire tutti danni, anche non patrimoniali, che saranno provati in Pt_2
corso di causa, anche con valutazione equitativa.
8. Vittoria di spese, compensi e accessori del giudizio (15% rimborso forfettario, 4% c.p.a.,
Iva), aumentati ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 842/2023, pubblicata il 3.5.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa è poi proseguita in ordine alle reciproche domande di addebito, ed alle condizioni di affido, collazione, visite della figlia minore , nata il [...], e per la Per_1
regolamentazione del suo mantenimento.
Questi alcuni dei dati ulteriori di cui tenere conto ai fini del decidere:
- Il matrimonio è stato celebrato il 18.11.2016 in Horjesti, IA, ed il nucleo familiare è vissuto a Vigasio;
- La ricorrente, cittadina moldava, è nata il [...];
- Il resistente, cittadino moldavo, è nato il [...];
- La ricorrente lavora con contratto a tempo indeterminato presso Controparte_2
- Il resistente lavora con contratto a tempo indeterminato presso Org_2
[...]
pagina 3 di 8 - Le parti sono comproprietarie al 50% dell'abitazione familiare in forza dell'acquisto avvenuto il 4.8.2022, per il quale pagano mensilmente le rate del mutuo, oltre che comproprietari di un'altra abitazione in IA.
La ricorrente aveva formulato istanza di emissione di ordine di protezione nei confronti del resistente, respinta per mancanza di idoneo supporto probatorio.
In sede presidenziale con ordinanza del 30.01.2023 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
- affido condiviso della figlia;
sua residenza prevalente presso la madre e Per_1
correlata regolamentazione delle visite padre-figlia;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- contributo al mantenimento della figlia, a carico del padre, determinato in euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo.
A base delle determinazioni di cui sopra si è anche tenuto conto della percezione al 100% dell'auu da parte della ricorrente e della necessità per il resistente di procurarsi una soluzione abitativa alternativa.
1) Domande di addebito.
Ambo le contrapposte domande di addebito sono fondate.
In sintesi, la ricorrente lamenta condotte maltrattanti del resistente, già risalenti a prima della celebrazione del matrimonio, nonché l'inclinazione ad eccedere nell'uso di sostanze alcoliche.
Sul punto sono state assunte le deposizioni testimoniali di , sorella della Testimone_1
ricorrente, e del di lei marito, . Va premesso che i due testimoni per un Org_3
periodo hanno coabitato in Italia con le parti e conoscono da tempo il resistente: la prima fin da quando erano piccoli, in quanto vicini di casa in IA, il secondo da circa cinque anni.
La teste ha confermato della tendenza del resistente, già in passato, ad abusare di alcol Tes_1
in occasione delle feste. Poi dal 2018, ossia da quando si è trasferita a vivere con loro, la teste riferisce di avere riscontrato personalmente che tale condotta non era cessata.
Ha altresì confermato, sempre perché coabitava con loro, che il resistente si rivolgeva alla moglie con epiteti offensivi (“stupida”, “puttana”, “non vali niente”). Ha anche riferito che queste espressioni venivano pronunciate anche in presenza della bambina. Ricorda, ad pagina 4 di 8 esempio, dell'episodio in cui la ricorrente aveva chiesto al marito di fare la spesa, ma questi era rientrato il mattino seguente ubriaco e senza spesa. In un'altra occasione era intervenuta ella stessa per fare smettere il resistente dal proferire parolacce contro la moglie davanti alla figlioletta.
Ha parimenti ricordato che dopo il matrimonio, quando ancora vivevano in IA (il trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo), la sorella era stata spinta a terra durante un pesante litigio tra i due e si era trasferita per qualche giorno dalla madre. Un episodio simile si era verificato anche in Italia. In particolare nel 2019 la teste ha riferito di un forte litigio in cucina tra i due, che l'aveva indotta ad uscire di casa (all'epoca coabitava con loro). Ad un certo punto anche il resistente uscì e la teste sentì la sorella piangere. La trovò sul divano disperata e spaventata, in quanto – a dire della ricorrente – il resistente l'aveva spinta sebbene tenesse in braccio la figlia, ed erano cadute entrambe a terra. Ha inoltre riferito di un ulteriore episodio occorso nel 2022 all'aeroporto Malpensa, allorché il resistente si mise ad urlare contro la moglie davanti a tutti, inclusa figlioletta, cognati e nipote. Da ultimo la teste riferisce anche di uno schiaffo inferto alla ricorrente dal resistente nel settembre 2022: non era presente al fatto, ma ricevette una foto del viso arrossato nella zona occipitale. Quella sera la sorella e la figlia dormirono presso di lei per timore.
L'altro testimone, pur avendo per lo più ricevuto i racconti della moglie e della cognata, confermava, per essere stato presente egli stesso, l'episodio occorso a Malpensa, e di avere visto il viso rosso della ricorrente, che gli aveva riferito dello schiaffo ricevuto dal resistente.
Le deposizioni convergenti fanno ritenere sussistente la violazione ai doveri derivanti dal coniugio da parte del resistente, manifestatasi anche dopo la celebrazione del matrimonio ed idonea a fondare la domanda di addebito, nel senso che sussiste un nesso di causa tra tale condotta ed il fallimento della relazione coniugale.
Anche il resistente ha formulato domanda di addebito nei confronti della ricorrente, in ragione di una relazione extraconiugale da lei intrattenuta con un collega, di cui ha fornito una traccia documentale nella prova del pagamento da parte della ricorrente di un paio di soggiorni in hotel, non diversamente giustificabile.
La ricorrente ha poi ammesso in atti tale relazione, sia pure ridimensionandone l'importanza.
pagina 5 di 8 L'ammissione della ricorrente appare sufficiente a ritenere sussistenti i presupposti per l'addebito, senza che sia necessario disporre l'ulteriore attività probatoria pure richiesta da parte resistente.
2) Affido, collocazione e visite della minore.
Come confermato dai procuratori delle parti non pendono procedimenti penali tra le parti.
Tuttavia quanto emerso in ordine alla fondatezza della domanda di addebito svolta dalla ricorrente nei confronti del resistente configura condotte che, oltre a violare i doveri derivanti dal matrimonio nei confronti dell'altro coniuge, si pongono in contrasto con l'interesse della figlia minore, suo malgrado spettatrice degli accessi aggressivi del padre e talora indirettamente coinvolta, sì che sul punto appare necessario assumere una decisione improntata al principio di prudenza.
Già in sede di udienza presidenziale la ricorrente aveva riferito che “la bambina vede volentieri il padre”. Sebbene le parti diano atto che le visite ci sono, anche con i pernotti, la ricorrente lamenta che il resistente non si attenga al calendario, ma tenda a modificarlo a seconda delle sue esigenze e con scarso preavviso.
Considerato che
, comunque, nel tempo non sono emersi elementi negativi in relazione alle visite padre-figlia appare opportuno, da un lato prevedere l'affido esclusivo alla madre (non, quindi, nella forma dell'affido esclusivo rafforzato, come chiesto dalla stessa) e, dall'altro, introdurre un pernotto a week end alternati.
La ricorrente, infatti, non contesta che le visite nei weekend alternati dall'inizio del 2024 abbiano incluso il pernotto di presso il padre: a weekend alternati, dal sabato (ore Per_1
10,00) alla domenica (ore 19,00); un pomeriggio alla settimana da concordare secondo le esigenze lavorative dei genitori, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'GE; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori.
Va confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre e l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione familiare.
3) Mantenimento della minore.
pagina 6 di 8 Vanno confermate le disposizioni assunte in sede di udienza preliminare (ossia euro 350,00 mensili che il padre è tenuto a versare mensilmente alla madre, oltre al riparto al 50% delle spese accessorie), posto che già in quella sede si era tenuto conto dei proventi dell'attività lavorativa di entrambi, dell'assegnazione dell'abitazione in comproprietà alla ricorrente (per la quale anche il resistente paga la quota parte del mutuo), le spese del resistente per l'alloggio, la percezione, già in passato, dell'auu per la figlia al 100% da parte della madre, e non vi sono sopravvenienze degne di nota sul punto.
4) Spese di lite.
Considerata la natura “neutra” della pronuncia sullo status, che ad ambo le parti è stato riconosciuto l'addebito della separazione e che entrambe sono soccombenti in misura sostanzialmente paritaria, sussistono giustificati e gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Affida in via esclusiva la figlia alla madre/ricorrente, con collocazione Per_1
prevalente presso di lei e con diritto-dovere di visita del padre come segue: a weekend alternati, dal sabato (ore 10,00) alla domenica (ore 19,00); un pomeriggio alla settimana da concordare secondo le esigenze lavorative dei genitori, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'GE; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori.
2) Conferma l'assegnazione alla madre la casa coniugale affinché la abiti con la figlia;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore la somma di euro 355,25 (rivalutate ad oggi rispetto all'importo riconosciuto nell'ordinanza presidenziale) mensili, da versarsi alla madre pagina 7 di 8 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7956/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIEREGATO Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37122 Verona, Piazza R. Simoni nr. 6,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CORRADI ALBERTO e dell'avv. PAOLO PASETTO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5 37126 VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito - Dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al marito Parte_2 Controparte_1
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex artt. 143 e 147 c.c. - Disporsi l'affido esclusivo rafforzato, anche per le questioni di maggiore interesse di cui all'art 337 quater, comma 3, cpc, della figlia minore alla madre, , assegnandosi a Per_1 Parte_2 quest'ultima la casa familiare. - Ordinarsi a di corrispondere un assegno Controparte_1
Org_ alimentare di € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale in favore della figlia minore
e della moglie , oltre al pagamento del 50% di ogni eventuale spesa straordinaria Per_1 Pt_2
per la figlia minore, come indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona. -
Disporre che il pagamento dell'assegno di cui sopra sia effettuato direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante ex artt. 2099 cc e 545 cpc. In ogni caso Spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria ex art. 183 cpc, VI comma, n. 2) cpc.”
Conclusioni di parte resistente:“Dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della convivenza e con addebito alla moglie, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di ogni variazione di residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
3. Disporre l'assegnazione della Casa Familiare alla madre, che l'abiterà con la figlia.
4. Dichiarare tenuto a versare alla moglie la somma mensile di Euro Controparte_1
200,00 a titolo di mantenimento di . Per_1
5. Stabilirsi il diritto/dovere di visita del padre con le seguenti modalità:
i) a fine settimana alternati, sabato e domenica dalla mattina alla sera con il padre, con pernotto;
ii) un pomeriggio alla settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici di e con i Per_1
turni di lavoro dei genitori;
iii) due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, concordandole con la moglie entro il mese di aprile di ogni anno;
pagina 2 di 8 iv) una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il periodo 24 ÷ 30 dicembre e 31 dicembre ÷ 6 gennaio;
v) alternando, di anno in anno, venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore,
Pasquetta e i successivi giorni con l'altro.
6. Disporre che i coniugi sostengano le spese c.d. accessorie di cui alla sezione terza del
Protocollo famiglia in vigore – da intendersi qui integralmente trascritte – al 50% ciascuno.
Le spese detraibili, in particolare quelle mediche, saranno detratte da ogni coniuge nella misura corrispondente.
7. Condannare a risarcire tutti danni, anche non patrimoniali, che saranno provati in Pt_2
corso di causa, anche con valutazione equitativa.
8. Vittoria di spese, compensi e accessori del giudizio (15% rimborso forfettario, 4% c.p.a.,
Iva), aumentati ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 842/2023, pubblicata il 3.5.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa è poi proseguita in ordine alle reciproche domande di addebito, ed alle condizioni di affido, collazione, visite della figlia minore , nata il [...], e per la Per_1
regolamentazione del suo mantenimento.
Questi alcuni dei dati ulteriori di cui tenere conto ai fini del decidere:
- Il matrimonio è stato celebrato il 18.11.2016 in Horjesti, IA, ed il nucleo familiare è vissuto a Vigasio;
- La ricorrente, cittadina moldava, è nata il [...];
- Il resistente, cittadino moldavo, è nato il [...];
- La ricorrente lavora con contratto a tempo indeterminato presso Controparte_2
- Il resistente lavora con contratto a tempo indeterminato presso Org_2
[...]
pagina 3 di 8 - Le parti sono comproprietarie al 50% dell'abitazione familiare in forza dell'acquisto avvenuto il 4.8.2022, per il quale pagano mensilmente le rate del mutuo, oltre che comproprietari di un'altra abitazione in IA.
La ricorrente aveva formulato istanza di emissione di ordine di protezione nei confronti del resistente, respinta per mancanza di idoneo supporto probatorio.
In sede presidenziale con ordinanza del 30.01.2023 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
- affido condiviso della figlia;
sua residenza prevalente presso la madre e Per_1
correlata regolamentazione delle visite padre-figlia;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- contributo al mantenimento della figlia, a carico del padre, determinato in euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo.
A base delle determinazioni di cui sopra si è anche tenuto conto della percezione al 100% dell'auu da parte della ricorrente e della necessità per il resistente di procurarsi una soluzione abitativa alternativa.
1) Domande di addebito.
Ambo le contrapposte domande di addebito sono fondate.
In sintesi, la ricorrente lamenta condotte maltrattanti del resistente, già risalenti a prima della celebrazione del matrimonio, nonché l'inclinazione ad eccedere nell'uso di sostanze alcoliche.
Sul punto sono state assunte le deposizioni testimoniali di , sorella della Testimone_1
ricorrente, e del di lei marito, . Va premesso che i due testimoni per un Org_3
periodo hanno coabitato in Italia con le parti e conoscono da tempo il resistente: la prima fin da quando erano piccoli, in quanto vicini di casa in IA, il secondo da circa cinque anni.
La teste ha confermato della tendenza del resistente, già in passato, ad abusare di alcol Tes_1
in occasione delle feste. Poi dal 2018, ossia da quando si è trasferita a vivere con loro, la teste riferisce di avere riscontrato personalmente che tale condotta non era cessata.
Ha altresì confermato, sempre perché coabitava con loro, che il resistente si rivolgeva alla moglie con epiteti offensivi (“stupida”, “puttana”, “non vali niente”). Ha anche riferito che queste espressioni venivano pronunciate anche in presenza della bambina. Ricorda, ad pagina 4 di 8 esempio, dell'episodio in cui la ricorrente aveva chiesto al marito di fare la spesa, ma questi era rientrato il mattino seguente ubriaco e senza spesa. In un'altra occasione era intervenuta ella stessa per fare smettere il resistente dal proferire parolacce contro la moglie davanti alla figlioletta.
Ha parimenti ricordato che dopo il matrimonio, quando ancora vivevano in IA (il trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo), la sorella era stata spinta a terra durante un pesante litigio tra i due e si era trasferita per qualche giorno dalla madre. Un episodio simile si era verificato anche in Italia. In particolare nel 2019 la teste ha riferito di un forte litigio in cucina tra i due, che l'aveva indotta ad uscire di casa (all'epoca coabitava con loro). Ad un certo punto anche il resistente uscì e la teste sentì la sorella piangere. La trovò sul divano disperata e spaventata, in quanto – a dire della ricorrente – il resistente l'aveva spinta sebbene tenesse in braccio la figlia, ed erano cadute entrambe a terra. Ha inoltre riferito di un ulteriore episodio occorso nel 2022 all'aeroporto Malpensa, allorché il resistente si mise ad urlare contro la moglie davanti a tutti, inclusa figlioletta, cognati e nipote. Da ultimo la teste riferisce anche di uno schiaffo inferto alla ricorrente dal resistente nel settembre 2022: non era presente al fatto, ma ricevette una foto del viso arrossato nella zona occipitale. Quella sera la sorella e la figlia dormirono presso di lei per timore.
L'altro testimone, pur avendo per lo più ricevuto i racconti della moglie e della cognata, confermava, per essere stato presente egli stesso, l'episodio occorso a Malpensa, e di avere visto il viso rosso della ricorrente, che gli aveva riferito dello schiaffo ricevuto dal resistente.
Le deposizioni convergenti fanno ritenere sussistente la violazione ai doveri derivanti dal coniugio da parte del resistente, manifestatasi anche dopo la celebrazione del matrimonio ed idonea a fondare la domanda di addebito, nel senso che sussiste un nesso di causa tra tale condotta ed il fallimento della relazione coniugale.
Anche il resistente ha formulato domanda di addebito nei confronti della ricorrente, in ragione di una relazione extraconiugale da lei intrattenuta con un collega, di cui ha fornito una traccia documentale nella prova del pagamento da parte della ricorrente di un paio di soggiorni in hotel, non diversamente giustificabile.
La ricorrente ha poi ammesso in atti tale relazione, sia pure ridimensionandone l'importanza.
pagina 5 di 8 L'ammissione della ricorrente appare sufficiente a ritenere sussistenti i presupposti per l'addebito, senza che sia necessario disporre l'ulteriore attività probatoria pure richiesta da parte resistente.
2) Affido, collocazione e visite della minore.
Come confermato dai procuratori delle parti non pendono procedimenti penali tra le parti.
Tuttavia quanto emerso in ordine alla fondatezza della domanda di addebito svolta dalla ricorrente nei confronti del resistente configura condotte che, oltre a violare i doveri derivanti dal matrimonio nei confronti dell'altro coniuge, si pongono in contrasto con l'interesse della figlia minore, suo malgrado spettatrice degli accessi aggressivi del padre e talora indirettamente coinvolta, sì che sul punto appare necessario assumere una decisione improntata al principio di prudenza.
Già in sede di udienza presidenziale la ricorrente aveva riferito che “la bambina vede volentieri il padre”. Sebbene le parti diano atto che le visite ci sono, anche con i pernotti, la ricorrente lamenta che il resistente non si attenga al calendario, ma tenda a modificarlo a seconda delle sue esigenze e con scarso preavviso.
Considerato che
, comunque, nel tempo non sono emersi elementi negativi in relazione alle visite padre-figlia appare opportuno, da un lato prevedere l'affido esclusivo alla madre (non, quindi, nella forma dell'affido esclusivo rafforzato, come chiesto dalla stessa) e, dall'altro, introdurre un pernotto a week end alternati.
La ricorrente, infatti, non contesta che le visite nei weekend alternati dall'inizio del 2024 abbiano incluso il pernotto di presso il padre: a weekend alternati, dal sabato (ore Per_1
10,00) alla domenica (ore 19,00); un pomeriggio alla settimana da concordare secondo le esigenze lavorative dei genitori, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'GE; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori.
Va confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre e l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione familiare.
3) Mantenimento della minore.
pagina 6 di 8 Vanno confermate le disposizioni assunte in sede di udienza preliminare (ossia euro 350,00 mensili che il padre è tenuto a versare mensilmente alla madre, oltre al riparto al 50% delle spese accessorie), posto che già in quella sede si era tenuto conto dei proventi dell'attività lavorativa di entrambi, dell'assegnazione dell'abitazione in comproprietà alla ricorrente (per la quale anche il resistente paga la quota parte del mutuo), le spese del resistente per l'alloggio, la percezione, già in passato, dell'auu per la figlia al 100% da parte della madre, e non vi sono sopravvenienze degne di nota sul punto.
4) Spese di lite.
Considerata la natura “neutra” della pronuncia sullo status, che ad ambo le parti è stato riconosciuto l'addebito della separazione e che entrambe sono soccombenti in misura sostanzialmente paritaria, sussistono giustificati e gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Affida in via esclusiva la figlia alla madre/ricorrente, con collocazione Per_1
prevalente presso di lei e con diritto-dovere di visita del padre come segue: a weekend alternati, dal sabato (ore 10,00) alla domenica (ore 19,00); un pomeriggio alla settimana da concordare secondo le esigenze lavorative dei genitori, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'GE; due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori.
2) Conferma l'assegnazione alla madre la casa coniugale affinché la abiti con la figlia;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore la somma di euro 355,25 (rivalutate ad oggi rispetto all'importo riconosciuto nell'ordinanza presidenziale) mensili, da versarsi alla madre pagina 7 di 8 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 8 di 8