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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6870/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6870/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliato in VICOLO PONTE Parte_1 C.F._1
MOLINO 11 35137 PADOVA presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINO LORENZO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo;
e
elettivamente domiciliata in VIA GENOVA 6 Parte_2 C.F._3
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD), presso lo studio dell'Avv. FILIPPONI FRANCESCA
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 11.7.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
-Visto il parere del Pubblico Ministero con il quale chiedeva precisazioni sui redditi percepiti dai tre figli maggiorenni , ed;
Per_1 Per_2 Persona_3
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 2.7.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
15.7.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 11.7.2025, sottoscritte dalle parti e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale, così come richiesto nel provvedimento del 2.7.2025;
- visto il successivo decreto del Presidente del 14.7.2025 con il quale, preso atto che nel ricorso i coniugi si erano limitati a dire che i figli avrebbero continuato a vivere con il padre e che non necessitavano di mantenimento, è stato chiesto alle parti di chiarire se i figli lavoravano e comunque percepissero redditi sufficienti al mantenimento;
- viste le dichiarazioni dei coniugi e dei figli stessi depositate in data 18.7.2025 i quali hanno confermato di percepire redditi propri derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa continuativa e di non necessitare di alcun mantenimento;
-ritenuto pertanto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte dell'11.7.2025 , non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte dell'11.7.2025 Parte_2
Padova, 22/07/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6870/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliato in VICOLO PONTE Parte_1 C.F._1
MOLINO 11 35137 PADOVA presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINO LORENZO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo;
e
elettivamente domiciliata in VIA GENOVA 6 Parte_2 C.F._3
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD), presso lo studio dell'Avv. FILIPPONI FRANCESCA
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 11.7.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
-Visto il parere del Pubblico Ministero con il quale chiedeva precisazioni sui redditi percepiti dai tre figli maggiorenni , ed;
Per_1 Per_2 Persona_3
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 2.7.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
15.7.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 11.7.2025, sottoscritte dalle parti e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale, così come richiesto nel provvedimento del 2.7.2025;
- visto il successivo decreto del Presidente del 14.7.2025 con il quale, preso atto che nel ricorso i coniugi si erano limitati a dire che i figli avrebbero continuato a vivere con il padre e che non necessitavano di mantenimento, è stato chiesto alle parti di chiarire se i figli lavoravano e comunque percepissero redditi sufficienti al mantenimento;
- viste le dichiarazioni dei coniugi e dei figli stessi depositate in data 18.7.2025 i quali hanno confermato di percepire redditi propri derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa continuativa e di non necessitare di alcun mantenimento;
-ritenuto pertanto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte dell'11.7.2025 , non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte dell'11.7.2025 Parte_2
Padova, 22/07/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello