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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12094 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. LU De IS AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 4 giugno 2025, vertente
TRA con l'avv. Marina Rossi;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Massimo Raspini degli CP_1
Uffici dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 21805/2022 CP_1 depositata in data 21/02/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 7 del D.L.vo n. 150/2011, si opponeva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di alla cartella di pagamento n. 097 2019 02025170 12000, CP_1 relativa a verbale di accertamento di violazione al CdS n. 63160243307, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del v.a.v. presupposto.
Venivano portati in giudizio che si costituiva opponendosi CP_1 all'accoglimento della domanda, ed , che rimaneva Controparte_3 contumace.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione. si costituiva, resistendo al gravame, mentre CP_1 Controparte_3
rimaneva contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la notifica dei v.a.v. avviene, ai sensi dell'art. 201, co.
3, CdS, “con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”.
Nel caso in esame, la notifica del v.a.v. è avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc.
Al riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art.
140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (In questi termini, in tema di notificazione dell'accertamento tributario, ma con ratio pienamente estendibile al caso di specie, cfr.
Cass. n. 25985/2014; sull'obbligo di allegazione della raccomandata cfr. Cass. n.
2 2959/2012; in particolare, sui limiti della fede privilegiata nella relata di notifica cfr.
Cass. n. 3497/1998).
Nel caso in esame, ha prodotto la comunicazione di avvenuto deposito, CP_1 rispetto alla quale parte appellante oppone l'inefficacia in quanto effettuata da operatore postale privato.
In merito, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 299/2022) ha precisato che <In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio
2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo>>.
Il principio, applicabile alla notifica del vav avvenuta nel corso dell'anno 2015, prevede la nullità della notificazione dell'atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo.
Sotto diverso profilo, va osservato che la spedizione della cad, sulla base della giurisprudenza richiamata, rientra nel procedimento notificatorio.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la spedizione della cad sia nulla e che, conseguentemente, non vi sia prova della regolare notifica del vav contestato.
La notificazione del verbale è, dunque, nulla nei riguardi del destinatario, con la conseguenza che va applicato l'art. 201, 5° comma, del d.l.vo n. 285/92, secondo il quale l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine stabilito: in particolare si è osservato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della
3 contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione” (Cass. civ., Sez. I, 08/01/2003, n. 59).
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, va integralmente riformata la decisione di primo grado e, in accoglimento dell'originaria opposizione, va annullato il vav n.
13150201129 e va dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento n.
09720190081912483.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
La condanna va pronunciata in solido come affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. n.
3154/2017; Cass. n. 3105/2017; Cass. n. 14125/2016), mediante l'affermazione del principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che
l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore”.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, annulla il vav n. 63160243307 e dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. n. 097 2019
4 02025170 12000 e condanna gli enti appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 250,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- condanna gli enti appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed € 350,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma addì 30/08/2025.
Il giudice
(LU De IS AR)
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