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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 01/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI Sezione Distaccata di Sassari SEZIONE CIVILE La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente- est. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 60/2023 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. LACONI EFISIO come da procura in atti Controparte_1
APPELLATA
All'udienza 21.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere Parte_1 soccombente in primo grado e conseguentemente b) a re parzialmente la sentenza n. 469/2020, emessa e pubblicata in data 20/07/2022, dal Tribunale di Nuoro, Dottor Salvatore Serra, per l'effetto, c) confermare la piena legittimità e debenza anche della fattura n.2017000580208273, emessa in data 29/11/2017, ingiunta per la minore somma di euro 6.429,48, al netto della somma di euro 658,87 per canone di fognatura e depura mare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 52083/1520/2019, emessa da Pt_1 in data 22/082019, dichiarandola definitivamente valida ed efficace e, conseguen
[...] dannare parte appellata al pagamento dell'importo non riconosciuto di euro 3.214,74, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
f) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, an e nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 52083/1520/2019, emessa da in data 22/08/2019, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato Parte_1
pagina 1 di 7 da ei confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel Parte_1 periodo compreso tra il 25/10/2013 al 08/11/2017, di cui fattura n. 2017000580208273, emessa in data 29/11/2017, ingiunta per la minore somma di euro 6.429,48, al netto di euro 658,87 per canone fognatura e depurazione, e per l'effetto, g) condannare quest'ultima al pagamento anche sì determinata di euro 3.314,74, o che il Giudice riterrà dovuta, a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Parte_1
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio;
per la parte appellata: a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 469/22 del Tribunale di Nuoro emess 2022; b) Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva domanda di Controparte_1 accertamento negativo del credito portato nella fattura “a saldo” n. 2017000580208273 emessa da (d'ora in poi, per brevità, solamente “ ), lamentando l'addebito di un Parte_1 Pt_1 consumo anomalo ed eccedente il suo abituale fabbisogno, a cagione della riconducibilità dello stesso ad una perdita idrica occulta. Parte attrice esponeva, in particolare:
- che era titolare dell'utenza idrica relativa all'immobile sito in Budoni via Caronte Pt_1
n. 14;
- che aveva ricevuto nel 2017 la fattura a saldo n. 2017000580208273 di euro 7.088,35, per consumi idrici dal 25.10.2013 all'8.11.2017;
– che aveva eseguito un controllo dell'impianto idraulico della sua abitazione, rilevando una perdita occulta causata dalla rottura del tubo di adduzione nel tratto interno alla cisterna di accumulo;
che aveva provveduto alla riparazione del guasto, e all'inoltro di regolare reclamo ad per abnormità dei consumi contabilizzati;
Pt_1
– che la società erogatrice aveva accolto il reclamo proposto, provvedendo al mero storno della quota degli importi addebitati per “Depurazione” e “Fognatura” stante i quantitativi d'acqua dispersi;
– che la società erogatrice aveva notificato ingiunzione di pagamento n. 52083/1520 del 20.11.2017 avente ad oggetto un credito di € 6.429,48, al netto dello sgravio riconosciuto. Sulla scorta di tali allegazioni, adiva il giudice, dichiarando di non essere tenuto al pagamento degli importi fatturati, riferibili, tra l'altro, alle inadempienze del gestore ex art.
6.1 e 6.2 della Carta del Servizio Idrico, di cui domandava la ricontabilizzazione sulla base dei consumi effettivi dell'utenza.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava le avverse allegazioni e insisteva nell'intero credito fatturato, precisando di aver già accolto le doglianze del reclamante,
pagina 2 di 7 scomputando dalle fatture di cui è causa i canoni di depurazione e fognatura, come da normativa di settore.
La causa istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, veniva decisa con sentenza n. 469/2022, pubblicata il 20.07.2022, con cui il Tribunale di Nuoro, ravvisato un concorso di colpa di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, nella causazione dell'evento (mancata manutenzione dell'impianto idrico da una parte, e mancata fatturazione secondo le periodicità prescritte dal dall'altra), revocava l'ingiunzione opposta, condannando la CP_2
pagare ad la somma di euro 3.214,74 ritenuta di giustizia. CP_1 Pt_1
Poneva le spese della CTU a carico di entrambe le parti in pari misura e condannava l'attrice al pagamento di un mezzo delle spese di lite, compensando nel resto.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Pt_1
1) erronea interpretazione e falsa applicazione della documentazione prodotta, della normativa di settore in tema di ricalcolo dei consumi, nonché delle norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova;
2) erroneo ricalcolo della fattura in causa, “non in forza di consumi effettivi e reali, ma bensì meramente presuntivi” e, per l'effetto, mancato rispetto del RSII;
3) erronea partizione delle spese di lite.
Si è costituita la resistendo nel merito ai motivi di gravame formulati, chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondati. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza 21.2.2025 sulla base delle conclusioni sopra citate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate. Le doglianze formulate dall'appellante di cui ai motivi sub 1) e 2) possono essere trattate unitariamente posto che entrambe sono sostanzialmente rivolte a censurare l'errata valutazione da parte del tribunale delle risultanze documentali, della normativa di settore in tema di ricalcolo dei consumi ed ancora delle allegazioni di parte in rapporto agli oneri probatori. Il tribunale nella sentenza gravata affermava che la responsabilità per la mancata, tempestiva individuazione della perdita occulta lamentata dall'utente fosse da riconoscersi sussistente tanto in capo a quest'ultimo, quanto in capo ad nella ragione del 50% ciascuno: Pt_1 quanto al primo, per non avere controllato la funzionalità e l'integrità del proprio impianto idrico;
la seconda per non aver comunicato tempestivamente le significative variazioni nei consumi registrati, essendosi essa limitata all'emissione delle consuete fatture in acconto “ingenerando nella controparte la convinzione che i consumi si fossero sempre mantenuti nella norma”.
pagina 3 di 7 L'appellante si è doluto di tale decisione assumendo che, dopo averle in qualche modo attribuito una responsabilità nel ritardo con il quale l'utente si era potuto accorgere di una anomalia nei consumi, avendo essa emanato per troppo tempo fatture in acconto, il tribunale avrebbe erroneamente ricalcolato, per il tramite del CTU, il consumo di cui alla fattura in causa, già stimato in forza di consumi effettivi rilevati dal contatore perfettamente funzionante. Tali censure non meritano pregio, per le ragioni che seguono.
La agiva in giudizio per sentire accertare la non debenza di parte dei consumi CP_1 addebitati dall'ente gestore sull'assunto che gli stessi fossero stati determinati da una perdita occulta dei suoi impianti e che, se tempestivamente informata da delle anomalie Pt_1 riscontrate, avrebbe potuto evitare. È pacifico, infatti, che la fattura in oggetto si riferisca a consumi anomali, maggiori a quelli medi per tipologia di utenza ed è parimenti assodato che detti consumi siano dipesi da una perdita causata dalla rottura del tubo di adduzione nel tratto interno alla cisterna, e che dopo la riparazione (della cisterna) i consumi si siano regolarizzati. In specie, mai oggetto di contestazione la corretta rilevazione dei consumi da parte del gestore, stante il perfetto funzionamento del contatore sull'utenza. Ciò posto, alla luce delle suddette deduzioni, deve ritenersi che il tribunale correttamente riteneva sussistere, nel caso di specie, una concorrente e pari responsabilità delle parti nella verificazione di consumi abnormi. In prima guisa, stabilisce l'art. B.16 del Regolamento del SII che “il gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero inferiore di due letture l'anno […]. È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata recezione della fattura e richiedere un duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento …”. Con riferimento, ancora, alla segnalazione di consumi anomali, giova richiamare la disposizione di cui all'art. B.35.1 del già menzionato Regolamento secondo cui il gestore ha l'obbligo di evidenziare “… in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. Tale norma va letta in stretta relazione con l'art.
6.2 della Carta del Servizio che prevede che … “le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno… Nei casi in cui non fosse possibile per il Gestore disporre di dati certi di consumo per cause ad esso non imputabili
o il consumo rilevato fosse 3 volte superiore alla media storica del cliente, nelle more che siano rilevate le misurazioni e verificata la correttezza del consumo, si procederà ad emettere la fattura in acconto in base al consumo accertato nel periodo precedente o in mancanza di questo, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe. La criticità sarà segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi”.
pagina 4 di 7 In materia, si è espressa anche la Suprema Corte la quale ha chiarito che “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, cd. autolettura, ecc.) così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno (Cass. Ord. n. 24904 del 2021). In merito, pertanto, deve peraltro precisarsi che l'individuazione, in concreto, in caso di consumi abnormi, del responsabile di tali costi implica necessariamente la verifica del comportamento di entrambe le parti, non solo dell'utente che, senz'altro, nell'ambito dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, è tenuto alla verifica dei propri consumi, ma anche del gestore che, sempre nell'ottica dell'esecuzione in conformità a correttezza e buona fede, è tenuto al rispetto di determinate prescrizioni al fine di scongiurare quantomeno un aggravamento del danno. Nell'ipotesi in esame emerge dalla fattura pluriennale concernente il periodo dal 25.10.2013 al 08.11.2017 oggetto di contestazione si cui è fondato il credito di che le letture dei Pt_1 consumi sono avvenute negli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 (con evidente assenza di letture intermedie per l'anno 2014) e che le stesse hanno rilevato chiaramente anomalia nei consumi data la comparazione con le altre fatture. Da considerare, altresì, che dell'esame dell'estratto conto utenza (doc.to in all. sub 2 in atti), risulta che dal 2014 al 2017 non aveva emesso Pt_1 alcuna fattura di saldo. Ora, risulta per tabulas che abbia violato le precitate prescrizioni nel momento in cui Pt_1 ha atteso circa 4 anni per fatturare i consumi. La fattura ricevuta nel 2017 dell'importo di euro 7.088,35 fa pacificamente riferimento ai consumi dal 25.10.2013 all'8.11.2017, peraltro non segnalati come superiori alla media della tipologia di utenza e rispetto alla fattura del 7.7.2014 che contabilizza il periodo precedente a quello in cui si è verificata la perdita e ove non si registra alcun consumo. Le cennate violazioni hanno fatto sì che l'utente si sia accorto dell'anomalia dei consumi soltanto una volta emessa la fattura qui contestata, successivamente ricalcolata in accoglimento del reclamo presentato dallo stesso utente, ove, comunque, correttamente riconosce(va) all'utente lo sgravio dei canoni indicati in fattura, relativi ai costi di Pt_1 depurazione e fognatura, nel pieno rispetto dei criteri di cui all'art. B.35.2 del RSII. Tale precisazione non inficia, comunque, il ragionamento condotto dal primo giudice in quanto la condotta colposa di rilevante ai fini della decisione, si fonda sull'omessa Pt_1 informazione all'utente di dati comunque acquisiti con la rilevazione dei consumi tra l'inizio delle perdite e la prima fattura a saldo emessa, nell'inosservanza delle periodicità prescritte dal RSII. Ancora l'esistenza, tuttavia, di un obbligo del gestore di fatturare con una certa periodicità non esime certo l'utente dall'obbligo di monitorare i propri consumi attraverso la visione del pagina 5 di 7 contatore, del quale ha materiale disponibilità, e di tenere in efficienza il proprio impianto di adduzione idrica. Se in specie, da un lato non aveva comunicato tempestivamente all'utente, Pt_1 nell'esercizio delle sue fondamentali funzioni di rilevazione dei consumi e di fatturazione periodica, le rilevanti oscillazioni dei consumi registrati, in violazione dei principi di diligenza e buona fede contrattuale e delle disposizioni regolamentari sul punto, dall'altro, l'utente, nei rapporti con l'ente gestore, era rimasto inerte per oltre 3 anni. Essa , infatti, nonostante l'erogazione ed il consumo del servizio idrico e quindi, la corretta esecuzione della principale obbligazione incombente sul gestore, per tutto il periodo dal 2013 al 2017, non aveva lamentato alcunché in ordine alla mancata fatturazione dei consumi effettivi, in spregio a specifici obblighi su di essa incombenti (vedi art. B.35 regolamento: “E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore” ed ancora, “L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite”) e con ciò contribuendo fattivamente a rendere impossibile la tempestiva verifica di reali anomalie nei consumi.
Per questi motivi
, non può pervenirsi ad una diversa valutazione di corresponsabilità tra le parti e si condivide, quindi, il ragionamento del primo giudice nel confermare che il concorrente inadempimento di giustifica la corrispondente riduzione dell'esposizione debitoria del Pt_1 cliente nei confronti del fornitore. Pertanto, secondo un criterio necessariamente equitativo, in base al principio di causalità, la responsabilità di tali conseguenze dannose deve essere ripartita su entrambi i contraenti in egual misura, con conseguente conferma della riduzione in ragione del 50% dell'importo fatturato (al netto dello sgravio accordato).
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui poneva le spese di Ctu a carico di entrambe le parti e condannava la al CP_1 pagamento della metà di quelle di lite, compensando le restanti. Anche tale motivo non merita pregio.
Avendo la società erogatrice domandato il pagamento della intera fattura per l'importo di euro 6.429,48 (al netto dello sgravio accordato) e avendo il giudice riconosciuto la pretesa creditoria nella sola misura di un mezzo, appare corretta la compensazione delle spese nella misura di un mezzo e la condanna dell'utente al pagamento della restante metà secondo il criterio della soccombenza sostanziale. Per le medesime ragioni si condivide la valutazione in ordine alle spese relative alla CTU. Pertanto, la sentenza gravata va confermata, con conseguente rigetto dell'appello per le ragioni sopra esposte. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 1.101-5.200, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) seguono la soccombenza.
pagina 6 di 7
PQM
la Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. Parte_1
469/2022, pubblicata il 20.07.2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
3) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari, il 01.07.2025
Il Presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 7 di 7
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente- est. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 60/2023 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. LACONI EFISIO come da procura in atti Controparte_1
APPELLATA
All'udienza 21.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere Parte_1 soccombente in primo grado e conseguentemente b) a re parzialmente la sentenza n. 469/2020, emessa e pubblicata in data 20/07/2022, dal Tribunale di Nuoro, Dottor Salvatore Serra, per l'effetto, c) confermare la piena legittimità e debenza anche della fattura n.2017000580208273, emessa in data 29/11/2017, ingiunta per la minore somma di euro 6.429,48, al netto della somma di euro 658,87 per canone di fognatura e depura mare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 52083/1520/2019, emessa da Pt_1 in data 22/082019, dichiarandola definitivamente valida ed efficace e, conseguen
[...] dannare parte appellata al pagamento dell'importo non riconosciuto di euro 3.214,74, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
f) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, an e nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 52083/1520/2019, emessa da in data 22/08/2019, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato Parte_1
pagina 1 di 7 da ei confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel Parte_1 periodo compreso tra il 25/10/2013 al 08/11/2017, di cui fattura n. 2017000580208273, emessa in data 29/11/2017, ingiunta per la minore somma di euro 6.429,48, al netto di euro 658,87 per canone fognatura e depurazione, e per l'effetto, g) condannare quest'ultima al pagamento anche sì determinata di euro 3.314,74, o che il Giudice riterrà dovuta, a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Parte_1
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio;
per la parte appellata: a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 469/22 del Tribunale di Nuoro emess 2022; b) Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva domanda di Controparte_1 accertamento negativo del credito portato nella fattura “a saldo” n. 2017000580208273 emessa da (d'ora in poi, per brevità, solamente “ ), lamentando l'addebito di un Parte_1 Pt_1 consumo anomalo ed eccedente il suo abituale fabbisogno, a cagione della riconducibilità dello stesso ad una perdita idrica occulta. Parte attrice esponeva, in particolare:
- che era titolare dell'utenza idrica relativa all'immobile sito in Budoni via Caronte Pt_1
n. 14;
- che aveva ricevuto nel 2017 la fattura a saldo n. 2017000580208273 di euro 7.088,35, per consumi idrici dal 25.10.2013 all'8.11.2017;
– che aveva eseguito un controllo dell'impianto idraulico della sua abitazione, rilevando una perdita occulta causata dalla rottura del tubo di adduzione nel tratto interno alla cisterna di accumulo;
che aveva provveduto alla riparazione del guasto, e all'inoltro di regolare reclamo ad per abnormità dei consumi contabilizzati;
Pt_1
– che la società erogatrice aveva accolto il reclamo proposto, provvedendo al mero storno della quota degli importi addebitati per “Depurazione” e “Fognatura” stante i quantitativi d'acqua dispersi;
– che la società erogatrice aveva notificato ingiunzione di pagamento n. 52083/1520 del 20.11.2017 avente ad oggetto un credito di € 6.429,48, al netto dello sgravio riconosciuto. Sulla scorta di tali allegazioni, adiva il giudice, dichiarando di non essere tenuto al pagamento degli importi fatturati, riferibili, tra l'altro, alle inadempienze del gestore ex art.
6.1 e 6.2 della Carta del Servizio Idrico, di cui domandava la ricontabilizzazione sulla base dei consumi effettivi dell'utenza.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava le avverse allegazioni e insisteva nell'intero credito fatturato, precisando di aver già accolto le doglianze del reclamante,
pagina 2 di 7 scomputando dalle fatture di cui è causa i canoni di depurazione e fognatura, come da normativa di settore.
La causa istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, veniva decisa con sentenza n. 469/2022, pubblicata il 20.07.2022, con cui il Tribunale di Nuoro, ravvisato un concorso di colpa di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, nella causazione dell'evento (mancata manutenzione dell'impianto idrico da una parte, e mancata fatturazione secondo le periodicità prescritte dal dall'altra), revocava l'ingiunzione opposta, condannando la CP_2
pagare ad la somma di euro 3.214,74 ritenuta di giustizia. CP_1 Pt_1
Poneva le spese della CTU a carico di entrambe le parti in pari misura e condannava l'attrice al pagamento di un mezzo delle spese di lite, compensando nel resto.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Pt_1
1) erronea interpretazione e falsa applicazione della documentazione prodotta, della normativa di settore in tema di ricalcolo dei consumi, nonché delle norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova;
2) erroneo ricalcolo della fattura in causa, “non in forza di consumi effettivi e reali, ma bensì meramente presuntivi” e, per l'effetto, mancato rispetto del RSII;
3) erronea partizione delle spese di lite.
Si è costituita la resistendo nel merito ai motivi di gravame formulati, chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondati. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza 21.2.2025 sulla base delle conclusioni sopra citate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate. Le doglianze formulate dall'appellante di cui ai motivi sub 1) e 2) possono essere trattate unitariamente posto che entrambe sono sostanzialmente rivolte a censurare l'errata valutazione da parte del tribunale delle risultanze documentali, della normativa di settore in tema di ricalcolo dei consumi ed ancora delle allegazioni di parte in rapporto agli oneri probatori. Il tribunale nella sentenza gravata affermava che la responsabilità per la mancata, tempestiva individuazione della perdita occulta lamentata dall'utente fosse da riconoscersi sussistente tanto in capo a quest'ultimo, quanto in capo ad nella ragione del 50% ciascuno: Pt_1 quanto al primo, per non avere controllato la funzionalità e l'integrità del proprio impianto idrico;
la seconda per non aver comunicato tempestivamente le significative variazioni nei consumi registrati, essendosi essa limitata all'emissione delle consuete fatture in acconto “ingenerando nella controparte la convinzione che i consumi si fossero sempre mantenuti nella norma”.
pagina 3 di 7 L'appellante si è doluto di tale decisione assumendo che, dopo averle in qualche modo attribuito una responsabilità nel ritardo con il quale l'utente si era potuto accorgere di una anomalia nei consumi, avendo essa emanato per troppo tempo fatture in acconto, il tribunale avrebbe erroneamente ricalcolato, per il tramite del CTU, il consumo di cui alla fattura in causa, già stimato in forza di consumi effettivi rilevati dal contatore perfettamente funzionante. Tali censure non meritano pregio, per le ragioni che seguono.
La agiva in giudizio per sentire accertare la non debenza di parte dei consumi CP_1 addebitati dall'ente gestore sull'assunto che gli stessi fossero stati determinati da una perdita occulta dei suoi impianti e che, se tempestivamente informata da delle anomalie Pt_1 riscontrate, avrebbe potuto evitare. È pacifico, infatti, che la fattura in oggetto si riferisca a consumi anomali, maggiori a quelli medi per tipologia di utenza ed è parimenti assodato che detti consumi siano dipesi da una perdita causata dalla rottura del tubo di adduzione nel tratto interno alla cisterna, e che dopo la riparazione (della cisterna) i consumi si siano regolarizzati. In specie, mai oggetto di contestazione la corretta rilevazione dei consumi da parte del gestore, stante il perfetto funzionamento del contatore sull'utenza. Ciò posto, alla luce delle suddette deduzioni, deve ritenersi che il tribunale correttamente riteneva sussistere, nel caso di specie, una concorrente e pari responsabilità delle parti nella verificazione di consumi abnormi. In prima guisa, stabilisce l'art. B.16 del Regolamento del SII che “il gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero inferiore di due letture l'anno […]. È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata recezione della fattura e richiedere un duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento …”. Con riferimento, ancora, alla segnalazione di consumi anomali, giova richiamare la disposizione di cui all'art. B.35.1 del già menzionato Regolamento secondo cui il gestore ha l'obbligo di evidenziare “… in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. Tale norma va letta in stretta relazione con l'art.
6.2 della Carta del Servizio che prevede che … “le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno… Nei casi in cui non fosse possibile per il Gestore disporre di dati certi di consumo per cause ad esso non imputabili
o il consumo rilevato fosse 3 volte superiore alla media storica del cliente, nelle more che siano rilevate le misurazioni e verificata la correttezza del consumo, si procederà ad emettere la fattura in acconto in base al consumo accertato nel periodo precedente o in mancanza di questo, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe. La criticità sarà segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi”.
pagina 4 di 7 In materia, si è espressa anche la Suprema Corte la quale ha chiarito che “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, cd. autolettura, ecc.) così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno (Cass. Ord. n. 24904 del 2021). In merito, pertanto, deve peraltro precisarsi che l'individuazione, in concreto, in caso di consumi abnormi, del responsabile di tali costi implica necessariamente la verifica del comportamento di entrambe le parti, non solo dell'utente che, senz'altro, nell'ambito dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, è tenuto alla verifica dei propri consumi, ma anche del gestore che, sempre nell'ottica dell'esecuzione in conformità a correttezza e buona fede, è tenuto al rispetto di determinate prescrizioni al fine di scongiurare quantomeno un aggravamento del danno. Nell'ipotesi in esame emerge dalla fattura pluriennale concernente il periodo dal 25.10.2013 al 08.11.2017 oggetto di contestazione si cui è fondato il credito di che le letture dei Pt_1 consumi sono avvenute negli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 (con evidente assenza di letture intermedie per l'anno 2014) e che le stesse hanno rilevato chiaramente anomalia nei consumi data la comparazione con le altre fatture. Da considerare, altresì, che dell'esame dell'estratto conto utenza (doc.to in all. sub 2 in atti), risulta che dal 2014 al 2017 non aveva emesso Pt_1 alcuna fattura di saldo. Ora, risulta per tabulas che abbia violato le precitate prescrizioni nel momento in cui Pt_1 ha atteso circa 4 anni per fatturare i consumi. La fattura ricevuta nel 2017 dell'importo di euro 7.088,35 fa pacificamente riferimento ai consumi dal 25.10.2013 all'8.11.2017, peraltro non segnalati come superiori alla media della tipologia di utenza e rispetto alla fattura del 7.7.2014 che contabilizza il periodo precedente a quello in cui si è verificata la perdita e ove non si registra alcun consumo. Le cennate violazioni hanno fatto sì che l'utente si sia accorto dell'anomalia dei consumi soltanto una volta emessa la fattura qui contestata, successivamente ricalcolata in accoglimento del reclamo presentato dallo stesso utente, ove, comunque, correttamente riconosce(va) all'utente lo sgravio dei canoni indicati in fattura, relativi ai costi di Pt_1 depurazione e fognatura, nel pieno rispetto dei criteri di cui all'art. B.35.2 del RSII. Tale precisazione non inficia, comunque, il ragionamento condotto dal primo giudice in quanto la condotta colposa di rilevante ai fini della decisione, si fonda sull'omessa Pt_1 informazione all'utente di dati comunque acquisiti con la rilevazione dei consumi tra l'inizio delle perdite e la prima fattura a saldo emessa, nell'inosservanza delle periodicità prescritte dal RSII. Ancora l'esistenza, tuttavia, di un obbligo del gestore di fatturare con una certa periodicità non esime certo l'utente dall'obbligo di monitorare i propri consumi attraverso la visione del pagina 5 di 7 contatore, del quale ha materiale disponibilità, e di tenere in efficienza il proprio impianto di adduzione idrica. Se in specie, da un lato non aveva comunicato tempestivamente all'utente, Pt_1 nell'esercizio delle sue fondamentali funzioni di rilevazione dei consumi e di fatturazione periodica, le rilevanti oscillazioni dei consumi registrati, in violazione dei principi di diligenza e buona fede contrattuale e delle disposizioni regolamentari sul punto, dall'altro, l'utente, nei rapporti con l'ente gestore, era rimasto inerte per oltre 3 anni. Essa , infatti, nonostante l'erogazione ed il consumo del servizio idrico e quindi, la corretta esecuzione della principale obbligazione incombente sul gestore, per tutto il periodo dal 2013 al 2017, non aveva lamentato alcunché in ordine alla mancata fatturazione dei consumi effettivi, in spregio a specifici obblighi su di essa incombenti (vedi art. B.35 regolamento: “E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore” ed ancora, “L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite”) e con ciò contribuendo fattivamente a rendere impossibile la tempestiva verifica di reali anomalie nei consumi.
Per questi motivi
, non può pervenirsi ad una diversa valutazione di corresponsabilità tra le parti e si condivide, quindi, il ragionamento del primo giudice nel confermare che il concorrente inadempimento di giustifica la corrispondente riduzione dell'esposizione debitoria del Pt_1 cliente nei confronti del fornitore. Pertanto, secondo un criterio necessariamente equitativo, in base al principio di causalità, la responsabilità di tali conseguenze dannose deve essere ripartita su entrambi i contraenti in egual misura, con conseguente conferma della riduzione in ragione del 50% dell'importo fatturato (al netto dello sgravio accordato).
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui poneva le spese di Ctu a carico di entrambe le parti e condannava la al CP_1 pagamento della metà di quelle di lite, compensando le restanti. Anche tale motivo non merita pregio.
Avendo la società erogatrice domandato il pagamento della intera fattura per l'importo di euro 6.429,48 (al netto dello sgravio accordato) e avendo il giudice riconosciuto la pretesa creditoria nella sola misura di un mezzo, appare corretta la compensazione delle spese nella misura di un mezzo e la condanna dell'utente al pagamento della restante metà secondo il criterio della soccombenza sostanziale. Per le medesime ragioni si condivide la valutazione in ordine alle spese relative alla CTU. Pertanto, la sentenza gravata va confermata, con conseguente rigetto dell'appello per le ragioni sopra esposte. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 1.101-5.200, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) seguono la soccombenza.
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PQM
la Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. Parte_1
469/2022, pubblicata il 20.07.2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
3) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari, il 01.07.2025
Il Presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
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