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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 41 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima anche in proprio ed entrambe quali uniche eredi di C.F._2 Persona_1
(c.f. ), elettivamente domiciliate in Sassari presso lo studio dell'Avv. Elena C.F._3
Ledda che le rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
- appellanti -
contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari alla via Brenta n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Carta, giusta procura generale alle liti 27.44.2022, Notaio in Roma Persona_2
- appellata -
in punto a: intermediazione mobiliare.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore delle appellanti chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n.696/2022 del
30.6.2022 del Tribunale di Sassari, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta e la inadempienza contrattuale di , corrente in Roma (RM), Viale Europa Controparte_1
190, CF e Registro Imprese Roma n. – P. IVA in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
Part rappresentante p.t., in occasione della sottoscrizione da parte dei signori e presso la Pt_1
filiale di in Pattada (SS) di n.12 dell'importo di € 2500,00 Controparte_1 Controparte_2
ciascuno, emessi il 31.12.2005, per violazione dei doveri informativi, di correttezza, buona fede e trasparenza, per tutti i motivi di cui all'espositiva della citazione;
accertata e dichiarata l'attualità e l'esistenza del diritto di credito incorporato nei buoni medesimi nonché il diritto degli attori stessi alla riscossione, per l'effetto condannarsi la società convenuta, , al rimborso della Controparte_1
somma corrispondente al 100% del valore nominale sottoscritto, maggiorato del rendimento ai tassi di interesse nominali lordi applicati al rapporto nel periodo di riferimento, previa decurtazione delle somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza n.696/2022 del 30.06.2022; Controparte_1
2) in ogni caso, salvo gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta e la inadempienza contrattuale di , corrente in Roma (RM), Viale Europa 190, CF e Registro Imprese Controparte_1
Roma n. – P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., in occasione P.IVA_1 P.IVA_2
Part della sottoscrizione da parte dei signori e presso la filiale di in Pattada Pt_1 Controparte_1
(SS) di n.12 dell'importo di € 2500,00 ciascuno, emessi il 31.12.2005, per Controparte_2
violazione dei doveri informativi, di correttezza, buona fede e trasparenza, per tutti i motivi di cui all'espositiva della citazione e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, , al Controparte_1
risarcimento del danno patito dagli attori in misura corrispondente al valore di acquisto dei buoni fruttiferi per cui è giudizio, pari complessivamente ad € 30.000,00 s.e.o., oltre interessi al saggio legale dal fatto al saldo ovvero la diversa somma accertata causa cognita, previa decurtazione delle somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza n.696/2022 del 30.06.2022. Controparte_1
In via subordinata 3) accertata e dichiarata la responsabilità ex art.2049 c.c. di per Controparte_1
l'evento lesivo occorso agli attori, riconducibile al comportamento della dipendente della filiale di di Pattada, signora , nello svolgimento delle mansioni affidatele, Controparte_1 Parte_3
2 per l'effetto condannarsi la predetta società convenuta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dagli attori, pari al valore di acquisto dei buoni fruttiferi per cui è giudizio per € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione del fatto fino al saldo, ovvero la diversa somma risultante causa cognita,
previa decurtazione delle somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza Controparte_1
n.696/2022 del 30.06.2022; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“L'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di costituzione in appello, riformare integralmente la sentenza n.696/2022 emessa dal Tribunale civile di Sassari, in persona del giudice dott.ssa Mossa, in data
30/06/2022 rg 3370/2020 e, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalle controparti, accertare che nulla è dovuto da;
accertare e dichiarare la legittimità della condotta CP_1
contrattuale e precontrattuale tenuta da in occasione della sottoscrizione da parte Controparte_1
Part dei signori e Campus di n.12 Buoni dell'importo di € 2500 ciascuno;
accertare Controparte_2
Part e dichiarare l'estinzione del diritto al rimborso dei titoli sottoscritti da e per l'intervenuta Pt_1
prescrizione; per l'effetto condannare le controparti alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 25.11.2020 e hanno convenuto in giudizio Persona_1 Parte_1
nanti il Tribunale di Sassari la società esponendo che 1) il 31.12.2005 presso Controparte_1
l'Ufficio di Pattada avevano sottoscritto n.12 (infra B.F.P.), serie 18D, Controparte_2
dell'importo di € 2500,00 cadauno;
2) al momento della sottoscrizione l'addetto aveva consegnato solo i buoni e non anche il foglio informativo analitico (infra F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento fatto;
3) gli esponenti, ciclicamente, si erano recati presso la filiale di Pattada per chiedere l'andamento del prodotto e l'entità degli interesse maturati e qui erano stati costantemente convinti a non ritirare i buoni poiché “maturavano sempre più interessi”; addirittura nel marzo 2019, era stato loro consegnato un estratto con il valore del rimborso dei titoli al 14.6.2018
ed in prospettiva al 1.1.2026; 4) peraltro, volendo riscattare subito i titoli, solo allora erano stati informati che gli stessi avevano durata 18 mesi, cosicché erano scaduti a giugno 2007 e il diritto al
3 rimborso risultava prescritto a far data dal 30.6.2017; 5) a fronte delle avanzate richieste di rimborso,
la convenuta aveva opposto la scadenza e la prescrizione, pure adducendo di aver compiutamente informato i clienti;
6) in realtà, non era stato né consegnato il né tanto meno presso l'U.P. di CP_3
Pattada era stato affisso alcun tipo di informativa sul prodotto;
i titoli stessi, del pari, non indicavano alcuna scadenza;
7) neppure aveva fornito risposta in riferimento alla richiesta di CP_1
ricevere copia della documentazione inerente l'investimento effettuato.
Denunziato l'inadempimento per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione cui
[...]
era tenuta a conformarsi nel collocamento dei B.F.P., hanno chiesto condannarsi la convenuta CP_1
al risarcimento del danno da commisurarsi in misura pari al valore capitale dei B.F.P. unitamente agli interessi maturati, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha opposto l'avvenuta prescrizione Controparte_1
decennale del diritto a riscuotere l'importo dei buoni (maturata il 30.6.2017) nonché la propria
Contr carenza di legittimazione passiva “essendosi i buoni già devoluti al .
Ha dedotto che 1) i buoni in contestazione appartenevano (come leggibile sul retro) alla serie 18D,
aventi una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e liquidabili a far data dalla scadenza del 18° mese;
2) alcuna norma prevedeva che il buono dovesse contenere un timbro indicante la durata dello stesso né, del resto, gli stessi presentavano elementi che potevano aver indotto il sottoscrittore a considerarli come “ordinari o di durata maggiore”; 3) giusta previsione di cui all'art.8, D.M.
19.12.2000, i diritti dei titolari dei buoni dovevano intendersi prescritti decorsi 10 anni dalla scadenza degli stessi;
4) neppure poteva ritenersi sussistere alcun onere di comunicazione della imminente scadenza come, per contro, previsto dal D.P.R. 116/2007 per i c.d. conti dormienti;
in ogni caso, le comunicazioni dei buoni erano state effettuate mediante inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti ovvero, ancora, mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico;
5) i costituivano titoli di CP_5
legittimazione riconducibili alla previsione dell'art.2002 c.c. cosicché gli stessi non erano rimessi alla libera contrattazione ma erano disciplinati dalla legge;
6) alcuna rilevanza poteva neppure attribuirsi alla asserita, ma non dimostrata, omessa consegna del 7) alcun indebito arricchimento poteva CP_3
ritenersi verificato posto che, al momento della maturata prescrizione dei buoni, i loro importo era stato devoluto al bilancio di entrata del CP_4
4 Ha concluso per la declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni nonché
per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di;
nel merito per il rigetto Controparte_1
della domanda, spese rifuse.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Il Tribunale adito, con sentenza n.696/2022, 1) accertato l'inadempimento del convenuto, ha
dichiarato la risoluzione del contratto;
2) ha condannato il convenuto alla restituzione del corrispettivo versato pari a € 5000,00, oltre interessi legali dai pagamenti al saldo;
3) ha condannato il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e (la prima in Parte_1 Parte_2
proprio ed entrambe quali eredi di , deceduto il 28.11.2021) con il quale hanno lamentato: Persona_1
I) la nullità della sentenza per contrasto del dispositivo con la parte motiva;
II) la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
III) la erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione;
per errata valutazione della prescrizione;
per omessa ammissione delle prove testimoniali dedotte;
per omessa valutazione delle prove documentali.
Hanno concluso come in epigrafe.
Ritualmente costituita, l'appellata ha dedotto A) la nullità per violazione dell'art.132, comma 2, n.4
cpc della sentenza per contrasto del dispositivo con la parte motiva;
B) la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art.112 cpc.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 18.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In accoglimento del motivo di gravame di cui al superiore punto I (che vede concorde anche la parte appellata) va dichiarata la nullità della sentenza n.696/2022 resa dal Tribunale di Sassari in data
30.6.2022.
Per principio di diritto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale:
5 segnatamente, presupposto della nullità della sentenza è la presenza di un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (per una applicazione del principio v.
Cass.17275/2025).
In altri termini, sussiste nullità della sentenza in presenza di un insanabile conflitto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro.
Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, nella specie la lettura della sentenza impugnata non consente di affermare quale sia stato il contenuto essenziale del decisum che appare effettivamente equivoco.
Queste le ragioni.
Si legge a pag.4 della sentenza appellata che “rispetto ai che non riportino indicazioni circa Pt_4
la durata e, quindi, circa il termine di scadenza [..], a fronte della mancata consegna al momento
della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione”.
Prosegue il Tribunale nell'affermare che “ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione
(soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione
Co di un termine di validità (chiaramente risultante dai titoli consegnati alla pure soggetto estraneo alla lite – essendo riportata nella parte retrostante la dicitura “Buono Postale Fruttifero a termine”, sussisteva l'onere della parte di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente
richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione di interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti”.
Conclude il Giudice di primo grado, a pag.7, ritenendo che “le argomentazioni sopra esposte,
impediscono quindi di ritenere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a
[...]
per omessi obblighi informativi e/o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul CP_1
Buono Postale Fruttifero”.
Nondimeno, a fronte di quanto esposto in parte motiva, il Tribunale ha, nel dispositivo 1) previo accertamento dell'inadempimento del convenuto, dichiarato la risoluzione del contratto;
2) condannato il convenuto alla restituzione del corrispettivo versato e pari a € 5000,00, oltre interessi
6 legali dai pagamenti al saldo;
3) condannato il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle
spese processuali.
È evidente la sussistenza del denunziato di nullità della sentenza impugnata (insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo) dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Quanto sopra esposto induce a ritenere assorbito il motivo di doglianza di cui al superiore punto II.
II
Quanto al merito della causa, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Part Con l'atto introduttivo della lite i coniugi e hanno esposto di aver acquistato il Pt_1
31.12.2005 n.12 del valore complessivo di euro 30.000,00 e di averne invano chiesto la CP_5
riscossione nell'anno 2019; hanno dedotto che sui documenti incorporanti i buoni non era indicata la data di scadenza né che era stato loro consegnato il foglio informativo previsto dal D.M. 19.12.2000,
così denunziando la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Hanno chiesto, quindi, acclarato l'inadempimento di , condannarsi la stessa al CP_1
risarcimento del danno, pari al valore capitale dei B.P.F., unitamente agli interessi maturati.
ha eccepito il compimento del termine prescrizionale del diritto a riscuotere l'importo CP_1
dei buoni e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di rimborso, essendo
Contr il valore dei buoni ormai incamerato dal
Ha evidenziato che nella parte posteriore del buono era annotata la serie di appartenenza (“18D”)
cosicché il sottoscrittore era posto in grado di verificarne la scadenza consultando la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nonché le condizioni affisse al pubblico nei propri uffici.
Part Fermo quanto precede, risulta fatto incontestato (e documentalmente provato) che i coniugi hanno acquistato, in data 31.12.2005, n.12 B.F.P., Serie 18D, del valore di € 2500,00 cadauno.
Si legge nel retro di ciascun buono che “[..] al momento del collocamento, il buono deve essere
consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Parte appellante ha dedotto che mai il F.I.A. le è stato consegnato né che le condizioni dell'investimento siano risultate affisse presso l'Ufficio Postale di Pattada: a cagione dell'inadempimento della emittente ha denunziato di non essere stata resa edotta sulla durata dei buoni e di non aver potuto esercitare, per tale ragione, tempestivamente il diritto di credito
7 (ulteriormente dimostrando che, anzi, recatasi presso l'Ufficio Postale era stato prospettato il valore di rimborso al 14.6.2018 e, altresì, al 1.1.2026).
In merito, parte appellata, sulla quale gravava il relativo onere della prova, non ha in alcun modo dimostrato né l'avvenuta consegna del né l'avvenuta comunicazione presso i suoi locali delle CP_3
condizioni dell'investimento (obbligo, quest'ultimo, integrativo e non sostitutivo della consegna del
. CP_3
Non può, pertanto, negarsi l'inadempimento della appellata agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, vero e proprio obbligo contrattuale espressamente previsto, funzionale alla formazione di un consenso consapevole dell'investitore su elementi fondamentali del contratto ed attuazione dei principi generali di correttezza e buona fede.
Invero, come già ritenuto da questa Corte a definizione di similare controversia (v. sentenza n.136/2023) il cit. D.M. 19.12.2000 prescrive all'art.3 che “per il collocamento dei buoni fruttiferi
postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”: all'art.6 è, poi, stabilito l'obbligo in capo all'emittente di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, oggetto di consegna al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.
In questa prospettiva non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Invero, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell'informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, comporta in via presuntiva
8 l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subìta per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
All'esito di quanto esposto, deve, pertanto, affermarsi la responsabilità contrattuale dell'emittente per non aver adempiuto alle obbligazioni collegate alla cessione dei buoni (situazione che esclude, all'evidenza, anche ogni fondatezza alla dedotta questione circa la asserita carenza di legittimazione passiva di essa appellata).
Neppure, poi, può essere ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
In disparte il fatto che parte appellata ha introdotto detta eccezione in riferimento al rimborso dei titoli, vale comunque osservare che nell'ipotesi di responsabilità per danni reclamati dall'investitore e riconducibili alla violazione di obblighi informativi, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi (per una applicazione del principio v. Cass. 14019/2025).
Part Nella specie i coniugi hanno avuto contezza del nocumento nell'anno 2019, ovvero nel momento in cui, a fronte della domanda di liquidazione, gli stessi sono stati informati della scadenza dei buoni e della impossibilità di ricevere la relativa liquidazione per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Pertanto, posto che il giudizio di primo grado è stato instaurato con atto notificato il 25.11.2020, deve concludersi che alcuna prescrizione è maturata in relazione all'azione risarcitoria promossa.
All'esito di tutto quanto precede, l'appellata deve essere condannata al risarcimento in favore delle appellanti della perdita subita, parametrata non al rendimento maturato nella durata fruttifera e cioè
alla diversa ipotesi di domanda di adempimento del contratto, ma al capitale perso rivalutato a far data dal momento in cui hanno perso il diritto di credito per effetto del compiersi della prescrizione
(30.06.2017) e sino alla data odierna.
Sono, poi, dovuti gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata anno per anno (v. Cass.
26929/2024 per cui la domanda di risarcimento del danno “include implicitamente sia gli interessi
9 compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, cosicché il giudice deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, evitando l'ultrapetizione”).
Effettuati gli opportuni calcoli, all'attualità il credito risarcitorio delle appellanti è pari a € 40.150,55
Su detto importo sono, infine, dovuti gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità disponendosi, altresì, che dall'importo come sopra determinato dovranno essere decurtate le somme già versate da in esecuzione della Controparte_1
sentenza n.696/2022 del 30.6.2022.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle difese già rese in primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Sassari n.696/2022
del 30.6.2022;
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, dichiara tenuta Controparte_1
e condanna la società appellata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
40.150,55, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, importo da corrispondersi previa detrazione delle somme già versate da in esecuzione della sentenza n.696/2022 Controparte_1
del 30.6.2022;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
appellanti che liquida per il primo grado in € 545,00 per spese e € 7254,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 804,00 per spese e € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Consilgliere rel. Dott. Maria Grixoni
Dott. Doriana Meloni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 41 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima anche in proprio ed entrambe quali uniche eredi di C.F._2 Persona_1
(c.f. ), elettivamente domiciliate in Sassari presso lo studio dell'Avv. Elena C.F._3
Ledda che le rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
- appellanti -
contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari alla via Brenta n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Carta, giusta procura generale alle liti 27.44.2022, Notaio in Roma Persona_2
- appellata -
in punto a: intermediazione mobiliare.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore delle appellanti chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n.696/2022 del
30.6.2022 del Tribunale di Sassari, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta e la inadempienza contrattuale di , corrente in Roma (RM), Viale Europa Controparte_1
190, CF e Registro Imprese Roma n. – P. IVA in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
Part rappresentante p.t., in occasione della sottoscrizione da parte dei signori e presso la Pt_1
filiale di in Pattada (SS) di n.12 dell'importo di € 2500,00 Controparte_1 Controparte_2
ciascuno, emessi il 31.12.2005, per violazione dei doveri informativi, di correttezza, buona fede e trasparenza, per tutti i motivi di cui all'espositiva della citazione;
accertata e dichiarata l'attualità e l'esistenza del diritto di credito incorporato nei buoni medesimi nonché il diritto degli attori stessi alla riscossione, per l'effetto condannarsi la società convenuta, , al rimborso della Controparte_1
somma corrispondente al 100% del valore nominale sottoscritto, maggiorato del rendimento ai tassi di interesse nominali lordi applicati al rapporto nel periodo di riferimento, previa decurtazione delle somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza n.696/2022 del 30.06.2022; Controparte_1
2) in ogni caso, salvo gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta e la inadempienza contrattuale di , corrente in Roma (RM), Viale Europa 190, CF e Registro Imprese Controparte_1
Roma n. – P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., in occasione P.IVA_1 P.IVA_2
Part della sottoscrizione da parte dei signori e presso la filiale di in Pattada Pt_1 Controparte_1
(SS) di n.12 dell'importo di € 2500,00 ciascuno, emessi il 31.12.2005, per Controparte_2
violazione dei doveri informativi, di correttezza, buona fede e trasparenza, per tutti i motivi di cui all'espositiva della citazione e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, , al Controparte_1
risarcimento del danno patito dagli attori in misura corrispondente al valore di acquisto dei buoni fruttiferi per cui è giudizio, pari complessivamente ad € 30.000,00 s.e.o., oltre interessi al saggio legale dal fatto al saldo ovvero la diversa somma accertata causa cognita, previa decurtazione delle somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza n.696/2022 del 30.06.2022. Controparte_1
In via subordinata 3) accertata e dichiarata la responsabilità ex art.2049 c.c. di per Controparte_1
l'evento lesivo occorso agli attori, riconducibile al comportamento della dipendente della filiale di di Pattada, signora , nello svolgimento delle mansioni affidatele, Controparte_1 Parte_3
2 per l'effetto condannarsi la predetta società convenuta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dagli attori, pari al valore di acquisto dei buoni fruttiferi per cui è giudizio per € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione del fatto fino al saldo, ovvero la diversa somma risultante causa cognita,
previa decurtazione delle somme già corrisposte da in esecuzione della sentenza Controparte_1
n.696/2022 del 30.06.2022; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“L'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di costituzione in appello, riformare integralmente la sentenza n.696/2022 emessa dal Tribunale civile di Sassari, in persona del giudice dott.ssa Mossa, in data
30/06/2022 rg 3370/2020 e, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalle controparti, accertare che nulla è dovuto da;
accertare e dichiarare la legittimità della condotta CP_1
contrattuale e precontrattuale tenuta da in occasione della sottoscrizione da parte Controparte_1
Part dei signori e Campus di n.12 Buoni dell'importo di € 2500 ciascuno;
accertare Controparte_2
Part e dichiarare l'estinzione del diritto al rimborso dei titoli sottoscritti da e per l'intervenuta Pt_1
prescrizione; per l'effetto condannare le controparti alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 25.11.2020 e hanno convenuto in giudizio Persona_1 Parte_1
nanti il Tribunale di Sassari la società esponendo che 1) il 31.12.2005 presso Controparte_1
l'Ufficio di Pattada avevano sottoscritto n.12 (infra B.F.P.), serie 18D, Controparte_2
dell'importo di € 2500,00 cadauno;
2) al momento della sottoscrizione l'addetto aveva consegnato solo i buoni e non anche il foglio informativo analitico (infra F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento fatto;
3) gli esponenti, ciclicamente, si erano recati presso la filiale di Pattada per chiedere l'andamento del prodotto e l'entità degli interesse maturati e qui erano stati costantemente convinti a non ritirare i buoni poiché “maturavano sempre più interessi”; addirittura nel marzo 2019, era stato loro consegnato un estratto con il valore del rimborso dei titoli al 14.6.2018
ed in prospettiva al 1.1.2026; 4) peraltro, volendo riscattare subito i titoli, solo allora erano stati informati che gli stessi avevano durata 18 mesi, cosicché erano scaduti a giugno 2007 e il diritto al
3 rimborso risultava prescritto a far data dal 30.6.2017; 5) a fronte delle avanzate richieste di rimborso,
la convenuta aveva opposto la scadenza e la prescrizione, pure adducendo di aver compiutamente informato i clienti;
6) in realtà, non era stato né consegnato il né tanto meno presso l'U.P. di CP_3
Pattada era stato affisso alcun tipo di informativa sul prodotto;
i titoli stessi, del pari, non indicavano alcuna scadenza;
7) neppure aveva fornito risposta in riferimento alla richiesta di CP_1
ricevere copia della documentazione inerente l'investimento effettuato.
Denunziato l'inadempimento per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione cui
[...]
era tenuta a conformarsi nel collocamento dei B.F.P., hanno chiesto condannarsi la convenuta CP_1
al risarcimento del danno da commisurarsi in misura pari al valore capitale dei B.F.P. unitamente agli interessi maturati, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha opposto l'avvenuta prescrizione Controparte_1
decennale del diritto a riscuotere l'importo dei buoni (maturata il 30.6.2017) nonché la propria
Contr carenza di legittimazione passiva “essendosi i buoni già devoluti al .
Ha dedotto che 1) i buoni in contestazione appartenevano (come leggibile sul retro) alla serie 18D,
aventi una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e liquidabili a far data dalla scadenza del 18° mese;
2) alcuna norma prevedeva che il buono dovesse contenere un timbro indicante la durata dello stesso né, del resto, gli stessi presentavano elementi che potevano aver indotto il sottoscrittore a considerarli come “ordinari o di durata maggiore”; 3) giusta previsione di cui all'art.8, D.M.
19.12.2000, i diritti dei titolari dei buoni dovevano intendersi prescritti decorsi 10 anni dalla scadenza degli stessi;
4) neppure poteva ritenersi sussistere alcun onere di comunicazione della imminente scadenza come, per contro, previsto dal D.P.R. 116/2007 per i c.d. conti dormienti;
in ogni caso, le comunicazioni dei buoni erano state effettuate mediante inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti ovvero, ancora, mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico;
5) i costituivano titoli di CP_5
legittimazione riconducibili alla previsione dell'art.2002 c.c. cosicché gli stessi non erano rimessi alla libera contrattazione ma erano disciplinati dalla legge;
6) alcuna rilevanza poteva neppure attribuirsi alla asserita, ma non dimostrata, omessa consegna del 7) alcun indebito arricchimento poteva CP_3
ritenersi verificato posto che, al momento della maturata prescrizione dei buoni, i loro importo era stato devoluto al bilancio di entrata del CP_4
4 Ha concluso per la declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni nonché
per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di;
nel merito per il rigetto Controparte_1
della domanda, spese rifuse.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Il Tribunale adito, con sentenza n.696/2022, 1) accertato l'inadempimento del convenuto, ha
dichiarato la risoluzione del contratto;
2) ha condannato il convenuto alla restituzione del corrispettivo versato pari a € 5000,00, oltre interessi legali dai pagamenti al saldo;
3) ha condannato il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e (la prima in Parte_1 Parte_2
proprio ed entrambe quali eredi di , deceduto il 28.11.2021) con il quale hanno lamentato: Persona_1
I) la nullità della sentenza per contrasto del dispositivo con la parte motiva;
II) la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
III) la erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione;
per errata valutazione della prescrizione;
per omessa ammissione delle prove testimoniali dedotte;
per omessa valutazione delle prove documentali.
Hanno concluso come in epigrafe.
Ritualmente costituita, l'appellata ha dedotto A) la nullità per violazione dell'art.132, comma 2, n.4
cpc della sentenza per contrasto del dispositivo con la parte motiva;
B) la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art.112 cpc.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 18.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In accoglimento del motivo di gravame di cui al superiore punto I (che vede concorde anche la parte appellata) va dichiarata la nullità della sentenza n.696/2022 resa dal Tribunale di Sassari in data
30.6.2022.
Per principio di diritto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale:
5 segnatamente, presupposto della nullità della sentenza è la presenza di un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (per una applicazione del principio v.
Cass.17275/2025).
In altri termini, sussiste nullità della sentenza in presenza di un insanabile conflitto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro.
Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, nella specie la lettura della sentenza impugnata non consente di affermare quale sia stato il contenuto essenziale del decisum che appare effettivamente equivoco.
Queste le ragioni.
Si legge a pag.4 della sentenza appellata che “rispetto ai che non riportino indicazioni circa Pt_4
la durata e, quindi, circa il termine di scadenza [..], a fronte della mancata consegna al momento
della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione”.
Prosegue il Tribunale nell'affermare che “ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione
(soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione
Co di un termine di validità (chiaramente risultante dai titoli consegnati alla pure soggetto estraneo alla lite – essendo riportata nella parte retrostante la dicitura “Buono Postale Fruttifero a termine”, sussisteva l'onere della parte di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente
richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione di interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti”.
Conclude il Giudice di primo grado, a pag.7, ritenendo che “le argomentazioni sopra esposte,
impediscono quindi di ritenere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a
[...]
per omessi obblighi informativi e/o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul CP_1
Buono Postale Fruttifero”.
Nondimeno, a fronte di quanto esposto in parte motiva, il Tribunale ha, nel dispositivo 1) previo accertamento dell'inadempimento del convenuto, dichiarato la risoluzione del contratto;
2) condannato il convenuto alla restituzione del corrispettivo versato e pari a € 5000,00, oltre interessi
6 legali dai pagamenti al saldo;
3) condannato il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle
spese processuali.
È evidente la sussistenza del denunziato di nullità della sentenza impugnata (insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo) dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Quanto sopra esposto induce a ritenere assorbito il motivo di doglianza di cui al superiore punto II.
II
Quanto al merito della causa, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Part Con l'atto introduttivo della lite i coniugi e hanno esposto di aver acquistato il Pt_1
31.12.2005 n.12 del valore complessivo di euro 30.000,00 e di averne invano chiesto la CP_5
riscossione nell'anno 2019; hanno dedotto che sui documenti incorporanti i buoni non era indicata la data di scadenza né che era stato loro consegnato il foglio informativo previsto dal D.M. 19.12.2000,
così denunziando la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Hanno chiesto, quindi, acclarato l'inadempimento di , condannarsi la stessa al CP_1
risarcimento del danno, pari al valore capitale dei B.P.F., unitamente agli interessi maturati.
ha eccepito il compimento del termine prescrizionale del diritto a riscuotere l'importo CP_1
dei buoni e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di rimborso, essendo
Contr il valore dei buoni ormai incamerato dal
Ha evidenziato che nella parte posteriore del buono era annotata la serie di appartenenza (“18D”)
cosicché il sottoscrittore era posto in grado di verificarne la scadenza consultando la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nonché le condizioni affisse al pubblico nei propri uffici.
Part Fermo quanto precede, risulta fatto incontestato (e documentalmente provato) che i coniugi hanno acquistato, in data 31.12.2005, n.12 B.F.P., Serie 18D, del valore di € 2500,00 cadauno.
Si legge nel retro di ciascun buono che “[..] al momento del collocamento, il buono deve essere
consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Parte appellante ha dedotto che mai il F.I.A. le è stato consegnato né che le condizioni dell'investimento siano risultate affisse presso l'Ufficio Postale di Pattada: a cagione dell'inadempimento della emittente ha denunziato di non essere stata resa edotta sulla durata dei buoni e di non aver potuto esercitare, per tale ragione, tempestivamente il diritto di credito
7 (ulteriormente dimostrando che, anzi, recatasi presso l'Ufficio Postale era stato prospettato il valore di rimborso al 14.6.2018 e, altresì, al 1.1.2026).
In merito, parte appellata, sulla quale gravava il relativo onere della prova, non ha in alcun modo dimostrato né l'avvenuta consegna del né l'avvenuta comunicazione presso i suoi locali delle CP_3
condizioni dell'investimento (obbligo, quest'ultimo, integrativo e non sostitutivo della consegna del
. CP_3
Non può, pertanto, negarsi l'inadempimento della appellata agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, vero e proprio obbligo contrattuale espressamente previsto, funzionale alla formazione di un consenso consapevole dell'investitore su elementi fondamentali del contratto ed attuazione dei principi generali di correttezza e buona fede.
Invero, come già ritenuto da questa Corte a definizione di similare controversia (v. sentenza n.136/2023) il cit. D.M. 19.12.2000 prescrive all'art.3 che “per il collocamento dei buoni fruttiferi
postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”: all'art.6 è, poi, stabilito l'obbligo in capo all'emittente di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, oggetto di consegna al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.
In questa prospettiva non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Invero, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell'informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, comporta in via presuntiva
8 l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subìta per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
All'esito di quanto esposto, deve, pertanto, affermarsi la responsabilità contrattuale dell'emittente per non aver adempiuto alle obbligazioni collegate alla cessione dei buoni (situazione che esclude, all'evidenza, anche ogni fondatezza alla dedotta questione circa la asserita carenza di legittimazione passiva di essa appellata).
Neppure, poi, può essere ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
In disparte il fatto che parte appellata ha introdotto detta eccezione in riferimento al rimborso dei titoli, vale comunque osservare che nell'ipotesi di responsabilità per danni reclamati dall'investitore e riconducibili alla violazione di obblighi informativi, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi (per una applicazione del principio v. Cass. 14019/2025).
Part Nella specie i coniugi hanno avuto contezza del nocumento nell'anno 2019, ovvero nel momento in cui, a fronte della domanda di liquidazione, gli stessi sono stati informati della scadenza dei buoni e della impossibilità di ricevere la relativa liquidazione per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Pertanto, posto che il giudizio di primo grado è stato instaurato con atto notificato il 25.11.2020, deve concludersi che alcuna prescrizione è maturata in relazione all'azione risarcitoria promossa.
All'esito di tutto quanto precede, l'appellata deve essere condannata al risarcimento in favore delle appellanti della perdita subita, parametrata non al rendimento maturato nella durata fruttifera e cioè
alla diversa ipotesi di domanda di adempimento del contratto, ma al capitale perso rivalutato a far data dal momento in cui hanno perso il diritto di credito per effetto del compiersi della prescrizione
(30.06.2017) e sino alla data odierna.
Sono, poi, dovuti gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata anno per anno (v. Cass.
26929/2024 per cui la domanda di risarcimento del danno “include implicitamente sia gli interessi
9 compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, cosicché il giudice deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, evitando l'ultrapetizione”).
Effettuati gli opportuni calcoli, all'attualità il credito risarcitorio delle appellanti è pari a € 40.150,55
Su detto importo sono, infine, dovuti gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità disponendosi, altresì, che dall'importo come sopra determinato dovranno essere decurtate le somme già versate da in esecuzione della Controparte_1
sentenza n.696/2022 del 30.6.2022.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle difese già rese in primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Sassari n.696/2022
del 30.6.2022;
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, dichiara tenuta Controparte_1
e condanna la società appellata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
40.150,55, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, importo da corrispondersi previa detrazione delle somme già versate da in esecuzione della sentenza n.696/2022 Controparte_1
del 30.6.2022;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
appellanti che liquida per il primo grado in € 545,00 per spese e € 7254,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 804,00 per spese e € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Consilgliere rel. Dott. Maria Grixoni
Dott. Doriana Meloni
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