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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 12363 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12363/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. RISSONE FRANCESCA in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. BASSI ROMINA in forza di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE (come da verbale d'udienza del 28.5.2025):
“Disporre l'affidamento esclusivo a favore della madre della figlia minore , con CP_2 collocazione prevalente e residenza principale presso la stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c.;
- Disporre che il padre possa incontrare la figlia minore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Servizio Sociale e di NPI nel preminente interesse della minore;
- Disporre l'obbligo a carico del signor di corresponsione dell'assegno di mantenimento CP_1 per la figlia minore , quantificato nella misura di € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di CP_2 ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate o necessitate e comunque documentate con riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Con vittoria di spese e onorari.” PER PARTE RESISTENTE (come da verbale d'udienza del 28.05.2025):
“si oppone alla domanda avversaria di affido esclusivo, insta affinchè venga svolta come indicato dai Servizi un'educativa presso entrambi i genitori per supportare il riavvicinamento della bambina al papà e aderisce all'indicazione del Servizio di Psicologia circa la continuazione degli incontri padre-figlia monitorati, salva una progressiva liberalizzazione e aumento dei tempi di frequenza;
sul contributo al mantenimento chiede confermarsi l'ordinanza bis 22”
PER IL PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione tra Controparte_2
e , non coniugati, i quali hanno Parte_1 Controparte_1 cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato in data 09.07.2024 ha chiesto al Parte_1 Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e, più precisamente, ha instato per l'affido esclusivo a sé della figlia minore con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, per la previsione di visite padre-figlia secondo modalità e tempistiche stabilite dai Servizi territoriali nonché per la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia pari a € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 18.10.2024 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocazione abitativa
[...] presso la madre, un calendario di visite libere padre-figlia ed un contributo per il mantenimento della minore pari a € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'applicazione della sanzione ritenuta più opportuna ai sensi dell'art. 473bis 39 cpc.
All'udienza del 20.11.2024 sono state sentite le parti e all'esito il Giudice Relatore con ordinanza 03.12.2024 ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 cpc, respingendo le istanze istruttorie, assegnando termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata e fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 28.05.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento e sulla collocazione abitativa della minore
In punto affidamento della minore, le parti hanno formulato istanze contrapposte, concludendo la ricorrente per l'affido esclusivo a sé della figlia ed il resistente per l'affido condiviso.
Come noto, l'affidamento condiviso della prole minore costituisce la regola generale (art. 337 ter cc), derogabile solo laddove tale regime sia contrario agli interessi del minore perché, ad esempio, in presenza di gravi elementi di inadeguatezza genitoriale in capo all'una o all'altro adulto e ciò in considerazione del primario interesse dei minori a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione della stessa.
Ciò posto e con riferimento alla vicenda in esame, si premette che, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice Relatore ha disposto l'affido condiviso della minore ad CP_2 entrambi i genitori, non avendo riscontrato l'esistenza di elementi di contrarietà di tale regime all'interesse della bambina, così argomentando sul punto: “[…] le parti hanno cessato la convivenza nel 2018. La ricorrente ha riferito di un unico episodio di violenza perpetrato dall'ex compagno prima dell'interruzione della convivenza more uxorio, che la stessa non ha inteso Pt_1 denunciare in sede penale. Fra l'altro, il procedimento penale per il delitto di maltrattamenti scaturito dalle dichiarazioni rese dalla in sede di sommarie informazioni il 3.5.2024 (cfr. Pt_1 docc.
3-4 attorei) è, allo stato, esitato in una richiesta di archiviazione formulata dal PM (cfr. doc. 7 attoreo).
Dalla fine della relazione allo scorso mese di aprile, i rapporti fra la ed il e tra Pt_1 CP_1 quest'ultimo e la minore non risultano aver presentato particolari criticità. Prova ne è la circostanza che nel mese di febbraio 2024 le parti avevano depositato un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore (procedimento poi conclusosi con la declaratoria di inammissibilità per il venir meno dell'accordo, cfr. doc. 10 attoreo) nel quale avevano dato atto, conformemente, di quanto segue: “i ricorrenti ritengono che non vi siano ragioni particolari per derogare al regime dell'affidamento condiviso dei figli. La minore trascorre volentieri il proprio tempo con entrambi i genitori e da quando le parti hanno interrotto il rapporto di convivenza, la stessa ha continuato a frequentare anche il padre tanto che non sono sorte particolari questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale” (cfr. doc. 1 attoreo).
Si aggiunga che, in sede di udienza, è stato confermato che il ha frequentato liberamente CP_1 la figlia sino allo scorso mese di aprile, tenendola con sé anche per il pernotto e durante i periodi di vacanze estiva, salvo le visite in autonomia venire interrotte per determinazione della dopo Pt_1 che la stessa è stata contattata dalle Forze dell'Ordine in relazione ad un asserito episodio di lite accesa intercorso per strada tra un uomo e una donna alla presenza di un bambino segnalato da un cittadino. Episodio la cui dinamica, tuttavia, è solo genericamente allegata” (v. ordinanza 3.12.2024).
Il quadro emerso dalle successive relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali, acquisite agli atti del giudizio (v. rel. SS del 4.12.24 e del 28.5.25; v. rel. del CP_3 20.5.25), non consente di addivenire a conclusioni diverse da quelle del Giudice Relatore.
La minore è parsa affettivamente legata al padre, cui rivolge saluti affettuosi in occasione degli incontri con il genitore, saltandogli in braccio e scambiandosi baci, nonché giocando assieme senza necessità dell'intermediazione di terzi (v. rel. educativa 20.5.25). Non è mancato che la minore abbia anche verbalizzato agli operatori sociali di desiderare un rapporto più frequente con il padre (v. rel. SS del 4.12.2024).
Vero è che si sono verificati alcuni episodi -descritti con dettaglio nella relazione educativa del 20.5.25- in cui il resistente ha reagito ad alcune risposte o racconti della bambina con toni accesi e non proporzionati al contesto, manifestando e sfogando per lo più la propria rabbia ed il proprio disappunto nei confronti della ex compagna , ma si tratta di episodi insufficienti a poterne Pt_1 inferire una inadeguatezza genitoriale idonea a giustificare la deroga al principio generale della bigenitorialità. Ciò non senza comunque rimarcare la necessità che il lavori sulla propria CP_1 capacità di regolazione emotiva onde evitare il ripetersi di episodi analoghi alla presenza della minore che rischiano di avere ripercussioni negative sul rapporto con la figlia.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso già disposto con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, non sussistendo i presupposti per derogarvi.
È invece opportuno, in considerazione dell'elevata conflittualità esistente fra le parti, disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, al fine di contenere i possibili motivi di contrasto genitoriale. Quanto alla collocazione abitativa della minore, si conferma la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, non sussistendo sul punto alcun contrasto da dirimere, attese le conformi domande in tal senso formulate dalle parti.
Sulla frequentazione padre-figlia
Per quanto concerne la frequentazione padre-figlia, si prende atto della comune richiesta delle parti di demandare ai Servizi Sociali il monitoraggio degli incontri.
Tale soluzione è certamente opportuna in questo momento e conforme all'indicazione fornita dai Servizi Psico-Sociali che, nei più recenti aggiornamenti, hanno evidenziato la necessità che gli incontri padre-figlia continuino in un contesto tutelato e mediato da figure professionali (v. rel. SS 28.05.2025; rel. NPI 21.05.2025). Il Servizio di Psicologia ha rilevato come la presenza dell'educatore ha la funzione di rassicurare la bambina che è inserita in un contesto altamente conflittuale, in cui i genitori agiscono, attraverso la stessa, antichi rancori, finendo per comprometterne la serenità (v. rel. NPI cit.).
Si dispone, pertanto, che le visite proseguano secondo le modalità indicate in dispositivo, dando incarico ai Servizi territoriali di favorire una graduale e progressiva liberalizzazione degli incontri con ogni più opportuno intervento, anche di educativa territoriale in entrambi i contesti genitoriali, al fine di aiutare le parti a condividere il ruolo educativo e genitoriale.
Sul mantenimento della figlia minore
Passando agli aspetti economici, si rileva che, mentre parte ricorrente ha chiesto quantificarsi l'assegno di mantenimento per la figlia in € 300,00 oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie, parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo di cui all'ordinanza 3.12.2024, pari a € 200,00 oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Il Giudice Relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha stabilito a carico del resistente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un contributo al mantenimento della figlia di importo pari ad E. 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, “tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti quale risulta dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali versate in atti (la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui convive con la bambina e il nuovo compagno titolare di autonomo reddito, percepisce una retribuzione mensile netta di circa E. 1500 / 1.600 e l'assegno unico di circa E. 200/mese, sopporta spese per il mutuo di circa E. 250/mese; il resistente vive ospite dalla madre, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa E. 1500 / 1600 al mese, ha un altro figlio minore da mantenere e non ha proprietà immobiliari), dei compiti di accudimento della minore prevalenti in capo alla madre, della circostanza che quest'ultima percepisce per intero l'assegno unico e delle esigenze economiche correlate all'età della bambina”.
In base alla documentazione reddituale prodotta su ordine del Giudice Relatore, entrambe le parti hanno visto incrementati i propri redditi annui lordi: la ricorrente è, difatti, passata da un reddito imponibile pari a circa 23.000 euro nel 2022 (cfr. Mod. 730/2023) ad un reddito imponibile pari a circa 25.300 euro nel 2023 (cfr. Mod. 730/2024); il resistente, invece, è passato da un reddito imponibile pari a circa 20.600 euro nel 2023 (cfr. CU 2024) ad un reddito imponibile pari a circa 22.200 euro nel 2024 (cfr. CU 2025).
Non sono stati allegati né documentati dalle parti altri mutamenti nella rispettiva condizione economica.
Tuttavia, in considerazione dei perduranti maggiori oneri di accudimento e mantenimento diretto della minore gravanti sulla ricorrente (stante l'attuale regime di visita paterno limitato Pt_1 ad incontri settimanali e non ancora liberalizzato secondo le previsioni dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc), il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia nel maggior importo di E. 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo, fermo l'assegno unico interamente a favore della . Pt_1
Detto contributo, nell'importo sopra-rideterminato, è dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
La domanda ex art. 473bis 39 cpc formulata dal resistente in sede di ricorso, peraltro in termini del tutto generici, deve intendersi abbandonata, non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né risultando in altro modo coltivata nel prosieguo del giudizio. Nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi conclusioni in punto collocazione abitativa della minore e regime di visita paterno e la reciproca soccombenza delle parti in punto mantenimento della minore), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3. Il restante 1/3 è posto a carico della ricorrente in ragione del maggior grado di soccombenza, atteso il rigetto della domanda in punto affidamento della minore.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità, dell'assenza di attività di assunzione probatoria e della mancanza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che le visite padre-figlia proseguano alla presenza di personale educativo secondo tempistiche (almeno una volta alla settimana) meglio viste dai Servizi incaricati con funzione di favorire il ripristino di una serena relazione padre-figlia. Una volta che le visite saranno liberalizzate, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21 della domenica;
− durante le festività natalizie, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale oppure il giorno di Natale nonché il 31 dicembre oppure il 1° gennaio;
− durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane non consecutive il primo anno in periodo da concordare entro il 31 maggio;
gli anni successivi, due settimane, anche consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di al fine di monitorare la situazione e l'andamento degli incontri padre-figlia, CP_3 favorendone la progressiva e graduale liberalizzazione, con incarico di porre in essere ogni più opportuno intervento di supporto, anche di educativa domiciliare in entrambi i contesti familiari e di sostegno genitoriale, onde favorire una condivisione fra le parti del ruolo educativo e genitoriale;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, a far data dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 250 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc;
DÀ ATTO che l'assegno unico è interamente percepito dalla ricorrente;
DICHIARA le spese di lite compensate fra le parti nella misura di 2/3;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte ricorrente a rifondere a favore di parte resistente il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 1.269 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12363/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. RISSONE FRANCESCA in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. BASSI ROMINA in forza di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE (come da verbale d'udienza del 28.5.2025):
“Disporre l'affidamento esclusivo a favore della madre della figlia minore , con CP_2 collocazione prevalente e residenza principale presso la stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c.;
- Disporre che il padre possa incontrare la figlia minore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Servizio Sociale e di NPI nel preminente interesse della minore;
- Disporre l'obbligo a carico del signor di corresponsione dell'assegno di mantenimento CP_1 per la figlia minore , quantificato nella misura di € 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di CP_2 ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate o necessitate e comunque documentate con riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Con vittoria di spese e onorari.” PER PARTE RESISTENTE (come da verbale d'udienza del 28.05.2025):
“si oppone alla domanda avversaria di affido esclusivo, insta affinchè venga svolta come indicato dai Servizi un'educativa presso entrambi i genitori per supportare il riavvicinamento della bambina al papà e aderisce all'indicazione del Servizio di Psicologia circa la continuazione degli incontri padre-figlia monitorati, salva una progressiva liberalizzazione e aumento dei tempi di frequenza;
sul contributo al mantenimento chiede confermarsi l'ordinanza bis 22”
PER IL PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione tra Controparte_2
e , non coniugati, i quali hanno Parte_1 Controparte_1 cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato in data 09.07.2024 ha chiesto al Parte_1 Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e, più precisamente, ha instato per l'affido esclusivo a sé della figlia minore con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, per la previsione di visite padre-figlia secondo modalità e tempistiche stabilite dai Servizi territoriali nonché per la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia pari a € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 18.10.2024 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocazione abitativa
[...] presso la madre, un calendario di visite libere padre-figlia ed un contributo per il mantenimento della minore pari a € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'applicazione della sanzione ritenuta più opportuna ai sensi dell'art. 473bis 39 cpc.
All'udienza del 20.11.2024 sono state sentite le parti e all'esito il Giudice Relatore con ordinanza 03.12.2024 ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 cpc, respingendo le istanze istruttorie, assegnando termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata e fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 28.05.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Sull'affidamento e sulla collocazione abitativa della minore
In punto affidamento della minore, le parti hanno formulato istanze contrapposte, concludendo la ricorrente per l'affido esclusivo a sé della figlia ed il resistente per l'affido condiviso.
Come noto, l'affidamento condiviso della prole minore costituisce la regola generale (art. 337 ter cc), derogabile solo laddove tale regime sia contrario agli interessi del minore perché, ad esempio, in presenza di gravi elementi di inadeguatezza genitoriale in capo all'una o all'altro adulto e ciò in considerazione del primario interesse dei minori a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione della stessa.
Ciò posto e con riferimento alla vicenda in esame, si premette che, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice Relatore ha disposto l'affido condiviso della minore ad CP_2 entrambi i genitori, non avendo riscontrato l'esistenza di elementi di contrarietà di tale regime all'interesse della bambina, così argomentando sul punto: “[…] le parti hanno cessato la convivenza nel 2018. La ricorrente ha riferito di un unico episodio di violenza perpetrato dall'ex compagno prima dell'interruzione della convivenza more uxorio, che la stessa non ha inteso Pt_1 denunciare in sede penale. Fra l'altro, il procedimento penale per il delitto di maltrattamenti scaturito dalle dichiarazioni rese dalla in sede di sommarie informazioni il 3.5.2024 (cfr. Pt_1 docc.
3-4 attorei) è, allo stato, esitato in una richiesta di archiviazione formulata dal PM (cfr. doc. 7 attoreo).
Dalla fine della relazione allo scorso mese di aprile, i rapporti fra la ed il e tra Pt_1 CP_1 quest'ultimo e la minore non risultano aver presentato particolari criticità. Prova ne è la circostanza che nel mese di febbraio 2024 le parti avevano depositato un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore (procedimento poi conclusosi con la declaratoria di inammissibilità per il venir meno dell'accordo, cfr. doc. 10 attoreo) nel quale avevano dato atto, conformemente, di quanto segue: “i ricorrenti ritengono che non vi siano ragioni particolari per derogare al regime dell'affidamento condiviso dei figli. La minore trascorre volentieri il proprio tempo con entrambi i genitori e da quando le parti hanno interrotto il rapporto di convivenza, la stessa ha continuato a frequentare anche il padre tanto che non sono sorte particolari questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale” (cfr. doc. 1 attoreo).
Si aggiunga che, in sede di udienza, è stato confermato che il ha frequentato liberamente CP_1 la figlia sino allo scorso mese di aprile, tenendola con sé anche per il pernotto e durante i periodi di vacanze estiva, salvo le visite in autonomia venire interrotte per determinazione della dopo Pt_1 che la stessa è stata contattata dalle Forze dell'Ordine in relazione ad un asserito episodio di lite accesa intercorso per strada tra un uomo e una donna alla presenza di un bambino segnalato da un cittadino. Episodio la cui dinamica, tuttavia, è solo genericamente allegata” (v. ordinanza 3.12.2024).
Il quadro emerso dalle successive relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali, acquisite agli atti del giudizio (v. rel. SS del 4.12.24 e del 28.5.25; v. rel. del CP_3 20.5.25), non consente di addivenire a conclusioni diverse da quelle del Giudice Relatore.
La minore è parsa affettivamente legata al padre, cui rivolge saluti affettuosi in occasione degli incontri con il genitore, saltandogli in braccio e scambiandosi baci, nonché giocando assieme senza necessità dell'intermediazione di terzi (v. rel. educativa 20.5.25). Non è mancato che la minore abbia anche verbalizzato agli operatori sociali di desiderare un rapporto più frequente con il padre (v. rel. SS del 4.12.2024).
Vero è che si sono verificati alcuni episodi -descritti con dettaglio nella relazione educativa del 20.5.25- in cui il resistente ha reagito ad alcune risposte o racconti della bambina con toni accesi e non proporzionati al contesto, manifestando e sfogando per lo più la propria rabbia ed il proprio disappunto nei confronti della ex compagna , ma si tratta di episodi insufficienti a poterne Pt_1 inferire una inadeguatezza genitoriale idonea a giustificare la deroga al principio generale della bigenitorialità. Ciò non senza comunque rimarcare la necessità che il lavori sulla propria CP_1 capacità di regolazione emotiva onde evitare il ripetersi di episodi analoghi alla presenza della minore che rischiano di avere ripercussioni negative sul rapporto con la figlia.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso già disposto con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, non sussistendo i presupposti per derogarvi.
È invece opportuno, in considerazione dell'elevata conflittualità esistente fra le parti, disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, al fine di contenere i possibili motivi di contrasto genitoriale. Quanto alla collocazione abitativa della minore, si conferma la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, non sussistendo sul punto alcun contrasto da dirimere, attese le conformi domande in tal senso formulate dalle parti.
Sulla frequentazione padre-figlia
Per quanto concerne la frequentazione padre-figlia, si prende atto della comune richiesta delle parti di demandare ai Servizi Sociali il monitoraggio degli incontri.
Tale soluzione è certamente opportuna in questo momento e conforme all'indicazione fornita dai Servizi Psico-Sociali che, nei più recenti aggiornamenti, hanno evidenziato la necessità che gli incontri padre-figlia continuino in un contesto tutelato e mediato da figure professionali (v. rel. SS 28.05.2025; rel. NPI 21.05.2025). Il Servizio di Psicologia ha rilevato come la presenza dell'educatore ha la funzione di rassicurare la bambina che è inserita in un contesto altamente conflittuale, in cui i genitori agiscono, attraverso la stessa, antichi rancori, finendo per comprometterne la serenità (v. rel. NPI cit.).
Si dispone, pertanto, che le visite proseguano secondo le modalità indicate in dispositivo, dando incarico ai Servizi territoriali di favorire una graduale e progressiva liberalizzazione degli incontri con ogni più opportuno intervento, anche di educativa territoriale in entrambi i contesti genitoriali, al fine di aiutare le parti a condividere il ruolo educativo e genitoriale.
Sul mantenimento della figlia minore
Passando agli aspetti economici, si rileva che, mentre parte ricorrente ha chiesto quantificarsi l'assegno di mantenimento per la figlia in € 300,00 oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie, parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo di cui all'ordinanza 3.12.2024, pari a € 200,00 oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Il Giudice Relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha stabilito a carico del resistente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un contributo al mantenimento della figlia di importo pari ad E. 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, “tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti quale risulta dalle rispettive allegazioni e produzioni documentali versate in atti (la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui convive con la bambina e il nuovo compagno titolare di autonomo reddito, percepisce una retribuzione mensile netta di circa E. 1500 / 1.600 e l'assegno unico di circa E. 200/mese, sopporta spese per il mutuo di circa E. 250/mese; il resistente vive ospite dalla madre, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa E. 1500 / 1600 al mese, ha un altro figlio minore da mantenere e non ha proprietà immobiliari), dei compiti di accudimento della minore prevalenti in capo alla madre, della circostanza che quest'ultima percepisce per intero l'assegno unico e delle esigenze economiche correlate all'età della bambina”.
In base alla documentazione reddituale prodotta su ordine del Giudice Relatore, entrambe le parti hanno visto incrementati i propri redditi annui lordi: la ricorrente è, difatti, passata da un reddito imponibile pari a circa 23.000 euro nel 2022 (cfr. Mod. 730/2023) ad un reddito imponibile pari a circa 25.300 euro nel 2023 (cfr. Mod. 730/2024); il resistente, invece, è passato da un reddito imponibile pari a circa 20.600 euro nel 2023 (cfr. CU 2024) ad un reddito imponibile pari a circa 22.200 euro nel 2024 (cfr. CU 2025).
Non sono stati allegati né documentati dalle parti altri mutamenti nella rispettiva condizione economica.
Tuttavia, in considerazione dei perduranti maggiori oneri di accudimento e mantenimento diretto della minore gravanti sulla ricorrente (stante l'attuale regime di visita paterno limitato Pt_1 ad incontri settimanali e non ancora liberalizzato secondo le previsioni dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc), il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia nel maggior importo di E. 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo, fermo l'assegno unico interamente a favore della . Pt_1
Detto contributo, nell'importo sopra-rideterminato, è dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
La domanda ex art. 473bis 39 cpc formulata dal resistente in sede di ricorso, peraltro in termini del tutto generici, deve intendersi abbandonata, non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né risultando in altro modo coltivata nel prosieguo del giudizio. Nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi conclusioni in punto collocazione abitativa della minore e regime di visita paterno e la reciproca soccombenza delle parti in punto mantenimento della minore), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3. Il restante 1/3 è posto a carico della ricorrente in ragione del maggior grado di soccombenza, atteso il rigetto della domanda in punto affidamento della minore.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità, dell'assenza di attività di assunzione probatoria e della mancanza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che le visite padre-figlia proseguano alla presenza di personale educativo secondo tempistiche (almeno una volta alla settimana) meglio viste dai Servizi incaricati con funzione di favorire il ripristino di una serena relazione padre-figlia. Una volta che le visite saranno liberalizzate, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21 della domenica;
− durante le festività natalizie, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale oppure il giorno di Natale nonché il 31 dicembre oppure il 1° gennaio;
− durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane non consecutive il primo anno in periodo da concordare entro il 31 maggio;
gli anni successivi, due settimane, anche consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di al fine di monitorare la situazione e l'andamento degli incontri padre-figlia, CP_3 favorendone la progressiva e graduale liberalizzazione, con incarico di porre in essere ogni più opportuno intervento di supporto, anche di educativa domiciliare in entrambi i contesti familiari e di sostegno genitoriale, onde favorire una condivisione fra le parti del ruolo educativo e genitoriale;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, a far data dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 250 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc;
DÀ ATTO che l'assegno unico è interamente percepito dalla ricorrente;
DICHIARA le spese di lite compensate fra le parti nella misura di 2/3;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte ricorrente a rifondere a favore di parte resistente il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 1.269 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia