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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8726/2023 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
09.12.2025 e vertente
T R A
(già (C.F.: ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via
Patturelli n. 89, presso lo studio dell'Avv. Carlo Puoti (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
UC (CE), alla Via Lemitone III Traversa n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo
RD (PEC: , che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme già corrispostegli dall'opponente; con vittoria di spese e competenze di lite. L'opposto concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, nonché per la conferma del diritto ad ottenere in pagamento le somme precettate, con la precisazione che nelle more l'opponente aveva provveduto al pagamento della sorta capitale liquidata nel giudizio a seguito del quale era stato notificato il precetto poi impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la già Parte_1 Parte_2
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 18.09.2023 ad istanza di , con il quale le veniva Controparte_1
intimato il pagamento della somma complessiva di € 14.679,15 in forza della sentenza n. 2311/2023, emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 14.06.2023 e depositata il 28.06.2023.
A fondamento dell'opposizione, la società opponente deduceva due ordini di motivi:
a) la nullità insanabile, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto, in quanto notificato nei confronti di , soggetto inesistente a seguito del mutamento Parte_2
della denominazione sociale in e dello spostamento della sede Parte_1
legale;
b) la pendenza di un giudizio di appello innanzi al Tribunale di Napoli Nord (R.G. n.
7707/2023) avverso la sentenza posta a fondamento del precetto, nell'ambito del quale era stata avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, reiterata anche in sede di opposizione a precetto, motivata dal fumus boni iuris ravvisato nella presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia ultra petita) da parte del giudice di prime cure, nonché dal periculum in mora derivante dalla presunta condizione di disoccupazione dell'opposto, che avrebbe reso arduo il recupero delle somme in caso di accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente le deduzioni Controparte_1
avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in particolare, eccependo l'infondatezza del motivo relativo al vizio di notifica, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo, nonché contestando la veridicità della sua asserita condizione di disoccupazione, producendo documentazione a sostegno.
Nel corso del giudizio emergeva che, con provvedimento del 07.12.2023, il Giudice dell'appello (procedimento R.G. n. 7707/2023 del Tribunale di Napoli Nord) disattendeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per cui la società opponente provvedeva, in data 28.12.2023, al pagamento della sorta capitale e delle spese liquidate nella sentenza n. 2311/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Frattamaggiore.
Con ordinanza del 20.02.2024 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
01.07.2025; e, con successiva ordinanza del 04.07.2025, rilevata la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. e la questione della competenza per valore del Giudice di Pace, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.11.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP, che, con ordinanza dell'11.11.2025, fissava l'udienza del 09.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Successivamente l'opponente depositava la sentenza n. 3964/2025 del Tribunale di
Napoli Nord di accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Frattamaggiore n. 2311/2023.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione del presente giudizio deve essere assunta sulla questione pregiudiziale di competenza per valore, sollevata d'ufficio da questo Giudice, che ha carattere assorbente rispetto a ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti;
e tale eccezione è fondata e deve essere accolta. L'art. 615, comma 1, c.p.c. stabilisce che l'opposizione a precetto si propone “con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio” e, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina in base al “credito per cui si procede”.
Nel caso di specie, il credito precettato, derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di
Frattamaggiore n. 2311/2023, ammonta a € 13.820,84 per capitale, oltre accessori, per un totale che comunque non eccede la soglia di € 25.000,00; per cui occorre stabilire se, ai fini della competenza, debba applicarsi la regola generale di cui all'art. 7, comma 1,
c.p.c., che fissa la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000,00, ovvero la regola speciale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che attribuisce al Giudice di Pace la competenza per le “cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro”.
Secondo un primo orientamento, l'opposizione all'esecuzione costituirebbe un giudizio autonomo, il cui oggetto è l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere esecutivamente e non la materia del risarcimento del danno;
seguendo tale impostazione, si dovrebbe applicare la competenza generale per valore, con la conseguenza che, superando il credito precettato la soglia di € 10.000,00, la competenza spetterebbe al
Tribunale.
Tuttavia, questo Giudice ritiene di dover aderire a un diverso e più recente orientamento, che valorizza la connessione funzionale tra il giudizio di opposizione e la materia da cui scaturisce il titolo esecutivo.
La ratio della competenza speciale del Giudice di Pace in materia di circolazione stradale
è quella di concentrare presso un unico ufficio, dotato di specifica esperienza, l'intero contenzioso relativo a tale ambito, incluse le fasi accessorie e consequenziali come quelle esecutive.
Tale interpretazione trova un decisivo conforto in un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, pur formatosi in una materia diversa, secondo cui la competenza per materia del Giudice di Pace in tema di opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada è così pregnante da estendersi anche alle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di tali sanzioni;
cosicché la competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7
d.lgs. n. 150 del 2011 si estende a tutte le controversie riguardanti pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e quindi anche alle opposizioni, ex artt. 615 e 617 c.p.c., a cartelle di pagamento emesse a tale titolo (Cass.
Civ., 28.03.2024, n. 8436; Cass. Civ., 13.03.2019, n. 7223).
Se tale forza attrattiva della competenza per materia opera per le sanzioni amministrative,
a maggior ragione deve valere per le opposizioni a precetti fondati su sentenze civili di condanna al risarcimento del danno derivante dalla medesima materia;
in quanto l'oggetto sostanziale della controversia, pur veicolato attraverso lo strumento dell'opposizione esecutiva, rimane intrinsecamente legato alla “circolazione di veicoli”.
Pertanto, la presente causa, avendo ad oggetto la contestazione del diritto a procedere esecutivamente in forza di un titolo giudiziale per risarcimento danni da sinistro stradale, per un valore inferiore a € 25.000,00, rientra nella competenza per materia e valore del
Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.
Deve, di conseguenza, essere dichiarata l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, considerata la natura processuale e interpretativa della questione decisa, nonché il fatto che la stessa è stata sollevata d'ufficio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da (già Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) dichiara la propria incompetenza per valore a decidere la controversia, per essere competente il Giudice di Pace;
2) assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
3) dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Aversa in data 16.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8726/2023 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
09.12.2025 e vertente
T R A
(già (C.F.: ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via
Patturelli n. 89, presso lo studio dell'Avv. Carlo Puoti (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
UC (CE), alla Via Lemitone III Traversa n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo
RD (PEC: , che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme già corrispostegli dall'opponente; con vittoria di spese e competenze di lite. L'opposto concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, nonché per la conferma del diritto ad ottenere in pagamento le somme precettate, con la precisazione che nelle more l'opponente aveva provveduto al pagamento della sorta capitale liquidata nel giudizio a seguito del quale era stato notificato il precetto poi impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la già Parte_1 Parte_2
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 18.09.2023 ad istanza di , con il quale le veniva Controparte_1
intimato il pagamento della somma complessiva di € 14.679,15 in forza della sentenza n. 2311/2023, emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 14.06.2023 e depositata il 28.06.2023.
A fondamento dell'opposizione, la società opponente deduceva due ordini di motivi:
a) la nullità insanabile, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto, in quanto notificato nei confronti di , soggetto inesistente a seguito del mutamento Parte_2
della denominazione sociale in e dello spostamento della sede Parte_1
legale;
b) la pendenza di un giudizio di appello innanzi al Tribunale di Napoli Nord (R.G. n.
7707/2023) avverso la sentenza posta a fondamento del precetto, nell'ambito del quale era stata avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, reiterata anche in sede di opposizione a precetto, motivata dal fumus boni iuris ravvisato nella presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia ultra petita) da parte del giudice di prime cure, nonché dal periculum in mora derivante dalla presunta condizione di disoccupazione dell'opposto, che avrebbe reso arduo il recupero delle somme in caso di accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava integralmente le deduzioni Controparte_1
avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in particolare, eccependo l'infondatezza del motivo relativo al vizio di notifica, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo, nonché contestando la veridicità della sua asserita condizione di disoccupazione, producendo documentazione a sostegno.
Nel corso del giudizio emergeva che, con provvedimento del 07.12.2023, il Giudice dell'appello (procedimento R.G. n. 7707/2023 del Tribunale di Napoli Nord) disattendeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per cui la società opponente provvedeva, in data 28.12.2023, al pagamento della sorta capitale e delle spese liquidate nella sentenza n. 2311/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Frattamaggiore.
Con ordinanza del 20.02.2024 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
01.07.2025; e, con successiva ordinanza del 04.07.2025, rilevata la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. e la questione della competenza per valore del Giudice di Pace, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.11.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP, che, con ordinanza dell'11.11.2025, fissava l'udienza del 09.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Successivamente l'opponente depositava la sentenza n. 3964/2025 del Tribunale di
Napoli Nord di accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Frattamaggiore n. 2311/2023.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione del presente giudizio deve essere assunta sulla questione pregiudiziale di competenza per valore, sollevata d'ufficio da questo Giudice, che ha carattere assorbente rispetto a ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti;
e tale eccezione è fondata e deve essere accolta. L'art. 615, comma 1, c.p.c. stabilisce che l'opposizione a precetto si propone “con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio” e, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina in base al “credito per cui si procede”.
Nel caso di specie, il credito precettato, derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di
Frattamaggiore n. 2311/2023, ammonta a € 13.820,84 per capitale, oltre accessori, per un totale che comunque non eccede la soglia di € 25.000,00; per cui occorre stabilire se, ai fini della competenza, debba applicarsi la regola generale di cui all'art. 7, comma 1,
c.p.c., che fissa la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000,00, ovvero la regola speciale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che attribuisce al Giudice di Pace la competenza per le “cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro”.
Secondo un primo orientamento, l'opposizione all'esecuzione costituirebbe un giudizio autonomo, il cui oggetto è l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere esecutivamente e non la materia del risarcimento del danno;
seguendo tale impostazione, si dovrebbe applicare la competenza generale per valore, con la conseguenza che, superando il credito precettato la soglia di € 10.000,00, la competenza spetterebbe al
Tribunale.
Tuttavia, questo Giudice ritiene di dover aderire a un diverso e più recente orientamento, che valorizza la connessione funzionale tra il giudizio di opposizione e la materia da cui scaturisce il titolo esecutivo.
La ratio della competenza speciale del Giudice di Pace in materia di circolazione stradale
è quella di concentrare presso un unico ufficio, dotato di specifica esperienza, l'intero contenzioso relativo a tale ambito, incluse le fasi accessorie e consequenziali come quelle esecutive.
Tale interpretazione trova un decisivo conforto in un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, pur formatosi in una materia diversa, secondo cui la competenza per materia del Giudice di Pace in tema di opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada è così pregnante da estendersi anche alle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di tali sanzioni;
cosicché la competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7
d.lgs. n. 150 del 2011 si estende a tutte le controversie riguardanti pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e quindi anche alle opposizioni, ex artt. 615 e 617 c.p.c., a cartelle di pagamento emesse a tale titolo (Cass.
Civ., 28.03.2024, n. 8436; Cass. Civ., 13.03.2019, n. 7223).
Se tale forza attrattiva della competenza per materia opera per le sanzioni amministrative,
a maggior ragione deve valere per le opposizioni a precetti fondati su sentenze civili di condanna al risarcimento del danno derivante dalla medesima materia;
in quanto l'oggetto sostanziale della controversia, pur veicolato attraverso lo strumento dell'opposizione esecutiva, rimane intrinsecamente legato alla “circolazione di veicoli”.
Pertanto, la presente causa, avendo ad oggetto la contestazione del diritto a procedere esecutivamente in forza di un titolo giudiziale per risarcimento danni da sinistro stradale, per un valore inferiore a € 25.000,00, rientra nella competenza per materia e valore del
Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.
Deve, di conseguenza, essere dichiarata l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, considerata la natura processuale e interpretativa della questione decisa, nonché il fatto che la stessa è stata sollevata d'ufficio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da (già Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) dichiara la propria incompetenza per valore a decidere la controversia, per essere competente il Giudice di Pace;
2) assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
3) dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Aversa in data 16.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis