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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. RE Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 109 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Estefana Panfilo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]0 e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Maselli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.06.2000 con
[...] in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune CP_1 all'anno 2000, atto n. 507, parte 2, Serie A06; Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli RE (17.04.2001) e
(23.04.2003);
- che in data 31.10.2018 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli per un importo di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro 200,00 mensili;
- di essere dipendente presso il Comune di Cerveteri con mansioni di istruttore amministrativo e di percepire euro 1.1.00,00 mensili e di versare euro
594,00 per finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per esigenze familiari ed euro 300,00 per il canone di locazione, euro 700,00 per il mantenimento della Per_ moglie e dei figli oltre euro 80,00 mensili per le spese dentistiche del figlio
- che l'importo per il mantenimento della moglie e dei figli era stato concordato dai coniugi solo in quanto comprensivo degli assegni familiari percepiti dal che dovevano essere dallo stesso trattenuti e utilizzati e che, all'epoca Parte_1 della separazione, ammontavano ad euro 326,67 mensili, poi ridotti ad euro 168,00 mensili per il raggiungimento della maggiore età del figlio RE;
- che nel mese di marzo 2019 la si era attivata per percepire CP_1 direttamente gli assegni familiari nella misura del 100%;
- che, a fronte del peggioramento delle proprie condizioni economiche, il ricorrente tentava, invano, di raggiungere un accordo con la moglie per la modifica delle condizioni della separazione;
2 - di non essere riuscito a corrispondere integralmente il mantenimento disposto in sede di separazione;
- che la aveva instaurato sia un procedimento di pignoramento CP_1 presso terzi (RGE 988/2019) sia un procedimento per ottenere il pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro (RGNR 3174/2019);
- di non riuscire a frequentare i figli, se non nei weekend di sua spettanza, a causa delle difficoltà economiche;
Per_
- che il figlio minore era affetto da sindrome di Down e percepiva una indennità di accompagno per un importo di euro 550,00/560,00 mensili, che veniva trattenuta dalla resistente,
- che la era proprietaria dell'immobile di abitazione, era laureata CP_1 in giurisprudenza ed era titolare di diversi diplomi relativi all'applicazione del
“metodo Feurstein” e, pertanto, poteva reperire un'attività lavorativa stabile;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi il collocamento dei figli presso la madre e Per_ l'affidamento condiviso del figlio disciplinare il diritto di visita del padre, disporsi un assegno di mantenimento a carico del er i figli di euro 300,00 Parte_1 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie al 50% e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con memoria difensiva del 08.04.2020 si costituiva in giudizio la CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che i debiti del ricorrente erano precedenti alla separazione e derivavano esclusivamente da esigenze della famiglia originaria del Parte_1
- che in passato il ricorrente era stato socio amministratore della società
Agricola Ponderosa di Maria ET PO & C. s.n.c., unitamente alla madre ed alla sorella;
- che nel 2015 il marito, a causa della sua grave situazione di indebitamento, le aveva chiesto di adottare il regime della separazione dei beni;
- che la famiglia era stata costretta a trasferirsi in un immobile in affitto a seguito della procedura esecutiva immobiliare promossa dai debitori del Parte_1
e successiva vendita all'asta dell'immobile destinato ad abitazione familiare;
3 - che a causa delle difficoltà economiche la resistente era stata costretta a chiedere al proprio cugino di corrispondere il canone di locazione della casa coniugale;
- che inizialmente la resistente aveva introdotto un procedimento per separazione giudiziale, poi trasformato in consensuale;
- che le parti nulla avevano concordato in merito alla percezione degli assegni familiari e che la stessa aveva sempre percepito l'importo di euro 168,33 mensili;
- che il aveva versato a titolo di mantenimento dei figli e della Parte_1 moglie importi sempre diversi e comunque inferiori a quelli convenuti;
- di avere instaurato un procedimento di pignoramento per il pagamento delle somme non corrisposte dal marito (RGE 988/2019) e conclusasi con ordinanza di assegnazione emessa il 27.02.2020, di aver notificato un ulteriore atto di precetto dell'importo di euro 1.355,00, nonché di avere instaurato un ulteriore procedimento per ottenere il pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro
(RGNR 3174/2019), accolto con ordinanza del 19.03.2020 limitatamente alle somme concordate per il mantenimento dei figli;
- di essere stata costretta a rivolgersi alla Caritas per riuscire a soddisfare le esigenze alimentari dei figli;
- di aver dovuto interrompere, a seguito della separazione, la collaborazione lavorativa con l'associazione “Inclusivamente” per potersi prendere cura del figlio Per_
il quale non era in grado di provvedere agli atti quotidiani della vita e necessitava di accompagno continuo;
- che dopo la separazione il padre non aveva mai collaborato con la resistente per il benessere dei figli, nè li aveva tenuti con sè nei pomeriggi infrasettimanali;
Per_
- di avere fatto richiesta per ottenere l'assistenza domiciliare per il figlio
- di avere quale unica fonte di sostentamento l'indennità di Per_ accompagnamento del figlio pari ad euro 516,35 mensili circa;
- che a seguito della separazione le spese del erano diminuite, Parte_1 dovendo lo stesso corrispondere un canone di locazione di euro 300,00 mensili in luogo dei precedenti euro 550,00 mensili;
- di avere in precedenza lavorato quale giornalista e ricercatrice ma di avere dovuto sospendere la propria attività lavorativa nel 2001 a causa di alcune problematiche insorte durante la prima gravidanza, per poi cessare definitivamente, Per_ d'intesa con il marito, per occuparsi del figlio
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione
4 degli effetti civili del matrimonio contratto con il l'affidamento condiviso Parte_1
Per_ del figlio con collocazione presso la madre e ponendo a carico del ricorrente Per_ un assegno di mantenimento in favore della stessa per i figli RE e di euro
500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno divorzile per sé di euro 200,00 mensili da corrispondersi direttamente da parte del datore di lavoro del Per_ e stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 liberamente, quando il figlio lo vorrà.
All'udienza presidenziale del 21.04.20 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti, riduceva l'assegno di mantenimento a carico del er i figli ad euro 400,00 mensili e l'assegno di Parte_1 mantenimento per la moglie ad euro 150,00 mensili e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
All'udienza del 30.09.20 comparivano le parti personalmente, il ricorrente chiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c. e la resistente la concessione dei termini di cui all'art. 183,
VI, c.p.c., il Giudice riservava la decisione al Collegio per la sentenza sullo status.
In data 23.10.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
In data 10.03.2021 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
La causa veniva istruita mediante prova per testi, interrogatorio formale del ricorrente svolto all'udienza del 09.11.2022.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata dal Giudice udienza di precisazione delle conclusioni, con ordine alle parti di esibizione di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza cartolare tenutasi il 17.05.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 5 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il Collegio rileva che i figli delle parti sono divenuti maggiorenni in corso di causa e che, dunque, nulla deve essere disposto in merito all'affidamento e Per_ collocamento dei medesimi. Con riferimento al figlio affetto dalla sindrome di down e sottoposto ad amministrazione di sostegno con decreto emesso in data
27.5.2022, deve essere disposto che il padre possa frequentarlo liberamente secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
Il ricorrente ha richiesto dichiararsi le parti economicamente autosufficienti e disporsi un assegno di mantenimento per i figli di euro 150,00 mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha richiesto disporsi un assegno divorzile a suo favore di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore della deve osservarsi quanto segue. CP_1
Ad avviso del Collegio l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, poi, superato l'interpretazione della locuzione “mezzi adeguati” proposta dalla sentenza n. 11564/2017 e che si risolveva nel ritenere l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente come sufficiente a precludere il riconoscimento dell'assegno e ciò in ragione di una netta distinzione tra
6 l'accertamento dell'an debeatur rispetto ai criteri ulteriori, ritenuti rilevanti solo nella determinazione del quantum debeatur.
Secondo le Sezioni unite “possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile (..) il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art.
5, comma 6, in quanto rivelatori delle declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativistico di adeguatezza. Pertanto (..) l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente compensativo – compensativo che non può limitarsi a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniale delle parti (..) dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Orbene, in ragione di tale orientamento – e dello stesso tenore dell'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 - il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Con riguardo alle statuizioni economiche deve essere ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata in giudizio dalle parti è emerso che il ricorrente percepisce mensilmente uno stipendio lordo di euro
2.100,00 circa con trattenute di circa 1.200,00 euro con uno stipendio al netto delle cessioni del quinto e del versamento del mantenimento per la moglie ed i figli di circa
680,00 euro mensili, con alcune buste paga da cui risultano somme maggiori per straordinario e tredicesima mensilità. Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023 risultano redditi lordi dichiarati di euro 21.132,28, mentre per l'anno 2022 redditi lordi dichiarati di euro 19.140,75. Dagli estratti dei conti correnti non risultano ulteriori entrate rispetto allo stipendio e risultano prelievi mensili di euro 300,00 /
400,00 verosimilmente per la corresponsione del canone di locazione mensile non registrato. Infine, risulta tuttora un prestito di euro 140,00 con scadenza nel 2027 e cessione del quinto di euro 294,00 con scadenza nel 2029 e deve segnalarsi che il
è stato destinatario di ordine di pagamento diretto del datore di lavoro e Parte_1
7 di diverse azioni esecutive. Per_ La resistente attualmente non lavora per prendersi cura del figlio affetto da sindrome di down e di cui è stato nominato amministratore di sostegno e Per_ vive in una casa di proprietà con i figli RE e maggiorenni non autosufficienti. La si sostiene con l'assegno di mantenimento per sé stessa CP_1
Per_ e per i figli, percepisce la pensione di invalidità per il figlio di euro 520,00 circa e l'assegno unico familiare di euro 170,00 circa ed una assegnazione di somme di circa 100,00 euro per procedura esecutiva tuttavia cessata nell'anno 2023.
Dunque, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente, in considerazione della sussistenza tanto del requisito assistenziale – versando la in evidenti condizioni di difficoltà CP_1 economiche e non potendo lavorare dovendo prendersi cura di un figlio disabile di cui è anche caregiver – e una situazione di sperequazione reddituale come sopra ricostruita. Tale assegno deve essere confermato nella somma di euro 150,00 mensili con aggiornamento Istat con decorrenza dal mese di febbraio 2020, come già disposto con ordinanza presidenziale.
Con riferimento al mantenimento per i figli, lo stesso deve essere confermato nella somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) in relazione alle maggiori esigenze degli stessi rispetto all'epoca dell'emanazione della sentenza di divorzio ma tenendo conto delle rilevanti difficoltà economiche del ricorrente come documentate in corso di causa, con decorrenza dal mese di febbraio 2020, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 23 ottobre 2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Per_ 1) dichiara che il padre possa frequentare il figlio maggiorenne affetto da sindrome di down, liberamente secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
2) pone a carico di l'obbligo della corresponsione in Parte_1
8 favore di di un assegno di un assegno divorzile di euro 150,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo per il proprio mantenimento, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese con decorrenza dal mese di febbraio 2020;
3) pone a carico di l'obbligo della corresponsione in Parte_1
Per_ favore di di un assegno di mantenimento per i figli RE e Controparte_1 maggiorenni non autosufficienti mensile pari ad € 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese con decorrenza dal mese di febbraio
2020;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. RE Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 109 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Estefana Panfilo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]0 e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Maselli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.06.2000 con
[...] in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune CP_1 all'anno 2000, atto n. 507, parte 2, Serie A06; Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli RE (17.04.2001) e
(23.04.2003);
- che in data 31.10.2018 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli per un importo di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro 200,00 mensili;
- di essere dipendente presso il Comune di Cerveteri con mansioni di istruttore amministrativo e di percepire euro 1.1.00,00 mensili e di versare euro
594,00 per finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per esigenze familiari ed euro 300,00 per il canone di locazione, euro 700,00 per il mantenimento della Per_ moglie e dei figli oltre euro 80,00 mensili per le spese dentistiche del figlio
- che l'importo per il mantenimento della moglie e dei figli era stato concordato dai coniugi solo in quanto comprensivo degli assegni familiari percepiti dal che dovevano essere dallo stesso trattenuti e utilizzati e che, all'epoca Parte_1 della separazione, ammontavano ad euro 326,67 mensili, poi ridotti ad euro 168,00 mensili per il raggiungimento della maggiore età del figlio RE;
- che nel mese di marzo 2019 la si era attivata per percepire CP_1 direttamente gli assegni familiari nella misura del 100%;
- che, a fronte del peggioramento delle proprie condizioni economiche, il ricorrente tentava, invano, di raggiungere un accordo con la moglie per la modifica delle condizioni della separazione;
2 - di non essere riuscito a corrispondere integralmente il mantenimento disposto in sede di separazione;
- che la aveva instaurato sia un procedimento di pignoramento CP_1 presso terzi (RGE 988/2019) sia un procedimento per ottenere il pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro (RGNR 3174/2019);
- di non riuscire a frequentare i figli, se non nei weekend di sua spettanza, a causa delle difficoltà economiche;
Per_
- che il figlio minore era affetto da sindrome di Down e percepiva una indennità di accompagno per un importo di euro 550,00/560,00 mensili, che veniva trattenuta dalla resistente,
- che la era proprietaria dell'immobile di abitazione, era laureata CP_1 in giurisprudenza ed era titolare di diversi diplomi relativi all'applicazione del
“metodo Feurstein” e, pertanto, poteva reperire un'attività lavorativa stabile;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi il collocamento dei figli presso la madre e Per_ l'affidamento condiviso del figlio disciplinare il diritto di visita del padre, disporsi un assegno di mantenimento a carico del er i figli di euro 300,00 Parte_1 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie al 50% e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con memoria difensiva del 08.04.2020 si costituiva in giudizio la CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che i debiti del ricorrente erano precedenti alla separazione e derivavano esclusivamente da esigenze della famiglia originaria del Parte_1
- che in passato il ricorrente era stato socio amministratore della società
Agricola Ponderosa di Maria ET PO & C. s.n.c., unitamente alla madre ed alla sorella;
- che nel 2015 il marito, a causa della sua grave situazione di indebitamento, le aveva chiesto di adottare il regime della separazione dei beni;
- che la famiglia era stata costretta a trasferirsi in un immobile in affitto a seguito della procedura esecutiva immobiliare promossa dai debitori del Parte_1
e successiva vendita all'asta dell'immobile destinato ad abitazione familiare;
3 - che a causa delle difficoltà economiche la resistente era stata costretta a chiedere al proprio cugino di corrispondere il canone di locazione della casa coniugale;
- che inizialmente la resistente aveva introdotto un procedimento per separazione giudiziale, poi trasformato in consensuale;
- che le parti nulla avevano concordato in merito alla percezione degli assegni familiari e che la stessa aveva sempre percepito l'importo di euro 168,33 mensili;
- che il aveva versato a titolo di mantenimento dei figli e della Parte_1 moglie importi sempre diversi e comunque inferiori a quelli convenuti;
- di avere instaurato un procedimento di pignoramento per il pagamento delle somme non corrisposte dal marito (RGE 988/2019) e conclusasi con ordinanza di assegnazione emessa il 27.02.2020, di aver notificato un ulteriore atto di precetto dell'importo di euro 1.355,00, nonché di avere instaurato un ulteriore procedimento per ottenere il pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro
(RGNR 3174/2019), accolto con ordinanza del 19.03.2020 limitatamente alle somme concordate per il mantenimento dei figli;
- di essere stata costretta a rivolgersi alla Caritas per riuscire a soddisfare le esigenze alimentari dei figli;
- di aver dovuto interrompere, a seguito della separazione, la collaborazione lavorativa con l'associazione “Inclusivamente” per potersi prendere cura del figlio Per_
il quale non era in grado di provvedere agli atti quotidiani della vita e necessitava di accompagno continuo;
- che dopo la separazione il padre non aveva mai collaborato con la resistente per il benessere dei figli, nè li aveva tenuti con sè nei pomeriggi infrasettimanali;
Per_
- di avere fatto richiesta per ottenere l'assistenza domiciliare per il figlio
- di avere quale unica fonte di sostentamento l'indennità di Per_ accompagnamento del figlio pari ad euro 516,35 mensili circa;
- che a seguito della separazione le spese del erano diminuite, Parte_1 dovendo lo stesso corrispondere un canone di locazione di euro 300,00 mensili in luogo dei precedenti euro 550,00 mensili;
- di avere in precedenza lavorato quale giornalista e ricercatrice ma di avere dovuto sospendere la propria attività lavorativa nel 2001 a causa di alcune problematiche insorte durante la prima gravidanza, per poi cessare definitivamente, Per_ d'intesa con il marito, per occuparsi del figlio
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione
4 degli effetti civili del matrimonio contratto con il l'affidamento condiviso Parte_1
Per_ del figlio con collocazione presso la madre e ponendo a carico del ricorrente Per_ un assegno di mantenimento in favore della stessa per i figli RE e di euro
500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno divorzile per sé di euro 200,00 mensili da corrispondersi direttamente da parte del datore di lavoro del Per_ e stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 liberamente, quando il figlio lo vorrà.
All'udienza presidenziale del 21.04.20 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti, riduceva l'assegno di mantenimento a carico del er i figli ad euro 400,00 mensili e l'assegno di Parte_1 mantenimento per la moglie ad euro 150,00 mensili e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
All'udienza del 30.09.20 comparivano le parti personalmente, il ricorrente chiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c. e la resistente la concessione dei termini di cui all'art. 183,
VI, c.p.c., il Giudice riservava la decisione al Collegio per la sentenza sullo status.
In data 23.10.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
In data 10.03.2021 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
La causa veniva istruita mediante prova per testi, interrogatorio formale del ricorrente svolto all'udienza del 09.11.2022.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata dal Giudice udienza di precisazione delle conclusioni, con ordine alle parti di esibizione di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza cartolare tenutasi il 17.05.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 5 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il Collegio rileva che i figli delle parti sono divenuti maggiorenni in corso di causa e che, dunque, nulla deve essere disposto in merito all'affidamento e Per_ collocamento dei medesimi. Con riferimento al figlio affetto dalla sindrome di down e sottoposto ad amministrazione di sostegno con decreto emesso in data
27.5.2022, deve essere disposto che il padre possa frequentarlo liberamente secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
Il ricorrente ha richiesto dichiararsi le parti economicamente autosufficienti e disporsi un assegno di mantenimento per i figli di euro 150,00 mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha richiesto disporsi un assegno divorzile a suo favore di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore della deve osservarsi quanto segue. CP_1
Ad avviso del Collegio l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, poi, superato l'interpretazione della locuzione “mezzi adeguati” proposta dalla sentenza n. 11564/2017 e che si risolveva nel ritenere l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente come sufficiente a precludere il riconoscimento dell'assegno e ciò in ragione di una netta distinzione tra
6 l'accertamento dell'an debeatur rispetto ai criteri ulteriori, ritenuti rilevanti solo nella determinazione del quantum debeatur.
Secondo le Sezioni unite “possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile (..) il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art.
5, comma 6, in quanto rivelatori delle declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativistico di adeguatezza. Pertanto (..) l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente compensativo – compensativo che non può limitarsi a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniale delle parti (..) dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Orbene, in ragione di tale orientamento – e dello stesso tenore dell'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 - il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Con riguardo alle statuizioni economiche deve essere ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata in giudizio dalle parti è emerso che il ricorrente percepisce mensilmente uno stipendio lordo di euro
2.100,00 circa con trattenute di circa 1.200,00 euro con uno stipendio al netto delle cessioni del quinto e del versamento del mantenimento per la moglie ed i figli di circa
680,00 euro mensili, con alcune buste paga da cui risultano somme maggiori per straordinario e tredicesima mensilità. Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023 risultano redditi lordi dichiarati di euro 21.132,28, mentre per l'anno 2022 redditi lordi dichiarati di euro 19.140,75. Dagli estratti dei conti correnti non risultano ulteriori entrate rispetto allo stipendio e risultano prelievi mensili di euro 300,00 /
400,00 verosimilmente per la corresponsione del canone di locazione mensile non registrato. Infine, risulta tuttora un prestito di euro 140,00 con scadenza nel 2027 e cessione del quinto di euro 294,00 con scadenza nel 2029 e deve segnalarsi che il
è stato destinatario di ordine di pagamento diretto del datore di lavoro e Parte_1
7 di diverse azioni esecutive. Per_ La resistente attualmente non lavora per prendersi cura del figlio affetto da sindrome di down e di cui è stato nominato amministratore di sostegno e Per_ vive in una casa di proprietà con i figli RE e maggiorenni non autosufficienti. La si sostiene con l'assegno di mantenimento per sé stessa CP_1
Per_ e per i figli, percepisce la pensione di invalidità per il figlio di euro 520,00 circa e l'assegno unico familiare di euro 170,00 circa ed una assegnazione di somme di circa 100,00 euro per procedura esecutiva tuttavia cessata nell'anno 2023.
Dunque, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente, in considerazione della sussistenza tanto del requisito assistenziale – versando la in evidenti condizioni di difficoltà CP_1 economiche e non potendo lavorare dovendo prendersi cura di un figlio disabile di cui è anche caregiver – e una situazione di sperequazione reddituale come sopra ricostruita. Tale assegno deve essere confermato nella somma di euro 150,00 mensili con aggiornamento Istat con decorrenza dal mese di febbraio 2020, come già disposto con ordinanza presidenziale.
Con riferimento al mantenimento per i figli, lo stesso deve essere confermato nella somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) in relazione alle maggiori esigenze degli stessi rispetto all'epoca dell'emanazione della sentenza di divorzio ma tenendo conto delle rilevanti difficoltà economiche del ricorrente come documentate in corso di causa, con decorrenza dal mese di febbraio 2020, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 23 ottobre 2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Per_ 1) dichiara che il padre possa frequentare il figlio maggiorenne affetto da sindrome di down, liberamente secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
2) pone a carico di l'obbligo della corresponsione in Parte_1
8 favore di di un assegno di un assegno divorzile di euro 150,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo per il proprio mantenimento, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese con decorrenza dal mese di febbraio 2020;
3) pone a carico di l'obbligo della corresponsione in Parte_1
Per_ favore di di un assegno di mantenimento per i figli RE e Controparte_1 maggiorenni non autosufficienti mensile pari ad € 400,00 (euro 200,00 per ciascuno), importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese con decorrenza dal mese di febbraio
2020;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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