Articolo 58 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 57Articolo 59
Versione
11 maggio 1963
Art. 58.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1952-53
(articolo 54)......................... L. 958.786.615 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 56) LL.L. 356.782.776
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Residui passivi al 30 giugno 1953... L. 1.315.569.391
Entrata in vigore il 11 maggio 1963