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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1382/2022
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025 Nel proc. N. 1382/2022 instaurato da
[...]
(Avv. Buonanno Pasqualina) Parte_1 contro n.q. di erede di Controparte_1 [...]
e (Avv. ; Per_1 Controparte_1
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali il procuratore di parte appellata precisa le proprie conclusioni;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 6 N. R.G. 1382 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1382 /2022 promossa da:
c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina
BUONANNO ed elettivamente domiciliata presso Direzione Affari Legali
Territoriali Sud di sita in CASERTA, P.zza Duomo, 12; Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
AVV. C.F. del Foro di S. Controparte_1 C.F._1
Maria C.V., n.q. di erede dalla Sig.ra (C.F. Persona_1
), come difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., C.F._2
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Via Castelluccio n.14 Sessa
Aurunca;
PARTE APPELLATA
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va esaminata – in quanto idonea a definire il giudizio – la questione sollevata dalla parte appellata con la prima difesa utile, in merito all'eccepita tardività dell'atto di riassunzione, in seguito all'interruzione del processo per morte della parte intervenuto in corso di causa. Persona_1
Più di preciso, in data 17.11.2022, l'evento del decesso (intervenuto in data
1.11.2022, allorquando erano pendenti i termini per la costituzione di parte appellata in giudizio) veniva comunicato al difensore della controparte e contestualmente veniva depositata istanza nel presente fascicolo di interruzione del giudizio.
Il Giudice provvedeva formalmente alla dichiarazione di interruzione, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. soltanto in data 9.3.2023.
Con ricorso depositato il 31.5.2023 parte appellante ha inteso riassumere il giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2023 parte appellata ha eccepito la tardività della riassunzione rispetto al termine di tre mesi previsto dal legislatore all'art. 305 c.p.c.
La doglianza è fondata.
Ai sensi dell'art. 305 c.p.c.: “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Nel caso di specie, il ricorso in riassunzione è stato depositato in data
31.5.2023 e dunque ben oltre detto termine dalla data in cui la parte appellata ha dato notizia del decesso (17.11.2022); circostanza questa neppure contestata dalla parte istante.
L'appellante si difende, tuttavia, ritenendo che non era possibile chiedere la riassunzione prima della declaratoria di interruzione e che è dal formale provvedimento del giudice che è iniziato a decorrere il termine per la riassunzione. pagina 3 di 6 Le difese non sono pertinenti.
Ai sensi dell'art. 300 c.p.c.: “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
2. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
3. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.
4. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292”.
Nel caso di specie, il ricorso in riassunzione, come innanzi evidenziato, è stato depositato in data 31.5.2023 e dunque oltre il termine di 3 mesi decorrenti dalla notizia del decesso (avvenuta a mezzo pec in data 17.11.2022).
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio, per tardiva riassunzione, assumendo come
“dies a quo”, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c., il momento nel quale l'evento, costituito dal fallimento della parte, era stato comunicato dal difensore della società fallita alla controparte mediante posta elettronica certificata)” – si v. Cassazione civile , sez. VI , 15/09/2017 , n. 21375.
Più di specifico, per l'ipotesi del tutto assimilabile a quella in oggetto, è stato precisato che l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione pagina 4 di 6 dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. Sez. 2, 31/07/2013 n. 18351; Cass. Sez. 2, 21/02/2006 n.
3725 e, più di recente, Cass. Sez. 5, 26/09/2018 n. 22944; Cass. Sez. 2, 29/03/2023
n. 8835) per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 305
c.p.c. (Corte Cost. n. 159/1971) sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (Cassazione civile sez. III, 20/05/2025, (ud. 17/03/2025, dep.
20/05/2025), n.13414).
La comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall'evento al difensore della controparte), deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario, almeno in mancanza di prova contraria, che nella specie non risulta in alcun modo fornita. Infatti, ai sensi del DPR 11 febbraio 2005,
n. 68: "la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione" (art. 6, comma 3).
Ne discende che, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alle spese di lite, il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova pagina 5 di 6 applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. civ. n.
20073/2021).
In applicazione di detto principio e alla luce delle circostanze dedotte dalla parte appellante si reputa comunque equo procedere alla compensazione per metà delle spese di lite, sussistendone gravi motivi da ravvisarsi nella natura della decisione che lascia impregiudicato il merito. Per la restante metà si pongono a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo che segue, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di scritti per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente decidendo nel procedimento di appello iscritto al n. 1382/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) compensa per metà le spese di lite.
3) condanna al pagamento della restante metà delle spese Parte_1
di lite in favore dell'Avv. che si liquidano in € 850,00 oltre spese Controparte_1 generali (15%) iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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