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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10915/2024 pubblicata in data 17 dicembre
2024, vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], parco Verde, con difensore di fiducia l'avv. RICCARDO MOSCHETTA del foro di Napoli, C.F.
, e dall'avv. Gianfranco Forestieri, C.F. C.F._2
, presso il cui studio legale in Napoli alla Calata C.F._3
Ponte di Casanova 28 è elett.te domiciliata appellante
E
1 , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 residente in Alfedena (AQ) alla via del Lago, elett.te domiciliato in Napoli alla Via Morghen n. 92, presso lo studio dei procuratori costituiti di primo grado avv.ti Roberto Cappa (C.F. ) e Patrizia Piepoli C.F._5
(C.F. ) C.F._6
appellato non evocato in giudizio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza dell'1.10.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 26.8.2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 29.10.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che
2 consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli
283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del
26.8.2025 e dell'1.10.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
3 -dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Luisa Arienzo Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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