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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. UE SC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA Parte_1 MONTANARI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO Controparte_1 PUMA (domicilio telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 20- 24/11/2025. In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto d.i. (n. 162/2023 del Controparte_1 Tribunale di Pesaro) nei confronti del al pagamento della somma Parte_1 di €33.495,00 oltre interesse e spese a titolo di compenso per la attività tecnico professionale consistita nella esecuzione di lavori di fattibilità per il superbonus 110 e, in particolare in: a) stipula di concessione;
b) depositi Cilas;
c) attestazione di deposito della denuncia dei lavori;
con elenco dei documenti depositati e con indicazione dei professionisti coinvolti (ossia progetto e computi metrici).
Il ha opposto il decreto ingiuntivo con atto di citazione a Parte_1 comparire alla udienza del 30/10/2023, eccependo che la attività che avrebbe dovuto svolgere la opposta, in qualità di general contractor, era subordinata alla conclusione del contratto di appalto che non era mai avvenuta.
Con ordinanza del 4/7/2023 è stata dichiarata la contumacia della opposta ed è stata d ifferita la prima udienza al 9/11/2023. si è costituita in giudizio con comparsa 30/10/2023 ed ha formulato istanza di concessione della CP_1
p.e. del d.i. opposto.
Nelle more, parte opponente ha depositato le memorie ex art. 171 ter cpc mentre parte opposta la seconda e la terza memoria. pagina 1 di 2 Con ordinanza 9/2/2024 sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata rigettata la istanza ex art. 648 cpc.
E' stata, quindi, disposto il mutamento di rito a rito semplificato e fissata udienza ex art. 281 sexies cpc con termine per note.
***
La domanda non merita di essere accolta.
Alla assemblea condominiale del 10/1/2023 era presente il L.r. della opposta il quale aveva preso atto delle osservazioni dei condomini circa le caratteristiche dell'intervento proposto, e, in particolare, circa la necessità di sostituire gli infissi già presenti a carico dei singoli condomini, al fine di rientrare in una migliore classe energetica.
La opposta si era, pertanto, riservata di comunicare ai condomini le cifre di accollo e di riaggiornare i computi unitamente alla indicazione delle spese di progettazione e di presentazione della (che il Pt_2 condominio pagherà solo nel caso in cui si deciderà di non andare avanti).
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che la attività svolta dalla opposta prima di tale data, quale la presentazione della , avvenuta il 23/11/2022, fosse stata fatta al fine di anticipare i tempi di un Pt_2 futuro accordo che non vi è stato.
La stessa opposta, infatti, alla assemblea del 8/2/2023 aveva preso atto del disinteresse dei condomini all'opera di manutenzione del condominio ed aveva ritirato la offerta.
Non vi è, pertanto, la prova della accettazione della proposta (art. 1326 c.c.) né si deve ritenere giustificato l'affidamento riposto dalla ella futura conclusione ed esecuzione del contratto. CP_1
Ricorrono gravi motivi per compensare le spese tra le parti in ragione dell'iniziale interesse manifestato dalle medesime nella prosecuzione delle trattative (vedi Proposta di Contratto – all. 1 parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Rigetta la domanda.
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 11 dicembre 2025
Il Giudice
UE SC
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. UE SC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA Parte_1 MONTANARI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO Controparte_1 PUMA (domicilio telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 20- 24/11/2025. In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto d.i. (n. 162/2023 del Controparte_1 Tribunale di Pesaro) nei confronti del al pagamento della somma Parte_1 di €33.495,00 oltre interesse e spese a titolo di compenso per la attività tecnico professionale consistita nella esecuzione di lavori di fattibilità per il superbonus 110 e, in particolare in: a) stipula di concessione;
b) depositi Cilas;
c) attestazione di deposito della denuncia dei lavori;
con elenco dei documenti depositati e con indicazione dei professionisti coinvolti (ossia progetto e computi metrici).
Il ha opposto il decreto ingiuntivo con atto di citazione a Parte_1 comparire alla udienza del 30/10/2023, eccependo che la attività che avrebbe dovuto svolgere la opposta, in qualità di general contractor, era subordinata alla conclusione del contratto di appalto che non era mai avvenuta.
Con ordinanza del 4/7/2023 è stata dichiarata la contumacia della opposta ed è stata d ifferita la prima udienza al 9/11/2023. si è costituita in giudizio con comparsa 30/10/2023 ed ha formulato istanza di concessione della CP_1
p.e. del d.i. opposto.
Nelle more, parte opponente ha depositato le memorie ex art. 171 ter cpc mentre parte opposta la seconda e la terza memoria. pagina 1 di 2 Con ordinanza 9/2/2024 sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata rigettata la istanza ex art. 648 cpc.
E' stata, quindi, disposto il mutamento di rito a rito semplificato e fissata udienza ex art. 281 sexies cpc con termine per note.
***
La domanda non merita di essere accolta.
Alla assemblea condominiale del 10/1/2023 era presente il L.r. della opposta il quale aveva preso atto delle osservazioni dei condomini circa le caratteristiche dell'intervento proposto, e, in particolare, circa la necessità di sostituire gli infissi già presenti a carico dei singoli condomini, al fine di rientrare in una migliore classe energetica.
La opposta si era, pertanto, riservata di comunicare ai condomini le cifre di accollo e di riaggiornare i computi unitamente alla indicazione delle spese di progettazione e di presentazione della (che il Pt_2 condominio pagherà solo nel caso in cui si deciderà di non andare avanti).
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che la attività svolta dalla opposta prima di tale data, quale la presentazione della , avvenuta il 23/11/2022, fosse stata fatta al fine di anticipare i tempi di un Pt_2 futuro accordo che non vi è stato.
La stessa opposta, infatti, alla assemblea del 8/2/2023 aveva preso atto del disinteresse dei condomini all'opera di manutenzione del condominio ed aveva ritirato la offerta.
Non vi è, pertanto, la prova della accettazione della proposta (art. 1326 c.c.) né si deve ritenere giustificato l'affidamento riposto dalla ella futura conclusione ed esecuzione del contratto. CP_1
Ricorrono gravi motivi per compensare le spese tra le parti in ragione dell'iniziale interesse manifestato dalle medesime nella prosecuzione delle trattative (vedi Proposta di Contratto – all. 1 parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Rigetta la domanda.
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 11 dicembre 2025
Il Giudice
UE SC
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