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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3387/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti MICHELE FALCO MICHELE e MARIA Parte_1
FALCO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 12.03.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'erogazione dell' assegno d'invalidità civile nonchè per beneficiare del diritto alla esenzione del Ticket sanitario, con la decorrenza indicata in ricorso.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata. La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al
74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nella presente fase, ha accertato – con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dello stato di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022).
Il ricorso va, quindi, accolto.
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno di invalidità civile, nonché per beneficiare del diritto alla esenzione del Ticket sanitario con l'applicazione del codice di esenzione C03 (67%) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell Restano CP_1 definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. liquidate CP_2 sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'assegno di invalidità civile nonché per beneficiare del diritto alla esenzione del Ticket sanitario con l'applicazione del codice di esenzione C03 (67%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022);
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
-pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3387/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti MICHELE FALCO MICHELE e MARIA Parte_1
FALCO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 12.03.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'erogazione dell' assegno d'invalidità civile nonchè per beneficiare del diritto alla esenzione del Ticket sanitario, con la decorrenza indicata in ricorso.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata. La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al
74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nella presente fase, ha accertato – con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dello stato di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022).
Il ricorso va, quindi, accolto.
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno di invalidità civile, nonché per beneficiare del diritto alla esenzione del Ticket sanitario con l'applicazione del codice di esenzione C03 (67%) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell Restano CP_1 definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. liquidate CP_2 sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'assegno di invalidità civile nonché per beneficiare del diritto alla esenzione del Ticket sanitario con l'applicazione del codice di esenzione C03 (67%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022);
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
-pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli