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Articolo 1 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 1 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Versione
30 giugno 1874
Art. 1.
L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' regolato dalle disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 30 giugno 1874
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