Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2025, proposto da IL NI RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B88E375831, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vergara, Cristian Tenaglia, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Provincia di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Ardizzi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
CI RL, in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con OC TU snc, Ecovie RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Michele Coromano, Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
NG RZ IL scrl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Luccitti, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
Cogema RL, Mar Appalti RL, 3R Costruzioni RL, Boscafin Costruzioni Generali RL, Gabriele Carosella Lavori RL, Calgea Costruzioni RL, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.810 del 14 novembre 2025, di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del conseguente contratto eventualmente stipulato e richiesta di subentro nel medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di SC;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CI RL, NG RZ IL scrl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. LV Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e IT
Con determina n.1005 del 3 ottobre 2025 la Provincia di SC indiceva una gara per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali.
A conclusione della relativa procedura, con atto n.810 del 14 novembre 2025, veniva disposta l’aggiudicazione in favore del r.t.i. CI RL-OC TU snc-Ecovie RL, per effetto della seguente graduatoria, nelle prime posizioni: 1. r.t.i. CI RL-OC TU snc-Ecovie RL punti 97,137, 2. NG RZ IL scrl p.87,465, 3. Cogema RL p.73,535, 4. Mar Appalti RL p.70,057, 5. 3R Costruzioni RL p.64,227, 6. IL NI RL p.63,883.
IL NI RL impugnava l’atto di aggiudicazione, censurandolo per violazione degli artt.3, 16, 17.1, 17.2, 21 del Disciplinare, dell’art.97 Cost., degli artt.5, 70, comma 4a del D.Lgs. n.36 del 2023, dei principi di segretezza dell’offerta economica, della parità di trattamento, del legittimo affidamento, di buona fede, dell’autovincolo alla lex specialis di gara nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, della carenza dei presupposti, dell’errore nella motivazione, dell’ingiustizia, dello sviamento.
La ricorrente in particolare, premesso l’interesse a far valere l’illegittima mancata esclusione di tutti i concorrenti avanti in graduatoria, ha fatto presente che detti partecipanti avevano inserito il dato sui tempi di realizzazione degli interventi, di cui al subcriterio D1, nell’offerta tecnica anziché nell’offerta economica, in violazione dell’art.21 del Disciplinare; che in base all’art.16 parimenti del Disciplinare i tempi complessivi previsti andavano inseriti nell’offerta economica, che qualora immessi nell’offerta tecnica era prevista l’esclusione dalla procedura, ex art.21 seguente; che il tutto poi era imposto dai principi dell’autovincolo della stazione appaltante alla legge di gara, di separazione dell’offerta tecnica dall’offerta economica in ragione degli obiettivi di segretezza e imparzialità; che la riduzione dei tempi si riverberava sui costi e quindi sul contenuto dell’offerta economica.
La Provincia di SC, CI RL, aggiudicataria e NG RZ IL scrl, seconda classificata, si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposite memorie in rito l’irricevibilità per tardività, limitatamente all’impugnativa della lex specialis di gara, l’inammissibilità per carenza di interesse, tenuto conto della collocazione in graduatoria della ricorrente e comunque di una sua offerta fuori mercato, per la mancata dimostrazione della commistione nelle offerte tecniche di elementi economici, nel merito la sua infondatezza.
Con successive memorie CI RL e NG RZ IL scrl ribadivano i loro assunti.
Con altra memoria la Società ricorrente ribatteva alle eccezioni di rito e riaffermava le proprie tesi difensive.
Seguivano le repliche dell’aggiudicataria, della Società seconda classificata e della stazione appaltante.
Nell’udienza del 10 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che il subcriterio D1 “riduzione dei tempi di esecuzione” è inserito tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, ex art.17.1 del Disciplinare (cfr. all.1 al ricorso); che con riferimento a detto subcriterio si intende l’indicazione delle modalità tecnico-organizzative attraverso cui si riesce a garantire la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi; che trattasi di elemento qualitativo-descrittivo dell’offerta tecnica, soggetto a valutazione tecnico-discrezionale da parte della commissione di gara, con conseguente assegnazione non automatica del punteggio, fino a un massimo di punti 5, sulla base dei parametri di credibilità e di giustificazione tecnica, con premiazione delle riduzioni derivanti da metodologie efficienti (cfr. del pari art.17.1 del Disciplinare); che in sostanza, in relazione a detto subcriterio D1, le concorrenti indicavano nell’offerta tecnica unicamente le metodologie tecnico-operative, le soluzioni tecniche volte alla riduzione delle tempistiche degli interventi (cfr. offerta tecnica CI, all.1 atti CI depositato il 20 marzo 2026, offerta tecnica NG, all.8 atti NG); che il differente elemento del dato quantitativo temporale, da abbinare - questo sì - all’offerta economica in adesione a quanto contemplato nell’art.16 del Disciplinare, e incidente sulla stessa per la riduzione dei costi, è invece richiamato nel successivo art.17.3 del Disciplinare.
E del resto solo per gli elementi di cui ai subcriteri D2, D3 era espressamente previsto l’obbligo del loro inserimento, ex art.17.1 del Disciplinare, nell’offerta economica, pena l’assegnazione di punti 0.
Quanto poi alle previsioni di esclusione dalla gara indicate nell’art.21 del Disciplinare, occorre rilevare che la relativa disposizione va letta alla luce della normativa e dei principi invalsi in materia, ovvero, in primo luogo, il principio della separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, al fine di garantire la segretezza dell’offerta economica, di non anticipare elementi rilevanti della stessa nell’offerta tecnica, di non influenzare quindi anzitempo le valutazioni della Commissione di gara, preservandone dunque in definitiva l’imparzialità del giudizio (cfr., in ultimo, tra le altre TAR Campania-Salerno, II, n.2143 del 2025); che a tal fine soccorrono anche i principi e i canoni di matrice civilistica, di cui agli artt.1362 c.c. e segg., dell’interpretazione sistematica e utile delle clausole, in uno con il principio del favor partecipationis in tema di gare; che pertanto, alla luce di quanto dianzi suesposto, laddove nell’art.21 del Disciplinare è tra l’altro previsto che “l’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o il tempo e/o il criterio D1, nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica” , la relativa disposizione andava intesa nel senso che solo nell’ipotesi - non verificatasi - di un inserimento da parte delle concorrenti, con riferimento al subcriterio D1, nell’offerta tecnica, di elementi numerici, tali da anticipare aspetti rilevanti dell’offerta economica, occorreva disporre l’esclusione delle stesse.
Del resto una diversa opzione esegetica avrebbe determinato in ogni caso un effetto di nullità e di non apposizione della disposizione in esame, quale clausola fissante una causa di esclusione ulteriore rispetto alle previsioni di legge, in contrasto col principio di tassatività delle stesse, ex art.10, comma 2 del D.Lgs. n.36 del 2023.
Ne consegue che il provvedimento di aggiudicazione impugnato si sottrae alle censure dedotte.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.595/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
LV Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LV Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO