TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 233
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle norme di gara sull'inserimento del dato sui tempi di realizzazione

    Il Collegio ha ritenuto che il subcriterio D1 relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione fosse correttamente inserito nella valutazione dell'offerta tecnica, trattandosi di un elemento qualitativo-descrittivo. Ha inoltre chiarito che l'art. 21 del Disciplinare, che prevede l'esclusione per mancata separazione tra offerta tecnica ed economica, deve essere interpretato nel senso che l'inserimento di elementi numerici che anticipano l'offerta economica nell'offerta tecnica comporta l'esclusione, ma non nel caso di mere indicazioni qualitative o metodologiche. Ha anche affermato che una diversa interpretazione dell'art. 21 porterebbe a una clausola di esclusione non prevista dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 233
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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