Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto emesso in data 12 novembre 2024, notificato in data 12 dicembre 2024, con cui il Questore della provincia di Bologna ha respinto la richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, revocando il titolo;
- degli atti presupposti e conseguenti, anche se ignoti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impugnato diniego di aggiornamento del permesso di soggiornante di lungo periodo posseduto sin dal 2008 risulta essere motivato dalla condanna subita dal ricorrente per fatti commessi fino a febbraio 2019 (maltrattamenti contro familiari o conviventi).
Avverso il provvedimento è stato, quindi, notificato il ricorso in esame, nel quale è stata dedotta la violazione dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 CEDU, violazione dell’art. 3, della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, ovvero per motivazione solo apparente. L’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che il ricorrente è padre di una figlia appena divenuta maggiorenne, nata e cresciuta in Italia e con cui intrattiene un rapporto positivo e stabile (il che è stato positivamente valutato in sede penale al fine della sospensione condizionale della pena), oltre a provvedere con costanza al suo mantenimento. Egli, inoltre, convive ora, dal 2021, con una cittadina italiana.
Ciò caratterizza in modo peculiare la fattispecie, in quanto i legami familiari fatti valere non sono quelli con la famiglia contro cui sono stati commessi i reati: il ricorrente, infatti, convive con una donna diversa e ora pare avere buoni rapporti con la figlia. Inoltre, lo straniero risulta aver iniziato un percorso di cura delle proprie problematiche psicopatologiche.
In sede cautelare si è valorizzato il fatto che l’Amministrazione, in contrasto con la norma, ha omesso ogni valutazione dell’applicabilità del comma 9 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, in un’ottica di valorizzazione del percorso di cura intrapreso dall’odierno ricorrente e dei rapporti familiari dallo stesso attualmente intrattenuti, al fine del rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato.
L’amministrazione non ha, però, provveduto alla riedizione del potere secondo tali indicazioni, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto adottato in violazione dell’art. 9, comma 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Le spese del giudizio non possono, dunque, che seguire l’ordinaria regola della soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.