Provvedimento: […] Il giudice ai sensi dell'art. 794 c.p.c., può, pertanto trovarsi a dover risolvere una contesa fra i soggetti implicati nel procedimento e, pertanto, […] peraltro, sostanzialmente caratterizzato - dopo una prima anomalia rappresentata dal deposito del prezzo offerto da parte dell'acquirente presso la cancelleria del tribunale senza previa autorizzazione del Presidente del Tribunale - mediante l'assunzione da parte del Presidente, sulla scorta di un'implicita autoassegnazione, della trattazione del procedimento pur oltre la fase della fissazione delle modalità del deposito e tale trattazione si è articolata nelle forme degli artt. 793 e 794 c.p.c., cioè con l'assicurazione del contradditorio.
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