Articolo 794 del Codice di procedura civile
Articolo 793Articolo 729
Versione
21 aprile 1942
Art. 794.
(Provvedimenti del giudice).

All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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