Articolo 3 della Legge 26 aprile 1974, n. 178
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 giugno 1974
Art. 3.
E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sedi di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.
Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata, quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente L. 15.000.000 e L. 30.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.
Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilita', da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.
Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.
Nei paesi in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, l'alienazione degli immobili puo' avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.
Entrata in vigore il 5 giugno 1974