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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Avv. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 3425/2023 R.G. promosso
DA
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Piscitelli
OPPONENTE
CONTRO
( P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Cuomo Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 cpc, trattata e passata in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 22.11.2023, ha Parte_2
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 09.11.2023 da Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di € 44.473,46, in forza di Decreto Ingiuntivo
N.1517/2023 emesso dal Tribunale di Bari il 20.4.2023. chiedendo”:1), In via preliminare,
1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, giusta le motivazioni esposte nel presente atto, in attesa altresì dell'esito del procedimento a cognizione ordinaria in opposizione al Decreto Ingiuntivo
innanzi al Tribunale di Bari RG 6936/2023 G.I. Dott. Ruffinio all'attualità pendente;
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'atto di precetto notificato il 9.11.2023 stante la violazione del divieto di procedere ad azioni esecutive e cautelari in pendenza di concordato;
3)
condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danno da lite temeraria da Controparte_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) In ogni caso condannare la alla refusione e Controparte_1
competenze di causa con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario per accessori tributari e per accessori previdenziali con attribuzione ai sottoscritti avvocati per anticipo fattone”
Con comparsa di risposta del 22.01.2024 si è costituita in giudizio la ed ha Controparte_1
impugnato per infondatezza l'opposizione de quo, concludendo in via principale per il rigetto dell'opposizione proposta con la condanna della ai sensi Parte_2
dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danno da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze.
Con provvedimento del 06.02.2024, confermato in data 09.05.2024, il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione.
La causa, non abbisognando dunque di attività istruttoria, è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ricostruita la vicenda processuale rileva il giudicante che l'atto di opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nel caso di specie, siamo in presenza di un titolo esecutivo costituito da Decreto Ingiuntivo
N.1517/2023 emesso dal Tribunale di Bari il 20.4.2023 con il quale è stato ingiunto alla
- di pagare, in favore di la somma di € Parte_2 Controparte_1
38.845,15 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione liquidate in €
1.656,00.
Il decreto, sebbene opposto, non risulta sia stato sospeso o revocato dal giudice dell'opposizione.
2 L'odierno opponente ha contestato quale motivo di opposizione la violazione del divieto di azioni esecutive ex art. 168 L.Fall., atteso che in data 01.12.2023 l'opponente ha proposto innanzi al
Tribunale di Brindisi- Sez. Fallimentare N.R.G 32-1/2022 domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 44 C.C.I.I.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va rilevato quanto già deciso dal G.I,. con motivazione ampia e condivisa da questo giudicante, nel provvedimento reso in data 06.02.2024, confermato in data 09.05.024, di rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto tenuto conto che “il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive, confermato dal codice della crisi, non costituisce circostanza giuridica idonea a precludere la mera attività precettizia, per quanto la stessa sia logicamente prodromica rispetto alla futura ed eventuale azione esecutiva”.
Occorre rilevare al riguardo come, in tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito, mentre l'atto di precetto è, secondo l'opinione prevalente, atto prodromico all'esecuzione tenuto conto che, ai sensi del dettato di cui all'art.491 cpc, l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento.
Dunque il precetto, trovando la sua collocazione sistematica nella fase antecedente all'avvio del processo di esecuzione forzata va ritenuto atto esterno a quest'ultimo.
Dal carattere non processuale ma stragiudiziale dell'atto di precetto discende che, nel caso di specie, non vi è stata violazione dell'art 168 L.F. tenuto conto che l'esecuzione non era ancora stata promossa dal creditore attraverso la notifica dell'atto di pignoramento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivo aggiornamento N. 37/2018.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Avv. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mec. con atto di citazione in opposizione Pt_3 Parte_1
avverso il precetto notificato da ogni altra domanda disattesa, così decide: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese e competenze Controparte_1
3 di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 28.01.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Avv. Vito Quarta
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