Articolo 4 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 maggio 1990
Art. 4. 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso.
2. I comuni nel cui territorio risultano piu' di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purche' siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 6 maggio 1990