Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 24-6-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6090/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo Pt_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(07/04/1949), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Controparte_1
Lipardi, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22-11-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva , il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso dell' , e per l'effetto dichiara che in capo al Pt_1 ricorrente sussistono i requisiti medico legali per l'indennità di Controparte_1 accompagnamento a decorrere dal 1-10-2020 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dal 1-3-2017; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1170,00 per Pt_1 la fase di ATP ed euro 2500,00 per la fase di opposizione, per un totale di euro 3670,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opposto, antistatario;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 24-6-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza