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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 1145/2022 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento ex artt. 337 bis ss. c.c. e 709 ter e 737 c.p.c. introdotto da Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
BARBARA MIGNATTI, nei confronti di (C.F.: Controparte_1
) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. CRISTINA FEDERICI, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, lette le note di trattazione scritta, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 709 ter c.p.c. depositato in data 31.03.2022, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, Controparte_1 deducendo di aver instaurato una relazione con convivenza more uxorio con la resistente a partire dal 2005, che, da tale unione, era nato in data [...] il figlio , riconosciuto da ER entrambi i genitori, che la relazione cessava nell'aprile 2011, quando la SI.ra abbandonava CP_1 definitivamente la comune abitazione, sita a Lugo, via Bedazzo n. 61, che a partire da tale momento e per gli otto anni seguenti, la resistente lasciava che il figlio vivesse con lui, che lo ER cresceva e se ne occupava in via pressoché esclusiva e che, nonostante la sottoscrizione di una scrittura privata tra le parti nel 2011 per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, la SI.ra si dimostrava del tutto inidonea al ruolo di madre, CP_1 disinteressandosi del minore e mostrandosi incapace di rispettare le più elementari regole volte alla gestione dello stesso.
Il ricorrente deduceva altresì che la precarietà dei rapporti personali e sentimentali instaurati dalla resistente aveva inciso negativamente sul figlio, che la situazione si era ulteriormente aggravata quando la SI.ra aveva iniziato a frequentare il SI. che nelle CP_1 Controparte_2 sporadiche occasioni in cui si era recato presso la madre, aveva poi fatto ritorno ER mostrando evidente turbamento e raccontando di aver assistito a dissidi tra la madre ed il compagno caratterizzati da forte veemenza e animosità verbale e a frequenti movimenti di ingenti quantitativi di denaro, che, nel 2013, la resistente veniva sottoposta a un TSO dopo aver tentato di suicidarsi, e che, a causa di tale grave situazione e dell'ennesimo repentino cambio di dimora della madre dovuto alla morosità nel pagamento dei canoni di locazione, si vedeva costretto nel 2019, nell'esclusivo interesse del figlio e senza che la SI.ra nulla obiettasse, a limitare la CP_1 frequentazione di con la resistente. ER
Il SI. allegava infine che la SI.ra nulla aveva corrisposto negli ultimi anni a titolo Pt_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, che aveva fondato timore che la stessa facesse uso di sostanze stupefacenti idonee a condizionarne il comportamento, che, nel corso degli ultimi tre anni, la resistente aveva visto il figlio sporadicamente e che si era opposta ingiustificatamente alla somministrazione del vaccino anti-Covid al figlio.
Alla luce di quanto compiutamente esposto nel ricorso, il SI. chiedeva pertanto al Tribunale Pt_1 di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia: - accogliere il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto e, per l'effetto: autorizzare la somministrazione del vaccino anti Covid 19 al minore attribuendo al padre la facoltà di condurre il figlio in un centro vaccinale e la sottoscrizione del relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
- disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del minore Persona_2 al padre;
Parte_1
- pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore e la madre SI.ra ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa CP_1 ammissione di apposita CTU;
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra al versamento di una Controparte_1 somma determinata dal Giudice per il periodo dal 2019 ad oggi nel quale la stessa non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento del figlio;
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore attraverso la corresponsione di una somma Persona_2 mensile pari ad euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi direttamente in favore del padre , nonché a concorrere alle spese straordinarie Parte_1 nella misura del 50 % con il ricorrente, secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- dichiarare che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o dimora (inclusi, a titolo esemplificativo, i recapiti in caso di villeggiatura), nonché a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
- con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
In data 14.06.2022, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 10.10.2022 la SI.ra contestando Controparte_1 integralmente quanto ex adverso dedotto ed allegando in particolare che la relazione con il ricorrente era cessata a cause delle condotte di violenza psicologica e fisica dal medesimo poste in essere nei suoi confronti, che, nel 2011, dopo essersi rivolta al centro per donne maltrattate riusciva a porre fine alla convivenza con il ricorrente, che i rapporti genitoriali venivano CP_3 regolati tramite una scrittura privata ove veniva stabilito il collocamento prevalente del minore presso di sé e il contributo economico a carico del padre ma che quest'ultimo non ER onorava gli impegni economici e manteneva un comportamento ingiurioso e impositivo nei suoi confronti, che, a partire dal 2013, doveva affrontare problemi finanziari e di salute e che, in concomitanza con l'emergere di tale condizione di vulnerabilità personale, iniziava a ER rimanere collocato presso il padre dapprima, per i primi anni sino al 2019, a settimane alternate e poi, con decorrenza da tale anno, in via prevalente presso lo stesso.
La resistente deduceva che, a partire dal 2019, aveva visto il minore solo sporadicamente e che tale limitazione alla frequentazione di non era dovuta al suo disinteresse bensì alla ER campagna di delegittimazione intrapresa dal padre nei suoi confronti e, quanto alla domanda relativa al vaccino Covid, evidenziava come il minore avesse recentemente contratto il virus e che, pertanto, non vi era necessità di sottoporlo alla vaccinazione.
La SI.ra chiedeva, pertanto, al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna,
- disporre che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
- disporre che il minore incontri e rimanga presso la madre, a fine settimana alterni dal ER venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, nonché un pomeriggio la settimana da individuare in base agli impegni del figlio minore;
nonché per la metà delle vacanze scolastiche e pasquali (con alternanza delle principali festività) e per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore
d'estate;
- disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento del minore in maniera diretta, ponendo a carico dei genitori il 50 % delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
- rigettarsi, pertanto, la domanda di affidamento esclusivo del minore al SInor ER [...]
, con la conseguente domanda ex adverso di contributo indiretto al mantenimento della Pt_1 prole a carico della madre;
- rigettarsi domanda ex art. 709 ter cpc finalizzata ad ottenere l'autorizzazione del SInor Pt_1 alla somministrazione del vaccino anti Covid 19 al figlio minore;
ER
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso, compresa quella di condanna al pagamento di presunti arretrati per il mantenimento del figlio, siccome infondate e non provate.
Con riserva di modificare le esposte conclusioni e richieste, riguardo la regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'affidamento e la collocazione abitativa del figlio , all'esito ER della CTU”. A scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza dello 07.02.2023, ove venivano sentite personalmente le parti, il Collegio, con decreto provvisorio emesso in data
23.02.2023, ordinava a parte ricorrente di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni e rinviava il processo all'udienza del 15.06.2023 per procedere all'ascolto del minore . ER
All'esito dell'ascolto effettuato alla suddetta udienza, con ulteriore decreto provvisorio emesso in data 01.09.2023, il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, che l'esercizio del diritto-dovere di visita materno nei confronti del figlio fosse disciplinato sulla base degli accordi delle parti, tenuto conto della volontà di , e ponendo a carico della ER resistente un contributo al mantenimento del figlio pari alla somma mensile di euro 150,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, come individuate sulla base del Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare sottoscritto in data 16.07.2015.
Con il medesimo decreto, il Collegio ammetteva CTU sulle capacità genitoriali e disponeva che le parti provvedessero a depositare documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili e beni mobili registrati, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché breve relazione che desse conto delle risultanze di tale documentazione.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice relatore concedeva alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Stante la fissazione di udienza in data 27.11.2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti provvedevano a depositare rispettivamente nelle date del 27.11.2024 e del
26.11.2024 le note scritte, ove insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate agli atti.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in relazione alle domande relative al regime di affidamento, collocazione e esercizio del diritto-dovere di visita da parte del genitore non collocatario, reputa il Collegio di aderire alle conclusioni rassegnate dalla CTU, in quanto l'elaborato peritale risulta ampio, ben argomentato, strutturato secondo validi criteri di impostazione scientifica ed immune da vizi logico-giuridici.
All'esito dell'indagine demandatale, la Ctu ha reso le seguenti valutazioni conclusive: “Letti gli atti presenti nel fascicolo, acquisita la documentazione ritenuta utile, svolti colloqui con i genitori individuali e congiunti, svolto con il minore un colloquio individuale, sottoposto lo stesso ad un test proiettivo, svolto un colloquio con la sorella del minore, ascoltata l'operatrice del Servizio Sociale che sta attualmente seguendo il nucleo familiare, intervistata la pediatra del minore, prese in esame le pagelle, sottoposti i genitori a valutazione testale, è possibile rispondere al quesito come segue:
L'eloquio ben organizzato e linguisticamente adeguato del SI. è risultato estremamente Pt_1 denso di circostanze minute, non sempre SInificative, che hanno reso l'enunciato talvolta prolisso. Si rileva l'adozione di una modalità concreta di approccio al mondo esterno che si avvale di difese quali la razionalizzazione e l'intellettualizzazione.
Il test di personalità ha condotto a rilevare un bisogno di conferme affettive, conferme che il SI. sembra cercare ponendosi nelle relazioni quale figura di aiuto e supporto, sia emotivo che Pt_1 materiale.
Nella vita della SI.ra egli ha fatto il suo ingresso proponendosi come colui che avrebbe CP_1
“sistemato” la situazione precaria della donna, aiutandola, coprendo i debiti del suo ex-compagno, padre della primogenita, attendendo in cambio affetto e gratitudine.
Il concepimento di non è apparso derivare da un progetto di coppia condiviso ma ER risultare piuttosto da un tentativo da parte del padre di dare alla stessa una solidità affettiva.
L'instabilità affettiva e le pretese della ex-compagna hanno condotto il SI. incapace di Pt_1 soddisfarne le richieste, ad uno stato di frustrazione sempre maggiore e successivamente a disinvestire affettivamente la relazione.
Nel padre appaiono tuttora presenti risentimenti provocati dalla delusione in relazione alla scarsa affettività percepita dalla SI.ra , sia nei suoi confronti che in quelli del figlio. CP_1
Nel rapporto con il SI. è apparso un genitore affettuoso e presente, in grado di ER Pt_1 costituire un punto di riferimento stabile per il bambino. Adeguate sono risultate le capacità normative. Pur apparendo il padre ancorato alla concretezza delle cose è emersa, oltre alla capacità di soddisfarne i bisogni materiali, una sufficiente capacità riflessiva (ovvero la capacità di attribuire stati mentali al figlio e di adeguare a questi la propria condotta) e una adeguata capacità di comprendere le eSIenze del minore di tipo emotivo. Sotto il profilo personologico la SI.ra ha evidenziato una rigidità nella lettura della CP_1 realtà, difficoltà di mettersi in discussione e un pensiero di tipo oppositivo che tende alla conflittualità.
Il test evidenzia una scarsa capacità di tollerare la frustrazione, presenza di ostilità ipercontrollata, indisponibilità ad ammettere errori o mancanze.
Dall'anamnesi e dai racconti della SI.ra emergono vuoti affettivi di difficile elaborazione CP_1 che la portano a cercare un risarcimento dall'esterno, esterno sul quale tende a spostare colpe e responsabilità presentando sé stessa prevalentemente come vittima di sfortune o ingiustizie.
L'atteggiamento è risultato inconsapevolmente autocentrato;
le relazioni instaurate appaiono invariabilmente conflittuali, caratterizzate da liti con reazioni emotive scarsamente contenute, instabilità affettiva.
Gli aspetti personologici e le dinamiche relazionali descritte non sono prive di ripercussioni nella relazione con il minore.
La gravidanza, inizialmente rifiutata dalla SI.ra , è stata successivamente accettata su CP_1 insistenza del SI. Pt_1
Da parte della SI.ra l'investimento nel ruolo materno è risultato poco profondo per le CP_1 caratteristiche personologiche descritte. Pur nutrendo affetto nei confronti del figlio la genitorialità viene esercitata con un interesse ed un impegno limitati.
Con il figlio la relazione è apparsa superficiale, non risulta costruito un rapporto profondo, le modalità con cui la madre vi si rapporta attualmente appaiono simmetriche.
La madre ha mostrato scarse risorse nella sua relazione con , fatica ad assumere le ER responsabilità del ruolo materno, scarsa capacità riflessiva e di comprendere i bisogni emotivi del minore;
non risulta in grado di svolgere una funzione protettiva, sia dal punto di vista del sostegno affettivo che da quello dell'assunzione di responsabilità. L'andamento scolastico di non è mai stato seguito, quello della salute soltanto molto ER parzialmente, aspetti che la madre tende a negare.
Per giustificare il proprio carente impegno come genitore, la SI.ra tende a presentarsi CP_1 come vittima di “manipolazioni” da parte di altri, quale persona che non è riuscita ad ottemperare agli impegni a causa di situazioni esterne e del SI. Pt_1
Pur dichiarandosi desiderosa di vedere più frequentemente il figlio la proposta che ha presentato a colloquio (“una mezza giornata ogni tanto”) non prevede una frequentazione superiore a quella che il minore sta già attuando in maniera autonoma.
Il disimpegno e la sottrazione dalla possibilità di mettersi in discussione rende impossibile un percorso personale o di sostegno alla genitorialità.
Il padre risulta attualmente il principale punto di riferimento genitoriale per sotto il ER profilo affettivo, educativo, normativo e di effettivo tempo speso per la sua cura e gestione.
è apparso un ragazzino di quattordici anni, curato nell'aspetto. Ha evidenziato buone ER capacità cognitive, di linguaggio e verbalizzazione.
Lo sviluppo pulsionale e dell'Io riflettono un'età maggiore rispetto a quella anagrafica. Adeguata è risultata l'integrazione nel gruppo dei coetanei. Il minore utilizza meccanismi di difesa di tipo razionalizzante.
A colloquio è emerso un malessere legato al senso di impotenza provocato dalla malattia cronica da cui è affetto. Al test emergono note depressive e senso di solitudine. Pur con le note negative rilevate è presente nel minore un buon senso di progettualità per il futuro. Abitudine all'ironia, alla svalorizzazione e al sarcasmo appaiono meccanismi che gli consentono di tenere distanti sentimenti di delusione, sentimenti che trapelano dai suoi racconti.
La madre risulta vissuta piuttosto assente emotivamente e incapace di offrire stabilità; dal minore non è stata rappresentata come persona nociva quanto piuttosto come rigida, pervicace nelle sue convinzioni e litigiosa. La litigiosità viene percepita come un problema della madre dalla quale egli sceglie, difensivamente, di allontanarsi.
Fino al 2019, pur con un andamento precario e frequenti variazioni una frequentazione della madre è stata presente. Successivamente, le vicissitudini economiche della donna e la mancanza di un luogo stabile ove poterla incontrare hanno fatto sì che risiedesse abitualmente con il ER padre.
Il minore appare attualmente emotivamente impegnato in un tentativo di accettare i limiti materni.
Egli non oppone un netto rifiuto nei confronti della figura materna (alla quale è affettivamente legato) e nella sua frequentazione ma si dice disponibile a vederla saltuariamente, con una frequenza che, tuttavia, non è inferiore alla disponibilità che la madre ha offerto a colloquio.
Attualmente la frequentazione non segue un calendario precostituito, madre e figlio si sentono telefonicamente e si vedono saltuariamente a seconda dei rispettivi impegni e possibilità.
La valutazione ha condotto a rilevare un buon rapporto con la figura paterna attualmente connotato da conflittualità in linea con l'età adolescenziale.
Non sono emersi spazi possibili per interventi di mediazione o di sostegno a favore delle parti e del nucleo familiare. Le capacità genitoriali della madre non appaiono incrementabili considerata
l'impossibilità di mettersi in discussione e la sottrazione a possibilità di impegno maggiori. Pur apparendo infatti presente un certo attaccamento affettivo nei confronti del figlio, non è emersa una pari disponibilità ad assumere un impegno concreto nella sua frequentazione e nella partecipazione attiva alla sua crescita.
Entrambi i genitori concordano sul collocamento di presso il padre ove già risiede. ER
Per i motivi suddetti, posto che la madre non risulta direttamente pregiudizievole nei confronti del minore e che attualmente non pone ostacoli alle decisioni che lo riguardano si può suggerire il mantenimento del regime attuale di affido condiviso.
Si suggerisce un collocamento prevalente presso il padre con frequentazione della madre la domenica dalle 10.00 del mattino fino alla sera prima di cena a settimane alterne.
Si ritiene che, per una sua mancata abitudine nella gestione della vita quotidiana del figlio cui va sommato un minore senso di responsabilità genitoriale, la suddetta modalità di frequentazione consentirebbe alla madre di partecipare maggiormente alla vita del figlio senza impegnarla in modi che, se pur teoricamente più congrui, non riuscirebbe a realizzare deludendo così . ER
I tempi di frequentazione suggeriti riflettono sia le proposte del minore che quelle della madre.
(Il minore ha riferito di vedere volentieri la madre con una frequenza di “una o due volte al mese”; la proposta avanzata dalla SI.ra è di “una mezza giornata ogni tanto”). CP_1
Per quanto riguarda le vacanze previste durante l'anno scolastico sia la SI.ra che il CP_1 minore si sono detti disponibili a tempi di frequentazione più ampi, pertanto si suggerisce che le vacanze natalizie così come quelle pasquali siano suddivise in modo equo tra i genitori.
Durante i mesi estivi si suggerisce che il minore possa trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
Si ritiene indispensabile, per , promuovere uno spazio d'ascolto neutrale nel quale egli ER possa sentirsi libero di esprimere i propri sentimenti, che possa aiutarlo ad elaborare aspetti traumatici del suo passato e ad accettare ed elaborare i vissuti che caratterizzano la malattia cronica dalla quale è affetto.
Si ritiene che tale percorso sia l'unico attuabile nel nucleo familiare valutato e, attualmente l'unico intervento che possa costituire effettivamente un sostanziale aiuto per il minore, i cui vissuti nei confronti della malattia non vanno sottovalutati in un'ottica di protezione da eventuali futuri sviluppi depressivi”. Nonostante, dunque, le criticità evidenziate nel comportamento genitoriale materno, l'assenza di un effettivo pregiudizio a danno del minore nell'assetto attuale e la mancata adozione di comportamenti oppositivi da parte della stessa in relazione alla maggior parte delle decisioni da assumere nell'interesse del figlio giustificano l'adozione di un regime di affidamento di tipo condiviso, con mantenimento della collocazione di presso il padre. ER
Un discorso a parte – considerando anche l'espressa domanda formulata nel ricorso che, nonostante l'infezione da Covid contratta dal minore e alla luce delle conclusioni formulate nelle note conclusive, non è stata rinunciata – merita la questione relativa alla sottoposizione di ER alla vaccinazione da Covid-19.
Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla sottoposizione del minore alla somministrazione della vaccinazione anti-Covid 19 e la resistente si è opposta nella comparsa di costituzione allegando come, alla luce dello stato di diffusione della pandemia e tenuto conto che il minore aveva recentemente contratto l'infezione, non vi era necessità o urgenza di somministrare il vaccino.
Ebbene, osserva il Collegio come la CTU abbia sentito nel corso dell'indagine peritale anche la pediatra del minore, dott.ssa e che, da quanto da lei riferito, tenuto conto della Persona_3 patologia di cui soffre , ossia una forma severa di rettocolite ulcerosa, la vaccinazione ER anti-covid risulta raccomandabile.
Tenuto conto che è il padre che segue in via prevalente il percorso di cure e terapie a cui viene sottoposto il figlio per la sua malattia, come risulta anche da quanto riferito dalla pediatra che ha riferito di aver visto la SI.ra in poche occasioni, e che quest'ultima non ha manifestato serie Pt_2 obiezioni di tipo scientifico ostative alla somministrazione del vaccino anti-Covid, ritiene il
Collegio di stabilire che le decisioni relative all'eventuale somministrazione del suddetto vaccino al minore vengano assunte in via esclusiva dal padre. Il padre, pertanto, all'attualità o in futuro, ove le condizioni cliniche del minore o il grado pervasività del virus Covid dovessero rendere opportuna la vaccinazione anti-Covid, potrà decidere autonomamente in merito nell'interesse del figlio, senza necessità di ottenere il consenso materno.
Quanto all'esercizio del diritto-dovere di visita materno, in conformità alle indicazioni della CTU, la SI.ra potrà vedere il figlio due domeniche al mese dalle 10 di mattina fino a sera prima di Pt_2 cena. Per quanto concerne le vacanze estive, la madre starà con il figlio per due settimane, anche non consecutive, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno mentre, in relazione alle vacanze natalizie e pasquali, il minore resterà con la madre rispettivamente per sei giorni e per tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno la permanenza di presso ciascun ER genitore nelle giornate di Natale e di Pasqua. Restano ovviamente salvi ulteriori e differenti accordi raggiunti tra le parti in merito alla frequentazione madre-figlio, tenuto conto della volontà di quest'ultimo.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore, in via preliminare si rileva come parte ricorrente non abbia riproposto nelle note conclusive e in quelle di trattazione scritta la domanda relativa al contributo mantenimento relativo al periodo dal 2019 sino all'introduzione del ricorso, di talché la stessa deve intendersi rinunciata.
Quanto ai criteri di determinazione del contributo al mantenimento da parte della madre, si rammenta in punto di diritto come l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. abbia stabilito specificatamente che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, è assodato che il minore sia collocato presso il padre, frequentando la madre saltuariamente e che, pertanto, il SI. sostenga in massima parte gli oneri relativi al Pt_1 mantenimento del figlio.
Per quanto concerne la situazione economica delle parti, in relazione dapprima alla posizione della SI.ra , si rileva come, dalla documentazione agli atti, risulti che la stessa, dopo aver CP_1 frequentato un corso di formazione, abbia acquisito la qualifica di operatore socio-sanitario e stia lavorando in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato con scadenza al
31.03.2025 con una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1529,480.
Quanto al padre, si rileva come il medesimo non abbia prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi ma le dichiarazioni rese ai fini Isee nonché contratti di compravendita di vari beni immobili e terreni ove viene qualificato come imprenditore, gli estratti del conto corrente bancario e la visura della società avente ad oggetto la fornitura di servizi integrati di carattere tecnico e Parte_3 materiale nell'ambito di contabilità, amministrazione, finanza, organizzazione, pianificazione e controllo aziendale, di cui è amministratore unico.
Dal complesso della documentazione, la situazione reddituale del SI. risulta scarsamente Pt_1 intellegibile ma, dai contratti di compravendita agli atti, risulta che il medesimo abbia venduto beni immobili e terreni di cui era proprietario traendone ingenti somme.
Considerato, dunque che, appare evidente che la situazione economica del ricorrente è migliore di quella della resistente, tenuto conto altresì delle eSIenze del minore, attualmente adolescente, e della circostanza che il medesimo permane pressoché in via esclusiva presso il padre, appare congruo aumentare di poco il contributo mensile al mantenimento a carico della SI.ra CP_1 fissato in via provvisoria nella somma di euro 150,00 all'importo di euro 180,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse continueranno ad essere ripartite al 50 % tra le parti.
Quanto alla richiesta di disporre che ciascuno dei genitori si impegni a sottoscrivere a favore dell'altro l'autorizzazione al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione del minore sul passaporto di entrambi, si rileva come le domande risultino inammissibili essendo di competenza del giudice tutelare e non avendo oltretutto la resistente mosso alcuna contestazione in merito.
Tenuto conto della natura e dell'esito della lite, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e 709 ter e 737 ss. c.p.c., così decide:
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione ER presso il padre;
- STABILISCE che le decisioni relative alla somministrazione del vaccino Covid-19 al minore vengano assunte dal padre, senza la necessità del consenso materno;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte della madre nei confronti del figlio avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio mediante la Controparte_1 corresponsione al SI. entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 180,00, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario contratte nell'interesse del minore, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna;
- DICHIARA l'inammissibilità delle ulteriori domande riguardanti la carta d'identità valida per l'espatrio e l'iscrizione del minore sul passaporto;
- STABILISCE che le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengano definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale nei rapporti esterni e nella misura del 50 % in capo a ciascuna parte nei rapporti interni;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti;
Così deciso in Ravenna, nella Camera di conSIlio del 25.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 1145/2022 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento ex artt. 337 bis ss. c.c. e 709 ter e 737 c.p.c. introdotto da Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
BARBARA MIGNATTI, nei confronti di (C.F.: Controparte_1
) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. CRISTINA FEDERICI, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, lette le note di trattazione scritta, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 709 ter c.p.c. depositato in data 31.03.2022, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, Controparte_1 deducendo di aver instaurato una relazione con convivenza more uxorio con la resistente a partire dal 2005, che, da tale unione, era nato in data [...] il figlio , riconosciuto da ER entrambi i genitori, che la relazione cessava nell'aprile 2011, quando la SI.ra abbandonava CP_1 definitivamente la comune abitazione, sita a Lugo, via Bedazzo n. 61, che a partire da tale momento e per gli otto anni seguenti, la resistente lasciava che il figlio vivesse con lui, che lo ER cresceva e se ne occupava in via pressoché esclusiva e che, nonostante la sottoscrizione di una scrittura privata tra le parti nel 2011 per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, la SI.ra si dimostrava del tutto inidonea al ruolo di madre, CP_1 disinteressandosi del minore e mostrandosi incapace di rispettare le più elementari regole volte alla gestione dello stesso.
Il ricorrente deduceva altresì che la precarietà dei rapporti personali e sentimentali instaurati dalla resistente aveva inciso negativamente sul figlio, che la situazione si era ulteriormente aggravata quando la SI.ra aveva iniziato a frequentare il SI. che nelle CP_1 Controparte_2 sporadiche occasioni in cui si era recato presso la madre, aveva poi fatto ritorno ER mostrando evidente turbamento e raccontando di aver assistito a dissidi tra la madre ed il compagno caratterizzati da forte veemenza e animosità verbale e a frequenti movimenti di ingenti quantitativi di denaro, che, nel 2013, la resistente veniva sottoposta a un TSO dopo aver tentato di suicidarsi, e che, a causa di tale grave situazione e dell'ennesimo repentino cambio di dimora della madre dovuto alla morosità nel pagamento dei canoni di locazione, si vedeva costretto nel 2019, nell'esclusivo interesse del figlio e senza che la SI.ra nulla obiettasse, a limitare la CP_1 frequentazione di con la resistente. ER
Il SI. allegava infine che la SI.ra nulla aveva corrisposto negli ultimi anni a titolo Pt_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, che aveva fondato timore che la stessa facesse uso di sostanze stupefacenti idonee a condizionarne il comportamento, che, nel corso degli ultimi tre anni, la resistente aveva visto il figlio sporadicamente e che si era opposta ingiustificatamente alla somministrazione del vaccino anti-Covid al figlio.
Alla luce di quanto compiutamente esposto nel ricorso, il SI. chiedeva pertanto al Tribunale Pt_1 di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia: - accogliere il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto e, per l'effetto: autorizzare la somministrazione del vaccino anti Covid 19 al minore attribuendo al padre la facoltà di condurre il figlio in un centro vaccinale e la sottoscrizione del relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
- disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del minore Persona_2 al padre;
Parte_1
- pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore e la madre SI.ra ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa CP_1 ammissione di apposita CTU;
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra al versamento di una Controparte_1 somma determinata dal Giudice per il periodo dal 2019 ad oggi nel quale la stessa non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento del figlio;
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore attraverso la corresponsione di una somma Persona_2 mensile pari ad euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi direttamente in favore del padre , nonché a concorrere alle spese straordinarie Parte_1 nella misura del 50 % con il ricorrente, secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- dichiarare che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o dimora (inclusi, a titolo esemplificativo, i recapiti in caso di villeggiatura), nonché a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
- con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
In data 14.06.2022, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 10.10.2022 la SI.ra contestando Controparte_1 integralmente quanto ex adverso dedotto ed allegando in particolare che la relazione con il ricorrente era cessata a cause delle condotte di violenza psicologica e fisica dal medesimo poste in essere nei suoi confronti, che, nel 2011, dopo essersi rivolta al centro per donne maltrattate riusciva a porre fine alla convivenza con il ricorrente, che i rapporti genitoriali venivano CP_3 regolati tramite una scrittura privata ove veniva stabilito il collocamento prevalente del minore presso di sé e il contributo economico a carico del padre ma che quest'ultimo non ER onorava gli impegni economici e manteneva un comportamento ingiurioso e impositivo nei suoi confronti, che, a partire dal 2013, doveva affrontare problemi finanziari e di salute e che, in concomitanza con l'emergere di tale condizione di vulnerabilità personale, iniziava a ER rimanere collocato presso il padre dapprima, per i primi anni sino al 2019, a settimane alternate e poi, con decorrenza da tale anno, in via prevalente presso lo stesso.
La resistente deduceva che, a partire dal 2019, aveva visto il minore solo sporadicamente e che tale limitazione alla frequentazione di non era dovuta al suo disinteresse bensì alla ER campagna di delegittimazione intrapresa dal padre nei suoi confronti e, quanto alla domanda relativa al vaccino Covid, evidenziava come il minore avesse recentemente contratto il virus e che, pertanto, non vi era necessità di sottoporlo alla vaccinazione.
La SI.ra chiedeva, pertanto, al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna,
- disporre che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
- disporre che il minore incontri e rimanga presso la madre, a fine settimana alterni dal ER venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, nonché un pomeriggio la settimana da individuare in base agli impegni del figlio minore;
nonché per la metà delle vacanze scolastiche e pasquali (con alternanza delle principali festività) e per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore
d'estate;
- disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento del minore in maniera diretta, ponendo a carico dei genitori il 50 % delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
- rigettarsi, pertanto, la domanda di affidamento esclusivo del minore al SInor ER [...]
, con la conseguente domanda ex adverso di contributo indiretto al mantenimento della Pt_1 prole a carico della madre;
- rigettarsi domanda ex art. 709 ter cpc finalizzata ad ottenere l'autorizzazione del SInor Pt_1 alla somministrazione del vaccino anti Covid 19 al figlio minore;
ER
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande ex adverso, compresa quella di condanna al pagamento di presunti arretrati per il mantenimento del figlio, siccome infondate e non provate.
Con riserva di modificare le esposte conclusioni e richieste, riguardo la regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'affidamento e la collocazione abitativa del figlio , all'esito ER della CTU”. A scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza dello 07.02.2023, ove venivano sentite personalmente le parti, il Collegio, con decreto provvisorio emesso in data
23.02.2023, ordinava a parte ricorrente di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni e rinviava il processo all'udienza del 15.06.2023 per procedere all'ascolto del minore . ER
All'esito dell'ascolto effettuato alla suddetta udienza, con ulteriore decreto provvisorio emesso in data 01.09.2023, il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, che l'esercizio del diritto-dovere di visita materno nei confronti del figlio fosse disciplinato sulla base degli accordi delle parti, tenuto conto della volontà di , e ponendo a carico della ER resistente un contributo al mantenimento del figlio pari alla somma mensile di euro 150,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, come individuate sulla base del Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare sottoscritto in data 16.07.2015.
Con il medesimo decreto, il Collegio ammetteva CTU sulle capacità genitoriali e disponeva che le parti provvedessero a depositare documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili e beni mobili registrati, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché breve relazione che desse conto delle risultanze di tale documentazione.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice relatore concedeva alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Stante la fissazione di udienza in data 27.11.2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti provvedevano a depositare rispettivamente nelle date del 27.11.2024 e del
26.11.2024 le note scritte, ove insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate agli atti.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in relazione alle domande relative al regime di affidamento, collocazione e esercizio del diritto-dovere di visita da parte del genitore non collocatario, reputa il Collegio di aderire alle conclusioni rassegnate dalla CTU, in quanto l'elaborato peritale risulta ampio, ben argomentato, strutturato secondo validi criteri di impostazione scientifica ed immune da vizi logico-giuridici.
All'esito dell'indagine demandatale, la Ctu ha reso le seguenti valutazioni conclusive: “Letti gli atti presenti nel fascicolo, acquisita la documentazione ritenuta utile, svolti colloqui con i genitori individuali e congiunti, svolto con il minore un colloquio individuale, sottoposto lo stesso ad un test proiettivo, svolto un colloquio con la sorella del minore, ascoltata l'operatrice del Servizio Sociale che sta attualmente seguendo il nucleo familiare, intervistata la pediatra del minore, prese in esame le pagelle, sottoposti i genitori a valutazione testale, è possibile rispondere al quesito come segue:
L'eloquio ben organizzato e linguisticamente adeguato del SI. è risultato estremamente Pt_1 denso di circostanze minute, non sempre SInificative, che hanno reso l'enunciato talvolta prolisso. Si rileva l'adozione di una modalità concreta di approccio al mondo esterno che si avvale di difese quali la razionalizzazione e l'intellettualizzazione.
Il test di personalità ha condotto a rilevare un bisogno di conferme affettive, conferme che il SI. sembra cercare ponendosi nelle relazioni quale figura di aiuto e supporto, sia emotivo che Pt_1 materiale.
Nella vita della SI.ra egli ha fatto il suo ingresso proponendosi come colui che avrebbe CP_1
“sistemato” la situazione precaria della donna, aiutandola, coprendo i debiti del suo ex-compagno, padre della primogenita, attendendo in cambio affetto e gratitudine.
Il concepimento di non è apparso derivare da un progetto di coppia condiviso ma ER risultare piuttosto da un tentativo da parte del padre di dare alla stessa una solidità affettiva.
L'instabilità affettiva e le pretese della ex-compagna hanno condotto il SI. incapace di Pt_1 soddisfarne le richieste, ad uno stato di frustrazione sempre maggiore e successivamente a disinvestire affettivamente la relazione.
Nel padre appaiono tuttora presenti risentimenti provocati dalla delusione in relazione alla scarsa affettività percepita dalla SI.ra , sia nei suoi confronti che in quelli del figlio. CP_1
Nel rapporto con il SI. è apparso un genitore affettuoso e presente, in grado di ER Pt_1 costituire un punto di riferimento stabile per il bambino. Adeguate sono risultate le capacità normative. Pur apparendo il padre ancorato alla concretezza delle cose è emersa, oltre alla capacità di soddisfarne i bisogni materiali, una sufficiente capacità riflessiva (ovvero la capacità di attribuire stati mentali al figlio e di adeguare a questi la propria condotta) e una adeguata capacità di comprendere le eSIenze del minore di tipo emotivo. Sotto il profilo personologico la SI.ra ha evidenziato una rigidità nella lettura della CP_1 realtà, difficoltà di mettersi in discussione e un pensiero di tipo oppositivo che tende alla conflittualità.
Il test evidenzia una scarsa capacità di tollerare la frustrazione, presenza di ostilità ipercontrollata, indisponibilità ad ammettere errori o mancanze.
Dall'anamnesi e dai racconti della SI.ra emergono vuoti affettivi di difficile elaborazione CP_1 che la portano a cercare un risarcimento dall'esterno, esterno sul quale tende a spostare colpe e responsabilità presentando sé stessa prevalentemente come vittima di sfortune o ingiustizie.
L'atteggiamento è risultato inconsapevolmente autocentrato;
le relazioni instaurate appaiono invariabilmente conflittuali, caratterizzate da liti con reazioni emotive scarsamente contenute, instabilità affettiva.
Gli aspetti personologici e le dinamiche relazionali descritte non sono prive di ripercussioni nella relazione con il minore.
La gravidanza, inizialmente rifiutata dalla SI.ra , è stata successivamente accettata su CP_1 insistenza del SI. Pt_1
Da parte della SI.ra l'investimento nel ruolo materno è risultato poco profondo per le CP_1 caratteristiche personologiche descritte. Pur nutrendo affetto nei confronti del figlio la genitorialità viene esercitata con un interesse ed un impegno limitati.
Con il figlio la relazione è apparsa superficiale, non risulta costruito un rapporto profondo, le modalità con cui la madre vi si rapporta attualmente appaiono simmetriche.
La madre ha mostrato scarse risorse nella sua relazione con , fatica ad assumere le ER responsabilità del ruolo materno, scarsa capacità riflessiva e di comprendere i bisogni emotivi del minore;
non risulta in grado di svolgere una funzione protettiva, sia dal punto di vista del sostegno affettivo che da quello dell'assunzione di responsabilità. L'andamento scolastico di non è mai stato seguito, quello della salute soltanto molto ER parzialmente, aspetti che la madre tende a negare.
Per giustificare il proprio carente impegno come genitore, la SI.ra tende a presentarsi CP_1 come vittima di “manipolazioni” da parte di altri, quale persona che non è riuscita ad ottemperare agli impegni a causa di situazioni esterne e del SI. Pt_1
Pur dichiarandosi desiderosa di vedere più frequentemente il figlio la proposta che ha presentato a colloquio (“una mezza giornata ogni tanto”) non prevede una frequentazione superiore a quella che il minore sta già attuando in maniera autonoma.
Il disimpegno e la sottrazione dalla possibilità di mettersi in discussione rende impossibile un percorso personale o di sostegno alla genitorialità.
Il padre risulta attualmente il principale punto di riferimento genitoriale per sotto il ER profilo affettivo, educativo, normativo e di effettivo tempo speso per la sua cura e gestione.
è apparso un ragazzino di quattordici anni, curato nell'aspetto. Ha evidenziato buone ER capacità cognitive, di linguaggio e verbalizzazione.
Lo sviluppo pulsionale e dell'Io riflettono un'età maggiore rispetto a quella anagrafica. Adeguata è risultata l'integrazione nel gruppo dei coetanei. Il minore utilizza meccanismi di difesa di tipo razionalizzante.
A colloquio è emerso un malessere legato al senso di impotenza provocato dalla malattia cronica da cui è affetto. Al test emergono note depressive e senso di solitudine. Pur con le note negative rilevate è presente nel minore un buon senso di progettualità per il futuro. Abitudine all'ironia, alla svalorizzazione e al sarcasmo appaiono meccanismi che gli consentono di tenere distanti sentimenti di delusione, sentimenti che trapelano dai suoi racconti.
La madre risulta vissuta piuttosto assente emotivamente e incapace di offrire stabilità; dal minore non è stata rappresentata come persona nociva quanto piuttosto come rigida, pervicace nelle sue convinzioni e litigiosa. La litigiosità viene percepita come un problema della madre dalla quale egli sceglie, difensivamente, di allontanarsi.
Fino al 2019, pur con un andamento precario e frequenti variazioni una frequentazione della madre è stata presente. Successivamente, le vicissitudini economiche della donna e la mancanza di un luogo stabile ove poterla incontrare hanno fatto sì che risiedesse abitualmente con il ER padre.
Il minore appare attualmente emotivamente impegnato in un tentativo di accettare i limiti materni.
Egli non oppone un netto rifiuto nei confronti della figura materna (alla quale è affettivamente legato) e nella sua frequentazione ma si dice disponibile a vederla saltuariamente, con una frequenza che, tuttavia, non è inferiore alla disponibilità che la madre ha offerto a colloquio.
Attualmente la frequentazione non segue un calendario precostituito, madre e figlio si sentono telefonicamente e si vedono saltuariamente a seconda dei rispettivi impegni e possibilità.
La valutazione ha condotto a rilevare un buon rapporto con la figura paterna attualmente connotato da conflittualità in linea con l'età adolescenziale.
Non sono emersi spazi possibili per interventi di mediazione o di sostegno a favore delle parti e del nucleo familiare. Le capacità genitoriali della madre non appaiono incrementabili considerata
l'impossibilità di mettersi in discussione e la sottrazione a possibilità di impegno maggiori. Pur apparendo infatti presente un certo attaccamento affettivo nei confronti del figlio, non è emersa una pari disponibilità ad assumere un impegno concreto nella sua frequentazione e nella partecipazione attiva alla sua crescita.
Entrambi i genitori concordano sul collocamento di presso il padre ove già risiede. ER
Per i motivi suddetti, posto che la madre non risulta direttamente pregiudizievole nei confronti del minore e che attualmente non pone ostacoli alle decisioni che lo riguardano si può suggerire il mantenimento del regime attuale di affido condiviso.
Si suggerisce un collocamento prevalente presso il padre con frequentazione della madre la domenica dalle 10.00 del mattino fino alla sera prima di cena a settimane alterne.
Si ritiene che, per una sua mancata abitudine nella gestione della vita quotidiana del figlio cui va sommato un minore senso di responsabilità genitoriale, la suddetta modalità di frequentazione consentirebbe alla madre di partecipare maggiormente alla vita del figlio senza impegnarla in modi che, se pur teoricamente più congrui, non riuscirebbe a realizzare deludendo così . ER
I tempi di frequentazione suggeriti riflettono sia le proposte del minore che quelle della madre.
(Il minore ha riferito di vedere volentieri la madre con una frequenza di “una o due volte al mese”; la proposta avanzata dalla SI.ra è di “una mezza giornata ogni tanto”). CP_1
Per quanto riguarda le vacanze previste durante l'anno scolastico sia la SI.ra che il CP_1 minore si sono detti disponibili a tempi di frequentazione più ampi, pertanto si suggerisce che le vacanze natalizie così come quelle pasquali siano suddivise in modo equo tra i genitori.
Durante i mesi estivi si suggerisce che il minore possa trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
Si ritiene indispensabile, per , promuovere uno spazio d'ascolto neutrale nel quale egli ER possa sentirsi libero di esprimere i propri sentimenti, che possa aiutarlo ad elaborare aspetti traumatici del suo passato e ad accettare ed elaborare i vissuti che caratterizzano la malattia cronica dalla quale è affetto.
Si ritiene che tale percorso sia l'unico attuabile nel nucleo familiare valutato e, attualmente l'unico intervento che possa costituire effettivamente un sostanziale aiuto per il minore, i cui vissuti nei confronti della malattia non vanno sottovalutati in un'ottica di protezione da eventuali futuri sviluppi depressivi”. Nonostante, dunque, le criticità evidenziate nel comportamento genitoriale materno, l'assenza di un effettivo pregiudizio a danno del minore nell'assetto attuale e la mancata adozione di comportamenti oppositivi da parte della stessa in relazione alla maggior parte delle decisioni da assumere nell'interesse del figlio giustificano l'adozione di un regime di affidamento di tipo condiviso, con mantenimento della collocazione di presso il padre. ER
Un discorso a parte – considerando anche l'espressa domanda formulata nel ricorso che, nonostante l'infezione da Covid contratta dal minore e alla luce delle conclusioni formulate nelle note conclusive, non è stata rinunciata – merita la questione relativa alla sottoposizione di ER alla vaccinazione da Covid-19.
Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla sottoposizione del minore alla somministrazione della vaccinazione anti-Covid 19 e la resistente si è opposta nella comparsa di costituzione allegando come, alla luce dello stato di diffusione della pandemia e tenuto conto che il minore aveva recentemente contratto l'infezione, non vi era necessità o urgenza di somministrare il vaccino.
Ebbene, osserva il Collegio come la CTU abbia sentito nel corso dell'indagine peritale anche la pediatra del minore, dott.ssa e che, da quanto da lei riferito, tenuto conto della Persona_3 patologia di cui soffre , ossia una forma severa di rettocolite ulcerosa, la vaccinazione ER anti-covid risulta raccomandabile.
Tenuto conto che è il padre che segue in via prevalente il percorso di cure e terapie a cui viene sottoposto il figlio per la sua malattia, come risulta anche da quanto riferito dalla pediatra che ha riferito di aver visto la SI.ra in poche occasioni, e che quest'ultima non ha manifestato serie Pt_2 obiezioni di tipo scientifico ostative alla somministrazione del vaccino anti-Covid, ritiene il
Collegio di stabilire che le decisioni relative all'eventuale somministrazione del suddetto vaccino al minore vengano assunte in via esclusiva dal padre. Il padre, pertanto, all'attualità o in futuro, ove le condizioni cliniche del minore o il grado pervasività del virus Covid dovessero rendere opportuna la vaccinazione anti-Covid, potrà decidere autonomamente in merito nell'interesse del figlio, senza necessità di ottenere il consenso materno.
Quanto all'esercizio del diritto-dovere di visita materno, in conformità alle indicazioni della CTU, la SI.ra potrà vedere il figlio due domeniche al mese dalle 10 di mattina fino a sera prima di Pt_2 cena. Per quanto concerne le vacanze estive, la madre starà con il figlio per due settimane, anche non consecutive, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno mentre, in relazione alle vacanze natalizie e pasquali, il minore resterà con la madre rispettivamente per sei giorni e per tre giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno la permanenza di presso ciascun ER genitore nelle giornate di Natale e di Pasqua. Restano ovviamente salvi ulteriori e differenti accordi raggiunti tra le parti in merito alla frequentazione madre-figlio, tenuto conto della volontà di quest'ultimo.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore, in via preliminare si rileva come parte ricorrente non abbia riproposto nelle note conclusive e in quelle di trattazione scritta la domanda relativa al contributo mantenimento relativo al periodo dal 2019 sino all'introduzione del ricorso, di talché la stessa deve intendersi rinunciata.
Quanto ai criteri di determinazione del contributo al mantenimento da parte della madre, si rammenta in punto di diritto come l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. abbia stabilito specificatamente che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, è assodato che il minore sia collocato presso il padre, frequentando la madre saltuariamente e che, pertanto, il SI. sostenga in massima parte gli oneri relativi al Pt_1 mantenimento del figlio.
Per quanto concerne la situazione economica delle parti, in relazione dapprima alla posizione della SI.ra , si rileva come, dalla documentazione agli atti, risulti che la stessa, dopo aver CP_1 frequentato un corso di formazione, abbia acquisito la qualifica di operatore socio-sanitario e stia lavorando in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato con scadenza al
31.03.2025 con una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1529,480.
Quanto al padre, si rileva come il medesimo non abbia prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi ma le dichiarazioni rese ai fini Isee nonché contratti di compravendita di vari beni immobili e terreni ove viene qualificato come imprenditore, gli estratti del conto corrente bancario e la visura della società avente ad oggetto la fornitura di servizi integrati di carattere tecnico e Parte_3 materiale nell'ambito di contabilità, amministrazione, finanza, organizzazione, pianificazione e controllo aziendale, di cui è amministratore unico.
Dal complesso della documentazione, la situazione reddituale del SI. risulta scarsamente Pt_1 intellegibile ma, dai contratti di compravendita agli atti, risulta che il medesimo abbia venduto beni immobili e terreni di cui era proprietario traendone ingenti somme.
Considerato, dunque che, appare evidente che la situazione economica del ricorrente è migliore di quella della resistente, tenuto conto altresì delle eSIenze del minore, attualmente adolescente, e della circostanza che il medesimo permane pressoché in via esclusiva presso il padre, appare congruo aumentare di poco il contributo mensile al mantenimento a carico della SI.ra CP_1 fissato in via provvisoria nella somma di euro 150,00 all'importo di euro 180,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse continueranno ad essere ripartite al 50 % tra le parti.
Quanto alla richiesta di disporre che ciascuno dei genitori si impegni a sottoscrivere a favore dell'altro l'autorizzazione al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione del minore sul passaporto di entrambi, si rileva come le domande risultino inammissibili essendo di competenza del giudice tutelare e non avendo oltretutto la resistente mosso alcuna contestazione in merito.
Tenuto conto della natura e dell'esito della lite, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e 709 ter e 737 ss. c.p.c., così decide:
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione ER presso il padre;
- STABILISCE che le decisioni relative alla somministrazione del vaccino Covid-19 al minore vengano assunte dal padre, senza la necessità del consenso materno;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte della madre nei confronti del figlio avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio mediante la Controparte_1 corresponsione al SI. entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 180,00, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario contratte nell'interesse del minore, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna;
- DICHIARA l'inammissibilità delle ulteriori domande riguardanti la carta d'identità valida per l'espatrio e l'iscrizione del minore sul passaporto;
- STABILISCE che le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengano definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale nei rapporti esterni e nella misura del 50 % in capo a ciascuna parte nei rapporti interni;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti;
Così deciso in Ravenna, nella Camera di conSIlio del 25.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini