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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3252/2024
Corte d'Appello di Milano
Sezione Terza civile
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3252/2024 promossa da:
con l'Avv. Salvatore Gaudiello del Parte_1
Foro di Milano;
APPELLANTE
CONTRO
con gli Avv.ti Rocco Ferrari, Antonio Controparte_1
Satalino, Andrea Sacco e Nicolò Pattanaro;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
ha impugnato, con ricorso regolarmente depositato, la sentenza Controparte_2
n. 8618/2024, pubblicata in data 1.10.2024, con cui il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda formulata nei suoi confronti dalla convenuta, con condanna dell'appellante al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 2.668.528,32 a titolo di risarcimento del danno oltre a quanto dovuto per spese di lite. All'udienza del 16.4.2025 nessuno compariva, e, pertanto, veniva disposto rinvio alla successiva udienza dell'11.6.2025. Rinvio che, nonostante l'erroneo richiamo al comma 2 dell'art. 348 c.p.c., deve intendersi effettuato ai sensi degli artt. 181 comma 1 e 309 c.p.c.. Ritualmente eseguiti gli avvisi alle parti, anche all'udienza dell'11.6.2025, celebrata con le modalità della trattazione in presenza, nessuna delle parti compariva, e pertanto la Corte tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, deve applicarsi il primo comma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., secondo cui, in tali casi, “il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. pagina 1 di 2 In ordine a tale ultimo aspetto, si osserva che la declaratoria di estinzione del processo, comportandone la sua definizione, deve assumere la forma di sentenza (v. Cass. n. 15688/2010, Cass. n. 8002/2009, e Cass n. 18242/2008) e che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli artt. 181 comma 1 e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo.
Milano, 11.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
pagina 2 di 2
Corte d'Appello di Milano
Sezione Terza civile
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3252/2024 promossa da:
con l'Avv. Salvatore Gaudiello del Parte_1
Foro di Milano;
APPELLANTE
CONTRO
con gli Avv.ti Rocco Ferrari, Antonio Controparte_1
Satalino, Andrea Sacco e Nicolò Pattanaro;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
ha impugnato, con ricorso regolarmente depositato, la sentenza Controparte_2
n. 8618/2024, pubblicata in data 1.10.2024, con cui il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda formulata nei suoi confronti dalla convenuta, con condanna dell'appellante al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 2.668.528,32 a titolo di risarcimento del danno oltre a quanto dovuto per spese di lite. All'udienza del 16.4.2025 nessuno compariva, e, pertanto, veniva disposto rinvio alla successiva udienza dell'11.6.2025. Rinvio che, nonostante l'erroneo richiamo al comma 2 dell'art. 348 c.p.c., deve intendersi effettuato ai sensi degli artt. 181 comma 1 e 309 c.p.c.. Ritualmente eseguiti gli avvisi alle parti, anche all'udienza dell'11.6.2025, celebrata con le modalità della trattazione in presenza, nessuna delle parti compariva, e pertanto la Corte tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, deve applicarsi il primo comma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., secondo cui, in tali casi, “il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. pagina 1 di 2 In ordine a tale ultimo aspetto, si osserva che la declaratoria di estinzione del processo, comportandone la sua definizione, deve assumere la forma di sentenza (v. Cass. n. 15688/2010, Cass. n. 8002/2009, e Cass n. 18242/2008) e che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli artt. 181 comma 1 e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo.
Milano, 11.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
pagina 2 di 2