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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1582 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Dolianova nella Via Vincenzo Monti n.16, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Pessina 13,
presso lo studio dell'Avv. Renato Mura, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, residente in [...] CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
1) affidare alla madre, fermo restando che il padre veglierà sulla sua educazione e potrà Per_1
vederla nei giorni feriali previo congruo preavviso ed accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
2) porre a carico la somma di euro 600 mensili per il mantenimento della minore CP_1
figlia, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
mediche e scolastiche;
3) col favore delle spese del giudizio.”
****
Con ricorso ex art 337 ter c.c depositato in data 14.03.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...]. Per_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il Signor e che dalla relazione è nata che durante la CP_1 Per_1
convivenza sono sorti dei problemi e di aver fatto quindi rientro con la piccola nel proprio Per_1
appartamento sito nella Via Monti in Dolianova;
che le parti si sono inizialmente accordate affinché
il convenuto versasse per il mantenimento di la somma di euro 350,00 mensili ma che tale Per_1
somma risulta allo stato attuale non più sufficiente per le nuove esigente legate alla crescita della minore;
che la figlia non riceve più alcun supporto dal padre e pertanto non ha un buon rapporto con lo stesso. Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto di svolgere la professione sanitaria di infermiera e di percepire uno stipendio mensile di circa 1.800,00 euro;
di risultare inoltre gravata dal pagamento dell'importo di euro 323,00 per la cessione del quinto per l'acquisto dell'autovettura, euro 489,00 per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa, euro
121,00 per il prestito concesso dalla finanziaria Codifis ed euro 38,00 per il prestito concesso dalla finanziaria per l'acquisto di un divano.
In merito alla situazione economica del convenuto, ha dedotto che lo stesso svolge anch'esso la professione di infermiere e collaboratore presso la Medicina del Lavoro e percepisce un reddito annuale di euro 39.000 euro annui;
inoltre, è proprietario dell'appartamento in cui vive in Dolianova
e di un terreno edificabile, in agro di Monastir di circa 400 mq.
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo a sé della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le condizioni indicate nel ricorso (potrà vederla nei giorni feriali previo congruo preavviso ed accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore) e la determinazione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili , oltre al 50 % delle spese straordinarie,
mediche e scolastiche.
*****
All'udienza di comparizione del 18.09.2024 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “confermo il contenuto del ricorso. vige un accordo per il quale mi versa euro 350,00 per il mantenimento della figlia nata il [...] Persona_2
attualmente studentessa in seconda superiore. Io svolgo il lavoro di infermiera all'Ospedale San
Michele di Cagliari con lo stipendio di circa euro 1300,00 mensili al netto di una cessione del quinto pago la rata di mutuo della casa in Dolianova di euro 489,00. Lui è infermiere nello stesso ospedale e lavora anche presso la medicina del lavoro denominata Medilav convenzionato con l'ospedale e ha perciò un incremento di reddito fino ad arrivare a circa euro 2000,00. La ragazza viaggia da Dolianova a Cagliari per la scuola con incremento di spese e inoltre l'accresciuta età ha determinato un aumento di esigenze. In ragione delle spese che sopporto e del fatto che il padre non tiene mai con sé la figlia, è necessario determinare il contributo di mantenimento in una somma di euro 600.00.”
****
Con ordinanza resa in data 4.10.2024 ha disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi;
con collocazione della minore presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in accordo con la stessa e con la madre, tenuto conto delle occupazioni lavorative e di studio;
Per
quanto concerne le questioni economiche, ha determinato in euro 600,00 mensili il contributo di mantenimento a carico dello per la figlia minore e la partecipazione nella misura del 50% alle CP_1
spese straordinarie.
Il Giudice, inoltre, ritenuta la necessità di avere chiarimenti in ordine ai rapporti tra padre e figlia ha disposto l'audizione della minore.
****
All'udienza del 2.10.2024 la minore ha dichiarato: “Vivo con mia madre nella casa Persona_2
dove inizialmente vivevamo tutti insieme, prima di un primo trasferimento;
casa si trova a
Dolianova nella via Vincenzo Monti 16. Frequento il Liceo Scientifico Michelangelo a Cagliari al secondo anno. Ho normali rapporti con i miei coetanei. Non ho rapporti con mio padre. il primo periodo di separazione dei genitori io ho cercato di mantenere un rapporto ma mi sentivo in imbarazzo e mi sembrava di stare con un estraneo. Crescendo ci siamo allontanati e lui continuava a chiamare e io per quanto potevo rispondevo. Piano piano i rapporti si sono diradate fino a ora quando sono diventati inesistenti. L'ultima volta ci siamo sentiti a Luglio per il rinnovo dei miei documenti. Mi ha mandato gli auguri per il compleanno. Io non gli scrivo perché ogni volta c'era un litigio e qualcosa di simile. Anche lui abita a Dolianova. L'ho visto a giugno per caso in paese mentre ero con un'amica. Per quanto mi riguarda, ora, non ho intenzione di riprendere i rapporti con mio padre. Ho idea che lui non cambierà e se dovesse farlo potrei riprendere i rapporti.” Il procuratore di parte ricorrente ha concluso domandando la conferma di quanto disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
*****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, ritiene al riguardo il Collegio
di confermare - non sussistendo condizioni ostative – l'affidamento condiviso della minore sopra indicata, come disposto con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c resa in data 4.10.2024.
La minore predetta dovrà essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza della predetta minore presso il padre,
considerata l'età e quanto dichiarato dalla medesima all'udienza del 2.12.2024, il Collegio ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale e dettagliato il regime di incontri. Il genitore non affidatario potrà, quindi, vedere e incontrare la minore solamente previo accordo con la stessa e con la madre, tenendo conto della volontà della stessa (ormai quindicenne) e dei suoi impegni.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici delle parti in relazione all'obbligo di mantenimento della prole giova premettere che con ordinanza del 4.10.2024 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, l'importo di euro 600,00 mensili oltre al 50 per cento delle CP_1
spese straordinarie,.
In tale sede si è tenuto conto del reddito della ricorrente di euro 1800 mensili, gravato dal pagamento di euro 323,00 per la cessione del 5° per l'acquisto dell'autovettura, euro 489,00 per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa, euro 121,00 per il prestito concesso dalla finanziaria Codifis ed ulteriori euro 38,00 e del reddito elevato del convenuto.
Deve osservarsi che la crescita della minore comporti presumibilmente un incremento delle spese necessarie per la sua cura, senza che ciò debba essere oggetto di prova, per altro verso la somma stabilita appare congrua rispetto al riferito reddito paterno e alle spese di cui risulta gravato il reddito di parte attrice e rispetto all'impegno di cura pressoché a totale a carico della madre
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 600,00 in capo al convenuto per il mantenimento della figlia, convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti fissando la Persona_2
collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2. il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la stessa e con madre tenendo conto della volontà della minore;
3. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento a CP_1
favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 600,00 con Parte_1
rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1582 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Dolianova nella Via Vincenzo Monti n.16, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Pessina 13,
presso lo studio dell'Avv. Renato Mura, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, residente in [...] CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
1) affidare alla madre, fermo restando che il padre veglierà sulla sua educazione e potrà Per_1
vederla nei giorni feriali previo congruo preavviso ed accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
2) porre a carico la somma di euro 600 mensili per il mantenimento della minore CP_1
figlia, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
mediche e scolastiche;
3) col favore delle spese del giudizio.”
****
Con ricorso ex art 337 ter c.c depositato in data 14.03.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...]. Per_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il Signor e che dalla relazione è nata che durante la CP_1 Per_1
convivenza sono sorti dei problemi e di aver fatto quindi rientro con la piccola nel proprio Per_1
appartamento sito nella Via Monti in Dolianova;
che le parti si sono inizialmente accordate affinché
il convenuto versasse per il mantenimento di la somma di euro 350,00 mensili ma che tale Per_1
somma risulta allo stato attuale non più sufficiente per le nuove esigente legate alla crescita della minore;
che la figlia non riceve più alcun supporto dal padre e pertanto non ha un buon rapporto con lo stesso. Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto di svolgere la professione sanitaria di infermiera e di percepire uno stipendio mensile di circa 1.800,00 euro;
di risultare inoltre gravata dal pagamento dell'importo di euro 323,00 per la cessione del quinto per l'acquisto dell'autovettura, euro 489,00 per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa, euro
121,00 per il prestito concesso dalla finanziaria Codifis ed euro 38,00 per il prestito concesso dalla finanziaria per l'acquisto di un divano.
In merito alla situazione economica del convenuto, ha dedotto che lo stesso svolge anch'esso la professione di infermiere e collaboratore presso la Medicina del Lavoro e percepisce un reddito annuale di euro 39.000 euro annui;
inoltre, è proprietario dell'appartamento in cui vive in Dolianova
e di un terreno edificabile, in agro di Monastir di circa 400 mq.
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo a sé della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le condizioni indicate nel ricorso (potrà vederla nei giorni feriali previo congruo preavviso ed accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore) e la determinazione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili , oltre al 50 % delle spese straordinarie,
mediche e scolastiche.
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All'udienza di comparizione del 18.09.2024 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “confermo il contenuto del ricorso. vige un accordo per il quale mi versa euro 350,00 per il mantenimento della figlia nata il [...] Persona_2
attualmente studentessa in seconda superiore. Io svolgo il lavoro di infermiera all'Ospedale San
Michele di Cagliari con lo stipendio di circa euro 1300,00 mensili al netto di una cessione del quinto pago la rata di mutuo della casa in Dolianova di euro 489,00. Lui è infermiere nello stesso ospedale e lavora anche presso la medicina del lavoro denominata Medilav convenzionato con l'ospedale e ha perciò un incremento di reddito fino ad arrivare a circa euro 2000,00. La ragazza viaggia da Dolianova a Cagliari per la scuola con incremento di spese e inoltre l'accresciuta età ha determinato un aumento di esigenze. In ragione delle spese che sopporto e del fatto che il padre non tiene mai con sé la figlia, è necessario determinare il contributo di mantenimento in una somma di euro 600.00.”
****
Con ordinanza resa in data 4.10.2024 ha disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi;
con collocazione della minore presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in accordo con la stessa e con la madre, tenuto conto delle occupazioni lavorative e di studio;
Per
quanto concerne le questioni economiche, ha determinato in euro 600,00 mensili il contributo di mantenimento a carico dello per la figlia minore e la partecipazione nella misura del 50% alle CP_1
spese straordinarie.
Il Giudice, inoltre, ritenuta la necessità di avere chiarimenti in ordine ai rapporti tra padre e figlia ha disposto l'audizione della minore.
****
All'udienza del 2.10.2024 la minore ha dichiarato: “Vivo con mia madre nella casa Persona_2
dove inizialmente vivevamo tutti insieme, prima di un primo trasferimento;
casa si trova a
Dolianova nella via Vincenzo Monti 16. Frequento il Liceo Scientifico Michelangelo a Cagliari al secondo anno. Ho normali rapporti con i miei coetanei. Non ho rapporti con mio padre. il primo periodo di separazione dei genitori io ho cercato di mantenere un rapporto ma mi sentivo in imbarazzo e mi sembrava di stare con un estraneo. Crescendo ci siamo allontanati e lui continuava a chiamare e io per quanto potevo rispondevo. Piano piano i rapporti si sono diradate fino a ora quando sono diventati inesistenti. L'ultima volta ci siamo sentiti a Luglio per il rinnovo dei miei documenti. Mi ha mandato gli auguri per il compleanno. Io non gli scrivo perché ogni volta c'era un litigio e qualcosa di simile. Anche lui abita a Dolianova. L'ho visto a giugno per caso in paese mentre ero con un'amica. Per quanto mi riguarda, ora, non ho intenzione di riprendere i rapporti con mio padre. Ho idea che lui non cambierà e se dovesse farlo potrei riprendere i rapporti.” Il procuratore di parte ricorrente ha concluso domandando la conferma di quanto disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
*****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, ritiene al riguardo il Collegio
di confermare - non sussistendo condizioni ostative – l'affidamento condiviso della minore sopra indicata, come disposto con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c resa in data 4.10.2024.
La minore predetta dovrà essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza della predetta minore presso il padre,
considerata l'età e quanto dichiarato dalla medesima all'udienza del 2.12.2024, il Collegio ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale e dettagliato il regime di incontri. Il genitore non affidatario potrà, quindi, vedere e incontrare la minore solamente previo accordo con la stessa e con la madre, tenendo conto della volontà della stessa (ormai quindicenne) e dei suoi impegni.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici delle parti in relazione all'obbligo di mantenimento della prole giova premettere che con ordinanza del 4.10.2024 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, l'importo di euro 600,00 mensili oltre al 50 per cento delle CP_1
spese straordinarie,.
In tale sede si è tenuto conto del reddito della ricorrente di euro 1800 mensili, gravato dal pagamento di euro 323,00 per la cessione del 5° per l'acquisto dell'autovettura, euro 489,00 per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa, euro 121,00 per il prestito concesso dalla finanziaria Codifis ed ulteriori euro 38,00 e del reddito elevato del convenuto.
Deve osservarsi che la crescita della minore comporti presumibilmente un incremento delle spese necessarie per la sua cura, senza che ciò debba essere oggetto di prova, per altro verso la somma stabilita appare congrua rispetto al riferito reddito paterno e alle spese di cui risulta gravato il reddito di parte attrice e rispetto all'impegno di cura pressoché a totale a carico della madre
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 600,00 in capo al convenuto per il mantenimento della figlia, convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti fissando la Persona_2
collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2. il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la stessa e con madre tenendo conto della volontà della minore;
3. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento a CP_1
favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 600,00 con Parte_1
rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti