Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
Con riferimento alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in conseguenza del licenziamento illegittimo, dalla retribuzione globale di fatto da prendere a base per la sua commisurazione debbono detrarsi i corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata successivamente al recesso intimatogli e prima della reintegrazione, mentre ulteriori danni subiti dal lavoratore alla vita di relazione o per la perdita di capacità professionale in tanto sono risarcibili in quanto venga riconosciuta la validità del presupposto dal quale vengono fatti conseguire e di questo venga fornita dallo stesso lavoratore la prova della sussistenza in punto di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10116 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
1. Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
5. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata SI.SE, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via di Ripetta 22 presso lo studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che, unitamente all'avvocato Piero Gualtierotti, rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro
LL AD KA SM AM, elettivamente domiciliato in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Bruno Cossu, che, unitamente all'avvocato Sandro Somenzi, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona del 19 gennaio 2000, depositata il giorno 29 successivo, numero 2, r.g. 23/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 aprile 2002 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Vesci, Cossu e Somenzi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
In data 19 settembre 1994, la società SI.SE intimò al proprio dipendente LL AD KA SM AM, il licenziamento per motivi disciplinari, per avere lo stesso, nella sua qualità di capo del reparto, dato causa, a seguito di istruzioni errate impartite a un operaio, alla dispersione di materiale di proprietà di essa società ancora pienamente utilizzabile e perciò non destinabile al macero, nonché alla stampa di alcuni cartelli stradali con pellicola diversa da quella richiesta dal committente e a lui indicata attraverso ordini di servizio. La domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del recesso venne rigettata dal pretore di Mantova, la cui pronuncia fu confermata dal tribunale della stessa città, con sentenza del 24 gennaio/14 marzo 1997. Con la sentenza numero 3891 del 26 gennaio 1999, questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, cassò la decisione di appello rinviando la causa al tribunale di Cremona per un nuovo giudizio limitatamente alla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti dei quali lo stesso era stato ritenuto responsabile. All'esito del nuovo giudizio, il tribunale di Cremona ha annullato il licenziamento rilevando che le risultanze acquisite non erano idonee a fornire la prova sia della riferibilità al lavoratore dell'errore nella stampa dei cartelli che della causazione di un danno per l'azienda. Con riferimento poi al fatto ulteriore della distruzione di materiale, premesso che i se poteva darsi per dimostrato che certamente era da porsi a carico del ricorrente la mancanza di una adeguata sorveglianza sull'operato dell'operaio incaricato della esecuzione delle operazioni, pur tuttavia una tale negligenza non era connotata da gravità tale da giustificare, ai sensi delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, la sanzione del licenziamento. Il tribunale ha quindi ordinato alla SI.SE. di reintegrare LL AD KA SM AM nel posto di lavoro e la ha condannata a risarcire allo stesso il danno, quantificandolo, in via equitativa, nella misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella della effettiva reintegrazione, precisandosi che il relativo importo era da considerarsi già attualizzato e quindi comprensivo di interessi e rivalutazione.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società SI.SE con ricorso sostenuto da due motivi. L'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione
Con il primo e articolato motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 2106 del codice civile, nonché vizi della motivazione - la società ricorrente deduce che, prevedendosi dall'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro, applicabile nella specie, la sanzionabilità con il licenziamento delle "gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro" e dovendo ritenersi che costituisca aggravante della condotta la circostanza della causazione di un danno, la cui sussistenza non è peraltro richiesta perché si configuri in concreto il comportamento perseguibile, illogicamente il tribunale ha escluso che le condotte poste in essere colposamente dal lavoratore in violazione al dovere di sorveglianza sull'operato degli operai dipendenti costituissero ipotesi di grave negligenza, pure avendo ciascuna di esse prodotto alla società il consistente danno di due milioni di lire, conseguendone che si era al di fuori della ipotesi del "danno lieve" che, ai sensi dell'articolo 57 dello stesso contratto, avrebbe legittimato esclusivamente la adozione di un provvedimento meno grave.
Della censura si deve rilevare la inammissibilità per la parte che si riferisce all'addebito relativo alla errata stampa dei cartelli stradali, nulla in essa rinvenendosi che attenga alla motivazione con la quale il tribunale ha esposto le ragioni per le quali doveva almeno dubitarsi della stessa riferibilità del fatto oggetto della contestazione a un difetto di diligenza del lavoratore nella causazione dell'evento. Ma a identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto si riferisce alla ulteriore residua contestazione. È invero, il giudice di merito ha rilevato che, in punto di fatto, unico comportamento ascrivibile all'LL si era esaurito nella omissione del controllo sulla corretta esecuzione, da parte di un operaio regolarmente preposto all'incarico ma ancora inesperto, sicché avrebbe dovuto convenientemente istruirlo al fine di distinguere, tra le altre, le cose ancora riutilizzabili, cosa che invece non fece. Ciò premesso, lo stesso giudice ha posto a confronto la mancanza con le previsioni contrattuali in materia di violazioni disciplinari e ha ritenuto che essa non poteva ritenersi di tale gravità da rientrare tra quelle punite con la sanzione espulsiva, dovendo invece configurarsi come negligenza nella esecuzione dei compiti affidati al lavoratore sanzionabile con una multa o con una sospensione.
Non è contestabile che l'intera argomentazione è incensurabile in questa sede, derivando la premessa da una ricostruzione del fatto e la conclusione da un apprezzamento della sua rilevanza - secondo quanto, del resto, espressamente raccomandato da questa Corte al giudice di rinvio con la sentenza di annullamento della precedente decisione di appello - e da una interpretazione delle clausole contrattuali, entrambe svolte con ragionamento logicamente corretto, alle quali la ricorrente inammissibilmente contrappone una personale diversa valutazione.
Con il secondo motivo, la società ricorrente espone che - in violazione degli articoli 18 della legge numero 300 del 1970, 112 e 432 del codice di procedura civile e omettendo necessaria motivazione
- il tribunale pur essendo rimasto incontestabilmente dimostrato che dopo il licenziamento l'LL aveva svolto incarichi lavorativi retribuiti presso altri datori di lavoro e presso la stessa società SI.SE tra il 1^ febbraio 1995 e il 22 gennaio 1996 per effetto di provvedimento cautelare, percependo la complessiva somma di lire 48.211.689, ha ugualmente condannato la società al risarcimento del danno nella misura di tutte le retribuzioni mensili tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione definitiva e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per il medesimo periodo, espressamente anche specificando che, trattandosi di liquidazione equitativa comprensiva di "quanto richiesto a titolo di risarcimento dell'ulteriore e diverso danno subito dal lavoratore alla propria professionalità per l'impossibilità di prestare la propria attività lavorativa", non possano essere decurtate dall'ammontare stabilito le somme erogate allo stesso nel periodo in cui venne riassunto a seguito del provvedimento cautelare. Illogicamente quindi, oltre che non tenere conto dell'aliud perceptum, il giudice di merito ha posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di pagare nuovamente somme già versate, con riferimento sia alle retribuzioni che ai contributi per il periodo in questione. Infine, il tribunale ha omesso di tenere conto che, essendo risultato che l'LL era stato ammesso come socio lavoratore di una cooperativa in data 6 novembre 1998, in assenza di prove contrarie, il relativo rapporto si sarebbe dovuto ritenere ancora in corso per tutto l'anno 1999.
La censura è fondata.
Al proposito occorre preliminarmente ribadire che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, l'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge numero 108 del 1990, dispone che il risarcimento del danno spettante al lavoratore licenziato senza giusta causa è liquidato dal giudice con indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre il versamento dei contributi previdenziali, e che in ogni caso il danno non può essere inferiore a cinque mensilità, da ciò derivando che il lavoratore licenziato è dispensato dalla prova del danno secondo il disposto dell'articolo 1223 del codice civile, essendo la sua sussistenza stabilita in misura presunta dalla legge come pari alla retribuzione dal licenziamento alla riassunzione, con presunzione semplice per il danno superiore alle cinque mensilità e assoluta invece per questa seconda. Ulteriore conseguenza è che l'onere di provare che il danno subito dal lavoratore sia inferiore a quanto presunto dalla legge è a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare non solo che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche quanto con essa percepito (aliunde perceptum), essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (per tutte, Cass., 29 agosto 2000, n. 11341). E, nella specie, occorre considerare che, per quanto risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, era risultato provato - e sul punto nessuna contestazione viene mossa dal controricorrente - che nel periodo successivo al licenziamento l'LL aveva prestato attività lavorativa retribuita presso altre aziende e alle dipendenze della stessa società SI.SE, sicché le relative somme percepite a tale titolo, la cui entità sembra che fosse stata sufficientemente determinata nel suo ammontare, avrebbero dovuto essere decurtate da quella a lui dovuta come indennità risarcitoria, derivandone che non si sarebbe resa possibile una liquidazione equitativa, consentita dall'articolo 1226 del codice civile nei soli casi in cui "il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare". Sembrerebbe però doversi desumere dalla sostanzialmente assente motivazione sul punto della pronuncia del tribunale che questo si sia indotto alla valutazione secondo equità per il fatto che a fronte di tali decurtazioni si sarebbero poste le ulteriori pretese del lavoratore attinenti "il diverso danno subito alla propria professionalità per l'impossibilità di prestare la propria attività lavorativa" (pagina 13 della sentenza), quindi accogliendosi sul punto la domanda proposta dallo stesso di "risarcimento del danno per non averlo riammesso alla prestazione lavorativa con ciò danneggiandone la professionalità e comunque impedendogli di fruire della maggiore retribuzione dovuta al lavoro straordinario, che prima del licenziamento svolgeva con continuità" (pagina 1).
Orbene, qualora il tribunale dovesse avere ritenuto che spettasse al lavoratore di ottenere, con riferimento al periodo di mancata prestazione della attività conseguente alla illegittima risoluzione del rapporto, anche quanto avrebbe percepito per le prestazioni che avrebbe potuto compiere in eccedenza rispetto all'orario contrattuale di lavoro, la pronuncia non andrebbe esente da censure. E invero, a questo proposito, deve ribadirsi il principio secondo il quale, ancorché nell'ipotesi di annullamento del licenziamento illegittimo ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970 la ricostituzione de iure del rapporto di lavoro comporti l'equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione, la garanzia retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto stesso va riferita esclusivamente alla normale retribuzione da collegare al contenuto professionale delle mansioni e non comprende, invece, eventuali ulteriori compensi la cui corresponsione presupponga l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (Cass., 23 ottobre 2000, n. 13953). Se, invece, alla statuizione si fosse pervenuti per essersi ritenuta la sussistenza di un maggiore danno per essere rimasta lesa, durante il periodo di inattività, la professionalità del lavoratore a seguito della perdita o diminuzione della specifica preparazione professionale, con riferimento alle particolari conoscenze acquisite nello specialistico lavoro esercitato, si sarebbe dovuto di ciò fornire adeguata dimostrazione, che però non risulta dalla motivazione della sentenza di merito, le cui statuizioni appaiono censurabili anche per la parte in cui è stato posto a carico del datore di lavoro il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il precedente periodo nel quale il lavoratore venne riassunto per effetto del provvedimento d'urgenza, con evidente duplicazione dei relativi esborsi.
Della decisione impugnata si impone quindi la cassazione in accoglimento del secondo motivo del ricorso, con rinvio ad altro giudice - che si designa nella Corte d'appello di Brescia - che, con riferimento alla misura della indennità risarcitoria in conseguenza di illegittimo licenziamento, dovrà decidere nel rispetto del principio a termini del quale dalla retribuzione globale di fatto presa a base per la sua commisurazione debbono detrarsi i corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per la attività lavorativa prestata prima della reintegrazione e successivamente al recesso intimatogli, mentre ulteriori danni subiti dal lavoratore alla vita di relazione o per la perdita di capacità professionale in tanto sono risarcibili in quanto venga riconosciuta la validità del presupposto dal quale vengono fatti conseguire e di questo venga fornita dallo stesso lavoratore la prova della sussistenza in punto di fatto. Allo stesso giudice si demanda di provvedere, all'esito, anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2002