Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10116
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Sentenza 11 luglio 2002

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Con riferimento alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in conseguenza del licenziamento illegittimo, dalla retribuzione globale di fatto da prendere a base per la sua commisurazione debbono detrarsi i corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata successivamente al recesso intimatogli e prima della reintegrazione, mentre ulteriori danni subiti dal lavoratore alla vita di relazione o per la perdita di capacità professionale in tanto sono risarcibili in quanto venga riconosciuta la validità del presupposto dal quale vengono fatti conseguire e di questo venga fornita dallo stesso lavoratore la prova della sussistenza in punto di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10116
    Data del deposito : 11 luglio 2002

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