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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del 31/10/2025 Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 890/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate i, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.890/2021 ad oggetto: risarcimento danni, pendente
TRA
in persona del suo Amministratore Unico, sig. Parte_1
, con sede in 80132 Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini, Parte_2
n. 40, P.IVA elettivamente domiciliata in Caserta 81100, alla Via Alcide P.IVA_1
De Gasperi n. 70, presso lo studio dell'avv. Roberto Picariello, C.F. C.F._1
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di
[...]
citazione in appello, (fax 0823/326108 – pec ) Email_1
appellante
1 CONTRO
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Piazzale Carlo Magno, 1, 20149 , elettivamente domiciliata presso il suo CP_1
procuratore costituito Avv. Enrico Moscoloni (pec:
e presso l'avv. domiciliatario avv. Vincenzo Email_2
OL (pec: ; appellata Email_3
NONCHE'
1. (P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_3 CP_1
alla via Degli Imbriani, 55, elettivamente domiciliata presso i suoi procuratori costituiti
Avv. Luciano Marro (pec: e Massimo Mancini (pec: Email_4
e presso l'avv. domiciliatario Eva Antelmi (pec: Email_5
; appellata Email_6
2. già , in persona del Controparte_3 Controparte_4
l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito avv. Gennaro
Firmato ( ; appellata Email_7
Oggetto: riforma parziale, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza n.
380/2021 dal Tribunale di Napoli, pronunciata nel procedimento n. R.G. 1872/2015, pubblicata il 15/1/2021 e notificata il 5/2/2021.
Conclusioni
Le parti si riportano alle note depositate per l'odierna udienza.
FATTI DI CAUSA
Primo grado
Con atto in riassunzione notificato in data 20/1/2015, “ Parte_1
, in persona dell'Amministratore Unico p.t., conveniva in giudizio la
[...] CP_1
e la premettendo che:
[...] Controparte_5
l'attrice si occupa di produzione e commercializzazione di porcellane, ceramiche e complemento di arredo della casa e suppellettili di qualunque genere e deduceva di aver partecipato come espositore alla Fiera di “ tenutasi dal 12 CP_1 CP_6
15.09.2013, esibendo campionario dei propri prodotti in ceramica e porcellana. Il giorno di apertura della esposizione un operaio della società subappaltata Controparte_5
2 dalla (a sua volta appaltata dalla nello svolgere Controparte_7 Controparte_8
le operazioni di pulizia dello stand espositivo, urtava un tavolino “tre busti” con piano di cristallo ove erano allocati prodotti di ceramica dell'attrice facendone crollare il piano di cristallo e danneggiando sia il tavolino sia gli oggetti sopra posizionati (n. 1 lampada
Homo Nera, n. 2 n. 2 ciotole, n. 1 paralume, n. 2 coppe vetro). Parte_3
Veniva aperta in data 13.09.2013 una segnalazione di sinistro, presso l'Ufficio Customer
Service della gestito dalla (società di Broker Assicurativi della CP_6 CP_9 [...]
ed altresì redatto un documento di consegna alla di tutta la CP_1 CP_5 merce danneggiata e distrutta.
In data 13.09.2013 la inviava comunicazione dell'apertura dell'istruttoria CP_9
del sinistro (così come allegata nel fascicolo di primo grado).
Il 24.09.2013, l'istante provvedeva a richiedere alla il risarcimento dei CP_2
danni per gli oggetti danneggiati per complessivi € 6.769,00, oltre la somma di €
15.000,00, quale risarcimento dei danni di immagine e di mancata vendita.
In data 31.10.2013 la società , inviava Parte_4 CP_1
comunicazione al danneggiato con cui lo informava di aver ricevuto il mandato peritale per la gestione del sinistro dalla SIAT Spa, per conto della broker della CP_9 [...]
, richiedendo altresì la documentazione utile e necessaria alla valutazione del CP_1
danno, che le vaniva prontamente inviata dall'amministratore della società danneggiata.
Dopo diversi solleciti, il 29.04.2014 veniva inviato alla società di Parte_1
assegno di € 3.983,00, omnia comprensivo delle spese legali, che veniva Parte_1 incassato come acconto sul maggiore avere.
Veniva pertanto richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in €
15.000,00, perché, in occasioni importanti come la , i produttori avevano Controparte_1
la grande opportunità di rivolgersi ad una platea selezionata di potenziali acquirenti e il danneggiamento aveva rappresentato per parte attorea una perdita di chance essendosi verificato il primo giorno della esposizione.
3 Infatti, gli oggetti irrimediabilmente danneggiati erano pezzi unici ed esemplari, poiché prototipi di produzione, in esposizione per pubblicizzarli al fine di avviare una produzione in serie ed immetterli sul mercato.
Veniva altresì richiesto un risarcimento danni pari ad € 6.769,00, a titolo di costo degli oggetti danneggiati, da decurtare della somma già ricevuta e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro e, per
l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro o ciascuno secondo la sua responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla istante a seguito dell'evento dannoso de quo, quantificati in euro € 18.269,00 (come descritto al punto N), oltre interessi dalla data dell'evento fino al soddisfo e rivalutazione;
ovvero in quella somma, maggiore
o minore, che il Giudice riterrà di liquidare in esito alla causa, sempre nei limiti di competenza dell'Autorità Giudiziaria adita.
2) Vittoria di spese, competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di R.G. 1872/2015 del Tribunale di
Napoli.
Si costituiva in giudizio la con chiamata in causa del terzo Controparte_5 [...]
chiedendo: “ in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del Controparte_4 terzo ex art 106 cpc, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in viale Certosa 222, fissando udienza art. 269 c.p.c.; in via principale, CP_1 rigettare tutte le domande di risarcimento avanzate dalla Parte_1 poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti;
in via subordinata, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice della società nel Controparte_2 periodo oggetto di causa – polizza n. 800234319 – a manlevare integralmente la stessa
[...] da ogni onere risarcitorio e da tutte le possibili conseguenze derivanti CP_5 dall'accoglimento della domanda avversaria, condannando la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni e delle spese che dovessero venire accertati, riconosciuti e liquidati in favore della parte attrice”.
4 Si costituiva in giudizio concludendo: Controparte_1
a) nel merito, respingere la domanda proposta nei confronti di per essere Controparte_1
infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, comunque, per essere viziata da nullità; b) in via istruttoria, concedere i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc per dedurre mezzi di prova e produrre documenti.”
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_3
(già la quale così concludeva:
[...] Controparte_4
“in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164, co.1 e 4, c.p.c., atteso che la domanda allo stato è carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, co. 3 n. 3,4,5 c.p.c.;
2) accertare il diritto alla manleva da parte della società Parte_1 attraverso l'esibizione del contratto di polizza a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile;
nel merito: 3) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
4) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente non provato in nesso di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze lamentate dall'istante.”
Concessi i termini di cui all'articolo 183, 6 comma, c.p.a.; espletata l'istruttoria all'esito il Tribunale di Napoli sentenza n. 380/2021 pronunciata nel procedimento n. R.G.
1872/2015 pubblicata il 15/1/2021 e notificata il 5/2/2021 così provvedeva:
A) dichiara responsabile il convenuto e per l'effetto lo condanna al Controparte_5 pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 5.905,00 oltre interessi sulla somma di
€ 9.898,00 devalutata al mese di aprile 2013 ed annualmente rivalutata sino al 18.04.2014, oltre ulteriori interessi sulla somma di € 5.905,00 devalutata al 19.04.14 ed annualmente rivalutata sino al soddisfo;
B) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_5 di lite che liquida in € 300,00 per spese oltre €4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) condanna a manlevare di quanto tenuta a Controparte_3 Controparte_5 pagare in dipendenza dei capi che precedono;
5 D) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...] che liquida in € 4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
CP_5
E) rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
F) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 liquida in € 4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.”
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la prefata sentenza, con atto notificato il 24/02/21 Parte_1
in persona del l.r.p.t interponeva gravame in ragione di 2 ordini di
[...]
motivi, più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 890/2021, la prima udienza di comparizione delle parti si teneva il 28.05.2021.
Si costituiva chiedendo confermarsi integralmente la sentenza n. Controparte_5
380/2021, pubblicata il 15/1/2021 dal Tribunale di Napoli, notificata il 5/2/2021 e precisamente;
- in via principale, rigettare tutte le domanda di condanna della CP_5 alla refusione delle spese di lite in favore della quale parte
[...] Controparte_1 soccombente;
-in via subordinata, condannare la (già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale compagnia Controparte_4 assicuratrice della società nel periodo oggetto di causa -polizza n. Controparte_2
800234319 -a manlevare integralmente la stessa da ogni onere Parte_5 risarcitorio e dalle possibili conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda avversaria, condannando la (già , in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni e delle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva la chiedendo: Controparte_1
1) dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto per violazione della disciplina di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2) rigettare l'istanza di sospensione perché
[. inammissibile ed infondata e comunque non motivata;
3) rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito Parte_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 380/2021 del
6 15.01.2021 del Tribunale di Napoli;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente grado di giudizi”.
Si costituiva chiedendo: - In via principale rigettare l'appello Controparte_3
proposto dalla poiché infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare in toto la sentenza n. 380/2021 emessa dal Tribunale di Napoli;
per l'effetto, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
- In via meramente subordinata contenere la domanda nei limiti del provato con compensazione delle spese di lite tre le parte”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 09.06.2023.
Il 17.02.2025, rilevato che l'avv. Marro Mancini, con note del 14.02.2025 nell'interesse del convenuto (C.F./P. IV ), nel riportarsi alle proprie Controparte_2 P.IVA_3
difese, dichiarava l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società
[...] pronunciata con sentenza n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Milano in data 29/07/2023, la Corte dichiarava interrotto il processo, che veniva poi riassunto in data 15.05.2025 da “ ”. Parte_1
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il
P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 24.02.2021 a fronte della sentenza n. 380/2021, pubblicata il
15/01/2021, notificata il 05.02.2021, nel rispetto del termine di cui all'art 325 cpc.
Per ragioni di ordine logico giuridico merita di essere esaminata preliminarmente in rito l'eccezione d'inammissibilità ex art 342 cpc.
Invero, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva
7 censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
trattasi di eccezione di mero stile;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, le censure in appello sono specifiche e singolarmente argomentate tant'è che gli appellati hanno potuto approntare una puntuale difesa confutando punto per punto il gravame di controparte come emerge dalle comparse di costituzione nelle quali affrontano criticamente le diverse questioni agitate dalla controparte.
Passando al merito dei singoli
Motivi d'appello
Col primo rubricato “Errata valutazione delle prove – omessa applicazione dell'art. 115
c.p.c.” Parte appellante impugna la sentenza gravata per l'errata ricostruzione del fatto e per
l'errata valutazione delle prove per avere il Giudice formato il proprio convincimento omettendo di applicare l'art. 115 c.p.c. “principio di non contestazione” secondo cui devono considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.
Deduce che, nel caso di specie la convenuta nella sua prima Controparte_1 difesa utile non ha mai contestato che fosse un Parte_1
espositore ed avesse partecipato all'evento “ tenutosi in dal 12 al CP_6 CP_1
15/09/2013.
Pertanto, dovevasi ritenere provato che vi fosse un rapporto contrattuale tra
[...]
e come confermato anche dal fatto che la Parte_1 Controparte_1
broker assicurativo della avesse aperto l'istruttoria CP_9 Controparte_1
del sinistro verificatosi, dandone anche seguito mediante la nomina della società
Salomone & Partners srl – Fiera di Milano, quale perito incaricato della gestione del sinistro, tanto che i cocci degli oggetti danneggiati in occasione del sinistro sono stati ritirati dalla broker assicurativo della , come si evince dalla CP_9 Controparte_1
documentazione allegata al fascicolo di primo grado, tutto questo a riprova che CP_1
, attraverso il suo broker , aveva un rapporto di garanzia con la
[...] CP_9
società mentre quest'ultima aveva rapporti contrattuali unicamente con la Parte_1
Controparte_1
Il fatto che in corso di causa sia stato accertato che l'unica responsabile dell'accaduto fosse la quale subappaltata della società (a sua volta CP_5 Controparte_7
8 appaltata dalla , non esonererebbe quest'ultima dalla Controparte_1
corresponsabilità in astratto del sinistro, quale unico soggetto ad avere un rapporto contrattuale con l'appellante.
Il motivo è infondato.
Parte attorea deduceva nell'atto di citazione di avere partecipato come espositore, con un proprio stand (precisamente Padiglione 22 stand C01), alla “ tenutasi Controparte_1 CP_6 dal 12-15.09.2013, esibendo campionario dei propri prodotti in ceramica e porcellana, come si evince dal documento di trasporto n. 92 del 06.09.2013, con allegata specifica degli oggetti trasportati (All. 2). In data 12.09.2013, giorno di apertura della esposizione, un operaio della società subappaltata (società appaltata , nello svolgere le CP_5 Controparte_7 operazioni di pulizia dello stand espositivo, urtava un tavolino “tre busti” con piano di cristallo ove erano allocati prodotti di ceramica e precisamente n. 1 lampada Homo Nera, n. 2 Pt_3
n. 2 ciotole, n. 1 paralume, n. 2 coppe vetro, facendo crollare il piano di cristallo del
[...] tavolino, e danneggiando anche il tavolino con gli oggetti sopra posizionati. In data 13.09.2013, presso l'Ufficio Customer Service della veniva aperta, da parte del sig. , CP_6 Parte_2 addetto commerciale della società istante, una segnalazione di sinistro n. 3395, redatta dal sig. della (società di Broker Assicurativi della , alla quale CP_10 CP_9 Controparte_1 veniva allegato un elenco, completo di codici e prezzi, degli articoli danneggiati. Veniva, inoltre, dichiarato che il valore degli oggetti danneggiati ammontano a circa € 6.769,00 (All. 3). In pari data e quindi il 15/09/2013 (All.ti 4-5), veniva redatto documento di consegna di tutta la merce danneggiata e distrutta alla sottoscritto dall'incaricato ed in presenza del sig. CP_5
e del sig. In data 13.09.2013 la dr.ssa della Pt_2 CP_11 CP_12 CP_9 inviava, a mezzo fax, comunicazione dell'apertura dell'istruttoria del sinistro (All. 6). In data
24.09.2013, l'istante provvedeva, a mezzo raccomandata AR a firma dello scrivente procuratore inviata sia alla sede legale che alla sede operativa della (All. 7), a richiedere il CP_2 risarcimento dei danni per gli oggetti danneggiati;
il tutto per la somma di € 6.769,00 oltre la somma di € 15.000,00, quale risarcimento dei danni di immagine e di mancata vendita. Il sig.
in nome della società responsabile del sinistro, prendeva contatti con l'istante, Persona_1
e, per essa con il suo procuratore, che, in data 29.09.2014, inoltrava lettera, a mezzo mail, per sollecitare una soluzione bonaria del sinistro (All. 8-9) (cfr. citazione in primo grado).
9 Ciò posto, da quanto fini qui affermato, parte attorea (come evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata) non ha né dedotto né allegato in modo specifico il rapporto contrattuale che lo legava alla neppure con le memorie ex art Controparte_1
183 com. 6 cpc, a fronte del diniego di ogni responsabilità da parte della Controparte_1
compiuto con la relativa comparsa di costituzione.
[...]
E' noto infatti che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti precisare e modificare le domande, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cass., sez. 3, 9 settembre 2021, n. 24415; in senso parzialmente difforme Cass., sez. 2, 25 gennaio 2022, n. 2223).
Pertanto, l'accertamento della sussistenza di una non contestazione, con riguardo alla posizione processuale della parte, rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza delle domande, delle eccezioni e difese, quale compito del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione.
Mette conto precisare che la non contestazione dei fatti, non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi fatti con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio (Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007, Rv. 597236 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 655681 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 8708 del 04/04/2017, Rv.
644025 – 01, Cass. civ. n. 20416 pubblicata il 21/07/2025; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).
Ed invero, l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della
10 decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne segue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., sez. 3, 19 ottobre 2016, n. 21075) mentre per contro il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01).
Ne segue che, a fronte della affermazione della propria estraneità ai fatti di causa effettuata dalla con la comparsa di costituzione in primo grado, parte Controparte_1 attorea, con le memorie ex art 183 com. 6 cpc, avrebbe dovuto precisare di avere introdotto domanda anche nei confronti della in ragione del Controparte_1
rapporto contrattuale esistente tra le parti, allegando idonea documentazione.
In assenza di tale precisazione, la condotta della convenuta non può Controparte_1
rilevare ai fini della non contestazione atteso che non tutte le contestazioni rilevano indistintamente, ma solo i fatti ritenuti noti e contrapposti alla parte avversa non già anche per i fatti ad essa ignoti e non prospettati (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3576; Cass.,
18 luglio 2016, n. 14652; Cass., 4 gennaio 2019, n. 87; Cass., 31 agosto 2020, n. 18074).
Tanto più che la Suprema Corte, quanto ai fatti impliciti in una data allegazione, ha affermato che : “L'esigenza di provare il fatto implicito allegato insorge se sia contestato
(…) Se tanto non è avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10).
Concludendo, se una data circostanza, non è stata allegata non può ritenersi provata per la sua mancata contestazione, non potendosi porre in capo al convenuto l'onere di
11 contestare fatti costitutivi non allegati, anche se presupposti della domanda e il cui onere della prova ricade sull'attore. Pertanto, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n.
22055, Rv. 646016 - 01). Cass. n 8900/2025 del 03/04/2025)
Pertanto, a fronte della negazione di ogni responsabilità della l'attore Controparte_1
avrebbe dovuto precisare, nei termini di cui all'art 183 com. 6 cpc , il rapporto contrattuale esistente ed invocato contro il convenuto depositando la documentazione necessaria a fondamento. In mancanza, tale circostanza non può dirsi provata sol per il fatto che non è stata espressamente contestata dalla convenuta (cfr. cit. Cass., sez. 6-3, 23 marzo 2022, n. 9439).
Col secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
l'appellante deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, in applicazione del principio di causalità (per cui deve sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata). Deduce appellante che, poiché non interamente soddisfatta dell'offerta formulata stragiudizialmente, è stata costretta a proporre il giudizio di primo grado, chiamando in causa anche la società con cui aveva un rapporto Controparte_1 contrattuale;
chiede pertanto dichiararsi che la in quanto soccombente, Controparte_5
è tenuta alla refusione delle spese di lite anche in favore della che Controparte_1
liquida in € 4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge o nella somma ritenuta dovuta dal giudice adito. In via subordinata, modificare la pronuncia nel senso che “le spese processuali nei confronti della seguono il Controparte_1
criterio dell'integrale compensazione”.
Il motivo è assorbito.
12 Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del
DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 5000,00 come segue: (previa riduzione del 30 % su € 2.915,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -874,50) = € 2.040,50 che pone a carico dell'appellante e che liquida in favore di ciascuna delle parti appellante
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 380/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 15/1/2021 e notificata il 5/2/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del l.r.p.t. a rifondere le Parte_1 spese di lite in favore della , della e della Controparte_1 Controparte_2
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 dei rispettivi l.r.p.t., che liquida, per ciascuna di esse in € 2.040,50 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
[...]
in persona del l.r.p.t. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario dott.ssa CP_13
RT UC
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.890/2021 ad oggetto: risarcimento danni, pendente
TRA
in persona del suo Amministratore Unico, sig. Parte_1
, con sede in 80132 Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini, Parte_2
n. 40, P.IVA elettivamente domiciliata in Caserta 81100, alla Via Alcide P.IVA_1
De Gasperi n. 70, presso lo studio dell'avv. Roberto Picariello, C.F. C.F._1
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di
[...]
citazione in appello, (fax 0823/326108 – pec ) Email_1
appellante
1 CONTRO
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Piazzale Carlo Magno, 1, 20149 , elettivamente domiciliata presso il suo CP_1
procuratore costituito Avv. Enrico Moscoloni (pec:
e presso l'avv. domiciliatario avv. Vincenzo Email_2
OL (pec: ; appellata Email_3
NONCHE'
1. (P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_3 CP_1
alla via Degli Imbriani, 55, elettivamente domiciliata presso i suoi procuratori costituiti
Avv. Luciano Marro (pec: e Massimo Mancini (pec: Email_4
e presso l'avv. domiciliatario Eva Antelmi (pec: Email_5
; appellata Email_6
2. già , in persona del Controparte_3 Controparte_4
l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito avv. Gennaro
Firmato ( ; appellata Email_7
Oggetto: riforma parziale, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza n.
380/2021 dal Tribunale di Napoli, pronunciata nel procedimento n. R.G. 1872/2015, pubblicata il 15/1/2021 e notificata il 5/2/2021.
Conclusioni
Le parti si riportano alle note depositate per l'odierna udienza.
FATTI DI CAUSA
Primo grado
Con atto in riassunzione notificato in data 20/1/2015, “ Parte_1
, in persona dell'Amministratore Unico p.t., conveniva in giudizio la
[...] CP_1
e la premettendo che:
[...] Controparte_5
l'attrice si occupa di produzione e commercializzazione di porcellane, ceramiche e complemento di arredo della casa e suppellettili di qualunque genere e deduceva di aver partecipato come espositore alla Fiera di “ tenutasi dal 12 CP_1 CP_6
15.09.2013, esibendo campionario dei propri prodotti in ceramica e porcellana. Il giorno di apertura della esposizione un operaio della società subappaltata Controparte_5
2 dalla (a sua volta appaltata dalla nello svolgere Controparte_7 Controparte_8
le operazioni di pulizia dello stand espositivo, urtava un tavolino “tre busti” con piano di cristallo ove erano allocati prodotti di ceramica dell'attrice facendone crollare il piano di cristallo e danneggiando sia il tavolino sia gli oggetti sopra posizionati (n. 1 lampada
Homo Nera, n. 2 n. 2 ciotole, n. 1 paralume, n. 2 coppe vetro). Parte_3
Veniva aperta in data 13.09.2013 una segnalazione di sinistro, presso l'Ufficio Customer
Service della gestito dalla (società di Broker Assicurativi della CP_6 CP_9 [...]
ed altresì redatto un documento di consegna alla di tutta la CP_1 CP_5 merce danneggiata e distrutta.
In data 13.09.2013 la inviava comunicazione dell'apertura dell'istruttoria CP_9
del sinistro (così come allegata nel fascicolo di primo grado).
Il 24.09.2013, l'istante provvedeva a richiedere alla il risarcimento dei CP_2
danni per gli oggetti danneggiati per complessivi € 6.769,00, oltre la somma di €
15.000,00, quale risarcimento dei danni di immagine e di mancata vendita.
In data 31.10.2013 la società , inviava Parte_4 CP_1
comunicazione al danneggiato con cui lo informava di aver ricevuto il mandato peritale per la gestione del sinistro dalla SIAT Spa, per conto della broker della CP_9 [...]
, richiedendo altresì la documentazione utile e necessaria alla valutazione del CP_1
danno, che le vaniva prontamente inviata dall'amministratore della società danneggiata.
Dopo diversi solleciti, il 29.04.2014 veniva inviato alla società di Parte_1
assegno di € 3.983,00, omnia comprensivo delle spese legali, che veniva Parte_1 incassato come acconto sul maggiore avere.
Veniva pertanto richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in €
15.000,00, perché, in occasioni importanti come la , i produttori avevano Controparte_1
la grande opportunità di rivolgersi ad una platea selezionata di potenziali acquirenti e il danneggiamento aveva rappresentato per parte attorea una perdita di chance essendosi verificato il primo giorno della esposizione.
3 Infatti, gli oggetti irrimediabilmente danneggiati erano pezzi unici ed esemplari, poiché prototipi di produzione, in esposizione per pubblicizzarli al fine di avviare una produzione in serie ed immetterli sul mercato.
Veniva altresì richiesto un risarcimento danni pari ad € 6.769,00, a titolo di costo degli oggetti danneggiati, da decurtare della somma già ricevuta e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro e, per
l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro o ciascuno secondo la sua responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla istante a seguito dell'evento dannoso de quo, quantificati in euro € 18.269,00 (come descritto al punto N), oltre interessi dalla data dell'evento fino al soddisfo e rivalutazione;
ovvero in quella somma, maggiore
o minore, che il Giudice riterrà di liquidare in esito alla causa, sempre nei limiti di competenza dell'Autorità Giudiziaria adita.
2) Vittoria di spese, competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di R.G. 1872/2015 del Tribunale di
Napoli.
Si costituiva in giudizio la con chiamata in causa del terzo Controparte_5 [...]
chiedendo: “ in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del Controparte_4 terzo ex art 106 cpc, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in viale Certosa 222, fissando udienza art. 269 c.p.c.; in via principale, CP_1 rigettare tutte le domande di risarcimento avanzate dalla Parte_1 poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti;
in via subordinata, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice della società nel Controparte_2 periodo oggetto di causa – polizza n. 800234319 – a manlevare integralmente la stessa
[...] da ogni onere risarcitorio e da tutte le possibili conseguenze derivanti CP_5 dall'accoglimento della domanda avversaria, condannando la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni e delle spese che dovessero venire accertati, riconosciuti e liquidati in favore della parte attrice”.
4 Si costituiva in giudizio concludendo: Controparte_1
a) nel merito, respingere la domanda proposta nei confronti di per essere Controparte_1
infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, comunque, per essere viziata da nullità; b) in via istruttoria, concedere i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc per dedurre mezzi di prova e produrre documenti.”
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_3
(già la quale così concludeva:
[...] Controparte_4
“in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164, co.1 e 4, c.p.c., atteso che la domanda allo stato è carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, co. 3 n. 3,4,5 c.p.c.;
2) accertare il diritto alla manleva da parte della società Parte_1 attraverso l'esibizione del contratto di polizza a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile;
nel merito: 3) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
4) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente non provato in nesso di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze lamentate dall'istante.”
Concessi i termini di cui all'articolo 183, 6 comma, c.p.a.; espletata l'istruttoria all'esito il Tribunale di Napoli sentenza n. 380/2021 pronunciata nel procedimento n. R.G.
1872/2015 pubblicata il 15/1/2021 e notificata il 5/2/2021 così provvedeva:
A) dichiara responsabile il convenuto e per l'effetto lo condanna al Controparte_5 pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 5.905,00 oltre interessi sulla somma di
€ 9.898,00 devalutata al mese di aprile 2013 ed annualmente rivalutata sino al 18.04.2014, oltre ulteriori interessi sulla somma di € 5.905,00 devalutata al 19.04.14 ed annualmente rivalutata sino al soddisfo;
B) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_5 di lite che liquida in € 300,00 per spese oltre €4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) condanna a manlevare di quanto tenuta a Controparte_3 Controparte_5 pagare in dipendenza dei capi che precedono;
5 D) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...] che liquida in € 4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
CP_5
E) rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
F) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 liquida in € 4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.”
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la prefata sentenza, con atto notificato il 24/02/21 Parte_1
in persona del l.r.p.t interponeva gravame in ragione di 2 ordini di
[...]
motivi, più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 890/2021, la prima udienza di comparizione delle parti si teneva il 28.05.2021.
Si costituiva chiedendo confermarsi integralmente la sentenza n. Controparte_5
380/2021, pubblicata il 15/1/2021 dal Tribunale di Napoli, notificata il 5/2/2021 e precisamente;
- in via principale, rigettare tutte le domanda di condanna della CP_5 alla refusione delle spese di lite in favore della quale parte
[...] Controparte_1 soccombente;
-in via subordinata, condannare la (già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale compagnia Controparte_4 assicuratrice della società nel periodo oggetto di causa -polizza n. Controparte_2
800234319 -a manlevare integralmente la stessa da ogni onere Parte_5 risarcitorio e dalle possibili conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda avversaria, condannando la (già , in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni e delle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva la chiedendo: Controparte_1
1) dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto per violazione della disciplina di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2) rigettare l'istanza di sospensione perché
[. inammissibile ed infondata e comunque non motivata;
3) rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito Parte_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 380/2021 del
6 15.01.2021 del Tribunale di Napoli;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente grado di giudizi”.
Si costituiva chiedendo: - In via principale rigettare l'appello Controparte_3
proposto dalla poiché infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare in toto la sentenza n. 380/2021 emessa dal Tribunale di Napoli;
per l'effetto, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
- In via meramente subordinata contenere la domanda nei limiti del provato con compensazione delle spese di lite tre le parte”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 09.06.2023.
Il 17.02.2025, rilevato che l'avv. Marro Mancini, con note del 14.02.2025 nell'interesse del convenuto (C.F./P. IV ), nel riportarsi alle proprie Controparte_2 P.IVA_3
difese, dichiarava l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società
[...] pronunciata con sentenza n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Milano in data 29/07/2023, la Corte dichiarava interrotto il processo, che veniva poi riassunto in data 15.05.2025 da “ ”. Parte_1
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il
P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 24.02.2021 a fronte della sentenza n. 380/2021, pubblicata il
15/01/2021, notificata il 05.02.2021, nel rispetto del termine di cui all'art 325 cpc.
Per ragioni di ordine logico giuridico merita di essere esaminata preliminarmente in rito l'eccezione d'inammissibilità ex art 342 cpc.
Invero, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva
7 censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
trattasi di eccezione di mero stile;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, le censure in appello sono specifiche e singolarmente argomentate tant'è che gli appellati hanno potuto approntare una puntuale difesa confutando punto per punto il gravame di controparte come emerge dalle comparse di costituzione nelle quali affrontano criticamente le diverse questioni agitate dalla controparte.
Passando al merito dei singoli
Motivi d'appello
Col primo rubricato “Errata valutazione delle prove – omessa applicazione dell'art. 115
c.p.c.” Parte appellante impugna la sentenza gravata per l'errata ricostruzione del fatto e per
l'errata valutazione delle prove per avere il Giudice formato il proprio convincimento omettendo di applicare l'art. 115 c.p.c. “principio di non contestazione” secondo cui devono considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.
Deduce che, nel caso di specie la convenuta nella sua prima Controparte_1 difesa utile non ha mai contestato che fosse un Parte_1
espositore ed avesse partecipato all'evento “ tenutosi in dal 12 al CP_6 CP_1
15/09/2013.
Pertanto, dovevasi ritenere provato che vi fosse un rapporto contrattuale tra
[...]
e come confermato anche dal fatto che la Parte_1 Controparte_1
broker assicurativo della avesse aperto l'istruttoria CP_9 Controparte_1
del sinistro verificatosi, dandone anche seguito mediante la nomina della società
Salomone & Partners srl – Fiera di Milano, quale perito incaricato della gestione del sinistro, tanto che i cocci degli oggetti danneggiati in occasione del sinistro sono stati ritirati dalla broker assicurativo della , come si evince dalla CP_9 Controparte_1
documentazione allegata al fascicolo di primo grado, tutto questo a riprova che CP_1
, attraverso il suo broker , aveva un rapporto di garanzia con la
[...] CP_9
società mentre quest'ultima aveva rapporti contrattuali unicamente con la Parte_1
Controparte_1
Il fatto che in corso di causa sia stato accertato che l'unica responsabile dell'accaduto fosse la quale subappaltata della società (a sua volta CP_5 Controparte_7
8 appaltata dalla , non esonererebbe quest'ultima dalla Controparte_1
corresponsabilità in astratto del sinistro, quale unico soggetto ad avere un rapporto contrattuale con l'appellante.
Il motivo è infondato.
Parte attorea deduceva nell'atto di citazione di avere partecipato come espositore, con un proprio stand (precisamente Padiglione 22 stand C01), alla “ tenutasi Controparte_1 CP_6 dal 12-15.09.2013, esibendo campionario dei propri prodotti in ceramica e porcellana, come si evince dal documento di trasporto n. 92 del 06.09.2013, con allegata specifica degli oggetti trasportati (All. 2). In data 12.09.2013, giorno di apertura della esposizione, un operaio della società subappaltata (società appaltata , nello svolgere le CP_5 Controparte_7 operazioni di pulizia dello stand espositivo, urtava un tavolino “tre busti” con piano di cristallo ove erano allocati prodotti di ceramica e precisamente n. 1 lampada Homo Nera, n. 2 Pt_3
n. 2 ciotole, n. 1 paralume, n. 2 coppe vetro, facendo crollare il piano di cristallo del
[...] tavolino, e danneggiando anche il tavolino con gli oggetti sopra posizionati. In data 13.09.2013, presso l'Ufficio Customer Service della veniva aperta, da parte del sig. , CP_6 Parte_2 addetto commerciale della società istante, una segnalazione di sinistro n. 3395, redatta dal sig. della (società di Broker Assicurativi della , alla quale CP_10 CP_9 Controparte_1 veniva allegato un elenco, completo di codici e prezzi, degli articoli danneggiati. Veniva, inoltre, dichiarato che il valore degli oggetti danneggiati ammontano a circa € 6.769,00 (All. 3). In pari data e quindi il 15/09/2013 (All.ti 4-5), veniva redatto documento di consegna di tutta la merce danneggiata e distrutta alla sottoscritto dall'incaricato ed in presenza del sig. CP_5
e del sig. In data 13.09.2013 la dr.ssa della Pt_2 CP_11 CP_12 CP_9 inviava, a mezzo fax, comunicazione dell'apertura dell'istruttoria del sinistro (All. 6). In data
24.09.2013, l'istante provvedeva, a mezzo raccomandata AR a firma dello scrivente procuratore inviata sia alla sede legale che alla sede operativa della (All. 7), a richiedere il CP_2 risarcimento dei danni per gli oggetti danneggiati;
il tutto per la somma di € 6.769,00 oltre la somma di € 15.000,00, quale risarcimento dei danni di immagine e di mancata vendita. Il sig.
in nome della società responsabile del sinistro, prendeva contatti con l'istante, Persona_1
e, per essa con il suo procuratore, che, in data 29.09.2014, inoltrava lettera, a mezzo mail, per sollecitare una soluzione bonaria del sinistro (All. 8-9) (cfr. citazione in primo grado).
9 Ciò posto, da quanto fini qui affermato, parte attorea (come evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata) non ha né dedotto né allegato in modo specifico il rapporto contrattuale che lo legava alla neppure con le memorie ex art Controparte_1
183 com. 6 cpc, a fronte del diniego di ogni responsabilità da parte della Controparte_1
compiuto con la relativa comparsa di costituzione.
[...]
E' noto infatti che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti precisare e modificare le domande, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cass., sez. 3, 9 settembre 2021, n. 24415; in senso parzialmente difforme Cass., sez. 2, 25 gennaio 2022, n. 2223).
Pertanto, l'accertamento della sussistenza di una non contestazione, con riguardo alla posizione processuale della parte, rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza delle domande, delle eccezioni e difese, quale compito del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione.
Mette conto precisare che la non contestazione dei fatti, non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi fatti con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio (Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007, Rv. 597236 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 655681 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 8708 del 04/04/2017, Rv.
644025 – 01, Cass. civ. n. 20416 pubblicata il 21/07/2025; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).
Ed invero, l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della
10 decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne segue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., sez. 3, 19 ottobre 2016, n. 21075) mentre per contro il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01).
Ne segue che, a fronte della affermazione della propria estraneità ai fatti di causa effettuata dalla con la comparsa di costituzione in primo grado, parte Controparte_1 attorea, con le memorie ex art 183 com. 6 cpc, avrebbe dovuto precisare di avere introdotto domanda anche nei confronti della in ragione del Controparte_1
rapporto contrattuale esistente tra le parti, allegando idonea documentazione.
In assenza di tale precisazione, la condotta della convenuta non può Controparte_1
rilevare ai fini della non contestazione atteso che non tutte le contestazioni rilevano indistintamente, ma solo i fatti ritenuti noti e contrapposti alla parte avversa non già anche per i fatti ad essa ignoti e non prospettati (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3576; Cass.,
18 luglio 2016, n. 14652; Cass., 4 gennaio 2019, n. 87; Cass., 31 agosto 2020, n. 18074).
Tanto più che la Suprema Corte, quanto ai fatti impliciti in una data allegazione, ha affermato che : “L'esigenza di provare il fatto implicito allegato insorge se sia contestato
(…) Se tanto non è avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10).
Concludendo, se una data circostanza, non è stata allegata non può ritenersi provata per la sua mancata contestazione, non potendosi porre in capo al convenuto l'onere di
11 contestare fatti costitutivi non allegati, anche se presupposti della domanda e il cui onere della prova ricade sull'attore. Pertanto, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n.
22055, Rv. 646016 - 01). Cass. n 8900/2025 del 03/04/2025)
Pertanto, a fronte della negazione di ogni responsabilità della l'attore Controparte_1
avrebbe dovuto precisare, nei termini di cui all'art 183 com. 6 cpc , il rapporto contrattuale esistente ed invocato contro il convenuto depositando la documentazione necessaria a fondamento. In mancanza, tale circostanza non può dirsi provata sol per il fatto che non è stata espressamente contestata dalla convenuta (cfr. cit. Cass., sez. 6-3, 23 marzo 2022, n. 9439).
Col secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
l'appellante deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, in applicazione del principio di causalità (per cui deve sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata). Deduce appellante che, poiché non interamente soddisfatta dell'offerta formulata stragiudizialmente, è stata costretta a proporre il giudizio di primo grado, chiamando in causa anche la società con cui aveva un rapporto Controparte_1 contrattuale;
chiede pertanto dichiararsi che la in quanto soccombente, Controparte_5
è tenuta alla refusione delle spese di lite anche in favore della che Controparte_1
liquida in € 4.835,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge o nella somma ritenuta dovuta dal giudice adito. In via subordinata, modificare la pronuncia nel senso che “le spese processuali nei confronti della seguono il Controparte_1
criterio dell'integrale compensazione”.
Il motivo è assorbito.
12 Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del
DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 5000,00 come segue: (previa riduzione del 30 % su € 2.915,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -874,50) = € 2.040,50 che pone a carico dell'appellante e che liquida in favore di ciascuna delle parti appellante
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 380/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 15/1/2021 e notificata il 5/2/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del l.r.p.t. a rifondere le Parte_1 spese di lite in favore della , della e della Controparte_1 Controparte_2
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 dei rispettivi l.r.p.t., che liquida, per ciascuna di esse in € 2.040,50 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
[...]
in persona del l.r.p.t. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario dott.ssa CP_13
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