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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 12523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12523/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Goldoni Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Goldoni Paola Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare l'uno all'altro e viceversa, senza ritardo, ogni variazione di residenza, domicilio o dimora;
2. Il godimento del domicilio coniugale, sito in AN del AR via Pratomaggiore 211, resterà in godimento alla moglie collocataria dei figli, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Per_
3. L'affidamento delle due figlie minori ed sarà esercitata in maniera condivisa dai Per_2
genitori. Per_ 4. 1l padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie e due giorni a settima- Pt_1 Per_2
na, che verranno individuati di volta in volta dalle ragazze in base ai loro impegni e necessità.
Quanto alle vacanze:
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 e l'anno seguente dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- nel periodo pasquale, dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua, e l'anno successivo, dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- le festività nazionali seguiranno il calendario come sopra concordato, salvo diverso accordo dei genitori;
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per 2 o 3 settimane, anche non consecu- tive, da comunicare e/o concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con i rispettivi genitori, resterà sospeso l'esercizio settimanale della genitorialità.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 mensili, e di Pt_1
ciascun figlio in pari misura, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Tali somme sono rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e verranno corrisposte mediante bonifico su c/c bancario della signora entro il giorno quindici di ogni mese. CP_1
Le spese straordinarie verranno corrisposte nella misura del 50% da ciascuno dai genitori, ottemperando alle modalità ed ai criteri di seguito descritti:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante
- cure dentistiche presso strutture pubbliche
- trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante
- tickets sanitari b) spese mediche che richiedono preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche
- termali e fisioterapiche
- farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse universitarie e scolastiche imposte da istituti pubblici
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
- gite scolastiche senza pernottamento - trasporto pubblico
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati
- corsi di specializzazione
- gite scolastiche con pernottamento
- corsi di recupero e spese di lezioni private
- alloggio presso la sede universitaria
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese che non richiedono preventivo accordo:
- spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore collo-catario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono preventivo accordo:
- attività sportive
- corsi di lingua straniera
- viaggi e vacanze.
Per quanto concerne le spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo, il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso entro 20 giorni dalla relativa richiesta, fatta salva esibizione di documentazione comprovante il costo sostenuto.
Quanto alla spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, il genitore richiesto dovrà fornire risposta per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere rimborsata al 50%. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
6. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla assegnazione degli altri beni coniugali e di non aver nulla più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro da un punto di vista economico, ferma la condizione relativa al punto 5 del presente ricorso;
dichiarano altresi di rinunciare reciprocamente alla produzione di altra documentazione attinente il proprio reddito;
7. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla successiva sentenza che verrà emessa ai sensi dell'art. 473 bis 51.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
9. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN DE AR (atto n. 11, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12523/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Goldoni Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Goldoni Paola Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare l'uno all'altro e viceversa, senza ritardo, ogni variazione di residenza, domicilio o dimora;
2. Il godimento del domicilio coniugale, sito in AN del AR via Pratomaggiore 211, resterà in godimento alla moglie collocataria dei figli, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Per_
3. L'affidamento delle due figlie minori ed sarà esercitata in maniera condivisa dai Per_2
genitori. Per_ 4. 1l padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie e due giorni a settima- Pt_1 Per_2
na, che verranno individuati di volta in volta dalle ragazze in base ai loro impegni e necessità.
Quanto alle vacanze:
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 e l'anno seguente dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- nel periodo pasquale, dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua, e l'anno successivo, dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- le festività nazionali seguiranno il calendario come sopra concordato, salvo diverso accordo dei genitori;
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per 2 o 3 settimane, anche non consecu- tive, da comunicare e/o concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con i rispettivi genitori, resterà sospeso l'esercizio settimanale della genitorialità.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 mensili, e di Pt_1
ciascun figlio in pari misura, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Tali somme sono rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e verranno corrisposte mediante bonifico su c/c bancario della signora entro il giorno quindici di ogni mese. CP_1
Le spese straordinarie verranno corrisposte nella misura del 50% da ciascuno dai genitori, ottemperando alle modalità ed ai criteri di seguito descritti:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante
- cure dentistiche presso strutture pubbliche
- trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante
- tickets sanitari b) spese mediche che richiedono preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche
- termali e fisioterapiche
- farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse universitarie e scolastiche imposte da istituti pubblici
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
- gite scolastiche senza pernottamento - trasporto pubblico
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati
- corsi di specializzazione
- gite scolastiche con pernottamento
- corsi di recupero e spese di lezioni private
- alloggio presso la sede universitaria
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese che non richiedono preventivo accordo:
- spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore collo-catario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono preventivo accordo:
- attività sportive
- corsi di lingua straniera
- viaggi e vacanze.
Per quanto concerne le spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo, il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso entro 20 giorni dalla relativa richiesta, fatta salva esibizione di documentazione comprovante il costo sostenuto.
Quanto alla spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, il genitore richiesto dovrà fornire risposta per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere rimborsata al 50%. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
6. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla assegnazione degli altri beni coniugali e di non aver nulla più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro da un punto di vista economico, ferma la condizione relativa al punto 5 del presente ricorso;
dichiarano altresi di rinunciare reciprocamente alla produzione di altra documentazione attinente il proprio reddito;
7. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla successiva sentenza che verrà emessa ai sensi dell'art. 473 bis 51.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
9. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN DE AR (atto n. 11, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio