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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1324/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1324 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CANU GRAZIA RAIMONDA e Parte_1
ZU VI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14.03.2023, la sig.ra adiva il Tribunale di Velletri Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tra la sig. Parte_1
e la “ è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_1 dal 07.05.2021 al 30.08.2022; accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato, in virtù del rapporto di lavoro istaurato, nei confronti della le seguenti somme: € Controparte_1 Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1324/2023
4.383,80 per differenze retributive;
€ 999,52 a titolo di tredicesima mensilità; € 3.673,21 a titolo di maternità, € 907,28 per Trattamento di fine rapporto e complessivamente la somma di € 9.963,81, così come meglio specificato negli allegati conteggi;
per l'effetto condannare la “ Controparte_1
” , in persona del legale rapp.te p.t., anche ex art. 36 Cost. e 2099 c.c. , a pagare alla Sig.
[...] la somma di € 9.963,81, per le causali dedotte in ricorso, o in quella diversa somma –maggiore o Pt_1 minore- che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria, interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo e con contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”. Affermava, in fatto, di non essere stata retribuita sulla base del ccnl applicato dal contratto, di non aver ricevuto parte della retribuzione dovuta per i mesi in cui era vigente il rapporto di lavoro, il tfr e l'indennità di maternità. La società resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. All'udienza del 09.10.2025, trattata in modalità cartolare, il procuratore di parte ricorrente non reiterava le proprie richieste istruttorie, e dunque la causa giungeva alla decisione.
*** 2. Il ricorso può essere solo in parte accolto, stante l'estrema genericità dell'atto introduttivo e lacunosità delle allegazioni in punto di fatto a sostegno delle domande proposte. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. È vero che, essendo le differenze retributive relative solo all'asserita corretta applicazione del contratto collettivo, il lavoratore creditore del diritto alla corresponsione della retribuzione può limitarsi ad allegare l'inadempimento; tuttavia, i fatti a fondamento della domanda devono essere compiutamente enucleati, per comprendere il titolo alla base dell'azione giudiziaria. Nel caso di specie, in relazione alle differenze retributive, non è dato comprendere, né dalla lettura del ricorso né dai conteggi allegati, in cosa sarebbe stato manchevole il datore di lavoro, né se non è stato rispettato il minimo della retribuzione come sindacalmente convenuto, dato che nel contratto di assunzione si fa riferimento a un minimo inferiore allo stipendio erogato alla ricorrente;
nei conteggi risulta evidenziato solo lo stipendio convenuto, che viene tuttavia a volte considerato non corrisposto, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, che afferma non essere stata corrisposta “la Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1324/2023
retribuzione del mese di settembre 2021, il saldo della retribuzione del mese di ottobre 2021 per € 200,00, il saldo della retribuzione del mese di novembre 2021 per € 500,00, la retribuzione del mese di dicembre 2021, la tredicesima mensilità, la retribuzione dei mesi da gennaio ad agosto 2022, l'indennità di maternità dovuta dal datore di lavoro da marzo ad agosto 2022”. Dunque, più che di differenze retributive non corrisposte in base al c.c.n.l., quello che la ricorrente effettivamente lamenta è la mancata corresponsione dello stipendio contrattualmente pattuito. Posto che risultano depositate le buste paga solo da maggio a settembre 2021, quello che può dirsi sufficientemente determinata è la domanda relativa alle retribuzioni non corrisposte fino a febbraio 2022 e della tredicesima mensilità dell'anno 2021, così come quantificate nei conteggi, ammontanti ad euro 4.389,76; non è chiara invece la richiesta sia del pagamento delle retribuzioni che dell'indennità di maternità per i mesi da marzo ad agosto 2022, posto che non è nemmeno stata compiutamente allegata e provata, in punto di fatto, lo stato di gravidanza della ricorrente. Dunque, il ricorso può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. 3. Considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, le spese possono essere compensate per metà, e vengono liquidate nel minimo del parametro considerata la modesta difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di euro 4.389,76, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- - condanna alla refusione della metà delle spese di lite Controparte_1 in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 657,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso in Velletri, il 10.10.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1324 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CANU GRAZIA RAIMONDA e Parte_1
ZU VI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14.03.2023, la sig.ra adiva il Tribunale di Velletri Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tra la sig. Parte_1
e la “ è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_1 dal 07.05.2021 al 30.08.2022; accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato, in virtù del rapporto di lavoro istaurato, nei confronti della le seguenti somme: € Controparte_1 Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1324/2023
4.383,80 per differenze retributive;
€ 999,52 a titolo di tredicesima mensilità; € 3.673,21 a titolo di maternità, € 907,28 per Trattamento di fine rapporto e complessivamente la somma di € 9.963,81, così come meglio specificato negli allegati conteggi;
per l'effetto condannare la “ Controparte_1
” , in persona del legale rapp.te p.t., anche ex art. 36 Cost. e 2099 c.c. , a pagare alla Sig.
[...] la somma di € 9.963,81, per le causali dedotte in ricorso, o in quella diversa somma –maggiore o Pt_1 minore- che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria, interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo e con contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”. Affermava, in fatto, di non essere stata retribuita sulla base del ccnl applicato dal contratto, di non aver ricevuto parte della retribuzione dovuta per i mesi in cui era vigente il rapporto di lavoro, il tfr e l'indennità di maternità. La società resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. All'udienza del 09.10.2025, trattata in modalità cartolare, il procuratore di parte ricorrente non reiterava le proprie richieste istruttorie, e dunque la causa giungeva alla decisione.
*** 2. Il ricorso può essere solo in parte accolto, stante l'estrema genericità dell'atto introduttivo e lacunosità delle allegazioni in punto di fatto a sostegno delle domande proposte. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. È vero che, essendo le differenze retributive relative solo all'asserita corretta applicazione del contratto collettivo, il lavoratore creditore del diritto alla corresponsione della retribuzione può limitarsi ad allegare l'inadempimento; tuttavia, i fatti a fondamento della domanda devono essere compiutamente enucleati, per comprendere il titolo alla base dell'azione giudiziaria. Nel caso di specie, in relazione alle differenze retributive, non è dato comprendere, né dalla lettura del ricorso né dai conteggi allegati, in cosa sarebbe stato manchevole il datore di lavoro, né se non è stato rispettato il minimo della retribuzione come sindacalmente convenuto, dato che nel contratto di assunzione si fa riferimento a un minimo inferiore allo stipendio erogato alla ricorrente;
nei conteggi risulta evidenziato solo lo stipendio convenuto, che viene tuttavia a volte considerato non corrisposto, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, che afferma non essere stata corrisposta “la Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1324/2023
retribuzione del mese di settembre 2021, il saldo della retribuzione del mese di ottobre 2021 per € 200,00, il saldo della retribuzione del mese di novembre 2021 per € 500,00, la retribuzione del mese di dicembre 2021, la tredicesima mensilità, la retribuzione dei mesi da gennaio ad agosto 2022, l'indennità di maternità dovuta dal datore di lavoro da marzo ad agosto 2022”. Dunque, più che di differenze retributive non corrisposte in base al c.c.n.l., quello che la ricorrente effettivamente lamenta è la mancata corresponsione dello stipendio contrattualmente pattuito. Posto che risultano depositate le buste paga solo da maggio a settembre 2021, quello che può dirsi sufficientemente determinata è la domanda relativa alle retribuzioni non corrisposte fino a febbraio 2022 e della tredicesima mensilità dell'anno 2021, così come quantificate nei conteggi, ammontanti ad euro 4.389,76; non è chiara invece la richiesta sia del pagamento delle retribuzioni che dell'indennità di maternità per i mesi da marzo ad agosto 2022, posto che non è nemmeno stata compiutamente allegata e provata, in punto di fatto, lo stato di gravidanza della ricorrente. Dunque, il ricorso può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. 3. Considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, le spese possono essere compensate per metà, e vengono liquidate nel minimo del parametro considerata la modesta difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di euro 4.389,76, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- - condanna alla refusione della metà delle spese di lite Controparte_1 in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 657,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso in Velletri, il 10.10.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio