Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 871 /2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Piruzza Francescamaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 871/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Fabrizio D'Andrea, giusta Parte_1
procura allegata alla citazione (PEC: ); Email_1
Attore
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
Convenuto contumace
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
Convenuto contumace rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Figuccia, giusta procura Controparte_3
allegata alla comparsa di costituzione (PEC: ); Email_2
Convenuto
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Grio, giusta procura Controparte_3
allegata alla comparsa di costituzione (PEC: ; Email_3
Convenuta
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
Convenuta contumace
OGGETTO: usucapione
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno attore, premettendo di possedere da oltre vent'anni, in modo pacifico ed ininterrotto, due beni siti in Mazara del Vallo e,
precisamente, parte di un appartamento sito nella Via Segesta n. 31, piano I, foglio di mappa
193, p.lla 359, sub. 25 e parte di un garage, sito in via Torino, piano terra, foglio di mappa
193, p.lla 359, sub. 23, catastalmente intestati a e , Persona_1 Persona_2
proprietari per ½ ed entrambi deceduti, agiva in giudizio chiedendo di:
- ritenere e dichiarare che il sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. , in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai C.F._1
interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., rispettivamente:
- della rimessa sita in Via Torino snc, Piano T, FOGLIO 193 PARTICELLA 359, sub 23
al catasto del Comune di Mazara del Vallo;
- dell'appartamento sito in Mazara del Vallo, Via Segesta n 31, piano I, Foglio di
MAPPA 193, PARTICELLA 359, sub 25;
- per l'effetto, pronunciare in favore dell'istante medesima sentenza che costituisca la
proprietà relativa ai beni immobili suddetti e, comunque, qualsiasi altro provvedimento che lo dichiari proprietario attesa la costruzione dell'immobile ad
opera del padre;
- conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Trapani— Servizio di
immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore di procedere alla CP_5
trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a
favore del ricorrente sui beni sopradescritti.
L'attore ha assunto di godere dei suddetti beni in modo esclusivo, continuando di fatto il possesso del di lui padre ( ), utilizzando e godendo degli immobili sin dal NA
decesso del padre avvenuto il 02/11/2000 come fosse proprietario, escludendo altri dall'esercizio di qualsiasi diritto reale.
2 Ha precisato altresì che i beni, oggetto del presente giudizio, catastalmente intestati a e sono frutto della demolizione e ricostruzione Persona_1 Persona_2
operata dal di lui padre, e dalla zia dell'attore, che, NA Persona_2
in seguito ad istanza presentata al Comune di Mazara del Vallo, per beneficiare della ricostruzione dell'immobile in seguito ai danni derivanti dal terremoto, ottenevano due distinti contributi per la realizzazione dell'opera e decidevano, di comune accordo, di dividere l'immobile non più verticalmente ma orizzontalmente con due distinti piani;
il piano primo veniva accettato dal padre dell'attore, con la comproprietà del piano terra, ed il secondo piano veniva accettato dalla , con la comproprietà del piano terra. Persona_2
I beni, deduce ancora l'attore, sono catastalmente intestati a e Persona_2
, zii dello stesso, proprietari per ½ dei beni e genitori di Persona_1 Controparte_3
, e e che quest'ultimo (deceduto) è il Controparte_2 Controparte_1 CP_6
padre di e tutti odierni convenuti. Controparte_4 Controparte_3
2. Non si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
ritualmente citati e non comparsi che pertanto devono dichiararsi contumaci.
[...]
Si costituivano con il deposito di comparsa e non Controparte_3 Controparte_3
contestando le pretese attoree e non sollevando eccezioni ostative alla dichiarazione di intervenuta usucapione sul bene.
Entrambi hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
Con nota di deposito del 06/10/2023 parte attrice, in seguito alla richiesta di chiarimenti del
Giudice con ordinanza del 02/07/2023, precisava di intendere usucapire interamente il sub 25
ed il sub. 23; che e erano coniugi e che sia Persona_2 Persona_1
che il di lui coniuge erano deceduti. CP_6 Persona_4
Ha inoltre depositato certificato di morte di e , nonché certificato CP_6 Persona_4
di stato di famiglia storico di , e di e CP_6 Persona_2 Persona_1
(tutti allegati alla nota di deposito del 06/10/2023).
3. Tanto premesso, si osserva che la domanda proposta è fondata e va, per quanto di competenza, accolta, avendo l'attore correttamente assolto l'onere della prova sullo stesso incombente.
3 Parte attrice ha rappresentato che i beni catastalmente intestati a e Persona_1
entrambi deceduti e proprietari per ½ dei beni oggetto del giudizio, Persona_2
sono frutto della demolizione e ricostruzione operata dal padre dell'attore, , NA
unitamente alla di lui cognata, , che in data 12/06/1990 ottenevano la Persona_2
concessione per l'esecuzione delle opere;
che il approvava il progetto redatto dal CP_7
tecnico incaricato e collaudava l'opera realizzata previo riconoscimento del contributo in favore dei rispettivi comproprietari e che l'opera veniva immediatamente divisa tra i comproprietari e NA Persona_2
L'attore ha altresì rappresentato di avere goduto in maniera esclusiva del bene a seguito del decesso del di lui padre avvenuto in data 2/11/2000 e di avere pertanto goduto dei beni in oggetto da più di vent'anni evidenziando di fatto una volontà di possedere uti dominus e non uti condominus.
Ebbene, risulta utile ricordare che l'istituto dell'usucapione, disciplinato agli artt. 1158 – 1167
c.c., risponde ad un'esigenza ben precisa e ritenuta meritevole di tutela dal legislatore, ossia favorire l'acquisto del diritto di proprietà a coloro che, nel tempo hanno utilizzato e reso produttivo un bene, a fronte dell'inerzia del legittimo proprietario.
Tuttavia, affinché si verifichi l'usucapione devono concorrere determinati requisiti: in particolare, il possesso uti domini deve protrarsi nel tempo, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per venti anni, in maniera continuata ed ininterrotta.
L'acquisto di un bene per usucapione, ancora, presuppone la sussistenza di un corpus,
accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Occorre quindi che chi agisce, al fine di far dichiarare l'usucapione, dia la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, tanto in punto di corpus, che con riguardo all'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res
da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti di gestione consentiti
4 dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18215 del 2013).
Seguendo quest'impostazione la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso che ai fini dell'acquisto di proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando- con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cosi Cass. Civ.
25498/2014).
Ciò premesso, le allegazioni di parte attrice hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta nonché nelle testimonianze dei testi Arch. e Geom. , Testimone_1 Testimone_2
attestanti l'utilizzo esclusivo dei beni oggetto di usucapione da parte di . Parte_1
Il teste Arch. , confermando che l'attore possiede l'appartamento sito nella via Testimone_1
Segesta n. 31, nonché un garage sito nella via Torino snc, sin dall'anno 2000 e che prima di lui li possedeva il padre, ha riferito: “è vero, conosco il da tempo e una volta _3
suo padre mi aveva chiamato per fare delle riparazioni nel magazzino di Persona_5
questo immobile anche se poi non ha fatto più niente e ciò è accaduto circa 25 anni fa”.
Ha inoltre confermato che l'attore, dalla morte del padre, avvenuta nel 2000, appare pubblicamente e pacificamente l'unico proprietario dei beni e ha riferito: “è vero è il Pt_1
figlio di e quindi alla morte del padre i beni sono passati a lui”. Persona_5
Il teste, inoltre, ha dichiarato di conoscere personalmente sia l'immobile che il garage per essersi recato sui posti e per avere visto, passando lì davanti, i signori inoltre ha _3
riferito che il padre dell'attore gli aveva affidato un incarico per progetto relativo all'immobile in questione e ha riconosciuto le foto degli immobili esibiti all'udienza.
Il teste Geom. ha dichiarato di essere amico dell'attore dal 1992, di conoscere Testimone_2
gli immobili in esame sia per avere iniziato nel 1992 le operazioni di accatastamento, sia per essersi occupato di richiederne la regolarità urbanistica curando questo aspetto ottenendo copia della concessione e l'elaborato grafico.
5 Ha dichiarato: “ho verificato, durante le operazioni di rilievo, che al primo piano viveva
e al secondo piano;
ho verificato che a piano terra _3 Persona_2
avevano un garage ciascuno;
io ho constatato l'esistenza di una divisione di fatto tra
e dall'esame degli elaborati all'interno del fascicolo della pratica di Persona_2 _3
terremoto; dalla pratica risultava che ad ognuno era stato assegnato un contributo;
il contributo viene determinato in relazione alla superficie degli appartamenti e c'era corrispondenza con gli immobili risultanti dall'elaborato grafico;
dopo la morte di _3
, io ho visto che catastalmente andavano rettificate queste ditte. Io con il sig.
[...]
ho visionato l'immobile assegnato al padre e ha verificato che era abitato Parte_1
da ; questo l'ho verificato nel 2000; io dopo il 2000 non sono più andato sul Parte_1
posto; io non posso dire nulla in ordine al periodo successivo al 2000 perché non sono più
andato sui luoghi.
Il teste ha riconosciuto le foto degli immobili oggetto del giudizio di usucapione dichiarando:
“nella foto n. 2 si vede il garage del che è quello in via Torino laterale, invece _3
dalla foto n. 3 si vede il portone di ingresso”.
A domanda a chiarimento di parte attrice circa l'esecuzione di alcune pratiche per l'immobile dopo il 2000, il teste ha riferito: “sì abbiamo fatto delle variazioni catastali per allineare le
ditte catastali;
perché non poteva eseguire le dichiarazioni di successione;
queste variazioni di cui sono stato incaricato riguardavano sempre l'appartamento di piano primo e il garage
laterale che ho riconosciuto in foto;
queste pratiche credo di averle curate circa 3 anni fa se
non ricordo male;
non mi sono recato sui luoghi per fare queste pratiche perché conoscevo lo stato e non era necessario”.
Le risultanze testimoniali, poi, trovano positivo riscontro nella documentazione in atti (v. istanza del 14/04/2006 presentata da , nella qualità di erede di per il Parte_1 NA
subentro nel contratto di utenza idrica intesta al padre), nella scelta dei convenuti CP_1
, e ritualmente citati, di non costituirsi in
[...] Controparte_2 Controparte_4
giudizio, con ciò evidenziando disinteresse per le sorti dei beni in questione, nella costituzione del convenuto che riconosce il possesso pacifico ed interrotto dell'attore oltre a Controparte_3
quello del padre, nella costituzione della convenuta che non si è opposta alla Controparte_3
6 dichiarazione della intervenuta usucapione sul bene e come pure confermato dalla mancata risposta del all'interrogatorio formale rivoltogli all'udienza del 13/11/2023). Controparte_3
Non risulta, pertanto, che vi sia stata mai opposizione formale da parte degli eredi degli intestatari dell'immobile, odierni convenuti, che non hanno fornito elementi di prova contraria rispetto a quanto dedotto dall'attore.
Pertanto, l'esito probatorio complessivo consente di ritenere provati tutti i presupposti fattuali integrativi dell'acquisto a titolo originario per usucapione delle proprietà immobiliari per cui è
causa.
In particolare, hanno trovato riscontro: la legittimazione passiva dei convenuti (v. certificato di morte di e , nonché certificato di stato di famiglia storico di CP_6 Persona_4
, e di e , allegati alla nota di deposito CP_6 Persona_2 Persona_1
del 06/10/2023), il possesso continuato, ininterrotto e pacifico uti domini da parte dell'attore sin dal decesso del di lui padre avvenuto nel 2000, la durata ultraventennale del possesso e la sua continuità nel tempo.
Nessun atto di contestazione del possesso altrui e nessun atto idoneo a degradare il possesso,
così come provato anche in maniera presuntiva, in mera detenzione (sotto il versante soggettivo) è stato offerto.
Sulla scorta dei superiori rilievi e anche in ragione della successione nel possesso ex art. 1146, primo comma, c.c. intervenuta tra (deceduto) ed il di lui figlio NA
, la domanda attorea può essere accolta e deve, pertanto, dichiararsi in Parte_1
favore dell'attore l'acquisto a titolo originario, in forza dell'usucapione ventennale, della piena proprietà della rimessa sita in Via Torino snc, Piano T, Foglio 193, particella 359, sub
23 al catasto del Comune di Mazara del Vallo e dell'appartamento sito in Mazara del Vallo,
Via Segesta n 31, piano I, foglio di mappa 193, particella 359, sub 25.
La presente sentenza, ai sensi degli artt. 2643 n. 14 e 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di
Trapani.
4. Le spese di lite, stante la non contestazione delle pretese attoree da parte dei convenuti e la natura della controversia, sono interamente compensate tra le parti.
7
PQM
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'acquisto a titolo originario, per usucapione ventennale, in favore dell'attore
, nato a [...] il [...], della piena proprietà della rimessa Parte_1
sita in Via Torino snc, Piano T, Foglio 193, Particella 359, sub 23 al catasto del Comune di
Mazara del Vallo e dell'appartamento sito in Mazara del Vallo, Via Segesta n 31, piano I,
Foglio di mappa 193, Particella 359, sub 25;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Marsala 28 febbraio 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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