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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 225/2021 R.G., di appello avverso la sentenza non definitiva n.
374/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 13.5.2021 nella controversia n. 1526/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
Agena 1973 s.r.l. (02587530581), in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Michele Barisciano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
Regione Molise (00169440708), in persona del presidente e l. r. in carica;
rappresentata e difesa ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- Accogliere l'appello proposto per tutte le ragioni argomentate in atti;
- In riforma dell'appellata sentenza reputare fondati i motivi di impugnazione e per
pag. 1 di 6 l'effetto dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione perché promossa tardivamente;
- Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio e ciò con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Per l'appellata:
- Rigettare l'appello avversario, con ogni conseguenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. 1/2018, pronunciato dal Tribunale di Campobasso, veniva ingiunto alla Regione Molise il pagamento, in favore di Agena 1973 s.r.l., della somma di € 117.282,27, a titolo di danni, quantificati all'esito di procedura di a.t.p., riscontrati nell'immobile sito in Campobasso, Via Mazzini n. 126, in precedenza dato in locazione alla Regione Molise da parte di Altair 1973 s.r.l., a cui la Agena
1973 s.r.l. era subentrata.
La Regione Molise proponeva opposizione al suddetto decreto, con atto di citazione notificato il 12.7.2018 e iscritto a ruolo il 19.7.2018, deducendo la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e contestando la quantificazione dei danni, per la parziale inattendibilità della relazione di stima depositata nella procedura di a.t.p.
Costituitasi in giudizio, Agena 1973 s.r.l. eccepiva la tardività dell'opposizione, in quanto iscritta a ruolo il 19.7.2018 e, quindi, depositata tardivamente rispetto al termine ultimo del 16.7.2018, entro cui si sarebbe dovuta depositare in base al rito locatizio;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione.
Invitate le parti a concludere sulle eccezioni preliminari, con sentenza n. 374 del
13.5.2021 il tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica nel termine perentorio di 60 giorni ex art. 644 c.p.c., nonché
l'eccezione di tardività dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 641
c.p.c.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Agena 1973 s.r.l., con atto di citazione notificato il 22.6.2021, chiedendone la totale riforma e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la Regione Molise, insistendo nel rigetto dell'appello.
3. Con ordinanza del 13.10.2023, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11.10.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n.
149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di pag. 2 di 6 replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo quanto risulta pacificamente dagli atti di causa, e rilevato dal tribunale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione notificato il
12.7.2018 e depositato, mediante iscrizione a ruolo, il 19.7.2018, a fronte della scadenza del termine di quaranta giorni (art. 641 c.p.c.), decorrente dalla notifica del decreto (4.7.2018), in data 16.7.2018 (lunedì successivo al termine di sabato
14.7.2018).
Il primo giudice ha rilevato che, ove ritenuto il giudizio rientrante nella materia locatizia e quindi applicabile il rito previsto dall'art. 447-bis c.p.c., con conseguente necessità di introduzione del giudizio di opposizione con ricorso, l'opposizione sarebbe inammissibile perché tardiva.
Tuttavia, pur dando atto dell'ampiezza della nozione di "controversie in materia di locazione di immobili urbani", utilizzata dall'art. 447-bis c.p.c., ha rilevato che la società appellante ha agito in via monitoria a titolo risarcitorio dopo la riconsegna dell'immobile, avvenuta il 26.10.2016, concludendo nel senso che "la domanda proposta, di natura risarcitoria e relativa a un contratto ormai concluso, ad avviso del Tribunale segue il rito ordinario e, quindi, l'opposizione va reputata tempestiva".
2. Con unico articolato motivo la società appellante censura la decisione ribadendo le considerazioni già svolte in primo grado in merito all'assoggettamento del contenzioso al rito locatizio e alla conseguente tardività dell'opposizione proposta.
Deduce che le argomentazioni del tribunale, che ha fatto leva sulla circostanza che l'azione ha ad oggetto il risarcimento dei danni e riguarda un contratto concluso, si pongono in contrasto con chiare norme processuali e consolidati principi giurisprudenziali, in quanto il contenzioso trae la sua origine nella dedotta violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, in tema di obbligo di riconsegna dell'immobile nelle stesse condizioni esistenti all'atto della consegna e il ricorso per decreto ingiuntivo indica chiaramente tale causa petendi.
3. L'impugnazione è infondata.
3.1. Come correttamente rilevato dal tribunale, la qualificazione della controversia
"dipende dal titolo invocato dall'attore a fondamento del bene richiesto e, quindi, nella specie, dal ricorrente per ingiunzione (attore in senso sostanziale)".
Da tale esatta premessa il tribunale non avrebbe tratto, a detta dell'appellante, le necessarie conclusioni, attribuendo rilievo a circostanze (la natura risarcitoria dell'azione e la sua proposizione dopo la riconsegna dell'immobile), che non pag. 3 di 6 possono escludere la natura locatizia del giudizio;
peraltro è la stessa sentenza impugnata a evidenziare che l'azione proposta è fondata sull'inadempimento del conduttore all'obbligo di restituire l'immobile nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto.
Le deduzioni dell'appellante devono essere disattese, per le ragioni di seguito indicate, anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
3.2. Deve convenirsi con il rilievo di parte appellante, secondo cui non è rilevante, al fine di escludere la natura locatizia della controversia, la circostanza che, al momento della proposizione del ricorso monitorio il contratto di locazione fosse ormai concluso con la riconsegna dell'immobile, in quanto la cessazione dell'esecuzione del contratto non impedisce allo stesso di produrre effetti e di essere fonte di obblighi, come appunto quello derivante dalla clausola 9.
Con l'espressione "controversie in materia di locazione di immobili urbani", l'art. 447-bis c.p.c., fa riferimento a un concetto molto ampio, tale da comprendere "tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale" (Cass., n. 8114/2013), dovendosi, quindi, escludere, che il rilascio dell'immobile determini di per sé l'esclusione dalla materia locatizia delle controversie che sono comunque fondate sul titolo del contratto di locazione (Cass., n. 10070/2001 e Cass., n. 6962/2000, con riferimento alla questione di competenza in materia locatizia prima della soppressione dell'ufficio del pretore).
3.3. I rilievi che precedono, tuttavia, non impediscono di rilevare che il titolo posto a base del ricorso monitorio non è il contratto di locazione, ma la relazione di consulenza depositata nel procedimento di a.t.p., svoltosi tra le parti del giudizio.
Va considerato che il ricorso al procedimento monitorio è possibile per far valere crediti certi, liquidi ed esigibili, come ricavabile dalla indicazione delle condizioni di ammissibilità fatta dall'art. 633 comma 1 c.p.c. ("somma liquida di danaro … determinata quantità di cose fungibili … diritto alla consegna di una cosa mobile determinata") e che il credito da risarcimento dei danni (nel caso in esame da inadempimento contrattuale) è per sua natura illiquido.
Non sarebbe stato, quindi, possibile per la società appellante agire in via monitoria per ottenere la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale all'obbligo dell'appellata di restituire l'immobile locato nel medesimo stato in cui lo aveva pag. 4 di 6 ricevuto, se non in presenza di una precedente liquidazione, come in effetti avvenuto mediante il ricorso alla procedura di a.t.p., che ha determinato il passaggio del credito fondato sul contratto di locazione, dallo stato di illiquidità a quello di liquidità, il cui titolo è costituito dalla relazione tecnica di quantificazione depositata nell'ambito della procedura.
Il contratto di locazione diviene, quindi, a seguito dell'attività di liquidazione del danno, il mero presupposto dell'attività di liquidazione e non più il titolo su cui è fondata la pretesa azionata in via monitoria, come reso evidente dal fatto che la prova scritta del diritto è costituita, appunto, dalla relazione di consulenza e non dal contratto.
Con il ricorso monitorio la Agena 1973 s.r.l. non ha agito per il risarcimento dei danni da inadempimento al contratto di locazione (come sarebbe stato se avesse agito senza prima instaurare un procedimento di a.t.p.), ma ha domandato il pagamento di una somma di danaro liquidata a titolo risarcitorio e ciò è sufficiente a escludere che la pretesa si fondi su contratto di locazione.
3.4. Anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, assume rilievo decisivo la circostanza che con il ricorso monitorio sia stato chiesto non solo il pagamento dei danni all'immobile quantificati dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p. (€
95.000,00 oltre Iva), ma anche la restituzione dei compensi versati allo stesso c.t.u. (€ 1.382,27). Quanto meno con riferimento a tale credito non può in alcun modo sostenersi l'attinenza alla materia locatizia, trattandosi di pretesa di pagamento relativa a spese sostenute in un procedimento civile, il cui accertamento non rientra certamente nel novero delle "controversie in materia di locazione di immobili urbani".
Ne consegue che, anche a voler inquadrare la pretesa monitoria relativa ai danni all'immobile locato nell'ambito delle controversie in materia di locazione, verrebbe comunque in rilievo un cumulo tra una lite riguardante il rapporto di locazione e altra (quella sulle spese di c.t.u.) ad esso estraneo, ipotesi in cui la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40 comma 3 c.p.c., operando la vis attractiva del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali;
sul punto Cass., n. 28827/2019, con riferimento a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante cumulativamente un rapporto di locazione e uno di fideiussione ad esso collegato, per il quale è stata ritenuta tempestiva l'opposizione proposta con atto di citazione, facendo riferimento alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria.
pag. 5 di 6 3.5. Le considerazioni che precedono portano a ritenere assorbita ogni altra questione, in particolare quella, pure sollevata da parte appellante, relativa alla dedotta sanatoria dell'errore sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
4. Le spese del giudizio del presente grado, su cui è necessario provvedere pur in presenza di una sentenza non definitiva (Cass., n. 25286/2013), restando la regolamentazione di quelle del primo grado affidata al giudice corrispondente, devono essere integralmente compensate tra le parti, in presenza di gravi motivi, rilevabili dalla presenza, nella fattispecie in esame, di elementi di indubbia particolarità, tali da determinare un margine di opinabilità della soluzione adottata.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico dell'appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n.
374/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 13.5.2021, proposto da
Agena 1973 s.r.l., con citazione notificata il 22.6.2021, nei confronti di Regione
Molise, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado:
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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