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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/12/2024, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3662/2020, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Lotito e dall'avv. Stefania Parte_1
Giangregorio,
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mastropasqua, Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.8.2020, proponeva domanda per cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.8.2003 con , da cui Controparte_1
era nato un figlio, in data 17.8.2010. Il resistente si costituiva in giudizio il Per_1
29.10.2020 e il Presidente f.f. del Tribunale, a seguito della comparizione delle parti all'udienza presidenziale, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.7.2021, confermava in via interinale le statuizioni di cui alla separazione omologata tra i coniugi. Nel corso della istruttoria dinanzi al G.I., le parti raggiungevano un accordo domandando la trasformazione del rito in divorzio congiunto.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Trani dell'11.12.2018, depositato in data 19.12.2018 (di cui è copia conforme in atti);
- rilevato che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del
3.12.2018, termine a quo di decorrenza del presupposto temporale ex lege fissato per la pronuncia di divorzio (come da copia del verbale in atti);
- letta la convenzione depositata il 4.1.2024, come integrata e/o modificata con convenzione integrativa del 25.10.2024;
- rilevato che le parti, sottoscritta la convenzione come integrata, confermavano la stessa con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024;
- rilevato che il G.I. valutata la volontà delle parti di addivenire ad un divorzio congiunto, ha rimesso le parti dinanzi al collegio;
- rilevato che, nella convenzione sottoscritta dalle parti personalmente, sono indicate compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici tra le stesse e nei rapporti con la prole;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, all'ordine pubblico e all'interesse superiore della prole minore;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n.2 lett.b) l. 898/70, come modificato ex l.
6.3.1987 n.74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Terlizzi il 21.8.2003 da e , trascritto negli atti dello stato civile del comune di Parte_1 Controparte_1
Terlizzi il 25.8.2003, sotto il n. 72 p. II, serie A, per l'anno 2003, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 4.1.2024, come integrata e/o modificata con convenzione integrativa del 25.10.2024, nel giudizio contenzioso iscritto al n. 3662/2020 r.g., condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Trani, in data 3.12.2024, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3662/2020, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Lotito e dall'avv. Stefania Parte_1
Giangregorio,
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mastropasqua, Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.8.2020, proponeva domanda per cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.8.2003 con , da cui Controparte_1
era nato un figlio, in data 17.8.2010. Il resistente si costituiva in giudizio il Per_1
29.10.2020 e il Presidente f.f. del Tribunale, a seguito della comparizione delle parti all'udienza presidenziale, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.7.2021, confermava in via interinale le statuizioni di cui alla separazione omologata tra i coniugi. Nel corso della istruttoria dinanzi al G.I., le parti raggiungevano un accordo domandando la trasformazione del rito in divorzio congiunto.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Trani dell'11.12.2018, depositato in data 19.12.2018 (di cui è copia conforme in atti);
- rilevato che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del
3.12.2018, termine a quo di decorrenza del presupposto temporale ex lege fissato per la pronuncia di divorzio (come da copia del verbale in atti);
- letta la convenzione depositata il 4.1.2024, come integrata e/o modificata con convenzione integrativa del 25.10.2024;
- rilevato che le parti, sottoscritta la convenzione come integrata, confermavano la stessa con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024;
- rilevato che il G.I. valutata la volontà delle parti di addivenire ad un divorzio congiunto, ha rimesso le parti dinanzi al collegio;
- rilevato che, nella convenzione sottoscritta dalle parti personalmente, sono indicate compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici tra le stesse e nei rapporti con la prole;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, all'ordine pubblico e all'interesse superiore della prole minore;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n.2 lett.b) l. 898/70, come modificato ex l.
6.3.1987 n.74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Terlizzi il 21.8.2003 da e , trascritto negli atti dello stato civile del comune di Parte_1 Controparte_1
Terlizzi il 25.8.2003, sotto il n. 72 p. II, serie A, per l'anno 2003, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 4.1.2024, come integrata e/o modificata con convenzione integrativa del 25.10.2024, nel giudizio contenzioso iscritto al n. 3662/2020 r.g., condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Trani, in data 3.12.2024, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana