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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9264 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia OR, all'udienza del 15.12.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7168/2025
TRA
, cittadina italiana, nato ad [...] in data [...] e Parte_1 residente in [...] (Cod. Fisc.:
, elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessandro Gambardella (C.F.: – PEC: C.F._2
– che la rapp.ta e difende Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
CP_
- Di essere titolare di pensione cat. A.S. n. con decorrenza 1/11/2016; P.IVA_1
- Che, in data 27/05/2024, presentava domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi prot. n. .5190.27/05/2024.0010163, domus n. 9113000086911 CP_1
pagina1 di 4 relativi ai mesi da febbraio a giugno 2024 di A.S. n. 04615921, evidenziando di non aver ricevuto i relativi pagamenti;
- che la somma dovuta a titolo di ratei maturati e non riscossi per i mesi da febbraio a giugno 2024 è pari ad euro 3.616,95.
Tanto premesso, ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare dell'Assegno Sociale ex. L. 335/1995, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi da febbraio a giugno 2024 pari all'importo di euro 3.616,95 oltre interessi CP_ legali;
condannare l , per i titoli e le causali di cui sopra, al pagamento in favore CP_ dell'istante della somma pari ad euro 3.616,95 oltre interessi legali;
Condannare l al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA, con attribuzione e con la maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex Art 4 DM 55/2014 co. 1 bis.”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costitutiva l' . (VERIFICARE) CP_1
All'udienza del 15.12.2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del
4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito specificate.
pagina2 di 4 Recita l'art. 3, comma 6, l. 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale» ...”.
Trattasi di una prestazione economica, erogata, previa domanda, in favore dei cittadini che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
I requisiti necessari sono: l'età, lo stato di bisogno economico;
la cittadinanza italiana
(ovvero per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Occorre altresì il requisito reddituale, in base al reddito personale, per i cittadini non coniugati, oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato di possedere i suddetti requisiti.
Pertanto, va riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi da febbraio a giugno 2024, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento a favore della ricorrente dell'importo di euro 3.616,95, così come correttamente calcolato in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente e al pagamento dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi da febbraio a giugno 2024;
- Per l'effetto, condanna l al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di CP_1 euro 3.616,95, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in € 1800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
pagina3 di 4 Si comunichi.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia OR
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