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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso la sede Parte_1 legale dell'ente sita in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura in atti;
opponente E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Manfredonia, alla via G. Di Vagno, n. 2/A, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Salvemini, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.03.2024, l proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024 del 5.02.2024, notificato in data 6.02.2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 67.048,05, oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla Controparte_2
che assumeva di aver erogato, nell'anno 2023, prestazioni di riabilitazione in favore di
[...] cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. di Napoli 3 Sud, in virtù di convenzione annuale, volta a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, in favore di cittadini iscritti al SSN. In particolare, la asseriva che per le prestazioni di riabilitazioni eseguite per ciascun CP_1 paziente e tipo di disabilità, aveva emesso le seguenti fatture elettroniche: 001/FR-23; 002/FR-23; 003/FR-23 022/FR- 23; 041/FR-23; 050/FR-23; 056/FR-23 per un totale di euro 91.820,52. Tuttavia, precisava, però, che a seguito di sollecito di pagamento del 7.9.2023 (cfr. Allegato 10), l' , con bonifico del 13.12.2023 (cfr. Allegato 11), saldava la fattura n. 22 del Parte_1
3.4.2023 di euro 14.675,23 e la fattura n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24, per un importo complessivo di euro 24.772,47. Dunque, residuava ancora il pagamento di euro 67.048,05, nonché degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sia per le fatture pagate che per le restanti fatture ancora insolute. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva di aver provveduto al pagamento delle fatture n.22 del 3.4.2023 di euro 14.675,23 e n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24 con mandato n. 30100 del 07.12.2023, quietanzato il 12.12.2023 (cfr. nota prot. N.0058214 dell'11/03/2024), mentre le altre fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo (nn. 001/FR-23; 002/FR-23; 003/FR-23 del 18/01/2023; 050/FR-23 del 21/08/2023; 056/FR-23 del 11/09/2023) non risultavano ancora pagate. Dunque, proponeva parziale opposizione parziale al decreto ingiuntivo, ritendo, in parte, infondata la domanda della e, di conseguenza, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto, nonché dichiarare dovuti gli importi non ancora corrisposti, con spese compensate.
1 R.G.A.C. n. 1359/2024
La contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_2 esposta da controparte, eccependo l'infondatezza dell'opposizione sulla base dell'assunto secondo Part cui la stessa opponente confermava di aver pagato solo n.2 fatture (nn.22 e 41 del 2023), mentre residuava il pagamento delle restanti. Pertanto, eccependo il carattere meramente dilatorio Part dell'opposizione spiegata, chiedeva la condanna dell' ex art. 96, comma 3, c.p.c. con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (nonché la provvisoria esecutorietà dello stesso).
---------------------- In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533). Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 155/2024 inerente le prestazioni di riabilitazione in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell di . Pt_1 Parte_1 Nel merito, per quanto concerne la “genetica” del rapporto contrattuale, va osservato che, secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, alcun dubbio sussiste in merito alla sussistenza del rapporto, attesa la non contestazione ex art. 115 c.p.c. dell'insorgenza dello stesso da parte della stessa opponente, che, nello specifico, è consistito nella stipula, volta per volta, di Parte_1 un cd. “contratto terapeutico” per ogni singolo paziente (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio). Dunque, parte opponente non contesta né l'an del rapporto contrattuale, né il quantum, poiché alcuna contestazione risulta essere stata sollevata sull'emissione e l'importo delle fatture oggetto di causa, anche in merito alla corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002. Part L' opponente eccepisce solo di aver pagato parte della sorte capitale di euro 67.048,05, provvedendo al pagamento delle fatture n.22 del 3.4.2023 di euro 14.675,23 e n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24 con mandato n. 30100 del 07.12.2023 e, pertanto, chiede scomputarsi tali importi dalla predetta somma totale. Sul punto, va osservato che la opposta, nel ricorso monitorio, non ha chiesto il CP_1 pagamento della sorte capitale delle fatture n.22 del 3.4.2023 di euro 14.675,23 e n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24, ma, tuttavia, il solo pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sulle predette fatture (nonché su quelle ancora rimaste insolute), atteso che per tutte le fatture oggetto di causa risulta essere già scaduto il termine di pagamento (ad es. la scadenza dell'ultima fattura - 056/FR-23- reca come data di scadenza 11.11.2023, a fronte del pagamento delle sole fatture nn. 22 del 3.4.2023 e 41 del 23.6.2023 avvenuto solo in data 07.12.2023). Orbene, risulta, dunque, evidente che la opponente è ancora debitrice, nei Parte_1 confronti della opposta, della somma residua di euro 67.048,05. A tale importo andranno CP_1 Part applicati gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, atteso il ritardo nel pagamento, da parte dell' opponente, sia per le fatture pagate (nn. 22 del 3.4.2023 e 41 del 23.6.2023) che per le restanti fatture
2 R.G.A.C. n. 1359/2024
ancora insolute (decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle stesse). Sul punto, infatti, va precisato che il D. Lgs.231/2001, all'art. 4, prevede che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Invero, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, collegato alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica”. E, sulla scorta di tale ragionamento dogmatico, sono giunte alla conclusione che il ritardo nella erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la spettanza degli interessi legali di mora, previsti dall'art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002 in favore delle strutture private in presenza dei tutti i ricordati requisiti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 35092; in precedenza, peraltro, v. anche Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9991; Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5042). Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, n.155/2024 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del 14.11.2024). In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente. A tale riguardo, infatti, va detto che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno. Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato D.I. n.155/2024 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del 14.11.2024);
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 5.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata addì 30.10.2025.
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso la sede Parte_1 legale dell'ente sita in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura in atti;
opponente E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Manfredonia, alla via G. Di Vagno, n. 2/A, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Salvemini, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.03.2024, l proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024 del 5.02.2024, notificato in data 6.02.2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 67.048,05, oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla Controparte_2
che assumeva di aver erogato, nell'anno 2023, prestazioni di riabilitazione in favore di
[...] cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. di Napoli 3 Sud, in virtù di convenzione annuale, volta a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, in favore di cittadini iscritti al SSN. In particolare, la asseriva che per le prestazioni di riabilitazioni eseguite per ciascun CP_1 paziente e tipo di disabilità, aveva emesso le seguenti fatture elettroniche: 001/FR-23; 002/FR-23; 003/FR-23 022/FR- 23; 041/FR-23; 050/FR-23; 056/FR-23 per un totale di euro 91.820,52. Tuttavia, precisava, però, che a seguito di sollecito di pagamento del 7.9.2023 (cfr. Allegato 10), l' , con bonifico del 13.12.2023 (cfr. Allegato 11), saldava la fattura n. 22 del Parte_1
3.4.2023 di euro 14.675,23 e la fattura n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24, per un importo complessivo di euro 24.772,47. Dunque, residuava ancora il pagamento di euro 67.048,05, nonché degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sia per le fatture pagate che per le restanti fatture ancora insolute. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva di aver provveduto al pagamento delle fatture n.22 del 3.4.2023 di euro 14.675,23 e n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24 con mandato n. 30100 del 07.12.2023, quietanzato il 12.12.2023 (cfr. nota prot. N.0058214 dell'11/03/2024), mentre le altre fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo (nn. 001/FR-23; 002/FR-23; 003/FR-23 del 18/01/2023; 050/FR-23 del 21/08/2023; 056/FR-23 del 11/09/2023) non risultavano ancora pagate. Dunque, proponeva parziale opposizione parziale al decreto ingiuntivo, ritendo, in parte, infondata la domanda della e, di conseguenza, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto, nonché dichiarare dovuti gli importi non ancora corrisposti, con spese compensate.
1 R.G.A.C. n. 1359/2024
La contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_2 esposta da controparte, eccependo l'infondatezza dell'opposizione sulla base dell'assunto secondo Part cui la stessa opponente confermava di aver pagato solo n.2 fatture (nn.22 e 41 del 2023), mentre residuava il pagamento delle restanti. Pertanto, eccependo il carattere meramente dilatorio Part dell'opposizione spiegata, chiedeva la condanna dell' ex art. 96, comma 3, c.p.c. con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (nonché la provvisoria esecutorietà dello stesso).
---------------------- In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533). Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 155/2024 inerente le prestazioni di riabilitazione in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell di . Pt_1 Parte_1 Nel merito, per quanto concerne la “genetica” del rapporto contrattuale, va osservato che, secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, alcun dubbio sussiste in merito alla sussistenza del rapporto, attesa la non contestazione ex art. 115 c.p.c. dell'insorgenza dello stesso da parte della stessa opponente, che, nello specifico, è consistito nella stipula, volta per volta, di Parte_1 un cd. “contratto terapeutico” per ogni singolo paziente (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio). Dunque, parte opponente non contesta né l'an del rapporto contrattuale, né il quantum, poiché alcuna contestazione risulta essere stata sollevata sull'emissione e l'importo delle fatture oggetto di causa, anche in merito alla corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002. Part L' opponente eccepisce solo di aver pagato parte della sorte capitale di euro 67.048,05, provvedendo al pagamento delle fatture n.22 del 3.4.2023 di euro 14.675,23 e n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24 con mandato n. 30100 del 07.12.2023 e, pertanto, chiede scomputarsi tali importi dalla predetta somma totale. Sul punto, va osservato che la opposta, nel ricorso monitorio, non ha chiesto il CP_1 pagamento della sorte capitale delle fatture n.22 del 3.4.2023 di euro 14.675,23 e n.41 del 23.6.2023 di euro 10.097,24, ma, tuttavia, il solo pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sulle predette fatture (nonché su quelle ancora rimaste insolute), atteso che per tutte le fatture oggetto di causa risulta essere già scaduto il termine di pagamento (ad es. la scadenza dell'ultima fattura - 056/FR-23- reca come data di scadenza 11.11.2023, a fronte del pagamento delle sole fatture nn. 22 del 3.4.2023 e 41 del 23.6.2023 avvenuto solo in data 07.12.2023). Orbene, risulta, dunque, evidente che la opponente è ancora debitrice, nei Parte_1 confronti della opposta, della somma residua di euro 67.048,05. A tale importo andranno CP_1 Part applicati gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, atteso il ritardo nel pagamento, da parte dell' opponente, sia per le fatture pagate (nn. 22 del 3.4.2023 e 41 del 23.6.2023) che per le restanti fatture
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ancora insolute (decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle stesse). Sul punto, infatti, va precisato che il D. Lgs.231/2001, all'art. 4, prevede che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Invero, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, collegato alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica”. E, sulla scorta di tale ragionamento dogmatico, sono giunte alla conclusione che il ritardo nella erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la spettanza degli interessi legali di mora, previsti dall'art. 5, del d.lgs. n. n. 231/2002 in favore delle strutture private in presenza dei tutti i ricordati requisiti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 35092; in precedenza, peraltro, v. anche Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9991; Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5042). Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, n.155/2024 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del 14.11.2024). In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente. A tale riguardo, infatti, va detto che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno. Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato D.I. n.155/2024 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del 14.11.2024);
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 5.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata addì 30.10.2025.
IL GIUDICE
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