TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 15.10.2024 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Michele Calleri e l'avv. Sonia Riva ricorrente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la signora ha evocato in giudizio la Parte_1 affinché, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di Controparte_1 compravendita dell'autovettura modello Nuovo Duster Journey intercorso tra le parti in data 17.2.2024, fosse condannata al pagamento della somma di euro 16.644,36, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali nella misura di euro 5.000,00. La regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
Ritenuto il giudizio documentalmente istruito, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c.. Preliminarmente deve essere rilevato che alla presente causa non si applica l'obbligo di esperire la procedura della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda per espressa previsione normativa, trattandosi di vertenza concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratto concluso tra consumatore e professionista. Nel merito le domande formulate dalla ricorrente possono essere accolte nei limiti che seguono.
Risulta documentalmente che la signora in data 17.2.2024 ha sottoscritto Parte_1 con la l'ordine di acquisto n. 20241149 di una autovettura mod. Nuovo Controparte_1 Duster Journey 4x2 1.0 TCe 90cv al prezzo di euro 21.144,36, dal quale è stata detratta la somma complessiva di euro 4.500,00 per permuta/rottamazione del proprio veicolo (doc. 1). Risulta sempre documentalmente che la signora ha versato in data Parte_1 21.2.2024 acconto di euro 2.000,00, richiesto dalla resistente (doc. 2).
Risulta ancora documentalmente che in data 8.4.2024 la comunicava al Controparte_1 marito della ricorrente che era arrivata in concessionaria l'auto, oggetto di compravendita, come da fotografie che venivano inoltrate via mail (doc. 3), a cui seguiva in pari data il pagamento della somma residua di euro 14.644,36 (doc. 4). Nonostante l'integrale pagamento del prezzo, la non ha provveduto a Controparte_1 consegnare l'autovettura, ignorando anche la messa in mora dell'11.9.2024, a cui non ha dato riscontro (doc. 5). E, quindi, pacifico che la si sia resa inadempiente alle proprie Controparte_1 obbligazioni in quanto, pur avendo ricevuto il pagamento integrale del prezzo pattuito, pari ad euro 16.644,36, non ha provveduto a consegnare l'autovettura oggetto del contratto di compravendita.
Stante il grave inadempimento della il contratto intercorso tra le parti Controparte_1 deve essere dichiarato risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento della somma di euro 16.644,36, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. Da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni, in quanto non supportata da idonea prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1)dichiara la risoluzione del contratto 17.2.2024 intercorso tra le parti per grave inadempimento della Controparte_1
2)condanna la al pagamento in favore della signora Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 16.644,36, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore della signora Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 1.700,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto ai sensi dell'art. 282 c.p.c.. Monza, 15 gennaio 2025
Il G.O.T
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 15.10.2024 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Michele Calleri e l'avv. Sonia Riva ricorrente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., la signora ha evocato in giudizio la Parte_1 affinché, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di Controparte_1 compravendita dell'autovettura modello Nuovo Duster Journey intercorso tra le parti in data 17.2.2024, fosse condannata al pagamento della somma di euro 16.644,36, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali nella misura di euro 5.000,00. La regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
Ritenuto il giudizio documentalmente istruito, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c.. Preliminarmente deve essere rilevato che alla presente causa non si applica l'obbligo di esperire la procedura della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda per espressa previsione normativa, trattandosi di vertenza concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratto concluso tra consumatore e professionista. Nel merito le domande formulate dalla ricorrente possono essere accolte nei limiti che seguono.
Risulta documentalmente che la signora in data 17.2.2024 ha sottoscritto Parte_1 con la l'ordine di acquisto n. 20241149 di una autovettura mod. Nuovo Controparte_1 Duster Journey 4x2 1.0 TCe 90cv al prezzo di euro 21.144,36, dal quale è stata detratta la somma complessiva di euro 4.500,00 per permuta/rottamazione del proprio veicolo (doc. 1). Risulta sempre documentalmente che la signora ha versato in data Parte_1 21.2.2024 acconto di euro 2.000,00, richiesto dalla resistente (doc. 2).
Risulta ancora documentalmente che in data 8.4.2024 la comunicava al Controparte_1 marito della ricorrente che era arrivata in concessionaria l'auto, oggetto di compravendita, come da fotografie che venivano inoltrate via mail (doc. 3), a cui seguiva in pari data il pagamento della somma residua di euro 14.644,36 (doc. 4). Nonostante l'integrale pagamento del prezzo, la non ha provveduto a Controparte_1 consegnare l'autovettura, ignorando anche la messa in mora dell'11.9.2024, a cui non ha dato riscontro (doc. 5). E, quindi, pacifico che la si sia resa inadempiente alle proprie Controparte_1 obbligazioni in quanto, pur avendo ricevuto il pagamento integrale del prezzo pattuito, pari ad euro 16.644,36, non ha provveduto a consegnare l'autovettura oggetto del contratto di compravendita.
Stante il grave inadempimento della il contratto intercorso tra le parti Controparte_1 deve essere dichiarato risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento della somma di euro 16.644,36, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. Da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni, in quanto non supportata da idonea prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1)dichiara la risoluzione del contratto 17.2.2024 intercorso tra le parti per grave inadempimento della Controparte_1
2)condanna la al pagamento in favore della signora Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 16.644,36, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore della signora Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 1.700,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto ai sensi dell'art. 282 c.p.c.. Monza, 15 gennaio 2025
Il G.O.T
Stefania Maxia