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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3481/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANVITALE SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) via C.F._2 crescenzo del monte 31 00153 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 4
00195 ROMApresso il difensore avv. SANVITALE SIMONA
EMILIA MINORE RAPPRESENTATA Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANVITALE SIMONA e
[...] C.F._3 dell'avv. AR AN ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv. SANVITALE SIMONA
Parte_2 Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANVITALE
[...] C.F._4 SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) ; , elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. SANVITALE SIMONA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5 SANVITALE SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) via C.F._2 crescenzo del monte 31 00153 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 4
00195 ROMApresso il difensore avv. SANVITALE SIMONA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._6 SANVITALE SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) via C.F._2 crescenzo del monte 31 00153 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 4 00195 ROMApresso il difensore avv. SANVITALE SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, Controparte_2 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al in Argentina, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Parte_5
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. nato a [...] il [...] (doc. 1), cittadino italiano poi emigrato in Persona_1
Argentina, ove decedeva (doc. 3) senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). - Il Sig.
(indicato nei successivi certificati anche come AT o Persona_1 Per_2
o o ) dunque, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Persona_3 Persona_4 Per_3
La Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione (Argentina) rilasciava infatti certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2). - Dall'unione del citato Persona_1
on la Sig.ra asceva in Argentina, in data 31/07/1894, il Sig.
[...] Per_5 Per_6 [...]
doc. 4). - Il Sig. contraeva matrimonio in Argentina con la Sig.ra Pt_6 Parte_7
, in data 04/08/1917 (doc. 5) e dalla loro unione nasceva in Parte_8
Argentina, in data 25/02/1924, il Sig. (doc. 6). - Il Sig. Persona_7
contraeva matrimonio in Argentina con la Sig.ra Persona_7 Parte_9
, in data 14/09/1946 (doc. 7) e dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 31/08/1947, il
[...]
Sig. (doc. 8). Il Sig. contraeva Parte_10 Parte_10
matrimonio in Argentina con la Sig.ra , in data 16/07/1979 Parte_11
(doc. 9) e dalla loro unione nascevano, in Argentina, gli odierni ricorrenti: Parte_3
nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 23/04/1981 (doc. 10);
[...] Pt_1
pagina 2 di 5 nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 23/12/1982 (doc. 11); Parte_1
, nato a [...]– Argentina, il 01/08/1985 (doc. 12). Controparte_3
Dall'unione della seconda dei citati ricorrenti, la Sig.ra con il Sig. Parte_1
, nascevano in Argentina i seguenti minori, odierni ricorrenti: Persona_8
nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 24/04/2017 (doc. 13); Persona_9
, nato a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il Controparte_4
21/02/2020 (doc. 14);
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato a [...] il [...] Persona_1
pagina 3 di 5 e che questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Sud America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato a [...] il [...] Persona_1
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Parte_1
Argentina, il 23/12/1982, residente e domiciliata in Juana Azurduy 2518, Piso 8, città autonoma di
Buenos Aires (Argentina); minore rappresentato dai suoi genitori Persona_9 [...]
e , nata a [...] autonoma di Buenos Parte_1 Persona_8
Aires – Argentina, il 24/04/2017, residente e domiciliata in Juana Azurduy 2518, Piso 8, città autonoma di Buenos Aires (Argentina); minore rappresentato dai Controparte_4
suoi genitori e , nato a [...] Parte_1 Persona_8
autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 21/02/2020 e residente e domiciliato in Juana Azurduy 2518,
Piso 8, città autonoma di Buenos Aires (Argentina); nata a [...] Parte_3
pagina 4 di 5 autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 23/04/1981, residente e domiciliata in Crisologo Larralde
2644, città autonoma di Buenos Aires (Argentina); nato a [...] Controparte_3
Buenos Aires– Argentina, il 01/08/1985, residente in [...]1139, Buenos Aires, Argentina, sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3481/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANVITALE SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) via C.F._2 crescenzo del monte 31 00153 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 4
00195 ROMApresso il difensore avv. SANVITALE SIMONA
EMILIA MINORE RAPPRESENTATA Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANVITALE SIMONA e
[...] C.F._3 dell'avv. AR AN ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv. SANVITALE SIMONA
Parte_2 Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANVITALE
[...] C.F._4 SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) ; , elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. SANVITALE SIMONA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5 SANVITALE SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) via C.F._2 crescenzo del monte 31 00153 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 4
00195 ROMApresso il difensore avv. SANVITALE SIMONA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._6 SANVITALE SIMONA e dell'avv. AR AN ( ) via C.F._2 crescenzo del monte 31 00153 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 4 00195 ROMApresso il difensore avv. SANVITALE SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, Controparte_2 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al in Argentina, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Parte_5
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. nato a [...] il [...] (doc. 1), cittadino italiano poi emigrato in Persona_1
Argentina, ove decedeva (doc. 3) senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). - Il Sig.
(indicato nei successivi certificati anche come AT o Persona_1 Per_2
o o ) dunque, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Persona_3 Persona_4 Per_3
La Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione (Argentina) rilasciava infatti certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2). - Dall'unione del citato Persona_1
on la Sig.ra asceva in Argentina, in data 31/07/1894, il Sig.
[...] Per_5 Per_6 [...]
doc. 4). - Il Sig. contraeva matrimonio in Argentina con la Sig.ra Pt_6 Parte_7
, in data 04/08/1917 (doc. 5) e dalla loro unione nasceva in Parte_8
Argentina, in data 25/02/1924, il Sig. (doc. 6). - Il Sig. Persona_7
contraeva matrimonio in Argentina con la Sig.ra Persona_7 Parte_9
, in data 14/09/1946 (doc. 7) e dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 31/08/1947, il
[...]
Sig. (doc. 8). Il Sig. contraeva Parte_10 Parte_10
matrimonio in Argentina con la Sig.ra , in data 16/07/1979 Parte_11
(doc. 9) e dalla loro unione nascevano, in Argentina, gli odierni ricorrenti: Parte_3
nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 23/04/1981 (doc. 10);
[...] Pt_1
pagina 2 di 5 nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 23/12/1982 (doc. 11); Parte_1
, nato a [...]– Argentina, il 01/08/1985 (doc. 12). Controparte_3
Dall'unione della seconda dei citati ricorrenti, la Sig.ra con il Sig. Parte_1
, nascevano in Argentina i seguenti minori, odierni ricorrenti: Persona_8
nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 24/04/2017 (doc. 13); Persona_9
, nato a [...] autonoma di Buenos Aires – Argentina, il Controparte_4
21/02/2020 (doc. 14);
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato a [...] il [...] Persona_1
pagina 3 di 5 e che questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Sud America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato a [...] il [...] Persona_1
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nata a [...] autonoma di Buenos Aires – Parte_1
Argentina, il 23/12/1982, residente e domiciliata in Juana Azurduy 2518, Piso 8, città autonoma di
Buenos Aires (Argentina); minore rappresentato dai suoi genitori Persona_9 [...]
e , nata a [...] autonoma di Buenos Parte_1 Persona_8
Aires – Argentina, il 24/04/2017, residente e domiciliata in Juana Azurduy 2518, Piso 8, città autonoma di Buenos Aires (Argentina); minore rappresentato dai Controparte_4
suoi genitori e , nato a [...] Parte_1 Persona_8
autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 21/02/2020 e residente e domiciliato in Juana Azurduy 2518,
Piso 8, città autonoma di Buenos Aires (Argentina); nata a [...] Parte_3
pagina 4 di 5 autonoma di Buenos Aires – Argentina, il 23/04/1981, residente e domiciliata in Crisologo Larralde
2644, città autonoma di Buenos Aires (Argentina); nato a [...] Controparte_3
Buenos Aires– Argentina, il 01/08/1985, residente in [...]1139, Buenos Aires, Argentina, sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5