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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3266/2020 RG TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Margiotta Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'avv. Elisa Nannucci CP_1 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 10.6.2020 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo di CP_1 aver ricevuto, in data 27.2.2020, la notifica degli avvisi di addebito n. 371 2020 0000777024, 371 2020 0000777125, 371 2020 0000777226, aventi ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo dal novembre 2014 al novembre 2018, a seguito di irregolarità contributiva riscontrata dall' . Controparte_2 Deduceva di aver legittimamente fruito delle agevolazioni contributive in ragione del rilascio di Durc positivo per l'anno 2016 e di ammissione di debito dell'Istituto in favore della società istante per l'anno 2017; che solo nel febbraio 2018 veniva notificato un invito a regolarizzare cui avrebbe fatto seguito l'emissione di note di rettifica giammai precedute dalla notifica di un Durc negativo e senza specificazione delle cause della asserita irregolarità; di aver infine provveduto al parziale versamento delle somme di cui alle note di rettifica al solo fine di limitare i danni nelle more del procedimento di annullamento richiesto in autotutela. Ciò premesso, previa istanza di sospensione, eccepiva l'insussistenza del credito e chiedeva l'annullamento degli avvisi di addebito con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre la CP_ condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more pagato dall'azienda a seguito di istanza di rateizzazione. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e onorari di causa. Subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 15.4.25, la scrivente fissava per la trattazione della causa l'odierna udienza, all'esito della quale la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza. Preliminarmente, va dichiarata la tempestività della odierna opposizione tenuto conto della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per Covid-19. Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione della Ed infatti, la CP_1 CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_1 data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso. Tanto chiarito, oggetto di giudizio è l'opposizione agli avvisi di addebito n. 371 2020 0000777024, 371 2020 0000777125, 371 2020 0000777226 aventi ad oggetto il recupero di contributi a seguito di revoca di agevolazioni fruite nel periodo dal novembre 2014 al novembre 2018. La revoca sarebbe intervenuta a seguito di emissione di Durc irregolare del febbraio 2018. Giova precisare che, come evidenziato in ricorso e giammai contestato in memoria dall' CP_2 convenuto, il Durc irregolare del 28.2.18 non risulta esser mai stato notificato all'istante né registrato nel cassetto fiscale (v. prod. Ricorrente) ed emesso ancor prima della notifica alla società dell'invito alla regolarizzazione datato 1.3.18.
Orbene, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 che prevede:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale”. Tale previsione e' stata oggetto di conferma da parte dell'art 31 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 e, da ultimo, dell'art 4 del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito con modificazione della legge 16 maggio 2014 n.78. La norma sopratrascritta ha inequivocabilmente sottoposto il diritto allo sgravio al possesso del DURC, quale condizione ulteriore rispetto a quelle previste dalle specifiche normative in virtù delle quali si ha diritto ai benefici, per cui l'accertata irregolarità contributiva nei confronti dell' CP_1 senz'altro determina il recupero delle agevolazioni di cui si è usufruito illegittimamente.
Sul punto è anche intervenuta la giurisprudenza di merito, segnatamente la sentenza del Tribunale di Roma n 1490/2019, che ha osservato quanto segue: “Il sistema normativo mostra di perseguire un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell'impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il DURC per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta (nella CP_ quale la situazione viene, per cosi dire, come dice la difesa dell' “fotografata”), o risultanti come tali da autodichiarazioni, con atti contro i quali il contribuente non abbia a quella data azionato i rimedi. Anche alla luce di tale ricostruzione complessiva del sistema, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016), appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza”. Tanto chiarito, nel caso di specie l' ha non solo emesso un Durc irregolare prima ancora di CP_2 inoltrare al contribuente il necessario e preliminare invito a regolarizzare ma non ha nemmeno dato CP_ seguito alla legittima istanza (cfr. corrispondenza tra società ed all. 8 prod. Ric.) di delucidazioni in merito alle rilevate inadempienze, giammai chiarite nemmeno in questa sede. In memoria l' si è, invero, limitato a riportare l'indecifrabile contenuto del report interno nel CP_2 quale si fa generico riferimento a “compensazioni indebite” (non già omissioni contributive), la cui natura e tipologia risultano tuttora di scarsa intellegibilità. A fronte della prova documentale offerta dalla istante e comunque della incontestata circostanza dei versamenti periodici eseguiti dalla società (l'irregolarità asseritamente rilevata non attiene, infatti, ad omissioni contributive ma ad indimostrate e non meglio chiarite “compensazioni indebite”), la condotta dell' resistente è evidentemente illegittima, non avendo offerto al contribuente la CP_2 concreta possibilità di difendersi e contraddire in merito alla rilevata e non chiarita irregolarità, per di più emettendo il Durc negativo ancor prima di notificare alla società l'invito a regolarizzare. A ciò aggiungasi l'ulteriore considerazione che per il 2016 (annualità pure coperta dagli odierni avvisi) era stato emesso Durc positivo. Il ricorso va in conclusione accolto con annullamento degli avvisi di addebito opposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: annulla gli avvisi di addebito n. 371 2020 0000777024, 371 2020 0000777125, 371 2020 0000777226, dichiarando non dovute le somme oggetto di iscrizione a ruolo ad essi sottese e CP_ condanna l' alla restituzione in favore dell'azienda di quanto versato in virtù della richiesta rateizzazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.740,00, di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Si comunichi
Si comunichi Così deciso in Nola 9.9.25 IL GIUDICE dott. ssa Fabrizia Di Palma
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Margiotta Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'avv. Elisa Nannucci CP_1 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 10.6.2020 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo di CP_1 aver ricevuto, in data 27.2.2020, la notifica degli avvisi di addebito n. 371 2020 0000777024, 371 2020 0000777125, 371 2020 0000777226, aventi ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo dal novembre 2014 al novembre 2018, a seguito di irregolarità contributiva riscontrata dall' . Controparte_2 Deduceva di aver legittimamente fruito delle agevolazioni contributive in ragione del rilascio di Durc positivo per l'anno 2016 e di ammissione di debito dell'Istituto in favore della società istante per l'anno 2017; che solo nel febbraio 2018 veniva notificato un invito a regolarizzare cui avrebbe fatto seguito l'emissione di note di rettifica giammai precedute dalla notifica di un Durc negativo e senza specificazione delle cause della asserita irregolarità; di aver infine provveduto al parziale versamento delle somme di cui alle note di rettifica al solo fine di limitare i danni nelle more del procedimento di annullamento richiesto in autotutela. Ciò premesso, previa istanza di sospensione, eccepiva l'insussistenza del credito e chiedeva l'annullamento degli avvisi di addebito con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre la CP_ condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more pagato dall'azienda a seguito di istanza di rateizzazione. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e onorari di causa. Subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 15.4.25, la scrivente fissava per la trattazione della causa l'odierna udienza, all'esito della quale la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza. Preliminarmente, va dichiarata la tempestività della odierna opposizione tenuto conto della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per Covid-19. Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione della Ed infatti, la CP_1 CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_1 data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso. Tanto chiarito, oggetto di giudizio è l'opposizione agli avvisi di addebito n. 371 2020 0000777024, 371 2020 0000777125, 371 2020 0000777226 aventi ad oggetto il recupero di contributi a seguito di revoca di agevolazioni fruite nel periodo dal novembre 2014 al novembre 2018. La revoca sarebbe intervenuta a seguito di emissione di Durc irregolare del febbraio 2018. Giova precisare che, come evidenziato in ricorso e giammai contestato in memoria dall' CP_2 convenuto, il Durc irregolare del 28.2.18 non risulta esser mai stato notificato all'istante né registrato nel cassetto fiscale (v. prod. Ricorrente) ed emesso ancor prima della notifica alla società dell'invito alla regolarizzazione datato 1.3.18.
Orbene, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 che prevede:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale”. Tale previsione e' stata oggetto di conferma da parte dell'art 31 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 e, da ultimo, dell'art 4 del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito con modificazione della legge 16 maggio 2014 n.78. La norma sopratrascritta ha inequivocabilmente sottoposto il diritto allo sgravio al possesso del DURC, quale condizione ulteriore rispetto a quelle previste dalle specifiche normative in virtù delle quali si ha diritto ai benefici, per cui l'accertata irregolarità contributiva nei confronti dell' CP_1 senz'altro determina il recupero delle agevolazioni di cui si è usufruito illegittimamente.
Sul punto è anche intervenuta la giurisprudenza di merito, segnatamente la sentenza del Tribunale di Roma n 1490/2019, che ha osservato quanto segue: “Il sistema normativo mostra di perseguire un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell'impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il DURC per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta (nella CP_ quale la situazione viene, per cosi dire, come dice la difesa dell' “fotografata”), o risultanti come tali da autodichiarazioni, con atti contro i quali il contribuente non abbia a quella data azionato i rimedi. Anche alla luce di tale ricostruzione complessiva del sistema, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016), appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza”. Tanto chiarito, nel caso di specie l' ha non solo emesso un Durc irregolare prima ancora di CP_2 inoltrare al contribuente il necessario e preliminare invito a regolarizzare ma non ha nemmeno dato CP_ seguito alla legittima istanza (cfr. corrispondenza tra società ed all. 8 prod. Ric.) di delucidazioni in merito alle rilevate inadempienze, giammai chiarite nemmeno in questa sede. In memoria l' si è, invero, limitato a riportare l'indecifrabile contenuto del report interno nel CP_2 quale si fa generico riferimento a “compensazioni indebite” (non già omissioni contributive), la cui natura e tipologia risultano tuttora di scarsa intellegibilità. A fronte della prova documentale offerta dalla istante e comunque della incontestata circostanza dei versamenti periodici eseguiti dalla società (l'irregolarità asseritamente rilevata non attiene, infatti, ad omissioni contributive ma ad indimostrate e non meglio chiarite “compensazioni indebite”), la condotta dell' resistente è evidentemente illegittima, non avendo offerto al contribuente la CP_2 concreta possibilità di difendersi e contraddire in merito alla rilevata e non chiarita irregolarità, per di più emettendo il Durc negativo ancor prima di notificare alla società l'invito a regolarizzare. A ciò aggiungasi l'ulteriore considerazione che per il 2016 (annualità pure coperta dagli odierni avvisi) era stato emesso Durc positivo. Il ricorso va in conclusione accolto con annullamento degli avvisi di addebito opposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: annulla gli avvisi di addebito n. 371 2020 0000777024, 371 2020 0000777125, 371 2020 0000777226, dichiarando non dovute le somme oggetto di iscrizione a ruolo ad essi sottese e CP_ condanna l' alla restituzione in favore dell'azienda di quanto versato in virtù della richiesta rateizzazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.740,00, di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Si comunichi
Si comunichi Così deciso in Nola 9.9.25 IL GIUDICE dott. ssa Fabrizia Di Palma