CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente rel.
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott. Oronzo PUTIGNANO Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2025 col numero d'ordine
1066, la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da:
in persona della liquidatrice pro tempore nata a Controparte_1 Parte_1
Constanta (Romania) il 01/12/1983, cod. fisc. rappresentata e difesa giusta C.F._1 mandato allegato al presente atto dall'avv. Angelo CAVALLO (cod. fisc. p.e.c. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il di lui lo studio in Email_1
Gravina in Puglia (BA) alla via Casale, 22.
Reclamante
CONTRO
in persona del Curatore contumace; Controparte_2
NONCHÉ CONTRO
e , contumaci CP_3 Controparte_4
Reclamati PROCURATORE GENERALE intervenuto
avverso la sentenza n. 140/2025 depositata il 26/05/2025 (rep. 213/2025), di apertura della Liquidazione Giudiziale della IV Sez. del Tribunale di Bari
---------------------
All'udienza collegiale del 16.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
-------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 140/2025, depositata il 26/05/2025, il Tribunale di Bari, Sez. fallimentare, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società , Controparte_1 accogliendo il ricorso ex art. 37 CCII depositato da e in data CP_3 Controparte_4
03/07/23 che si erano doluti del mancato pagamento, da parte della società, dell'importo di €
25.408,31 (venticinquemilaquattrocentootto,31) - calcolati sulla scorta della somma tra la sorte capitale dovuta dalla società pari ad € 21.210,56, e le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione a far data dal 17/03/2022, data di iscrizione a ruolo della procedura RG 2787/2022
Trib. Bari Sez. Lavoro come da allegato prospetto estratto dal PST Giustizia – quali crediti da lavoro maturati dalla lavoratrice e relativi a retribuzioni, TFR ed indennità risarcitoria da illegittimo licenziamento e di ulteriori € € 4.786,00 (quattromilasettecentoottantasei,00) per spese legali liquidate dalla sentenza n. 4137/2024 del Tribunale di Bari Sez. lavoro quantificate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, CAP 4%, imposta di bollo per e 2,00, da corrispondersi al difensore distrattario.
Evidenziava il Tribunale che la società, non essendosi costituita, non aveva documentato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII non essendo presenti in atti gli ultimi tre bilanci.
I primi giudici rilevavano lo stato d'insolvenza della società, non in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, accertando che
“- i crediti dei ricorrenti risultano da titoli giudiziari definitivi;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
- -che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario e dell'INPS, emersi dalle
Informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza”;
Sussisteva, altresì, lo stato di insolvenza della società, in quanto la stessa non era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti e dell'esito negativo dell'azione esecutiva
Veniva quindi dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della soc. liquidazione e CP_1 fissata l'udienza per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo.
Avverso la sentenza, la , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, ha proposto reclamo, perché, accertata la mancanza dei requisiti oggettivi richiesti dall'Art. 2 CCII venga revocata la Sentenza n. 140/2025 della IV Sez. del Tribunale di Bari emessa in data 26.05.2025 e la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
Pur ritualmente citati, la AT e i creditori istanti non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale, intervenuto mediante deposito di parere scritto, ha chiesto lil rigetto del reclamo.
--------------------
All'udienza del 16.09.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dal difensore della reclamante.
***
Il reclamo va accolto relativamente all'insussistenza dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento.
Sul punto deve considerarsi che la prova deve essere offerta in relazione ai tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento e la , ha prodotto: Controparte_5 seguenti documenti:
1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, con ricevuta deposito;
2. Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, con ricevuta deposito;
3. Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, con ricevuta deposito.
4. Bilancio di Liquidazione e relativa relazione del Liquidatore I bilanci risultano comunque prodotti successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale.
Va rilevato come tale produzione non sia tardiva, atteso che, come già statuito da questa Corte in altre occasioni, in sede di reclamo ex art. 18 l. f., non è applicabile l'art. 345 c.p.c. che limita le ragioni di gravame a quelle già proposte in primo grado;
l'effetto devolutivo pieno comporta il riesame della domanda e la disanima delle eccezioni nuove.
Rileva la Corte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di
“d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…].
Si rileva altresì, che i dati contabili dell'impresa insolvente non assumono valore di prova legale ne´ introducono una limitazione all'assunzione e valutazione delle prove nel corso dell'istruttoria prefallimentare, all'esito della quale è possibile procedere ad una loro rettifica ed integrazione, essendo scopo della norma quello di accertare le dimensioni reali ed effettive dell'impresa ritenuta insolvente, tant'è vero che le imprese individuali e le società di persone, non tenute al deposito di bilanci, potranno assolvere l'onere probatorio su di esse gravante per mezzo della produzione di documenti che ai bilanci equivalgono sotto l'aspetto sostanziale, in quanto idonei a fornire una chiara, trasparente, completa ed intelligibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa.
In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del
09/11/2020, Rv. 659730 - 01)
Il debitore può, quindi, fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall.
i quali non assurgono infatti a prova legale avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di rendere la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa – cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022 (Rv. 666292 - 01)-.
Orbene, proprio dall'analisi della documentazione allegata, si ricavano i seguenti dati:
- attivo patrimoniale
✓ Bilancio al 31/12/2021 (1all.1): € 75.932,00 < di 300.000,00
✓ Bilancio al 31/12/2022 (all. 2): € 12.673,00
✓ Bilancio al 31.12.2023 (all.3) € 12. 673,00 - ricavi lordi
✓ Bilancio al 31/12/2021 all. 1): € 96.188,00 < di 200.000,00
✓ Bilancio al 31/12/2022 (2all. 3): € 24.175,00
✓ Bilancio al 31.12.2023 ( all 3) € 22.222
- debiti
✓ Bilancio al 31/12/2021 (all. 1): € 107.574,00 < di 500.000,00
✓ Bilancio al 31/12/2022 all. 2: € 114.428,0
✓ Bilancio al 31/12/2023 (all.3) € 114.775.00
Dunque, in relazione a ciascun esercizio oggetto di indagine (2021-2022-2023) emerge l'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo all'impresa ai fini della declaratoria di fallimento.
I dati risultanti dalle scritture non sono stati contestati dal curatore né sono emersi dubbi sulla tenuta delle scritture contabile o sulla presenza di attività sospette.
Per tali motivi, in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza n. 140/2025 pronunciata il
26.05.2025 dal Tribunale di Bari, la dichiarazione di liquidazione giudiziale deve essere revocata, atteso che alla data di dichiarazione stessa l'impresa non era in possesso dei requisiti dimensionali.
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 140/2025 pronunciata il
26.05.2025 dal Tribunale e di Bari, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_5
;
[...]
Nulla per le spese
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 16.09.2025.
Il Presidente est.
Maria Mitola