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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3559/2022 R.G. avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale" e vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 1), rappresentato e dieso dall'Avv. Parte 1
Tranquillino Sarno;
attore
E
(C.F. (C.F. Controparte 1 C.F. 2 Controparte_2
), (C.F. C.F. 4
) e CP 4 Controparte_3 C.F. 3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Annantonia Romano;
(CF: C.F. 5 convenuti
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell' 8.4.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione conveniva in giudizio innanzi Con atto di citazione notificato il 13/09/2022, Parte 1 al Tribunale di Avellino Controparte_1 Controparte 2 Controparte 3 e CP 4 all'uopo esponendo: che in data 14.02.2017 esso attore, stimato medico, sporgeva denuncia-querela nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 e Controparte 1
CP 4
Che decreto di citazione emesso dal Tribunale Penale di Avellino in data 06.03.2018,
Controparte 1 Controparte 3 Controparte 2 CP 4 e venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali ex art. 582 e 585 cod. pen., perchè in Mercogliano (AV) il 16.12.2012 cagionavano, mediante percosse, coniuge di Controparte_1 da cui lesioni personali al dott. Parte 1 viveva separato di fatto da diversi mesi;
che i convenuti, dopo essersi introdotti clandestinamente nello stabile in cui era ubicato l'appartamento di una amica del dr. Pt 1 , tale Persona 1 in Mercogliano, aggredivano lo stesso attore sul pianerottolo dell'abitazione di quest'ultima colpendolo violentemente a calci e pugni, filmando tale aggressione e, in particolare, CP 1
[...] rompeva anche gli occhiali da vista dell'attore; che con sentenza n. 504/2021 del 16.06.2021 il Tribunale di Avellino dichiarava “gli imputati responsabili del reato ascritto al capo A) (lesioni personali) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, li condanna ciascuno alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre alle spese processuali" nonché "..in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita da liquidare in separata sede oltre alla spese di lite"; che avverso la sentenza veniva proposto appello innanzi alla Corte di Appello Penale di
Napoli, la quale, con sentenza del 28.04.2022, dichiarava il non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato, dando atto in motivazione che "non vi sono elementi per il proscioglimento nel merito degli imputati, non risultando evidente la prova della loro innocenza alla luce delle emergenze dell'attività istruttoria del giudizio di primo grado.".
Tanto permesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare che i sigg. Controparte 1 Controparte_2 e CP_4 Controparte_3
[...] sono tenuti a rispondere delle conseguenze risarcitorie del fatto illecito da loro posto in essere, accertato con sentenza penale del 16.06.2021, resa dal Tribunale di Avellino;
2) per l'effetto, condannare i sigg. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 e di tutte leCP_4 in solido tra di loro, al risarcimento in favore del dott. Parte 1 diverse voci di danno patrimoniale e non patrimoniale patito, come in atti meglio richiamate e descritte, per complessivi euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU, ovvero, in via equitativa a mente dell'art. 1226 cod. civ., nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile o difficile la precisa determinazione dei danni stessi;
3) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e compensi di lite.".
Istaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.2.2023 si costituivano in giudizio Controparte 1 Controparte 2 Controparte_3 e CP 4 il quali eccepivano l'inammissibilità della domanda, in quanto l'attore limitava l'oggetto del giudizio alla sola quantificazione del danno e non all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. Deducevano in particolare gli attori che la Corte di Appello di Napoli dichiarava il reato estinto per prescrizione già prima della pronuncia di primo grado e revocava le statuizioni civili, sicché l'attore doveva provare in sede civile sia l'an che il quantum del risarcimento. Eccepivano inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la decorrenza del termine quinquennale dal giorno in cui il fatto si era verificato, giacché i fatti si verificavano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre dell'anno 2012, mentre l'atto di citazione veniva notificato il 13 settembre 2022. Invero, l'attore precisava che nel caso di specie non operava la prescrizione lunga in tema di reati, in assenza di un fatto penalmente accertato. Eccepivano, infine,
l'infondatezza della domanda attorea a causa l'insussistenza degli elementi costituitivi del fatto illecito ex art. 2043 c.c. perTanto premesso, i convenuti chiedevano: "1) in via preliminare, inammissibilità della domanda la dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato a seguito di sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Napoli n.5675 del 28/04/22. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'art. 654
c.p.p., è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale. 2) Ai sensi dell'art. 2947
Codice Civile e di ogni altra norma relativa, dichiarare estinto, per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato l'assunto e contestato diritto al risarcimento del danno azionato ex adverso, considerato che i fatti per i quali l'attore agisce si sono verificati nella notte tra il 15 ed 16 dicembre dell'anno 2012 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 13 settembre 2022 e che parte attorea non ha mai provveduto ad alcun atto interrutTivo. 3) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque rigettare per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, nonché per tutte le causali esposte nel presente atto, ogni avversa domanda;
4) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio..".
Disposta ed espletata CTU, all'udienza del 8.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, in quanto quest'ultimi si sono costituiti tardivamente il 24/2/23 e cioè oltre il termine indicato in citazione per la prima udienza di comparizione, fissata per il 5/1/23 (art. 166 c.p.c.), il cui rispetto è funzionale a non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., ossia le decadenze previste per la proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni in senso stretto, in cui sia annovera l'eccezione di prescrizione.
Venendo poi al merito ed al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 504/2021 emessa in data 8.3.2021 dal Tribunale di Avellino, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
5675/2022, non impugnata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CP_1
[...] Controparte_3 e CP 4 per il reato a loro ascritto Controparte 2
,
perché estinto per intervenuta prescrizione e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui essi erano stati condannati al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, odierno attore, da liquidarsi in separata sede.
Non può dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nondimeno, ferma restando l'insussistenza di un giudicato penale, va rammentato che "il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza" (Cass.22200/2010).
Si è precisato che " in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza 66
di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità può trarre elementi di
...
convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente" (Cass. 14570/2017). Ancora, da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile..." (Cass. 9957/2025).
Orbene, dalle risultanze del processo penale, pienamente utilizzabili in questa sede, è incontrovertibilmente emerso che, in data 15.12.2012, in Mercogliano, il Pt 1 fu vittima di una violenta aggressione perpetrata dai convenuti e avvenuta alla presenza di Persona 1
Si richiamano nella presente sede gli esiti dell'istruttoria penale, come compiutamente riportati nella motivazione della sentenza n. 504/2021 e riscontrabili attraverso la disamina dei verbali di dibattimento prodotti dall'attore:
La parte civile, IN NN, riferisce che intorno alla mezzanotte del 15 dicembre del 2012, mentre riaccompagnava a casa un'amica, De VI DR, si imbatteva nella moglie EB
MA. accompagnata dai fratelli e da RA NI, all'epoca fidanzato con la sorella di
MA, che lo aggredirono a calci, schiaffi e pugni. Più puntualmente, il signor IN riferisce che in quel periodo era in procinto di separarsi dalla moglie con la quale non viveva più sotto lo stesso tetto con decorrenza dal mese di settembre. Quella sera aveva deciso di uscire con la signora
De VI, all'epoca sua amica e solo in futuro diventata la sua compagna di vita;
terminata la serata, la stava riaccompagnando a casa in via De CU in Mercogliano. Giunti sotto il portone, entrò nel parcheggio interrato del Condominio e l'accompagnò fino al primo piano sul suo pianerottolo;
al momento di salutarla, sputarono sulla rampa di scale del piano superiore tutti i familiari della moglie e la moglie medesima. Costoro, nello specifico la moglie MA, i fratelli di costei,
EN ed SS e RA NI, lo avevano sicuramente pedinato ed, avendolo visto in compagnia di una donna, erano furtivamente entrati nel palazzo ed avevano atteso che i due entrassero per poi sorprenderli insieme. Appena videro infatti il IN gli si avventarono tutti e quattro contro. Prima la moglie gli assestò un violento schiaffo facendogli cadere gli occhiali dal naso e poi anche gli altri tre, alcuni dei quali avevano anche ripreso con una piccola telecamera e con il telefono le primissime scene dell'aggressione, cominciarono a dargli calci, pugni e schiaffi. A quella violenza assisteva anche la De VI che fu prontamente messa al sicuro dal IN che la spinse all'interno dell'appartamento per poi chiudersi la porta alle spalle. La De VI era spaventata e contemporaneamente preoccupata della confusione che si stava creando nel suo palazzo;
per questo motivo urlò ai 4 soggetti di uscire. A quelle parole, tutti e quattro gli imputati, preceduti giù per le scale dal IN, lasciarono il palazzo per precipitarsi per strada dove continuarono ad assestare calci e pugni al IN, fino a bloccarlo con le spalle contro al vetrata di un negozio. Prima che ciò accadesse, la parte civile impaurita, mentre correva nell'intento di sfuggire ai suoi aggressori, riuscì a contattare telefonicamente il cognato, De UC NT, che sopraggiunse poco dopo che i quattro imputati, terminata la loro condotta aggressiva, si furono dileguati.
Accompagnato dal De UC il IN si recò prima in Ospedale, dove venne diagnosticata
"contusione al viso e contusione emitorace sx" per poi ritornare sul luogo dei fatti presso l'abitazione della De VI. Costei gli riferì che i quattro aggressori poco dopo la fuga dal palazzo, vi erano ritornati e sul pianerottolo della sua abitazione avevano urlato contro la porta chiusa della donna, minacciandola ed ingiuriandola per poi andar via definitivamente. Tale episodio fu ribadito dalla De VI in dibattimento oltre ad essere confermata tutta la precedente dinamica della condotta aggressiva, dal momento dell'appostamento dei quattro sulla rampa di scale di fronte al suo appartamento, fino alla fuga di tutti giù per le scale all'inseguimento del IN. Le espressioni usate in più occasioni da De VI DR sono le seguenti: "la moglie cominciava a strattonarlo dicendo sono tua moglie!... schiaffi in faccia all'infinito....cominciarono a picchiarlo selvaggiamente...come in un far west... come in un film di Bud Spencer, prima di scappare via per salvare la pelle..." Con quest'ultima espressione la donna fa riferimento alla corsa giù per le scale del suo amico IN NN. DR dice di essersi affacciata dal balcone e di aver visto tutti gli imputati corrergli dietro. Dopo un breve momento di calma, i quattro aggressori, riferisce ancora la donna, ritornarono sui loro passi e, rientrando nel palazzo, fino alla porta del suo appartamento, le urlarono contro una serie di minacce impedendole di uscire. Per tali accadimenti, riferisce ancora la De VI, fu indetta nei giorni successivi un'assemblea condominiale non solo per poter deliberare all'unanimità di sporgere denuncia/querela per invasione di domicilio, ma anche per poter apporre un cancello al vano interrato adibito a garage del condominio. La donna riferisce inoltre che il trambusto nella rampa delle scale quella notte fu tale da svegliare molti condomini che si sporsero sull'uscio per capire cosa stesse accadendo. Furono sentite in dibattimento le condomine
FE AN e Di LO AR le quali confermarono di aver visto tutte quelle persone inseguire giù per le scale il IN.
Il teste De UC NT riferirà di aver soccorso il cognato IN NN e di aver da costui appreso, nell'immediatezza di quanto accaduto, di essere stato aggredito sia dalla moglie che dai fratelli e dal cognato di costei ed inoltre di averlo trovato con il viso rosso ed alterato dalle botte ricevute. Al contrario, gli imputati, MA, EN e RA NI, resero, in sede di esame, una versione dei fatti totalmente differente;
MA riferì di aver appreso in data 15 dicembre 2012 da un amico, un certo Pisano NT, che il marito la tradiva. Il Pisano le riferiva telefonicamente che il marito era in compagnia della De VI ed allora MA gli chiese di non perderlo di vista per tutto il pomeriggio nelle more che lei potesse arrivare ad Avellino da Caserta dove viveva. Giunta in tarda serata in quel di Mercogliano, si incontrò con l'amico Pisano NT che nelle more non aveva mai perso di vista il IN indicando alla donna del suo ingresso in quel condominio di via
NT De CU. Fu allora che la donna, accompagnata nel viaggio da Caserta a Mercogliano in automobile dai suoi due fratelli e dal cognato RA NI, decise di entrare in quel palazzo, sempre accompagnata dai suoi familiari, per poter parlare faccia a faccia con il marito. Il portone di quel palazzo era aperto ed anche dal piano interrato era possibile entrare liberamente trattandosi ancora di un palazzo in corso di costruzione ed abitato da pochissime famiglie. Una volta incontrato il marito, sulle scale davanti casa della De VI, le fu impossibile, al cospetto di tanta “strafottenza" dell'uomo, trattenersi dal mollargli uno schiaffo, ma quello, assicura l'imputata, fu l'unico gesto di violenza né i fratelli toccarono mai il IN. Dopo lo schiaffo inferto al marito, MA ebbe un mancamento e fu soccorsa dalla signora De VI ed il IN, riferisce ancora MA, ne approfittò per scappare via. Fu allora che MA, ripresasi dal malore, lo inseguì per parlargli ma senza mai aggredirlo fisicamente, mentre i suoi fratelli ed il cognato correvano dietro di lei per fermarla ma senza riuscirvi. La medesima versione dei fatti venne poi resa in sede di esame sia da
EN che da SS e NI RA, ma la stessa, confrontata con tutte le altre emergenze istruttorie, è risultata poco attendibile. Non appare possibile che tre uomini non siano stati in grado di fermare MA né risultano in altro modo spiegabili le lesioni diagnosticate al IN in
Ospedale giudicate guaribili in giorni 8, se non con la violenta aggressione subita da parte di tutti gli imputati così come riferito dal IN e confermato dalla De VI.
Non Amnumen 1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, dall'esame degli elementi emersi dall'istruttoria svoltasi in sede penale (come ampiamente e puntualmente riportati nella compiuta ed esaustiva innanzi richiamata),
è emersa inconfutabilmente la responsabilità di Controparte 1 Controparte 2
CP 4 per la grave aggressione posta in essere ai danni di Controparte_3 e Pt 1
[...]
A corroborare quanto emerso dal procedimento penale di primo grado, giova evidenziare che nel referto del P.O. Pt 2 del 16.12.2012, prodotto in allegato alla citazione, i sanitari riscontrarono, ai danni del Pt 1 , contusione al viso e contusione all'emitorace sinistro, con prognosi di 8 giorni.
Le riportate policontusioni del IN sono compatibili con gli effetti di calci e pugni sferrati in varie zone del corpo durante l'aggressione, come sottolineato anche dal CTU.
Va dunque affermata la responsabilità dei convenuti per il fatto illecito posto in essere ai danni del
Pt 1 . 2.- Occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti da Parte 1
Va rilevato che l'attore, a seguito dell'aggressione subita, ha riportato "policontusioni e cioè contusioni polidistrettuali per il corpo con particolare riferimento al volto e al tronco".
Inoltre, nella relazione di CTU, si evidenzia: ...il traumatismo riportato in regione lombare dovette verosimilmente associarsi anche a distorsione del rachide per effetto del violento scuotimento contro una “una saracinesca dell'esercizio commerciale Eurorisparmio ingrosso e dettaglio" (cit. da atto di citazione dell'avv. Sarno del 12.09.2022) determinando anche la caduta al suolo della vittima.
Tali lesioni necessitarono di terapia medica, di trattamento ortesico con busto e di trattamento riabilitativo, come attestato da certificato di specialista fisiatra che ebbe a visitare il Pt 1 all'indomani dell'accesso in ospedale, obiettivando: "contusione emitorace sinistro da traumi contusivi" e "lombalgia da trauma".
Per quanto attiene allo stato attuale, è da ritenersi che la disfunzionalità antalgica lombare può, quanto meno in parte, ricondursi al trauma di cui è procedimento, così come i segni psicopatologici con manifestazioni d'ansia."
Ora, sulla base della valutazione operata dal C.T.U., Dott.ssa Persona 2 - le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale, in quanto fondate su un'attenta analisi della documentazione sanitaria in atti- tenuto conto che la disfunzionalità antalgica lombare e i segni psicopatologici con manifestazioni d'ansia sono da ricondurre agli accadimenti del 15.12.2012, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito dall'attore va calcolato come di seguito indicato:
-il danno biologico permanente nella misura del 5% (che, come chiarito dal CTU, a p. 13,
"corrisponde al target minimo previsto dagli orientamenti normativi per il solo disturbo dell'adattamento cronico lieve..";
- ITP al 75% per 12 giorni;
- ITP al 50% per 10 giorni;
- ITP al 25% per 8 giorni.
Circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez.
1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Ciò posto, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale (Cass. Sez. Un. 11.11.2008
n.26972, pienamente confermata da Cass. n. 20684/09, n. 16914/09, n. 10123/09), nonchè sulla scorta di quanto stabilito dal CTU, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare tale voce di danno non patrimoniale subito da Parte 1 utilizzando come riferimento la Tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2024.
Pt 1 aveva 37 anni) a titolo di Spettano, pertanto, a parte attrice (al momento del sinistro il danno biologico:
a) un danno da I.T.P. al 75% per giorni 12: euro 1.035,00
b) un danno da I.T.P. al 50% per giorni 10: euro 575,00
c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 8: euro 230,00
d) un danno biologico permanente del 5%: € 7.141,00.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, spetta all'attore, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, l'importo complessivo di € 8.981,00.
Non sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno tenuto conto del fatto che, come precisato dal CTU, sebbene si siano rilevati lievi esiti di carattere permanente, essi non hanno un peso estetico per la posizione e per le caratteristiche lievi, né possono avere influenza sulla vita di relazione, sulla situazione socio-familiare, delle abitudini di vita e delle attività svolte.
Non permane, inoltre, alcuna menomazione che possa in qualche misura usurare, impedire né limitare un lavoro futuro del periziando;
qualsivoglia attività lavorativa risulta compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità della periziando, della sua età e di ogni altra provata circostanza utile.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
In definitiva, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Pt 1 la complessiva somma di Euro 8.981,00.
,
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra con riferimento all'anno 2024, la somma anzidetta va rivalutata all'attualità: sulla somma ottenuta, devalutata alla data del sinistro (15.12.2012) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 15.12.2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, la CTU, a p. 9, ha precisato: “Si ritengono congrue le spese mediche sostenute con particolare riferimento a quelle relative ai trattamenti riabilitativi così come certificati da documentazione;
tra le spese sono annoverate anche quelle relative agli occhiali che risulta si siano rotti durante la aggressione nel corso della quale fu contuso anche il viso del
Pt 1 ".
All'attore debbono quindi essere riconosciute le spese mediche e non, documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad Euro 1.100,00 (segnatamente: fattura di euro 800,00 del 29.12.2021 con ricevuta di pagamento per sostituzione degli occhiali;
fattura ciclo terapie del 17.12.2012 di euro
300,00), oltre interessi dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo. 4.- Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 3559/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte 1
Controparte_3 e CP 4 in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 delle seguenti somme: favore di Parte 1
1.1) euro 8.981,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
1.2) euro 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi sino al soddisfo;
2) condanna Controparte_1 و Controparte_2 Controparte_3 e CP 4 in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in euro 572,00 per esborsi ed euro € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA, come per legge. 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte 1 Controparte_2
Controparte_3 e CP 4
Così deciso in Avellino, il 28.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3559/2022 R.G. avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale" e vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 1), rappresentato e dieso dall'Avv. Parte 1
Tranquillino Sarno;
attore
E
(C.F. (C.F. Controparte 1 C.F. 2 Controparte_2
), (C.F. C.F. 4
) e CP 4 Controparte_3 C.F. 3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Annantonia Romano;
(CF: C.F. 5 convenuti
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell' 8.4.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione conveniva in giudizio innanzi Con atto di citazione notificato il 13/09/2022, Parte 1 al Tribunale di Avellino Controparte_1 Controparte 2 Controparte 3 e CP 4 all'uopo esponendo: che in data 14.02.2017 esso attore, stimato medico, sporgeva denuncia-querela nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 e Controparte 1
CP 4
Che decreto di citazione emesso dal Tribunale Penale di Avellino in data 06.03.2018,
Controparte 1 Controparte 3 Controparte 2 CP 4 e venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali ex art. 582 e 585 cod. pen., perchè in Mercogliano (AV) il 16.12.2012 cagionavano, mediante percosse, coniuge di Controparte_1 da cui lesioni personali al dott. Parte 1 viveva separato di fatto da diversi mesi;
che i convenuti, dopo essersi introdotti clandestinamente nello stabile in cui era ubicato l'appartamento di una amica del dr. Pt 1 , tale Persona 1 in Mercogliano, aggredivano lo stesso attore sul pianerottolo dell'abitazione di quest'ultima colpendolo violentemente a calci e pugni, filmando tale aggressione e, in particolare, CP 1
[...] rompeva anche gli occhiali da vista dell'attore; che con sentenza n. 504/2021 del 16.06.2021 il Tribunale di Avellino dichiarava “gli imputati responsabili del reato ascritto al capo A) (lesioni personali) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, li condanna ciascuno alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre alle spese processuali" nonché "..in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita da liquidare in separata sede oltre alla spese di lite"; che avverso la sentenza veniva proposto appello innanzi alla Corte di Appello Penale di
Napoli, la quale, con sentenza del 28.04.2022, dichiarava il non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato, dando atto in motivazione che "non vi sono elementi per il proscioglimento nel merito degli imputati, non risultando evidente la prova della loro innocenza alla luce delle emergenze dell'attività istruttoria del giudizio di primo grado.".
Tanto permesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare che i sigg. Controparte 1 Controparte_2 e CP_4 Controparte_3
[...] sono tenuti a rispondere delle conseguenze risarcitorie del fatto illecito da loro posto in essere, accertato con sentenza penale del 16.06.2021, resa dal Tribunale di Avellino;
2) per l'effetto, condannare i sigg. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 e di tutte leCP_4 in solido tra di loro, al risarcimento in favore del dott. Parte 1 diverse voci di danno patrimoniale e non patrimoniale patito, come in atti meglio richiamate e descritte, per complessivi euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU, ovvero, in via equitativa a mente dell'art. 1226 cod. civ., nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile o difficile la precisa determinazione dei danni stessi;
3) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e compensi di lite.".
Istaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.2.2023 si costituivano in giudizio Controparte 1 Controparte 2 Controparte_3 e CP 4 il quali eccepivano l'inammissibilità della domanda, in quanto l'attore limitava l'oggetto del giudizio alla sola quantificazione del danno e non all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. Deducevano in particolare gli attori che la Corte di Appello di Napoli dichiarava il reato estinto per prescrizione già prima della pronuncia di primo grado e revocava le statuizioni civili, sicché l'attore doveva provare in sede civile sia l'an che il quantum del risarcimento. Eccepivano inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la decorrenza del termine quinquennale dal giorno in cui il fatto si era verificato, giacché i fatti si verificavano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre dell'anno 2012, mentre l'atto di citazione veniva notificato il 13 settembre 2022. Invero, l'attore precisava che nel caso di specie non operava la prescrizione lunga in tema di reati, in assenza di un fatto penalmente accertato. Eccepivano, infine,
l'infondatezza della domanda attorea a causa l'insussistenza degli elementi costituitivi del fatto illecito ex art. 2043 c.c. perTanto premesso, i convenuti chiedevano: "1) in via preliminare, inammissibilità della domanda la dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato a seguito di sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Napoli n.5675 del 28/04/22. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'art. 654
c.p.p., è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale. 2) Ai sensi dell'art. 2947
Codice Civile e di ogni altra norma relativa, dichiarare estinto, per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato l'assunto e contestato diritto al risarcimento del danno azionato ex adverso, considerato che i fatti per i quali l'attore agisce si sono verificati nella notte tra il 15 ed 16 dicembre dell'anno 2012 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 13 settembre 2022 e che parte attorea non ha mai provveduto ad alcun atto interrutTivo. 3) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque rigettare per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, nonché per tutte le causali esposte nel presente atto, ogni avversa domanda;
4) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio..".
Disposta ed espletata CTU, all'udienza del 8.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, in quanto quest'ultimi si sono costituiti tardivamente il 24/2/23 e cioè oltre il termine indicato in citazione per la prima udienza di comparizione, fissata per il 5/1/23 (art. 166 c.p.c.), il cui rispetto è funzionale a non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., ossia le decadenze previste per la proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni in senso stretto, in cui sia annovera l'eccezione di prescrizione.
Venendo poi al merito ed al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza penale n. 504/2021 emessa in data 8.3.2021 dal Tribunale di Avellino, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
5675/2022, non impugnata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di CP_1
[...] Controparte_3 e CP 4 per il reato a loro ascritto Controparte 2
,
perché estinto per intervenuta prescrizione e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con cui essi erano stati condannati al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, odierno attore, da liquidarsi in separata sede.
Non può dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nondimeno, ferma restando l'insussistenza di un giudicato penale, va rammentato che "il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza" (Cass.22200/2010).
Si è precisato che " in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza 66
di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità può trarre elementi di
...
convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente" (Cass. 14570/2017). Ancora, da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile..." (Cass. 9957/2025).
Orbene, dalle risultanze del processo penale, pienamente utilizzabili in questa sede, è incontrovertibilmente emerso che, in data 15.12.2012, in Mercogliano, il Pt 1 fu vittima di una violenta aggressione perpetrata dai convenuti e avvenuta alla presenza di Persona 1
Si richiamano nella presente sede gli esiti dell'istruttoria penale, come compiutamente riportati nella motivazione della sentenza n. 504/2021 e riscontrabili attraverso la disamina dei verbali di dibattimento prodotti dall'attore:
La parte civile, IN NN, riferisce che intorno alla mezzanotte del 15 dicembre del 2012, mentre riaccompagnava a casa un'amica, De VI DR, si imbatteva nella moglie EB
MA. accompagnata dai fratelli e da RA NI, all'epoca fidanzato con la sorella di
MA, che lo aggredirono a calci, schiaffi e pugni. Più puntualmente, il signor IN riferisce che in quel periodo era in procinto di separarsi dalla moglie con la quale non viveva più sotto lo stesso tetto con decorrenza dal mese di settembre. Quella sera aveva deciso di uscire con la signora
De VI, all'epoca sua amica e solo in futuro diventata la sua compagna di vita;
terminata la serata, la stava riaccompagnando a casa in via De CU in Mercogliano. Giunti sotto il portone, entrò nel parcheggio interrato del Condominio e l'accompagnò fino al primo piano sul suo pianerottolo;
al momento di salutarla, sputarono sulla rampa di scale del piano superiore tutti i familiari della moglie e la moglie medesima. Costoro, nello specifico la moglie MA, i fratelli di costei,
EN ed SS e RA NI, lo avevano sicuramente pedinato ed, avendolo visto in compagnia di una donna, erano furtivamente entrati nel palazzo ed avevano atteso che i due entrassero per poi sorprenderli insieme. Appena videro infatti il IN gli si avventarono tutti e quattro contro. Prima la moglie gli assestò un violento schiaffo facendogli cadere gli occhiali dal naso e poi anche gli altri tre, alcuni dei quali avevano anche ripreso con una piccola telecamera e con il telefono le primissime scene dell'aggressione, cominciarono a dargli calci, pugni e schiaffi. A quella violenza assisteva anche la De VI che fu prontamente messa al sicuro dal IN che la spinse all'interno dell'appartamento per poi chiudersi la porta alle spalle. La De VI era spaventata e contemporaneamente preoccupata della confusione che si stava creando nel suo palazzo;
per questo motivo urlò ai 4 soggetti di uscire. A quelle parole, tutti e quattro gli imputati, preceduti giù per le scale dal IN, lasciarono il palazzo per precipitarsi per strada dove continuarono ad assestare calci e pugni al IN, fino a bloccarlo con le spalle contro al vetrata di un negozio. Prima che ciò accadesse, la parte civile impaurita, mentre correva nell'intento di sfuggire ai suoi aggressori, riuscì a contattare telefonicamente il cognato, De UC NT, che sopraggiunse poco dopo che i quattro imputati, terminata la loro condotta aggressiva, si furono dileguati.
Accompagnato dal De UC il IN si recò prima in Ospedale, dove venne diagnosticata
"contusione al viso e contusione emitorace sx" per poi ritornare sul luogo dei fatti presso l'abitazione della De VI. Costei gli riferì che i quattro aggressori poco dopo la fuga dal palazzo, vi erano ritornati e sul pianerottolo della sua abitazione avevano urlato contro la porta chiusa della donna, minacciandola ed ingiuriandola per poi andar via definitivamente. Tale episodio fu ribadito dalla De VI in dibattimento oltre ad essere confermata tutta la precedente dinamica della condotta aggressiva, dal momento dell'appostamento dei quattro sulla rampa di scale di fronte al suo appartamento, fino alla fuga di tutti giù per le scale all'inseguimento del IN. Le espressioni usate in più occasioni da De VI DR sono le seguenti: "la moglie cominciava a strattonarlo dicendo sono tua moglie!... schiaffi in faccia all'infinito....cominciarono a picchiarlo selvaggiamente...come in un far west... come in un film di Bud Spencer, prima di scappare via per salvare la pelle..." Con quest'ultima espressione la donna fa riferimento alla corsa giù per le scale del suo amico IN NN. DR dice di essersi affacciata dal balcone e di aver visto tutti gli imputati corrergli dietro. Dopo un breve momento di calma, i quattro aggressori, riferisce ancora la donna, ritornarono sui loro passi e, rientrando nel palazzo, fino alla porta del suo appartamento, le urlarono contro una serie di minacce impedendole di uscire. Per tali accadimenti, riferisce ancora la De VI, fu indetta nei giorni successivi un'assemblea condominiale non solo per poter deliberare all'unanimità di sporgere denuncia/querela per invasione di domicilio, ma anche per poter apporre un cancello al vano interrato adibito a garage del condominio. La donna riferisce inoltre che il trambusto nella rampa delle scale quella notte fu tale da svegliare molti condomini che si sporsero sull'uscio per capire cosa stesse accadendo. Furono sentite in dibattimento le condomine
FE AN e Di LO AR le quali confermarono di aver visto tutte quelle persone inseguire giù per le scale il IN.
Il teste De UC NT riferirà di aver soccorso il cognato IN NN e di aver da costui appreso, nell'immediatezza di quanto accaduto, di essere stato aggredito sia dalla moglie che dai fratelli e dal cognato di costei ed inoltre di averlo trovato con il viso rosso ed alterato dalle botte ricevute. Al contrario, gli imputati, MA, EN e RA NI, resero, in sede di esame, una versione dei fatti totalmente differente;
MA riferì di aver appreso in data 15 dicembre 2012 da un amico, un certo Pisano NT, che il marito la tradiva. Il Pisano le riferiva telefonicamente che il marito era in compagnia della De VI ed allora MA gli chiese di non perderlo di vista per tutto il pomeriggio nelle more che lei potesse arrivare ad Avellino da Caserta dove viveva. Giunta in tarda serata in quel di Mercogliano, si incontrò con l'amico Pisano NT che nelle more non aveva mai perso di vista il IN indicando alla donna del suo ingresso in quel condominio di via
NT De CU. Fu allora che la donna, accompagnata nel viaggio da Caserta a Mercogliano in automobile dai suoi due fratelli e dal cognato RA NI, decise di entrare in quel palazzo, sempre accompagnata dai suoi familiari, per poter parlare faccia a faccia con il marito. Il portone di quel palazzo era aperto ed anche dal piano interrato era possibile entrare liberamente trattandosi ancora di un palazzo in corso di costruzione ed abitato da pochissime famiglie. Una volta incontrato il marito, sulle scale davanti casa della De VI, le fu impossibile, al cospetto di tanta “strafottenza" dell'uomo, trattenersi dal mollargli uno schiaffo, ma quello, assicura l'imputata, fu l'unico gesto di violenza né i fratelli toccarono mai il IN. Dopo lo schiaffo inferto al marito, MA ebbe un mancamento e fu soccorsa dalla signora De VI ed il IN, riferisce ancora MA, ne approfittò per scappare via. Fu allora che MA, ripresasi dal malore, lo inseguì per parlargli ma senza mai aggredirlo fisicamente, mentre i suoi fratelli ed il cognato correvano dietro di lei per fermarla ma senza riuscirvi. La medesima versione dei fatti venne poi resa in sede di esame sia da
EN che da SS e NI RA, ma la stessa, confrontata con tutte le altre emergenze istruttorie, è risultata poco attendibile. Non appare possibile che tre uomini non siano stati in grado di fermare MA né risultano in altro modo spiegabili le lesioni diagnosticate al IN in
Ospedale giudicate guaribili in giorni 8, se non con la violenta aggressione subita da parte di tutti gli imputati così come riferito dal IN e confermato dalla De VI.
Non Amnumen 1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, dall'esame degli elementi emersi dall'istruttoria svoltasi in sede penale (come ampiamente e puntualmente riportati nella compiuta ed esaustiva innanzi richiamata),
è emersa inconfutabilmente la responsabilità di Controparte 1 Controparte 2
CP 4 per la grave aggressione posta in essere ai danni di Controparte_3 e Pt 1
[...]
A corroborare quanto emerso dal procedimento penale di primo grado, giova evidenziare che nel referto del P.O. Pt 2 del 16.12.2012, prodotto in allegato alla citazione, i sanitari riscontrarono, ai danni del Pt 1 , contusione al viso e contusione all'emitorace sinistro, con prognosi di 8 giorni.
Le riportate policontusioni del IN sono compatibili con gli effetti di calci e pugni sferrati in varie zone del corpo durante l'aggressione, come sottolineato anche dal CTU.
Va dunque affermata la responsabilità dei convenuti per il fatto illecito posto in essere ai danni del
Pt 1 . 2.- Occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti da Parte 1
Va rilevato che l'attore, a seguito dell'aggressione subita, ha riportato "policontusioni e cioè contusioni polidistrettuali per il corpo con particolare riferimento al volto e al tronco".
Inoltre, nella relazione di CTU, si evidenzia: ...il traumatismo riportato in regione lombare dovette verosimilmente associarsi anche a distorsione del rachide per effetto del violento scuotimento contro una “una saracinesca dell'esercizio commerciale Eurorisparmio ingrosso e dettaglio" (cit. da atto di citazione dell'avv. Sarno del 12.09.2022) determinando anche la caduta al suolo della vittima.
Tali lesioni necessitarono di terapia medica, di trattamento ortesico con busto e di trattamento riabilitativo, come attestato da certificato di specialista fisiatra che ebbe a visitare il Pt 1 all'indomani dell'accesso in ospedale, obiettivando: "contusione emitorace sinistro da traumi contusivi" e "lombalgia da trauma".
Per quanto attiene allo stato attuale, è da ritenersi che la disfunzionalità antalgica lombare può, quanto meno in parte, ricondursi al trauma di cui è procedimento, così come i segni psicopatologici con manifestazioni d'ansia."
Ora, sulla base della valutazione operata dal C.T.U., Dott.ssa Persona 2 - le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale, in quanto fondate su un'attenta analisi della documentazione sanitaria in atti- tenuto conto che la disfunzionalità antalgica lombare e i segni psicopatologici con manifestazioni d'ansia sono da ricondurre agli accadimenti del 15.12.2012, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito dall'attore va calcolato come di seguito indicato:
-il danno biologico permanente nella misura del 5% (che, come chiarito dal CTU, a p. 13,
"corrisponde al target minimo previsto dagli orientamenti normativi per il solo disturbo dell'adattamento cronico lieve..";
- ITP al 75% per 12 giorni;
- ITP al 50% per 10 giorni;
- ITP al 25% per 8 giorni.
Circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez.
1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Ciò posto, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale (Cass. Sez. Un. 11.11.2008
n.26972, pienamente confermata da Cass. n. 20684/09, n. 16914/09, n. 10123/09), nonchè sulla scorta di quanto stabilito dal CTU, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare tale voce di danno non patrimoniale subito da Parte 1 utilizzando come riferimento la Tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2024.
Pt 1 aveva 37 anni) a titolo di Spettano, pertanto, a parte attrice (al momento del sinistro il danno biologico:
a) un danno da I.T.P. al 75% per giorni 12: euro 1.035,00
b) un danno da I.T.P. al 50% per giorni 10: euro 575,00
c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 8: euro 230,00
d) un danno biologico permanente del 5%: € 7.141,00.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, spetta all'attore, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, l'importo complessivo di € 8.981,00.
Non sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno tenuto conto del fatto che, come precisato dal CTU, sebbene si siano rilevati lievi esiti di carattere permanente, essi non hanno un peso estetico per la posizione e per le caratteristiche lievi, né possono avere influenza sulla vita di relazione, sulla situazione socio-familiare, delle abitudini di vita e delle attività svolte.
Non permane, inoltre, alcuna menomazione che possa in qualche misura usurare, impedire né limitare un lavoro futuro del periziando;
qualsivoglia attività lavorativa risulta compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità della periziando, della sua età e di ogni altra provata circostanza utile.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
In definitiva, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Pt 1 la complessiva somma di Euro 8.981,00.
,
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra con riferimento all'anno 2024, la somma anzidetta va rivalutata all'attualità: sulla somma ottenuta, devalutata alla data del sinistro (15.12.2012) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 15.12.2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, la CTU, a p. 9, ha precisato: “Si ritengono congrue le spese mediche sostenute con particolare riferimento a quelle relative ai trattamenti riabilitativi così come certificati da documentazione;
tra le spese sono annoverate anche quelle relative agli occhiali che risulta si siano rotti durante la aggressione nel corso della quale fu contuso anche il viso del
Pt 1 ".
All'attore debbono quindi essere riconosciute le spese mediche e non, documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad Euro 1.100,00 (segnatamente: fattura di euro 800,00 del 29.12.2021 con ricevuta di pagamento per sostituzione degli occhiali;
fattura ciclo terapie del 17.12.2012 di euro
300,00), oltre interessi dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo. 4.- Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 3559/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte 1
Controparte_3 e CP 4 in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 delle seguenti somme: favore di Parte 1
1.1) euro 8.981,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
1.2) euro 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi sino al soddisfo;
2) condanna Controparte_1 و Controparte_2 Controparte_3 e CP 4 in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in euro 572,00 per esborsi ed euro € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA, come per legge. 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte 1 Controparte_2
Controparte_3 e CP 4
Così deciso in Avellino, il 28.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri