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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21/2021 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Rago in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliato;
- ATTORE -
E
(già incorporante Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 [...]
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso Controparte_5
dall'avv. Romina Avigliano in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO –
NONCHÉ
Controparte_6
- CONVENUTO CONTUMACE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009 - applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge (4 Luglio 2009) per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 secondo comma della legge n. 69 del 2009 -, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-12-2020 e in data 31-12-2020
[...]
agiva in giudizio nei confronti di e di Pt_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_6
patrimoniale subito in seguito ad un sinistro stradale occorsogli mentre scendeva dal veicolo sul quale viaggiava come terzo trasportato.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 25-2-2018, alle ore 21,00 circa, mentre stava scendendo dall'autovettura
Lancia YB targata BR543MB di proprietà e condotta da e Controparte_6
assicurata per la RCA presso la in corrispondenza Controparte_1
del civico n. 8 di Viale Europa a Palazzo San Gervasio, era caduto a terra;
- il sinistro si era verificato perchè il conducente del veicolo, quando l'attore non era ancora completamente sceso dall'autovettura, aveva proceduto in retromarcia e lo aveva urtato con lo sportello, facendolo cadere;
2 - soccorso nell'immediatezza del fatto, era stato accompagnato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Melfi, dove gli era stata diagnosticata una “frattura mediale del collo del femore a destra”, con conseguente ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi con tre viti metalliche”;
- in data 3-3-2018 era stato dimesso con prescrizione di terapia riabilitativa a letto, divieto assoluto di carico e utilizzo di due bastoni canadesi;
- nel decorso clinico fino al 18-9-2018 si era sottoposto al trattamento riabilitativo per gli arti inferiori, ad indagini radiografiche del bacino e visite specialistiche di controllo;
- dal sinistro gli erano derivati sia danni non patrimoniali che danni patrimoniali: quanto ai primi, il dott. , presso il quale si era sottoposto a perizia Persona_1
medico-legale, aveva accertato che l'attore aveva subito un danno biologico sia in termini di invalidità temporanea (120 giorni di invalidità temporanea assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 60%) sia in termini di postumi permanenti nella misura del 18% (dolori dell'anca destra con lombalgia da ipometria dell'arto inferiore destro e facile stancabilità nella deambulazione), ai quali si aggiungeva il danno morale per i disagi sofferti, quantificabile nella misura di un terzo del danno biologico patito;
quanto ai danni patrimoniali, egli aveva sostenuto esborsi per cure mediche per l'importo complessivo di euro
2.604,79;
- in data 6-3-2018 e in data 28-11-2019 a mezzo Pec aveva formulato nei confronti di una richiesta di risarcimento, che era Controparte_3
rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che Controparte_1
e venissero condannati in solido fra loro al risarcimento in
[...] Controparte_6
suo favore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura
3 quantificata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del fatto dannoso fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-2-2021 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione sia sotto il profilo della vocatio in ius in ragione dell'assoluta incertezza della data di udienza individuata in un giorno anteriore alla data di notifica dell'atto stesso sia sotto il profilo della editio actionis in considerazione dell'indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito chiedeva l'integrale rigetto della domanda, in quanto infondata sotto il profilo dell'an debeatur: in particolare, deduceva il difetto di prova della riconducibilità causale dei danni lamentati al sinistro, del quale contestava non soltanto la ricostruzione, ma anche la verificazione stessa, evidenziando che l'attore aveva prospettato nell'atto introduttivo una ricostruzione dei fatti non corrispondente alle dichiarazioni dallo stesso rese ai sanitari del Pronto Soccorso di Melfi, in base alle quali la caduta sarebbe stata causata dalla presenza di ghiaccio sulla strada;
inoltre, evidenziava che la discordanza tra le circostanze allegate dall'attore e la reale dinamica del sinistro era confermata dai dati di registrazione del dispositivo satellitare di cui era dotato il veicolo assicurato, dai quali emergeva chiaramente che nell'orario di verificazione dell'incidente indicato dall'attore (ore 21,00) l'autovettura non si trovava nel Comune di Palazzo
San Gervasio, ma sulla Superstrada Oraziana all'altezza di Ripacandida;
infine, sotto il profilo del quantum debeatur, contestava la quantificazione del danno biologico, sovrastimato rispetto alle lesioni personali riportate nell'incidente e negava la sussistenza del danno morale, il cui riconoscimento avrebbe costituito una ingiustificata duplicazione del risarcimento.
4 Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale Controparte_6
notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Il Giudice, rilevata la mancata attivazione prima della instaurazione del giudizio del procedimento di negoziazione assistita, il cui esperimento è obbligatorio nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, assegnava all'attore il termine di quindici giorni per la comunicazione ai convenuti dell'invito alla negoziazione assistita.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletati gli interrogatori formali dell'attore e del convenuto e la prova testimoniale richiesta dall'attore, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Aprile
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta sul presupposto dell'assoluta incertezza della data di udienza individuata nel giorno 14 Aprile 2020, anteriore rispetto alla data di notifica dell'atto introduttivo e sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto della domanda, con la precisazione che per il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto sancito dall'articolo 156 terzo comma c.p.c. la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice ha sanato comunque l'eventuale nullità dell'atto di citazione, che, pertanto, deve essere vagliata soltanto ai fini della valutazione della correttezza della dichiarazione di contumacia del convenuto Controparte_6
Quanto al vizio inerente alla vocatio in ius, a fronte della lettera del primo comma dell'articolo 164 c.p.c., che sanziona con la nullità il vizio afferente alla vocatio in ius determinato dall'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione
5 (La citazione è nulla… se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida” (si veda in tal senso Corte di cassazione ordinanza n. 790 del 2021), ribadendo in tal modo il principio già espresso precedentemente dagli stessi interpreti in forza del quale affinché ricorra la causa di nullità prevista dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., deve aversi totale mancanza della data dell'udienza di comparizione davanti al Giudice istruttore, a cui è equiparabile
l'assoluta incertezza sulla medesima con la precisazione che è compito del
Giudice del merito esaminare se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della udienza di comparizione (si vedano Corte di cassazione n. 15498 del 2004 e Corte di cassazione n. 6107 del 2006).
Facendo applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie non può ritenersi inficiato l'atto di citazione dalla erronea indicazione della data di udienza di comparizione come 14 Aprile 2020 in luogo di 14 Aprile 2021, dal momento che appare evidente, proprio in considerazione della data di redazione e di notifica dell'atto introduttivo, collocate alla fine del mese di Dicembre del 2020, che l'attore abbia per mero errore indicato il 14 Aprile 2020 come data fissata per la prima udienza di comparizione in luogo del 14 Aprile 2021: l'erronea indicazione dell'anno, infatti, non appare tale da rendere assolutamente incerta la data di udienza, che il convenuto avrebbe potuto individuare interpretando i menzionati
6 riferimenti temporali con la diligenza minima ed il normale buon senso.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicuratrice per vizio dell'editio actions imputabile all'assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda deve essere disattesa, posto che non è necessario ai fini della esatta individuazione del petitum che caratterizza la domanda la quantificazione monetaria della pretesa azionata in tutti i casi in cui nell'atto di citazione siano indicati i titoli da cui la stessa pretesa trae fondamento, sicché in tal modo il convenuto venga posto nelle condizioni di apprestare un'adeguata difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7074 del 2005 e Corte di cassazione n. 12567 del 2009): nel caso di specie, avuto riguardo non soltanto alle conclusioni, ma anche alla parte espositiva dell'atto introduttivo, appare corretto affermare che l'attore, pur in assenza di specifica quantificazione delle singole voci di danno, abbia individuato con sufficiente determinatezza l'oggetto della domanda, chiedendo il risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale e fornendo elementi sufficienti per la quantificazione degli stessi.
Infine, sempre in via preliminare rispetto all'esame nel merito della domanda è necessario delinearne la qualificazione giuridica sulla base delle circostanze allegate dall'attore a fondamento della pretesa risarcitoria azionata:
[...]
agendo direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, Pt_1
ha dedotto in giudizio che, mentre scendeva dall'autovettura Lancia YB di proprietà di dallo stesso condotta e assicurata per la RCA con Controparte_6
era caduto rovinosamente a terra, riportando delle Controparte_1
lesioni, a causa del comportamento del conducente del mezzo, che aveva spostato in retromarcia il veicolo, urtandolo con lo sportello mentre ancora non era completamente sceso dall'auto.
7 La legge attribuisce al terzo trasportato un duplice mezzo di tutela: l'azione diretta disciplinata dall'articolo 141 e l'azione diretta ordinaria disciplinata dall'articolo
144 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005.
L'articolo 141 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di fornire al terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale uno strumento di tutela snello ed efficace in attuazione del principio vulneratus ante omnia reficiendus, consente allo stesso di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
La ratio della norma, quindi, è quella di privilegiare in tema di allocazione del rischio l'interesse del terzo trasportato ad avvalersi di uno strumento di tutela snello ed aggiuntivo, che gli consente di rivolgersi al soggetto a lui sicuramente noto (assicuratore del vettore) e lo esonera dall'onere della prova circa la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente: il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno, nei limiti del massimale minimo di legge, dall'assicuratore del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (accertamento che è differito alla fase successiva di rivalsa fra le compagnie assicuratrici) sulla base della dimostrazione del mero nesso di causalità fra la circolazione del veicolo assicurato e l'evento lesivo nel senso che può limitarsi a dimostrare che si è verificato un incidente nel quale è rimasto coinvolto il veicolo assicurato sul quale egli viaggiava come terzo trasportato.
La prevalente giurisprudenza di legittimità con orientamento che è stato confermato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite e che appare condivisibile, in quanto conforme al dettato normativo esclude che il terzo trasportato possa ricorrere all'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni al di fuori delle ipotesi in cui nel sinistro siano stati coinvolti, pur in
8 mancanza di una collisione, almeno due veicoli (in tal senso Corte di cassazione n. 25033 del 2019, Corte di cassazione n. 17963 del 2021 e Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 35318 del 2022).
A tale conclusione si perviene sulla base della valorizzazione del tenore letterale della norma dettata dall'articolo 141, che al comma 1 consente al terzo di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e, ai commi 3 e 4, prevede che l'impresa di assicurazione del responsabile civile possa intervenire nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, e che l'assicuratore che ha pagato abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile: il riferimento testuale ad una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro e a due diverse imprese di assicurazione non ha valenza meramente descrittiva, ma costituisce un indice significativo della volontà del legislatore di circoscrivere l'esperibilità dell'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni nell'ipotesi di coinvolgimento nell'incidente di almeno due veicoli.
Al dato testuale si aggiunge, poi, un'argomentazione di natura logica: se la norma in questione assicura una tutela rafforzata al terzo trasportato, in quanto gli consente di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del sinistro, la cui ricostruzione potrebbe ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria, non vi sarebbe ragione di ammettere il ricorso alla tutela rafforzata e celere ivi prevista nel caso in cui il veicolo coinvolto nell'incidente sia soltanto quello sul quale viaggiava il danneggiato.
9 Pertanto, qualora nell'incidente sia rimasto coinvolto soltanto il veicolo sul quale il danneggiato viaggiava, deve escludersi l'operatività dell'azione diretta prevista dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni.
D'altra parte, però, la previsione della tutela rafforzata apprestata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni non priva il terzo trasportato della possibilità di esercitare l'azione diretta ordinaria nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile prevista dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni, come può desumersi dallo stesso dettato normativo (l'articolo 141 prevede la possibilità per l'assicuratore del responsabile civile di intervenire volontariamente nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, e consente al terzo trasportato di chiedere all'assicuratore del responsabile civile il risarcimento del danno eccedente il massimale minimo previsto dalla legge) né della possibilità di esercitare l'azione risarcitoria ordinaria disciplinata dall'articolo 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile (si vedano sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2008 e la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del
2008), purché ne ricorrano gli elementi costitutivi.
Alla luce delle considerazioni suesposte e delle circostanze dedotte dall'odierno danneggiato - trasportato sull'unico veicolo coinvolto nel sinistro -, che ha allegato il danno, il nesso di causalità tra le lesioni subite e l'incidente, oltre che la responsabilità esclusiva del vettore nella causazione del sinistro, l'azione proposta da nei confronti della compagnia assicuratrice e del Parte_1
responsabile civile, deve essere qualificata come azione diretta ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle assicurazioni.
A completare il quadro normativo di riferimento concorre l'articolo 2054 primo comma c.c., che, nel disciplinare le ipotesi di responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale, introduce una presunzione di colpa a carico del conducente
10 di veicolo senza guida di rotaie, il quale, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale disposizione, letta in combinato con l'articolo 144 del Codice delle assicurazioni, concorre a delineare un regime di responsabilità la cui peculiarità si sostanzia nel fatto che l'evento dannoso derivante dalla circolazione del veicolo è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità a carico del conducente e in una tutela rafforzata in termini probatori per il danneggiato, il quale sul piano assertivo dovrà allegare la responsabilità del conducente del veicolo su cui era trasportato e sul piano probatorio dovrà provare soltanto il danno e il nesso di causalità con la circolazione del veicolo, mentre graverà sul vettore l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, approfondendo i rapporti tra le diverse azioni poste a tutela del terzo trasportato previste dagli articoli 141 e 144 del
Codice delle assicurazioni, ha confermato tale impostazione, precisando che “nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'articolo 141. Ai sensi dell'articolo 2054 comma 1 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno e il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto di quanto previsto dall'articolo 141, mentre spetta al vettore di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'articolo 141. ... Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri 9 veicoli coinvolti nel sinistro, è
11 dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c." (si veda in tal senso
Corte di cassazione sentenza n. 17693 del 2017, richiamata anche nella recente ordinanza della Corte di cassazione n.1044 del 2024).
Così ricostruito il perimetro normativo di riferimento dell'azione proposta dall'attore, a fronte delle peculiari circostanze del sinistro che si sarebbe verificato, secondo la prospettazione attorea, al momento della discesa del terzo trasportato dal veicolo, si rende necessario procedere ad un'ulteriore precisazione sul concetto di circolazione stradale.
Sul punto appare condivisibile il consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall'articolo 2054 c.c. (e, perciò, rilevante ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa), ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune sostanzialmente evocante l'idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di “circolazione stradale”, al di là della apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada pari al transito” e il termine “circolazione stradale” non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare l'inclusione della c.d.
“circolazione statica” nell'ambito dell'articolo 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) - prima ancora che dalle disposizioni del
12 C.d.S. - si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale (cfr.
Corte cost., 2-14 aprile 1969, n. 82), con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi.
E tanto vale anche per i danni verificatisi quando il veicolo trovasi al di fuori del possibile controllo del conducente, con il limite di quelli derivanti da causa autonoma sopravvenuta (quale il dolo del terzo) di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso (si veda in tal senso Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 8620 del 2015).
Riportando al caso concreto il concetto di circolazione stradale, così come delineato in via ermeneutica, appare evidente che le disposizioni relative al risarcimento dei danni da circolazione stradale possano trovare applicazione anche all'ipotesi in cui il sinistro si sia verificato al momento della discesa del passeggero dal veicolo fermo: infatti, se si sostiene che il conducente debba assicurare l'incolumità dei terzi non soltanto quando il veicolo sia in movimento, ma anche quando sia in sosta o quando i danni si verifichino mentre il veicolo si trovi al di fuori del proprio controllo, a maggior ragione deve ritenersi che lo stesso conducente sia tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare il passeggero quando questi stia salendo o scendendo dall'autovettura, controllando che i movimenti siano stati ultimati prima di ripartire.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare se le parti abbiano assolto i rispettivi oneri probatori, quello gravante sull'attore di provare il danno e il nesso di causalità con il sinistro causato dal vettore, e quello gravante su quest'ultimo di
13 provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al fine di superare la presunzione di colpa prevista a suo carico dall'articolo 2054 primo comma c.c.
Valorizzando le risultanze dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che, a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dalla compagnia assicuratrice, l'attore non abbia fornito riscontri probatori circa l'effettiva verificazione del sinistro.
La ricostruzione del sinistro prospettata dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria risulta smentita in primo luogo dalla contraddittorietà delle versioni rese dallo stesso danneggiato al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi e nell'atto introduttivo del giudizio: mentre nel referto del
Pronto soccorso i sanitari del triage hanno completato la sezione relativa alla descrizione dell'evento, riportando che il paziente al momento dell'accesso aveva dichiarato che “mentre scendeva dall'auto a causa del ghiaccio scivolava battendo al suolo” (si veda il referto del Pronto Soccorso inserito nella cartella clinica prodotta nel fascicolo attoreo nell'allegato nominato “documentazione medica”), invece, nell'atto di citazione l'attore ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato mentre scendeva dal veicolo condotto da il quale, Controparte_6
facendo retromarcia quando il trasportato non ancora aveva completato la discesa dall'autovettura, lo urtava con lo sportello, causandone la caduta al suolo.
Premesso che il referto del Pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione espresse, e che il valore legale riguarda soltanto il dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione è stata effettivamente resa e
14 lo è stata con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare e che, pertanto, è coperta da fede privilegiata la circostanza riportata nel referto del Pronto soccorso che
[...]
al momento dell'accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di Melfi ha Pt_1
dichiarato ai sanitari di essere scivolato a causa della presenza di ghiaccio sulla sede stradale, invece alla dichiarazione dallo stesso resa in quella sede non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'articolo 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal Giudice del merito (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 20879 del 2024 e Corte di cassazione n. 16030 del 2020).
Pertanto, attribuita alla dichiarazione resa da ai sanitari del Parte_1
Pronto Soccorso la valenza di confessione stragiudiziale fatta a un terzo e, pertanto, liberamente apprezzabile dal Giudice ai sensi dell'articolo 2735 c.c., la stessa appare genuina proprio in quanto fornita nell'immediatezza del sinistro e, pertanto, risulta più credibile della versione narrata nell'atto di citazione. Né appare idonea ad inficiare la veridicità della prima ricostruzione fornita ai medici la dichiarazione sottoscritta dal paziente e indirizzata al Direttore Sanitario dell' di Melfi in data 28-2-2018 e, quindi, tre giorni dopo il ricovero, in Pt_2
cui si legge: “Preciso sotto la mia responsabilità di aver riferito nel triage la seguente dinamica dell'evento accadutomi e cioè: mentre scendevo dall'autovettura del sig. da lui stesso guidata, che si accingeva Controparte_6
a far manovra di parcheggio, involontariamente la macchina andava indietro colpendomi con lo sportello aperto facendomi cadere per terra” (si veda la dichiarazione a firma di inserita nella cartella clinica prodotta Parte_1
nel fascicolo attoreo nell'allegato nominato “documentazione medica”).
Tale rettifica non costituisce una mera precisazione di quanto già precedentemente
15 dichiarato ai sanitari, ma una nuova versione dell'accaduto, che descrive in modo del tutto differente il sinistro, escludendo qualsiasi riferimento alla presenza di ghiaccio sul fondo stradale: appare poco plausibile che il soggetto danneggiato, nell'immediatezza del sinistro, fosse in un tale stato di confusione, come pure paventato in sede di comparsa conclusionale dall'attore stesso, da fornire una versione completamente differente da quella resa tre giorni dopo l'evento; né la condizione di stress dovuta alla caduta è stata, comunque, tempestivamente allegata e provata in giudizio e, d'altra parte, lo stato di stress e di confusione risulta smentito dai dati emergenti dal referto del Pronto soccorso in cui i sanitari hanno constatato che il paziente al momento dell'ingresso era vigile e orientato nello spazio e nel tempo, sicchè non può ritenersi applicabile l'articolo 2732 c.c., che ammette la revoca della confessione quando si provi che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Ad inficiare la veridicità della ricostruzione dei fatti fornita in giudizio dal danneggiato ed a suffragare la dichiarazione dallo stesso resa ai sanitari del Pronto soccorso, poi, concorrono ulteriori elementi: quanto alle circostanze temporali di verificazione del sinistro, a fronte dell'allegazione contenuta nell'atto di citazione in base alla quale il sinistro si sarebbe verificato nella sera del 25-2-2018, alle ore
21,00 circa, all'altezza del civico n.8 di Viale Europa, nel comune di Palazzo San
Gervasio, la compagnia assicuratrice ha contestato specificamente tale circostanza, producendo in giudizio il report dei dati registrati dal dispositivo satellitare installato sul veicolo Lancia YB di proprietà di dal Controparte_6
quale risulta che alle ore 21,00 l'autovettura si trovava sulla Superstrada Oraziana, nel territorio di Ripacandida e non nel Comune di Palazzo San Gervasio, dove, invece, risultava essere passata alle ore 20,22 circa (si vedano i dati di registrazione riportati nell'allegato 10 del fascicolo di parte della
[...]
denominato certificati Alfa Evolution). Controparte_1
16 Posto che ai sensi dell'articolo 145 bis del Codice delle Assicurazioni private quando uno dei mezzi coinvolti in un sinistro risulta dotato di satellitare, le relative risultanze formano piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui le stesse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento ovvero la manomissione del dispositivo, nel caso di specie, in assenza di prova contraria fornita da parte dell'attore, i dati del satellitare montato sul veicolo assicurato forniscono un riscontro oggettivo che smentisce che l'autovettura alle ore 21,00 si trovasse nel Comune di Palazzo San
Gervasio, dove secondo la prospettazione attorea il sinistro si sarebbe verificato.
Inoltre, deve ritenersi inattendibile la deposizione resa dal testimone TE
, nipote di , il quale in antitesi con l'indicazione
[...] Parte_1
dell'orario delle ore 21,00 riportato nell'atto di citazione, ha dichiarato che il sinistro si era verificato alle ore 20,22, orario indicato dall'attore come orario di verificazione dell'incidente soltanto nella memoria istruttoria ex articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.a. depositata successivamente alla produzione in giudizio del report da parte della compagnia assicuratrice.
Da un lato, appare verosimile che l'attore abbia strumentalmente corretto l'orario del sinistro in un momento successivo all'introduzione del giudizio, per renderlo coincidente con i dati emersi dalla scatola nera del veicolo depositata dalla compagnia assicuratrice al momento della costituzione in giudizio e che, quindi, il testimone abbia reso una dichiarazione “compiacente” sul punto.
Per di più, a conferma che l'orario della caduta del danneggiato debba essere individuato nelle ore 21,00 (quando il veicolo non si trovava più nel Comune di
Palazzo San Gervasio) e che, comunque, non possa essere individuato nelle ore
20,22, il referto del Pronto Soccorso indica come orario di ingresso di
[...]
all'Ospedale di Melfi le ore 21,48, che non appaiono compatibili con la Pt_1
distanza fra Melfi e Palazzo San Gervasio, ove il sinistro si fosse verificato oltre
17 un'ora e mezza prima.
L'attendibilità del teste, infine, risulta inficiata anche dal complesso delle circostanze dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dal momento che appare inverosimile che un soggetto con frattura del femore riesca ad alzarsi dal luogo della caduta per poi recarsi, camminando, verso un'altra autovettura, la propria, per sedersi in attesa di farsi accompagnare al Pronto soccorso e per consentire al nipote e a suo fratello di recarsi in un altro paese per la cena a bordo della vettura che poco prima aveva causato la sua caduta (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale dell'udienza Testimone_1
dell'8-11-2024).
Né ai fini della prova del verificarsi del sinistro può essere attribuita rilevanza al comportamento processuale tenuto dal convenuto proprietario e Controparte_6
conducente del veicolo sul quale viaggiava al momento del Parte_1
fatto dannoso, il quale, pur non essendosi costituito in giudizio, è comparso in udienza a rendere interrogatorio formale.
In particolare, nel corso dell'interrogatorio formale il convenuto Controparte_6
ha reso dichiarazioni confessorie, confermando che alle ore 20,22, all'altezza del civico corrispondente all'abitazione di prima che egli Parte_1
chiudesse lo sportello, aveva proceduto nella manovra di retromarcia, urtandolo e facendolo cadere a terra;
inoltre, il convenuto ha confermato di aver accompagnato l'attore al Pronto Soccorso con una vettura diversa dalla propria, che, invece, aveva prestato al teste e al fratello dell'attore Testimone_1
affinché si recassero a NO e a BA (si vedano le dichiarazioni rese dal convenuto nel corso dell'interrogatorio formale e riportate nel Controparte_6
verbale dell'udienza del 24-1-2024).
Dal momento che ha confermato in giudizio di aver causato la Controparte_6
caduta di , deve riconoscersi a tali dichiarazioni natura di Parte_1
18 confessione giudiziale ai sensi dell'articolo 2730 c.c. e ai sensi dell'articolo 2733 secondo comma c.c. deve ritenersi che esse formano piena prova contro colui che le ha rese, con la conseguenza che dovrebbero considerarsi idonee a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda di risarcimento nei confronti del proprietario e conducente del veicolo.
Però, la singolare situazione che verrebbe a crearsi, ovvero di una pronuncia di rigetto nei confronti dell'assicuratore e di una pronuncia di accoglimento nei confronti dell'assicurato nel medesimo giudizio, merita di essere approfondita alla luce della giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 10311 del 2006 resa a Sezioni Unite si è pronunciata in una ipotesi affine a quella oggetto del presente giudizio, occupandosi della estensibilità all'assicuratore dell'efficacia probatoria della confessione stragiudiziale resa dall'assicurato e della possibilità che si giunga ad un differente esito del giudizio per i due soggetti convenuti, litisconsorti necessari: in particolare, le Sezioni Unite hanno composto in via definitiva il contrasto tra i precedenti orientamenti che si erano formati in merito alla possibilità che si giungesse ad una decisione non unica per tutte le parti che dovessero necessariamente partecipare al giudizio, esprimendo il principio in forza del quale nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano e, pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve
19 escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del
1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (si veda in senso conforme anche la più recente pronuncia della Corte di cassazione n. 25770 del
2019).
Facendo applicazione dei richiamati principi deve, pertanto, concludersi che nella fattispecie oggetto del presente giudizio la confessione resa in sede di interrogatorio formale da alla luce del complessivo compendio Controparte_6
probatorio raccolto nel corso del giudizio, non possa costituire prova utile a fondare la pretesa risarcitoria neppure nei confronti del responsabile civile, al quale, in quanto litisconsorte necessario, si estende la pronuncia favorevole di rigetto che deve essere adottata nei confronti della convenuta
[...]
non avendo l'attore, sul quale gravava il relativo onus Controparte_1
probandi, fornito la dimostrazione del verificarsi dell'incidente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attore e le stesse seguono il principio della soccombenza e, Controparte_1
20 pertanto, devono essere poste a carico di e devono essere Parte_1
liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'attore e il convenuto la mancata Controparte_6
costituzione in giudizio di quest'ultimo rende ultronea la pronuncia sulle spese processuali in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali
a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
21 diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 29-12-2020 e in data 31-12-2020, da Parte_1
nei confronti di e ogni contraria Controparte_1 Controparte_6
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra e il convenuto Parte_1 [...]
CP_6
Potenza, 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21/2021 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Rago in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliato;
- ATTORE -
E
(già incorporante Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 [...]
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso Controparte_5
dall'avv. Romina Avigliano in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO –
NONCHÉ
Controparte_6
- CONVENUTO CONTUMACE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009 - applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge (4 Luglio 2009) per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 secondo comma della legge n. 69 del 2009 -, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-12-2020 e in data 31-12-2020
[...]
agiva in giudizio nei confronti di e di Pt_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_6
patrimoniale subito in seguito ad un sinistro stradale occorsogli mentre scendeva dal veicolo sul quale viaggiava come terzo trasportato.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 25-2-2018, alle ore 21,00 circa, mentre stava scendendo dall'autovettura
Lancia YB targata BR543MB di proprietà e condotta da e Controparte_6
assicurata per la RCA presso la in corrispondenza Controparte_1
del civico n. 8 di Viale Europa a Palazzo San Gervasio, era caduto a terra;
- il sinistro si era verificato perchè il conducente del veicolo, quando l'attore non era ancora completamente sceso dall'autovettura, aveva proceduto in retromarcia e lo aveva urtato con lo sportello, facendolo cadere;
2 - soccorso nell'immediatezza del fatto, era stato accompagnato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Melfi, dove gli era stata diagnosticata una “frattura mediale del collo del femore a destra”, con conseguente ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi con tre viti metalliche”;
- in data 3-3-2018 era stato dimesso con prescrizione di terapia riabilitativa a letto, divieto assoluto di carico e utilizzo di due bastoni canadesi;
- nel decorso clinico fino al 18-9-2018 si era sottoposto al trattamento riabilitativo per gli arti inferiori, ad indagini radiografiche del bacino e visite specialistiche di controllo;
- dal sinistro gli erano derivati sia danni non patrimoniali che danni patrimoniali: quanto ai primi, il dott. , presso il quale si era sottoposto a perizia Persona_1
medico-legale, aveva accertato che l'attore aveva subito un danno biologico sia in termini di invalidità temporanea (120 giorni di invalidità temporanea assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 60%) sia in termini di postumi permanenti nella misura del 18% (dolori dell'anca destra con lombalgia da ipometria dell'arto inferiore destro e facile stancabilità nella deambulazione), ai quali si aggiungeva il danno morale per i disagi sofferti, quantificabile nella misura di un terzo del danno biologico patito;
quanto ai danni patrimoniali, egli aveva sostenuto esborsi per cure mediche per l'importo complessivo di euro
2.604,79;
- in data 6-3-2018 e in data 28-11-2019 a mezzo Pec aveva formulato nei confronti di una richiesta di risarcimento, che era Controparte_3
rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che Controparte_1
e venissero condannati in solido fra loro al risarcimento in
[...] Controparte_6
suo favore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura
3 quantificata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del fatto dannoso fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-2-2021 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione sia sotto il profilo della vocatio in ius in ragione dell'assoluta incertezza della data di udienza individuata in un giorno anteriore alla data di notifica dell'atto stesso sia sotto il profilo della editio actionis in considerazione dell'indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito chiedeva l'integrale rigetto della domanda, in quanto infondata sotto il profilo dell'an debeatur: in particolare, deduceva il difetto di prova della riconducibilità causale dei danni lamentati al sinistro, del quale contestava non soltanto la ricostruzione, ma anche la verificazione stessa, evidenziando che l'attore aveva prospettato nell'atto introduttivo una ricostruzione dei fatti non corrispondente alle dichiarazioni dallo stesso rese ai sanitari del Pronto Soccorso di Melfi, in base alle quali la caduta sarebbe stata causata dalla presenza di ghiaccio sulla strada;
inoltre, evidenziava che la discordanza tra le circostanze allegate dall'attore e la reale dinamica del sinistro era confermata dai dati di registrazione del dispositivo satellitare di cui era dotato il veicolo assicurato, dai quali emergeva chiaramente che nell'orario di verificazione dell'incidente indicato dall'attore (ore 21,00) l'autovettura non si trovava nel Comune di Palazzo
San Gervasio, ma sulla Superstrada Oraziana all'altezza di Ripacandida;
infine, sotto il profilo del quantum debeatur, contestava la quantificazione del danno biologico, sovrastimato rispetto alle lesioni personali riportate nell'incidente e negava la sussistenza del danno morale, il cui riconoscimento avrebbe costituito una ingiustificata duplicazione del risarcimento.
4 Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale Controparte_6
notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Il Giudice, rilevata la mancata attivazione prima della instaurazione del giudizio del procedimento di negoziazione assistita, il cui esperimento è obbligatorio nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, assegnava all'attore il termine di quindici giorni per la comunicazione ai convenuti dell'invito alla negoziazione assistita.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletati gli interrogatori formali dell'attore e del convenuto e la prova testimoniale richiesta dall'attore, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Aprile
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta sul presupposto dell'assoluta incertezza della data di udienza individuata nel giorno 14 Aprile 2020, anteriore rispetto alla data di notifica dell'atto introduttivo e sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto della domanda, con la precisazione che per il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto sancito dall'articolo 156 terzo comma c.p.c. la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice ha sanato comunque l'eventuale nullità dell'atto di citazione, che, pertanto, deve essere vagliata soltanto ai fini della valutazione della correttezza della dichiarazione di contumacia del convenuto Controparte_6
Quanto al vizio inerente alla vocatio in ius, a fronte della lettera del primo comma dell'articolo 164 c.p.c., che sanziona con la nullità il vizio afferente alla vocatio in ius determinato dall'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione
5 (La citazione è nulla… se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida” (si veda in tal senso Corte di cassazione ordinanza n. 790 del 2021), ribadendo in tal modo il principio già espresso precedentemente dagli stessi interpreti in forza del quale affinché ricorra la causa di nullità prevista dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., deve aversi totale mancanza della data dell'udienza di comparizione davanti al Giudice istruttore, a cui è equiparabile
l'assoluta incertezza sulla medesima con la precisazione che è compito del
Giudice del merito esaminare se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della udienza di comparizione (si vedano Corte di cassazione n. 15498 del 2004 e Corte di cassazione n. 6107 del 2006).
Facendo applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie non può ritenersi inficiato l'atto di citazione dalla erronea indicazione della data di udienza di comparizione come 14 Aprile 2020 in luogo di 14 Aprile 2021, dal momento che appare evidente, proprio in considerazione della data di redazione e di notifica dell'atto introduttivo, collocate alla fine del mese di Dicembre del 2020, che l'attore abbia per mero errore indicato il 14 Aprile 2020 come data fissata per la prima udienza di comparizione in luogo del 14 Aprile 2021: l'erronea indicazione dell'anno, infatti, non appare tale da rendere assolutamente incerta la data di udienza, che il convenuto avrebbe potuto individuare interpretando i menzionati
6 riferimenti temporali con la diligenza minima ed il normale buon senso.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicuratrice per vizio dell'editio actions imputabile all'assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda deve essere disattesa, posto che non è necessario ai fini della esatta individuazione del petitum che caratterizza la domanda la quantificazione monetaria della pretesa azionata in tutti i casi in cui nell'atto di citazione siano indicati i titoli da cui la stessa pretesa trae fondamento, sicché in tal modo il convenuto venga posto nelle condizioni di apprestare un'adeguata difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7074 del 2005 e Corte di cassazione n. 12567 del 2009): nel caso di specie, avuto riguardo non soltanto alle conclusioni, ma anche alla parte espositiva dell'atto introduttivo, appare corretto affermare che l'attore, pur in assenza di specifica quantificazione delle singole voci di danno, abbia individuato con sufficiente determinatezza l'oggetto della domanda, chiedendo il risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale e fornendo elementi sufficienti per la quantificazione degli stessi.
Infine, sempre in via preliminare rispetto all'esame nel merito della domanda è necessario delinearne la qualificazione giuridica sulla base delle circostanze allegate dall'attore a fondamento della pretesa risarcitoria azionata:
[...]
agendo direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, Pt_1
ha dedotto in giudizio che, mentre scendeva dall'autovettura Lancia YB di proprietà di dallo stesso condotta e assicurata per la RCA con Controparte_6
era caduto rovinosamente a terra, riportando delle Controparte_1
lesioni, a causa del comportamento del conducente del mezzo, che aveva spostato in retromarcia il veicolo, urtandolo con lo sportello mentre ancora non era completamente sceso dall'auto.
7 La legge attribuisce al terzo trasportato un duplice mezzo di tutela: l'azione diretta disciplinata dall'articolo 141 e l'azione diretta ordinaria disciplinata dall'articolo
144 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005.
L'articolo 141 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di fornire al terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale uno strumento di tutela snello ed efficace in attuazione del principio vulneratus ante omnia reficiendus, consente allo stesso di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
La ratio della norma, quindi, è quella di privilegiare in tema di allocazione del rischio l'interesse del terzo trasportato ad avvalersi di uno strumento di tutela snello ed aggiuntivo, che gli consente di rivolgersi al soggetto a lui sicuramente noto (assicuratore del vettore) e lo esonera dall'onere della prova circa la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente: il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno, nei limiti del massimale minimo di legge, dall'assicuratore del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (accertamento che è differito alla fase successiva di rivalsa fra le compagnie assicuratrici) sulla base della dimostrazione del mero nesso di causalità fra la circolazione del veicolo assicurato e l'evento lesivo nel senso che può limitarsi a dimostrare che si è verificato un incidente nel quale è rimasto coinvolto il veicolo assicurato sul quale egli viaggiava come terzo trasportato.
La prevalente giurisprudenza di legittimità con orientamento che è stato confermato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite e che appare condivisibile, in quanto conforme al dettato normativo esclude che il terzo trasportato possa ricorrere all'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni al di fuori delle ipotesi in cui nel sinistro siano stati coinvolti, pur in
8 mancanza di una collisione, almeno due veicoli (in tal senso Corte di cassazione n. 25033 del 2019, Corte di cassazione n. 17963 del 2021 e Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 35318 del 2022).
A tale conclusione si perviene sulla base della valorizzazione del tenore letterale della norma dettata dall'articolo 141, che al comma 1 consente al terzo di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e, ai commi 3 e 4, prevede che l'impresa di assicurazione del responsabile civile possa intervenire nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, e che l'assicuratore che ha pagato abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile: il riferimento testuale ad una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro e a due diverse imprese di assicurazione non ha valenza meramente descrittiva, ma costituisce un indice significativo della volontà del legislatore di circoscrivere l'esperibilità dell'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni nell'ipotesi di coinvolgimento nell'incidente di almeno due veicoli.
Al dato testuale si aggiunge, poi, un'argomentazione di natura logica: se la norma in questione assicura una tutela rafforzata al terzo trasportato, in quanto gli consente di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del sinistro, la cui ricostruzione potrebbe ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria, non vi sarebbe ragione di ammettere il ricorso alla tutela rafforzata e celere ivi prevista nel caso in cui il veicolo coinvolto nell'incidente sia soltanto quello sul quale viaggiava il danneggiato.
9 Pertanto, qualora nell'incidente sia rimasto coinvolto soltanto il veicolo sul quale il danneggiato viaggiava, deve escludersi l'operatività dell'azione diretta prevista dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni.
D'altra parte, però, la previsione della tutela rafforzata apprestata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni non priva il terzo trasportato della possibilità di esercitare l'azione diretta ordinaria nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile prevista dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni, come può desumersi dallo stesso dettato normativo (l'articolo 141 prevede la possibilità per l'assicuratore del responsabile civile di intervenire volontariamente nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, e consente al terzo trasportato di chiedere all'assicuratore del responsabile civile il risarcimento del danno eccedente il massimale minimo previsto dalla legge) né della possibilità di esercitare l'azione risarcitoria ordinaria disciplinata dall'articolo 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile (si vedano sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2008 e la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del
2008), purché ne ricorrano gli elementi costitutivi.
Alla luce delle considerazioni suesposte e delle circostanze dedotte dall'odierno danneggiato - trasportato sull'unico veicolo coinvolto nel sinistro -, che ha allegato il danno, il nesso di causalità tra le lesioni subite e l'incidente, oltre che la responsabilità esclusiva del vettore nella causazione del sinistro, l'azione proposta da nei confronti della compagnia assicuratrice e del Parte_1
responsabile civile, deve essere qualificata come azione diretta ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle assicurazioni.
A completare il quadro normativo di riferimento concorre l'articolo 2054 primo comma c.c., che, nel disciplinare le ipotesi di responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale, introduce una presunzione di colpa a carico del conducente
10 di veicolo senza guida di rotaie, il quale, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale disposizione, letta in combinato con l'articolo 144 del Codice delle assicurazioni, concorre a delineare un regime di responsabilità la cui peculiarità si sostanzia nel fatto che l'evento dannoso derivante dalla circolazione del veicolo è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità a carico del conducente e in una tutela rafforzata in termini probatori per il danneggiato, il quale sul piano assertivo dovrà allegare la responsabilità del conducente del veicolo su cui era trasportato e sul piano probatorio dovrà provare soltanto il danno e il nesso di causalità con la circolazione del veicolo, mentre graverà sul vettore l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, approfondendo i rapporti tra le diverse azioni poste a tutela del terzo trasportato previste dagli articoli 141 e 144 del
Codice delle assicurazioni, ha confermato tale impostazione, precisando che “nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'articolo 141. Ai sensi dell'articolo 2054 comma 1 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno e il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto di quanto previsto dall'articolo 141, mentre spetta al vettore di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'articolo 141. ... Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri 9 veicoli coinvolti nel sinistro, è
11 dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c." (si veda in tal senso
Corte di cassazione sentenza n. 17693 del 2017, richiamata anche nella recente ordinanza della Corte di cassazione n.1044 del 2024).
Così ricostruito il perimetro normativo di riferimento dell'azione proposta dall'attore, a fronte delle peculiari circostanze del sinistro che si sarebbe verificato, secondo la prospettazione attorea, al momento della discesa del terzo trasportato dal veicolo, si rende necessario procedere ad un'ulteriore precisazione sul concetto di circolazione stradale.
Sul punto appare condivisibile il consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall'articolo 2054 c.c. (e, perciò, rilevante ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa), ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune sostanzialmente evocante l'idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di “circolazione stradale”, al di là della apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada pari al transito” e il termine “circolazione stradale” non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare l'inclusione della c.d.
“circolazione statica” nell'ambito dell'articolo 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) - prima ancora che dalle disposizioni del
12 C.d.S. - si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale (cfr.
Corte cost., 2-14 aprile 1969, n. 82), con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi.
E tanto vale anche per i danni verificatisi quando il veicolo trovasi al di fuori del possibile controllo del conducente, con il limite di quelli derivanti da causa autonoma sopravvenuta (quale il dolo del terzo) di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso (si veda in tal senso Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 8620 del 2015).
Riportando al caso concreto il concetto di circolazione stradale, così come delineato in via ermeneutica, appare evidente che le disposizioni relative al risarcimento dei danni da circolazione stradale possano trovare applicazione anche all'ipotesi in cui il sinistro si sia verificato al momento della discesa del passeggero dal veicolo fermo: infatti, se si sostiene che il conducente debba assicurare l'incolumità dei terzi non soltanto quando il veicolo sia in movimento, ma anche quando sia in sosta o quando i danni si verifichino mentre il veicolo si trovi al di fuori del proprio controllo, a maggior ragione deve ritenersi che lo stesso conducente sia tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare il passeggero quando questi stia salendo o scendendo dall'autovettura, controllando che i movimenti siano stati ultimati prima di ripartire.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare se le parti abbiano assolto i rispettivi oneri probatori, quello gravante sull'attore di provare il danno e il nesso di causalità con il sinistro causato dal vettore, e quello gravante su quest'ultimo di
13 provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al fine di superare la presunzione di colpa prevista a suo carico dall'articolo 2054 primo comma c.c.
Valorizzando le risultanze dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che, a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dalla compagnia assicuratrice, l'attore non abbia fornito riscontri probatori circa l'effettiva verificazione del sinistro.
La ricostruzione del sinistro prospettata dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria risulta smentita in primo luogo dalla contraddittorietà delle versioni rese dallo stesso danneggiato al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi e nell'atto introduttivo del giudizio: mentre nel referto del
Pronto soccorso i sanitari del triage hanno completato la sezione relativa alla descrizione dell'evento, riportando che il paziente al momento dell'accesso aveva dichiarato che “mentre scendeva dall'auto a causa del ghiaccio scivolava battendo al suolo” (si veda il referto del Pronto Soccorso inserito nella cartella clinica prodotta nel fascicolo attoreo nell'allegato nominato “documentazione medica”), invece, nell'atto di citazione l'attore ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato mentre scendeva dal veicolo condotto da il quale, Controparte_6
facendo retromarcia quando il trasportato non ancora aveva completato la discesa dall'autovettura, lo urtava con lo sportello, causandone la caduta al suolo.
Premesso che il referto del Pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione espresse, e che il valore legale riguarda soltanto il dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione è stata effettivamente resa e
14 lo è stata con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare e che, pertanto, è coperta da fede privilegiata la circostanza riportata nel referto del Pronto soccorso che
[...]
al momento dell'accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di Melfi ha Pt_1
dichiarato ai sanitari di essere scivolato a causa della presenza di ghiaccio sulla sede stradale, invece alla dichiarazione dallo stesso resa in quella sede non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'articolo 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal Giudice del merito (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 20879 del 2024 e Corte di cassazione n. 16030 del 2020).
Pertanto, attribuita alla dichiarazione resa da ai sanitari del Parte_1
Pronto Soccorso la valenza di confessione stragiudiziale fatta a un terzo e, pertanto, liberamente apprezzabile dal Giudice ai sensi dell'articolo 2735 c.c., la stessa appare genuina proprio in quanto fornita nell'immediatezza del sinistro e, pertanto, risulta più credibile della versione narrata nell'atto di citazione. Né appare idonea ad inficiare la veridicità della prima ricostruzione fornita ai medici la dichiarazione sottoscritta dal paziente e indirizzata al Direttore Sanitario dell' di Melfi in data 28-2-2018 e, quindi, tre giorni dopo il ricovero, in Pt_2
cui si legge: “Preciso sotto la mia responsabilità di aver riferito nel triage la seguente dinamica dell'evento accadutomi e cioè: mentre scendevo dall'autovettura del sig. da lui stesso guidata, che si accingeva Controparte_6
a far manovra di parcheggio, involontariamente la macchina andava indietro colpendomi con lo sportello aperto facendomi cadere per terra” (si veda la dichiarazione a firma di inserita nella cartella clinica prodotta Parte_1
nel fascicolo attoreo nell'allegato nominato “documentazione medica”).
Tale rettifica non costituisce una mera precisazione di quanto già precedentemente
15 dichiarato ai sanitari, ma una nuova versione dell'accaduto, che descrive in modo del tutto differente il sinistro, escludendo qualsiasi riferimento alla presenza di ghiaccio sul fondo stradale: appare poco plausibile che il soggetto danneggiato, nell'immediatezza del sinistro, fosse in un tale stato di confusione, come pure paventato in sede di comparsa conclusionale dall'attore stesso, da fornire una versione completamente differente da quella resa tre giorni dopo l'evento; né la condizione di stress dovuta alla caduta è stata, comunque, tempestivamente allegata e provata in giudizio e, d'altra parte, lo stato di stress e di confusione risulta smentito dai dati emergenti dal referto del Pronto soccorso in cui i sanitari hanno constatato che il paziente al momento dell'ingresso era vigile e orientato nello spazio e nel tempo, sicchè non può ritenersi applicabile l'articolo 2732 c.c., che ammette la revoca della confessione quando si provi che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Ad inficiare la veridicità della ricostruzione dei fatti fornita in giudizio dal danneggiato ed a suffragare la dichiarazione dallo stesso resa ai sanitari del Pronto soccorso, poi, concorrono ulteriori elementi: quanto alle circostanze temporali di verificazione del sinistro, a fronte dell'allegazione contenuta nell'atto di citazione in base alla quale il sinistro si sarebbe verificato nella sera del 25-2-2018, alle ore
21,00 circa, all'altezza del civico n.8 di Viale Europa, nel comune di Palazzo San
Gervasio, la compagnia assicuratrice ha contestato specificamente tale circostanza, producendo in giudizio il report dei dati registrati dal dispositivo satellitare installato sul veicolo Lancia YB di proprietà di dal Controparte_6
quale risulta che alle ore 21,00 l'autovettura si trovava sulla Superstrada Oraziana, nel territorio di Ripacandida e non nel Comune di Palazzo San Gervasio, dove, invece, risultava essere passata alle ore 20,22 circa (si vedano i dati di registrazione riportati nell'allegato 10 del fascicolo di parte della
[...]
denominato certificati Alfa Evolution). Controparte_1
16 Posto che ai sensi dell'articolo 145 bis del Codice delle Assicurazioni private quando uno dei mezzi coinvolti in un sinistro risulta dotato di satellitare, le relative risultanze formano piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui le stesse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento ovvero la manomissione del dispositivo, nel caso di specie, in assenza di prova contraria fornita da parte dell'attore, i dati del satellitare montato sul veicolo assicurato forniscono un riscontro oggettivo che smentisce che l'autovettura alle ore 21,00 si trovasse nel Comune di Palazzo San
Gervasio, dove secondo la prospettazione attorea il sinistro si sarebbe verificato.
Inoltre, deve ritenersi inattendibile la deposizione resa dal testimone TE
, nipote di , il quale in antitesi con l'indicazione
[...] Parte_1
dell'orario delle ore 21,00 riportato nell'atto di citazione, ha dichiarato che il sinistro si era verificato alle ore 20,22, orario indicato dall'attore come orario di verificazione dell'incidente soltanto nella memoria istruttoria ex articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.a. depositata successivamente alla produzione in giudizio del report da parte della compagnia assicuratrice.
Da un lato, appare verosimile che l'attore abbia strumentalmente corretto l'orario del sinistro in un momento successivo all'introduzione del giudizio, per renderlo coincidente con i dati emersi dalla scatola nera del veicolo depositata dalla compagnia assicuratrice al momento della costituzione in giudizio e che, quindi, il testimone abbia reso una dichiarazione “compiacente” sul punto.
Per di più, a conferma che l'orario della caduta del danneggiato debba essere individuato nelle ore 21,00 (quando il veicolo non si trovava più nel Comune di
Palazzo San Gervasio) e che, comunque, non possa essere individuato nelle ore
20,22, il referto del Pronto Soccorso indica come orario di ingresso di
[...]
all'Ospedale di Melfi le ore 21,48, che non appaiono compatibili con la Pt_1
distanza fra Melfi e Palazzo San Gervasio, ove il sinistro si fosse verificato oltre
17 un'ora e mezza prima.
L'attendibilità del teste, infine, risulta inficiata anche dal complesso delle circostanze dallo stesso riferite nel corso della sua deposizione, dal momento che appare inverosimile che un soggetto con frattura del femore riesca ad alzarsi dal luogo della caduta per poi recarsi, camminando, verso un'altra autovettura, la propria, per sedersi in attesa di farsi accompagnare al Pronto soccorso e per consentire al nipote e a suo fratello di recarsi in un altro paese per la cena a bordo della vettura che poco prima aveva causato la sua caduta (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale dell'udienza Testimone_1
dell'8-11-2024).
Né ai fini della prova del verificarsi del sinistro può essere attribuita rilevanza al comportamento processuale tenuto dal convenuto proprietario e Controparte_6
conducente del veicolo sul quale viaggiava al momento del Parte_1
fatto dannoso, il quale, pur non essendosi costituito in giudizio, è comparso in udienza a rendere interrogatorio formale.
In particolare, nel corso dell'interrogatorio formale il convenuto Controparte_6
ha reso dichiarazioni confessorie, confermando che alle ore 20,22, all'altezza del civico corrispondente all'abitazione di prima che egli Parte_1
chiudesse lo sportello, aveva proceduto nella manovra di retromarcia, urtandolo e facendolo cadere a terra;
inoltre, il convenuto ha confermato di aver accompagnato l'attore al Pronto Soccorso con una vettura diversa dalla propria, che, invece, aveva prestato al teste e al fratello dell'attore Testimone_1
affinché si recassero a NO e a BA (si vedano le dichiarazioni rese dal convenuto nel corso dell'interrogatorio formale e riportate nel Controparte_6
verbale dell'udienza del 24-1-2024).
Dal momento che ha confermato in giudizio di aver causato la Controparte_6
caduta di , deve riconoscersi a tali dichiarazioni natura di Parte_1
18 confessione giudiziale ai sensi dell'articolo 2730 c.c. e ai sensi dell'articolo 2733 secondo comma c.c. deve ritenersi che esse formano piena prova contro colui che le ha rese, con la conseguenza che dovrebbero considerarsi idonee a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda di risarcimento nei confronti del proprietario e conducente del veicolo.
Però, la singolare situazione che verrebbe a crearsi, ovvero di una pronuncia di rigetto nei confronti dell'assicuratore e di una pronuncia di accoglimento nei confronti dell'assicurato nel medesimo giudizio, merita di essere approfondita alla luce della giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 10311 del 2006 resa a Sezioni Unite si è pronunciata in una ipotesi affine a quella oggetto del presente giudizio, occupandosi della estensibilità all'assicuratore dell'efficacia probatoria della confessione stragiudiziale resa dall'assicurato e della possibilità che si giunga ad un differente esito del giudizio per i due soggetti convenuti, litisconsorti necessari: in particolare, le Sezioni Unite hanno composto in via definitiva il contrasto tra i precedenti orientamenti che si erano formati in merito alla possibilità che si giungesse ad una decisione non unica per tutte le parti che dovessero necessariamente partecipare al giudizio, esprimendo il principio in forza del quale nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano e, pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve
19 escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del
1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (si veda in senso conforme anche la più recente pronuncia della Corte di cassazione n. 25770 del
2019).
Facendo applicazione dei richiamati principi deve, pertanto, concludersi che nella fattispecie oggetto del presente giudizio la confessione resa in sede di interrogatorio formale da alla luce del complessivo compendio Controparte_6
probatorio raccolto nel corso del giudizio, non possa costituire prova utile a fondare la pretesa risarcitoria neppure nei confronti del responsabile civile, al quale, in quanto litisconsorte necessario, si estende la pronuncia favorevole di rigetto che deve essere adottata nei confronti della convenuta
[...]
non avendo l'attore, sul quale gravava il relativo onus Controparte_1
probandi, fornito la dimostrazione del verificarsi dell'incidente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attore e le stesse seguono il principio della soccombenza e, Controparte_1
20 pertanto, devono essere poste a carico di e devono essere Parte_1
liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'attore e il convenuto la mancata Controparte_6
costituzione in giudizio di quest'ultimo rende ultronea la pronuncia sulle spese processuali in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali
a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
21 diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 29-12-2020 e in data 31-12-2020, da Parte_1
nei confronti di e ogni contraria Controparte_1 Controparte_6
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra e il convenuto Parte_1 [...]
CP_6
Potenza, 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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