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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Cecilia MARINO Presidente rel. dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Giudice dott. Roberto RIVELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 34/2022 promossa da:
, C.F. ; e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco C.F._2
Castelli (PEC ) e dall'Avv. Felice Patriarca /PEC Email_1
), presso il cui studio hanno eletto domicilio, in Gattinara, Email_2
Via Massimo D'Azeglio n. 21
APPELLANTI
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Romina Tara del Foro di Milano, presso il cui C.F._4
studio hanno eletto domicilio, in Carpignano Sesia, Via G. Badini n. 5
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 317/2021 pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 16.06.2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
All'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis: in riforma dell'appellata sentenza n. 317/2018 in data 16/06/2021 del Tribunale di Vercelli,
- in via istruttoria ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto e ogni altra relativa nonché alla determinazione del costo di esso per la quota a carico dei convenuti appellati;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuti e condannare in solido i convenuti appellati al pagamento in favore degli attori appellanti della somma di euro 23.167,56 oltre iva o di quell'altra somma maggior o minore in giudizio accertanda, con gli interessi di legge;
- in ogni caso, condannare i convenuti appellati al rimborso in favore degli attori appellanti delle spese ed onorari del giudizio di primo grado e del presente grado.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, richiesta o eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità dell'appello dispiegato da controparte ex art. 348bis e ter c.p.c. e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Vercelli Rg n. 1926/2018 n. 317/2021 pubblicata il
17.06.2021.
Con il favore delle spese e competenze di lite da quantificarsi ex DM 55/2014 e succ mod.
NEL MERITO confermare la Sentenza n.317/2021 e comunque rigettare le domande tutte dispiegate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto;
condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 e succ mod.
IN VIA ISTRUTTORIA rigettare la richiesta di CTU dispiegata da controparte per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ammettere a prova contraria, i capitoli di prova formulati sui testi già indicati, Geometra CP_3
signora e signora tutti residenti in [...], alle quali dovrà
[...] Controparte_4 Testimone_1
essere altresì richiesto:
1) Vero che ella conosce da tempo i coniugi ed era solita frequentare la loro Controparte_5
abitazione antecedentemente al 2018;
2) Vero che l'abitazione dei coniugi è sempre stata ben tenuta e si presentava priva Controparte_5
di crepe scrostamenti e/o calcinacci;
3) Vero che ella ha assistito ad una discussione tra la signora ed il fratello , CP_2 Per_1
nel corso dei lavori di rifacimento del tetto avvenuto nel 2017, in occasione della quale la signora affermava di non aver autorizzato opere di tal fatta. CP_2
4) Vero che nel periodo ottobre/novembre 2017 la signora era impossibilitata ad CP_2
utilizzare il proprio impianto di riscaldamento in conseguenza delle opere realizzate dal proprietario del terzo e del quarto piano dell'immobile in cui la medesima abitava;
ammettere a prova contraria su tutti i capitoli di controparte che dovessero essere ammessi il
Geometra CP_3
ammettere, ove ammessi, a prova contraria sui capitoli di controparte da 6 a 8 le testi e CP_4 Tes_1
già indicate.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18/09/2018 e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Vercelli e in qualità di comproprietari Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Gattinara (VC), Via Lamarmora n. 19, per chiederne la condanna al pagamento di € 23.167,56, corrispondente alla quota di loro competenza per il rifacimento del tetto, come da computo metrico estimativo dell'arch. ivi prodotto. Persona_2
Costituendosi in giudizio con comparsa del 4.02.2019, e contestavano in toto la CP_1 CP_2 domanda attorea, rilevando in primo luogo l'assoluta mancanza di prova del pagamento delle opere di ristrutturazione dedotte, in secondo luogo la carenza dello stesso titolo fondante l'azione giudiziale, ritenendo insufficiente il diritto di comproprietà, in nome del quale parte attrice avrebbe dovuto ottenere, invece, espressa e specifica autorizzazione in merito. Parte convenuta lamentava altresì
l'elevazione del tetto oltre i limiti di legge consentiti, l'impossibilità, in capo alla stessa, di accedere all'impianto di riscaldamento e all'antenna tv, nonché al vano scala dall'androne carraio, chiuso mediante apposizione di cancelletto metallico da parte dei Sigg.ri senza consegnare alcuna Pt_1 chiave, la presenza di crepe nell'intonaco e macchie di umidità; il tutto imputabile alle opere arbitrariamente eseguite da parte attrice. Onde determinare e accertare i necessari interventi di ripristino, le eventuali difformità urbanistico-catastali, il nesso di causalità tra i danni e i lavori imposti dalla proprietà le porzioni di immobile illegittimamente incorporate e l'uso improprio Pt_1
delle parti comuni, i convenuti depositavano ricorso per ATP in corso di causa e chiedevano, oltre al risarcimento della pretesa attorea, la condanna della comproprietà al risarcimento dei danni Pt_1 quantificati in corso di ATP e comunque per una somma non inferiore ad € 7.743,80, al rimborso delle spese sostenute per l'installazione della termostufa a pellet pari ad € 5.960,00, con condanna alla refusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc, ovvero, in via subordinata, la compensazione delle somme eventualmente dovute da parte convenuta con le somme dovute da parte attrice. In via istruttoria, e istavano inoltre per una CTU CP_1 CP_2 tecnica in ordine allo status quo ante dell'immobile, alle opere realizzate, ai danni cagionati e alla percentuale di ripartizione delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice sui capitoli ammessi;
in corso di causa, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo RG n. 1926-1/2018 presso il Tribunale di Vercelli, veniva depositata relazione del CTU volta all'accertamento dello stato dei luoghi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica.
Con sentenza del 16.06.2021 il Tribunale di Vercelli rigettava sia le domande di parte attrice che le domande riconvenzionali dei convenuti, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, al fine di ottenerne l'integrale riforma, con conseguente condanna in solido dei convenuti appellati al pagamento in favore degli attori appellanti della somma di euro 23.167,56 oltre iva, o di quell'altra somma maggior o minore in giudizio accertanda, oltre interessi legali e previa ammissione, in via istruttoria, di eventuale CTU, volta a descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto ed i relativi costi addebitabili pro quota, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc e per l'effetto chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di
Vercelli, con rigetto, in ogni caso, nel merito delle domande tutte dispiegate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché della richiesta di CTU e con reiterata istanza di ammissione, a prova contraria, dei capitoli formulati in primo grado.
Con ordinanza del 19.05.22 è stata ammessa CTU con incarico all'ing. avente ad Persona_3
oggetto la descrizione sintetica dei lavori e la verifica della tipologia e del costo delle opere di cui all'elaborato tecnico allegato alla D.I.A., depositata dagli appellati il 20.07.2006 presso il Comune di
Gattinara, con prestazione del giuramento all'udienza del 13.07.2022 e termine per il deposito dell'elaborato al 30.11.2022. La relazione peritale determinava il costo complessivo degli interventi effettuati dalla proprietà in € 32.767,81 oltre iva. Pt_1 Precisate le conclusioni all'udienza del 6.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Vercelli, in ossequio al principio della ragione più liquida, ha ritenuto la domanda attorea sfornita di prova e, come tale, infondata. Gli attori non avrebbero dato prova dell'effettivo esborso economico nonché della congruità e dell'esatto ammontare delle spese asseritamente sostenute per il rifacimento della copertura del tetto, spese di cui hanno richiesto il rimborso pro quota. In base al generale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e trattandosi di domanda di ripetizione di somme, i Sigg.ri avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza del credito, Pt_1
documentando le spese effettivamente sostenute, non potendo a tale fine bastare il computo metrico estimativo allegato, che rappresenta una mera stima presuntiva del valore dei lavori da eseguire per il rifacimento della copertura. Parte attrice non avrebbe dedotto e provato neppure se i lavori descritti nel predetto computo metrico fossero corrispondenti a quelli poi effettivamente realizzati, né avrebbe precisato i criteri per la determinazione della quota di rimborso asseritamente spettante ai convenuti.
Le prove testimoniali articolate sul punto nella memoria istruttoria di parte attrice sono state valutate come generiche, mentre la richiesta di ctu volta a “descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto e ogni altra relativa alla determinazione del costo di esso per la quota a carico dei convenuti” è stata ritenuta esplorativa e come tale inammissibile.
Analogamente, la domanda risarcitoria dei convenuti risulterebbe generica e sfornita di prova in punto nesso di causalità, in riferimento all'esecuzione delle opere di ristrutturazione del tetto de quo, anche alla luce delle perplessità sollevate in merito in sede di ATP, la cui relazione non esclude l'incidenza delle infiltrazioni di acque meteoriche;
né risulterebbero, dall'esame della documentazione e dalla relativa comparazione con le tavole depositate presso il Comune di Gattinara, particolari differenze architettoniche prima e dopo l'intervento in questione, né opere di innalzamento non autorizzate.
Infondata sarebbe altresì la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'installazione della stufa a pellet, in difetto di prova del nesso di causalità, così come la sussistenza di un eventuale danno da lite temeraria, nonché di una condotta per dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori.
Ritenute inammissibili le prove testimoniali in materia contraria, la richiesta di CTU, volta ad accertare lo status quo ante dell'immobile, le opere realizzate, i danni cagionati e la percentuale di ripartizione delle spese è stata considerata parimenti generica ed esplorativa e quindi inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza, il Tribunale ha dunque affermato la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
2) I motivi di appello proposti da e le difese di parte appellata. Pt_1 Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti, previa eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, volta a descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto e a determinarne il costo a carico della controparte, hanno chiesto la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con conseguente condanna in solido dei convenuti appellati al pagamento della somma di euro 23.167,56 oltre iva o altra somma maggiore o minore accertanda, sollevando le seguenti censure.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ritiene il provvedimento impugnato viziato da errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, per avere il
Giudice di primo grado ignorato che già nell'atto di compravendita tra le parti del 25.07.2013 si facesse riferimento al permesso di costruire n. 23/2013, avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia e il recupero del sottotetto, espressamente autorizzato da e con documento a loro CP_1 CP_2
firma del 12.07.2013, unitamente ad eventuali successive varianti;
il rifacimento del tetto sarebbe stato per altro già deciso in precedenza dagli odierni appellati con denuncia di inizio attività nel 2006.
L'intestazione del suddetto permesso di costruire n. 23/2013 sarebbe stato inoltre volturato a nome degli attori con decorrenza dal 16.01.2014. I lavori di ristrutturazione sarebbero stati eseguiti, infine, sotto gli occhi e il controllo dei convenuti, che soli, in allora, abitavano il fabbricato di Via Lamarmora
19.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per non avere considerato l'impossibilità di dare prova dell'effettivo esborso economico, nonché della congruità e dell'esatto ammontare delle spese asseritamente sostenute nell'ipotesi, qui ricorrente, di lavori in economia, il cui rimborso si presume in pari quota fra le parti, essendo in rispettiva proprietà delle parti stesse i piani sottostanti al tetto (due dei convenuti e due degli attori). Ne deriva la necessità di una CTU
“percipiente” in punto congruità delle spese e corrispondenza dei lavori, per nulla esplorativa e quindi pienamente ammissibile.
La difesa di e Controparte_1 Controparte_2
Parte appellata si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis cpc e per l'effetto chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di
Vercelli, con rigetto, in ogni caso, nel merito, delle domande tutte dispiegate dagli appellanti.
In particolare gli appellati, nel richiamare i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c., hanno ribadito l'assoluta carenza probatoria in punto entità e congruità delle spese di ristrutturazione, di cui la proprietà pretenderebbe il rimborso per la quota di competenza, non avendo Pt_1
allegato alcuna fattura o bonifico, o DDT, né alcun contratto, prestito, fornitura, servizio o prestazione professionale;
il riferimento al computo metrico di parte, per altro non firmato dal perito, non costituirebbe a sua volta prova idonea dell'effettivo costo e relativo esborso. L'asserita autorizzazione da parte della proprietà , nel 2013, a intraprendere lavori di Controparte_5
ristrutturazione del tetto avrebbe inoltre avuto ad oggetto la manutenzione della copertura e non, come unilateralmente eseguito dai lo smantellamento e la nuova copertura del medesimo, oltre Pt_1 alla realizzazione di tre abbaini;
l'art. 1134 c.c. sarebbe infatti applicabile anche al condominio minimo, presupponendo, ai fini della ripartizione delle spese tra le parti, l'accertata urgenza della spesa medesima.
Irrilevanti sarebbero infine, al riguardo, l'atto di compravendita e i lavori interni effettuati negli anni dagli appellanti, mentre la circostanza che si sia trattato di esecuzione di opere “in economia”, non dispensava il creditore dalla produzione della relativa documentazione contabile e fiscale.
3) La decisione
L'appello deve essere rigettato.
Il primo motivo di doglianza relativo alla sussistenza o meno di un presunto accordo fra le parti è da ritenere assorbito, in ragione del rigetto del secondo motivo di gravame, relativo alla prova dell'effettivo esborso economico da parte dei in base allo stesso principio della ragione più Pt_1
liquida applicato dal giudice di prime cure.
Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene condivisibile l'assunto del Tribunale di Vercelli e la difesa di parte convenuta e odierna appellata che considerano non provata la spesa di cui si pretende il rimborso per la quota di competenza, sia in punto an che in punto quantum.
Non è stato infatti fornito nessun documento che provi l'acquisto dei materiali e il loro costo quali
DDT o bonifici o fatture di acquisto o altro giustificativo di spesa né alcuna prova relativa alle agevolazioni fiscali pur legislativamente previste nonché alcun documento che provi il pagamento dell'impresa o imprese che hanno eseguito i lavori.
Né è stata fornita alcuna documentazione relativa alla disciplina autorizzativa normalmente richiesta a livello regionale e comunale (cfr. Regolamento Regione Piemonte 23.05.2016 n.6, Legge regionale n. 20/2009 in materia di edilizia e urbanistica) in punto autorizzazioni amministrative, per ottenere le quali avrebbe dovuto essere comunicato il monte ore lavorative, le date di inizio e fine lavori, le imprese coinvolte, la direzione lavori e il soggetto o i soggetti responsabili della sicurezza, la tipologia e la provenienza dei materiali utilizzati.
Le prove testimoniali assunte in primo grado sulle capitolazioni di parte attrice sono state a loro volta inconferenti ai fini della prova del costo e della spesa effettiva per le opere eseguite: il teste
[...] si limita a confermare la ristrutturazione dell'alloggio di proprietà e la messa a Per_2 Pt_1
norma della canna fumaria, per la quale non sarebbero richiesti specifici permessi;
il teste S_ , muratore, convivente di parte attrice, la cui attendibilità peraltro è limitata da tale condizione,
[...] ha dichiarato soltanto di riconoscere le foto dell'appartamento prima della ristrutturazione e di avere svolto l'intervento sulla canna fumaria unitamente all'idraulico, così come i lavori sull'impianto di riscaldamento, ma, soprattutto, ad ulteriore domanda, ha risposto di non sapere nulla sulla fatturazione.
Parimenti la circostanza che si tratti di “lavori in economia” non dispensa i presunti creditori dalla allegazione della relativa documentazione contabile e fiscale: l'esecuzione delle opere in questione da parte di maestranze ed imprese di carattere endo-familiare non incide per nulla sull'entità e rilevanza delle medesime, le quali non sono consistite in lavori minori e di modesta entità, ma in interventi edili di ristrutturazione del tetto e sottotetto di un fabbricato, con tutte le responsabilità del caso. Secondo l'art. 6 del Testo Unico sull'Edilizia (T.U. DPR 380/2001) rientrano nella manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, o necessari ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"; tra queste vi sono il rifacimento pavimenti, recinzioni, tende, infissi, controsoffittature, tramezzi, porte e finestre, ma non opere maggiori, di ristrutturazione, impiantistica o, in generale, interventi su elementi strutturali, le quali ultime richiedono l'esecuzione dei lavori nel rispetto di regole, tra cui quelle di sicurezza, che richiedono documentazione fiscale, contabile e amministrativa.
La carenza probatoria è tale da non poter essere supplita dalla CTU, neppure nella sua funzione percipiente: essa ha confermato le quantificazioni economiche di cui al computo metrico estimativo, determinando il costo complessivo degli interventi effettuati dalla proprietà ma nulla ha Pt_1 potuto aggiungere in ordine alla prova dell'effettivo pagamento da parte degli appellanti.
Non è stato proposto motivo di appello in merito alla liquidazione delle spese legali di primo grado, ragione per cui la Corte non è chiamata a decidere sulle stesse.
Le spese legali seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate per il presente grado di giudizio secondo la voce della tariffa relativa al valore fino a 26.000,00 al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia, escluse le spese per la fase istruttoria.
Le spese di ctu sono a carico in via definitiva del soccombente appellante.
Si deve altresì applicare il disposto dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 317/2021 pronunciata dal Tribunale di Vercelli;
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
pone in via definitiva a carico di parte appellante le spese di ctu nell'importo già liquidato;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.02.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Cecilia MARINO Presidente rel. dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Giudice dott. Roberto RIVELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 34/2022 promossa da:
, C.F. ; e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco C.F._2
Castelli (PEC ) e dall'Avv. Felice Patriarca /PEC Email_1
), presso il cui studio hanno eletto domicilio, in Gattinara, Email_2
Via Massimo D'Azeglio n. 21
APPELLANTI
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Romina Tara del Foro di Milano, presso il cui C.F._4
studio hanno eletto domicilio, in Carpignano Sesia, Via G. Badini n. 5
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 317/2021 pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 16.06.2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
All'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis: in riforma dell'appellata sentenza n. 317/2018 in data 16/06/2021 del Tribunale di Vercelli,
- in via istruttoria ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto e ogni altra relativa nonché alla determinazione del costo di esso per la quota a carico dei convenuti appellati;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuti e condannare in solido i convenuti appellati al pagamento in favore degli attori appellanti della somma di euro 23.167,56 oltre iva o di quell'altra somma maggior o minore in giudizio accertanda, con gli interessi di legge;
- in ogni caso, condannare i convenuti appellati al rimborso in favore degli attori appellanti delle spese ed onorari del giudizio di primo grado e del presente grado.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, richiesta o eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità dell'appello dispiegato da controparte ex art. 348bis e ter c.p.c. e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Vercelli Rg n. 1926/2018 n. 317/2021 pubblicata il
17.06.2021.
Con il favore delle spese e competenze di lite da quantificarsi ex DM 55/2014 e succ mod.
NEL MERITO confermare la Sentenza n.317/2021 e comunque rigettare le domande tutte dispiegate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto;
condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 e succ mod.
IN VIA ISTRUTTORIA rigettare la richiesta di CTU dispiegata da controparte per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ammettere a prova contraria, i capitoli di prova formulati sui testi già indicati, Geometra CP_3
signora e signora tutti residenti in [...], alle quali dovrà
[...] Controparte_4 Testimone_1
essere altresì richiesto:
1) Vero che ella conosce da tempo i coniugi ed era solita frequentare la loro Controparte_5
abitazione antecedentemente al 2018;
2) Vero che l'abitazione dei coniugi è sempre stata ben tenuta e si presentava priva Controparte_5
di crepe scrostamenti e/o calcinacci;
3) Vero che ella ha assistito ad una discussione tra la signora ed il fratello , CP_2 Per_1
nel corso dei lavori di rifacimento del tetto avvenuto nel 2017, in occasione della quale la signora affermava di non aver autorizzato opere di tal fatta. CP_2
4) Vero che nel periodo ottobre/novembre 2017 la signora era impossibilitata ad CP_2
utilizzare il proprio impianto di riscaldamento in conseguenza delle opere realizzate dal proprietario del terzo e del quarto piano dell'immobile in cui la medesima abitava;
ammettere a prova contraria su tutti i capitoli di controparte che dovessero essere ammessi il
Geometra CP_3
ammettere, ove ammessi, a prova contraria sui capitoli di controparte da 6 a 8 le testi e CP_4 Tes_1
già indicate.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18/09/2018 e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Vercelli e in qualità di comproprietari Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Gattinara (VC), Via Lamarmora n. 19, per chiederne la condanna al pagamento di € 23.167,56, corrispondente alla quota di loro competenza per il rifacimento del tetto, come da computo metrico estimativo dell'arch. ivi prodotto. Persona_2
Costituendosi in giudizio con comparsa del 4.02.2019, e contestavano in toto la CP_1 CP_2 domanda attorea, rilevando in primo luogo l'assoluta mancanza di prova del pagamento delle opere di ristrutturazione dedotte, in secondo luogo la carenza dello stesso titolo fondante l'azione giudiziale, ritenendo insufficiente il diritto di comproprietà, in nome del quale parte attrice avrebbe dovuto ottenere, invece, espressa e specifica autorizzazione in merito. Parte convenuta lamentava altresì
l'elevazione del tetto oltre i limiti di legge consentiti, l'impossibilità, in capo alla stessa, di accedere all'impianto di riscaldamento e all'antenna tv, nonché al vano scala dall'androne carraio, chiuso mediante apposizione di cancelletto metallico da parte dei Sigg.ri senza consegnare alcuna Pt_1 chiave, la presenza di crepe nell'intonaco e macchie di umidità; il tutto imputabile alle opere arbitrariamente eseguite da parte attrice. Onde determinare e accertare i necessari interventi di ripristino, le eventuali difformità urbanistico-catastali, il nesso di causalità tra i danni e i lavori imposti dalla proprietà le porzioni di immobile illegittimamente incorporate e l'uso improprio Pt_1
delle parti comuni, i convenuti depositavano ricorso per ATP in corso di causa e chiedevano, oltre al risarcimento della pretesa attorea, la condanna della comproprietà al risarcimento dei danni Pt_1 quantificati in corso di ATP e comunque per una somma non inferiore ad € 7.743,80, al rimborso delle spese sostenute per l'installazione della termostufa a pellet pari ad € 5.960,00, con condanna alla refusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc, ovvero, in via subordinata, la compensazione delle somme eventualmente dovute da parte convenuta con le somme dovute da parte attrice. In via istruttoria, e istavano inoltre per una CTU CP_1 CP_2 tecnica in ordine allo status quo ante dell'immobile, alle opere realizzate, ai danni cagionati e alla percentuale di ripartizione delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice sui capitoli ammessi;
in corso di causa, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo RG n. 1926-1/2018 presso il Tribunale di Vercelli, veniva depositata relazione del CTU volta all'accertamento dello stato dei luoghi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica.
Con sentenza del 16.06.2021 il Tribunale di Vercelli rigettava sia le domande di parte attrice che le domande riconvenzionali dei convenuti, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, al fine di ottenerne l'integrale riforma, con conseguente condanna in solido dei convenuti appellati al pagamento in favore degli attori appellanti della somma di euro 23.167,56 oltre iva, o di quell'altra somma maggior o minore in giudizio accertanda, oltre interessi legali e previa ammissione, in via istruttoria, di eventuale CTU, volta a descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto ed i relativi costi addebitabili pro quota, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc e per l'effetto chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di
Vercelli, con rigetto, in ogni caso, nel merito delle domande tutte dispiegate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché della richiesta di CTU e con reiterata istanza di ammissione, a prova contraria, dei capitoli formulati in primo grado.
Con ordinanza del 19.05.22 è stata ammessa CTU con incarico all'ing. avente ad Persona_3
oggetto la descrizione sintetica dei lavori e la verifica della tipologia e del costo delle opere di cui all'elaborato tecnico allegato alla D.I.A., depositata dagli appellati il 20.07.2006 presso il Comune di
Gattinara, con prestazione del giuramento all'udienza del 13.07.2022 e termine per il deposito dell'elaborato al 30.11.2022. La relazione peritale determinava il costo complessivo degli interventi effettuati dalla proprietà in € 32.767,81 oltre iva. Pt_1 Precisate le conclusioni all'udienza del 6.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Vercelli, in ossequio al principio della ragione più liquida, ha ritenuto la domanda attorea sfornita di prova e, come tale, infondata. Gli attori non avrebbero dato prova dell'effettivo esborso economico nonché della congruità e dell'esatto ammontare delle spese asseritamente sostenute per il rifacimento della copertura del tetto, spese di cui hanno richiesto il rimborso pro quota. In base al generale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e trattandosi di domanda di ripetizione di somme, i Sigg.ri avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza del credito, Pt_1
documentando le spese effettivamente sostenute, non potendo a tale fine bastare il computo metrico estimativo allegato, che rappresenta una mera stima presuntiva del valore dei lavori da eseguire per il rifacimento della copertura. Parte attrice non avrebbe dedotto e provato neppure se i lavori descritti nel predetto computo metrico fossero corrispondenti a quelli poi effettivamente realizzati, né avrebbe precisato i criteri per la determinazione della quota di rimborso asseritamente spettante ai convenuti.
Le prove testimoniali articolate sul punto nella memoria istruttoria di parte attrice sono state valutate come generiche, mentre la richiesta di ctu volta a “descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto e ogni altra relativa alla determinazione del costo di esso per la quota a carico dei convenuti” è stata ritenuta esplorativa e come tale inammissibile.
Analogamente, la domanda risarcitoria dei convenuti risulterebbe generica e sfornita di prova in punto nesso di causalità, in riferimento all'esecuzione delle opere di ristrutturazione del tetto de quo, anche alla luce delle perplessità sollevate in merito in sede di ATP, la cui relazione non esclude l'incidenza delle infiltrazioni di acque meteoriche;
né risulterebbero, dall'esame della documentazione e dalla relativa comparazione con le tavole depositate presso il Comune di Gattinara, particolari differenze architettoniche prima e dopo l'intervento in questione, né opere di innalzamento non autorizzate.
Infondata sarebbe altresì la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'installazione della stufa a pellet, in difetto di prova del nesso di causalità, così come la sussistenza di un eventuale danno da lite temeraria, nonché di una condotta per dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori.
Ritenute inammissibili le prove testimoniali in materia contraria, la richiesta di CTU, volta ad accertare lo status quo ante dell'immobile, le opere realizzate, i danni cagionati e la percentuale di ripartizione delle spese è stata considerata parimenti generica ed esplorativa e quindi inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza, il Tribunale ha dunque affermato la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
2) I motivi di appello proposti da e le difese di parte appellata. Pt_1 Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti, previa eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, volta a descrivere le opere e le forniture eseguite per il rifacimento del tetto e a determinarne il costo a carico della controparte, hanno chiesto la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con conseguente condanna in solido dei convenuti appellati al pagamento della somma di euro 23.167,56 oltre iva o altra somma maggiore o minore accertanda, sollevando le seguenti censure.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ritiene il provvedimento impugnato viziato da errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, per avere il
Giudice di primo grado ignorato che già nell'atto di compravendita tra le parti del 25.07.2013 si facesse riferimento al permesso di costruire n. 23/2013, avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia e il recupero del sottotetto, espressamente autorizzato da e con documento a loro CP_1 CP_2
firma del 12.07.2013, unitamente ad eventuali successive varianti;
il rifacimento del tetto sarebbe stato per altro già deciso in precedenza dagli odierni appellati con denuncia di inizio attività nel 2006.
L'intestazione del suddetto permesso di costruire n. 23/2013 sarebbe stato inoltre volturato a nome degli attori con decorrenza dal 16.01.2014. I lavori di ristrutturazione sarebbero stati eseguiti, infine, sotto gli occhi e il controllo dei convenuti, che soli, in allora, abitavano il fabbricato di Via Lamarmora
19.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per non avere considerato l'impossibilità di dare prova dell'effettivo esborso economico, nonché della congruità e dell'esatto ammontare delle spese asseritamente sostenute nell'ipotesi, qui ricorrente, di lavori in economia, il cui rimborso si presume in pari quota fra le parti, essendo in rispettiva proprietà delle parti stesse i piani sottostanti al tetto (due dei convenuti e due degli attori). Ne deriva la necessità di una CTU
“percipiente” in punto congruità delle spese e corrispondenza dei lavori, per nulla esplorativa e quindi pienamente ammissibile.
La difesa di e Controparte_1 Controparte_2
Parte appellata si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis cpc e per l'effetto chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di
Vercelli, con rigetto, in ogni caso, nel merito, delle domande tutte dispiegate dagli appellanti.
In particolare gli appellati, nel richiamare i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c., hanno ribadito l'assoluta carenza probatoria in punto entità e congruità delle spese di ristrutturazione, di cui la proprietà pretenderebbe il rimborso per la quota di competenza, non avendo Pt_1
allegato alcuna fattura o bonifico, o DDT, né alcun contratto, prestito, fornitura, servizio o prestazione professionale;
il riferimento al computo metrico di parte, per altro non firmato dal perito, non costituirebbe a sua volta prova idonea dell'effettivo costo e relativo esborso. L'asserita autorizzazione da parte della proprietà , nel 2013, a intraprendere lavori di Controparte_5
ristrutturazione del tetto avrebbe inoltre avuto ad oggetto la manutenzione della copertura e non, come unilateralmente eseguito dai lo smantellamento e la nuova copertura del medesimo, oltre Pt_1 alla realizzazione di tre abbaini;
l'art. 1134 c.c. sarebbe infatti applicabile anche al condominio minimo, presupponendo, ai fini della ripartizione delle spese tra le parti, l'accertata urgenza della spesa medesima.
Irrilevanti sarebbero infine, al riguardo, l'atto di compravendita e i lavori interni effettuati negli anni dagli appellanti, mentre la circostanza che si sia trattato di esecuzione di opere “in economia”, non dispensava il creditore dalla produzione della relativa documentazione contabile e fiscale.
3) La decisione
L'appello deve essere rigettato.
Il primo motivo di doglianza relativo alla sussistenza o meno di un presunto accordo fra le parti è da ritenere assorbito, in ragione del rigetto del secondo motivo di gravame, relativo alla prova dell'effettivo esborso economico da parte dei in base allo stesso principio della ragione più Pt_1
liquida applicato dal giudice di prime cure.
Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene condivisibile l'assunto del Tribunale di Vercelli e la difesa di parte convenuta e odierna appellata che considerano non provata la spesa di cui si pretende il rimborso per la quota di competenza, sia in punto an che in punto quantum.
Non è stato infatti fornito nessun documento che provi l'acquisto dei materiali e il loro costo quali
DDT o bonifici o fatture di acquisto o altro giustificativo di spesa né alcuna prova relativa alle agevolazioni fiscali pur legislativamente previste nonché alcun documento che provi il pagamento dell'impresa o imprese che hanno eseguito i lavori.
Né è stata fornita alcuna documentazione relativa alla disciplina autorizzativa normalmente richiesta a livello regionale e comunale (cfr. Regolamento Regione Piemonte 23.05.2016 n.6, Legge regionale n. 20/2009 in materia di edilizia e urbanistica) in punto autorizzazioni amministrative, per ottenere le quali avrebbe dovuto essere comunicato il monte ore lavorative, le date di inizio e fine lavori, le imprese coinvolte, la direzione lavori e il soggetto o i soggetti responsabili della sicurezza, la tipologia e la provenienza dei materiali utilizzati.
Le prove testimoniali assunte in primo grado sulle capitolazioni di parte attrice sono state a loro volta inconferenti ai fini della prova del costo e della spesa effettiva per le opere eseguite: il teste
[...] si limita a confermare la ristrutturazione dell'alloggio di proprietà e la messa a Per_2 Pt_1
norma della canna fumaria, per la quale non sarebbero richiesti specifici permessi;
il teste S_ , muratore, convivente di parte attrice, la cui attendibilità peraltro è limitata da tale condizione,
[...] ha dichiarato soltanto di riconoscere le foto dell'appartamento prima della ristrutturazione e di avere svolto l'intervento sulla canna fumaria unitamente all'idraulico, così come i lavori sull'impianto di riscaldamento, ma, soprattutto, ad ulteriore domanda, ha risposto di non sapere nulla sulla fatturazione.
Parimenti la circostanza che si tratti di “lavori in economia” non dispensa i presunti creditori dalla allegazione della relativa documentazione contabile e fiscale: l'esecuzione delle opere in questione da parte di maestranze ed imprese di carattere endo-familiare non incide per nulla sull'entità e rilevanza delle medesime, le quali non sono consistite in lavori minori e di modesta entità, ma in interventi edili di ristrutturazione del tetto e sottotetto di un fabbricato, con tutte le responsabilità del caso. Secondo l'art. 6 del Testo Unico sull'Edilizia (T.U. DPR 380/2001) rientrano nella manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, o necessari ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"; tra queste vi sono il rifacimento pavimenti, recinzioni, tende, infissi, controsoffittature, tramezzi, porte e finestre, ma non opere maggiori, di ristrutturazione, impiantistica o, in generale, interventi su elementi strutturali, le quali ultime richiedono l'esecuzione dei lavori nel rispetto di regole, tra cui quelle di sicurezza, che richiedono documentazione fiscale, contabile e amministrativa.
La carenza probatoria è tale da non poter essere supplita dalla CTU, neppure nella sua funzione percipiente: essa ha confermato le quantificazioni economiche di cui al computo metrico estimativo, determinando il costo complessivo degli interventi effettuati dalla proprietà ma nulla ha Pt_1 potuto aggiungere in ordine alla prova dell'effettivo pagamento da parte degli appellanti.
Non è stato proposto motivo di appello in merito alla liquidazione delle spese legali di primo grado, ragione per cui la Corte non è chiamata a decidere sulle stesse.
Le spese legali seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate per il presente grado di giudizio secondo la voce della tariffa relativa al valore fino a 26.000,00 al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia, escluse le spese per la fase istruttoria.
Le spese di ctu sono a carico in via definitiva del soccombente appellante.
Si deve altresì applicare il disposto dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 317/2021 pronunciata dal Tribunale di Vercelli;
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
pone in via definitiva a carico di parte appellante le spese di ctu nell'importo già liquidato;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.02.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Marino