Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rosanna Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa da nata a [...] il [...], c.f Parte_1
, in persona dell'amministratore , nato a [...] C.F._1 CP_1 del Vallo il 18 Luglio 1959 , c.f. , rappresentata e difesa in CodiceFiscale_2
giudizio, dagli Avv.ti Salvatore Giacalone ed Alessandro Tommaso Giacalone;
Appellante contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Giuseppa Bocina, giusta procura agli atti;
-Appellato
e nei confronti di nata a [...] il [...], c.f. ; CP_3 C.F._4
nata a [...] il [...],c.f. ; CP_4 C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...] c.f. CP_1 CodiceFiscale_6
-Appellati contumaci
Oggetto: Rivendicazione della proprietà
Conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo in accoglimento dell'appello pendente contrassegnato col n. 255/22 ed in riforma della gravata sentenza
Tribunale civile di Marsala n. 961 del 20.12.21: -ritenuta la comproprietà tra
l'appellante ed i suoi fratelli e Parte_1 CP_2 Controparte_5 della “stradella comune di accesso” [particella 507] per cui è causa;
-ordinare al
1
Foraci, nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, si snoda per l'accesso anche ai fondi di proprietà di con conseguente ingiunzione di ripristino dello Parte_1 stato dei luoghi. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendicazione per i motivi di cui al n. 1 del presente atto;
2. in subordine, e sempre in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendicazione ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
3. in estremo subordine, e nel merito, rigettare comunque la domanda di rivendicazione in quanto assolutamente infondata nei fatti e nel diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 961 del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Marsala rigettò la domanda con cui aveva chiesto, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., Parte_1
l'immediato rilascio da parte del fratello della c.d. “stradella comune di CP_2 accesso” - identificata in catasto nel foglio di Mappa 176 Particella 507, nella via
Monsignor Pietro Foraci, nel territorio del Comune di Mazara del Vallo – ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La domanda era, quindi, volta alla rivendica della predetta striscia di terreno - che, “a forma di L”, si snoda per l'accesso anche ai fondi di proprietà dei germani
- della quale l'attrice si dichiarava comproprietaria - lamentando la condotta Pt_1 del fratello convenuto, il quale, pur nella veste di contitolare del bene, ne avrebbe impedito l'uso comune attraverso l'apposizione di opere ostative al transito (quali blocchi di tufo ed un cancello apposto all'ingresso) esercitando un possesso esclusivo.
Il giudice adito escluse la fondatezza della pretesa azionata, ritenendo non raggiunta la prova del diritto dominicale in capo all'attrice, non ritenendo dimostrato né il titolo di proprietà né il compimento di un possesso utile ad usucapionem.
2. Con atto di citazione, notificato in data 4 febbraio 2022, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza, deducendone l'erroneità nell'aver ritenuto non assolto, da parte sua, l'onere della probatio diabolica, né raggiunta la prova di un possesso utile all'usucapione.
2 Assume, per converso, di aver documentato l'intera sequenza dei titoli di provenienza a far data dal 1903 e, in ogni caso, di aver dimostrato l'esercizio di un possesso utile a fini dell'invocata usucapione.
3.Si è costituito, con comparsa di risposta del 14 aprile 2022, CP_2 che, resistendo anzitutto al gravame, ha chiesto la conferma della sentenza resa in primo grado.
4. Non si sono costituiti gli ulteriori appellati convenuti, già rimasti contumaci nel giudizio di primo grado.
5. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 17 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg per il deposito delle memorie di replica.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva ritenuto non assolto, da parte sua, l'onere probatorio in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sulla particella n. 507 del foglio di mappa 176, deducendo di avere invece prodotto idonea documentazione attestante una catena ininterrotta di atti traslativi a partire dal 1903, dalla quale discenderebbe la legittima comproprietà in capo a sé stessa, nonché ai propri germani e CP_2 CP_5
La censura è fondata e deve essere accolta.
Deve essere anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato secondo cui l'azione proposta dalla sorella sarebbe inammissibile in quanto impropriamente utilizzata ad ottenere la rivendica di un bene comune, adoperato da uno dei comunisti in via esclusiva (art. 1102 c.c.).
Non vi è ragione, invero, di privare chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere (previo accertamento della comunione ) il recupero della utilizzazione della cosa, di cui lamenti di essere stato privato, attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario.
Solo si deve affermare, anche in questo contesto, che costui soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2004).
Ai fini dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., grava sull'attore l'onere di provare, con rigore, la titolarità del diritto di proprietà sul bene controverso, mediante la
3 dimostrazione di un titolo di acquisto valido e opponibile, oppure, in assenza, attraverso la prova di un possesso utile ad usucapionem.
È certamente vero quanto sostenuto nella sentenza gravata per cui, in presenza di una catena di trasferimenti derivativi, è necessario risalire fino a un acquisto originario
(c.d. probatio diabolica).
E' errata, però, l'affermazione contenuta nella sentenza gravata alla cui stregua sarebbe rimasta inadempiente all' “onere probatorio diabolico” Parte_1 sulla stessa gravante, posto che, a fondamento del proprio diritto dominicale – sempre secondo quanto sostenuto nella decisione appellata – ella si sarebbe limitata a produrre solo il proprio titolo e quello della propria dante causa, ma non avrebbe provato che tutti i precedenti danti causa del bene erano proprietari, sino a risalire, senza soluzione di continuità, ad un proprietario che abbia acquistato il diritto a titolo originario.
Mette, infatti, conto rilevare che “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o
i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del
19/01/2022).
Ed ancora e nello stesso senso “Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010).
Ebbene, alla luce di questi condivisibili principi – dai quali non vi è motivo di
4 doversi discostare – risulta che l'appellante abbia documentato la comproprietà della stradella di cui ha chiesto il rilascio.
Ed invero con atto di compravendita del 18 marzo 1939, in notar di Mazara Per_1 del Vallo, vendette ai coniugi e la Persona_2 Persona_3 CP_6 piena proprietà di un fondo rustico sito in c.da Serrone di Mazara del Vallo dell'estensione di are 62 e centiare 30 (cfr. allegato nr. 6 alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 nr.
2 di . Parte_1
Quindi, con atto di compravendita del 12 novembre 1958 Persona_4 vendette alla sorella la piena proprietà della metà indivisa (l'altra metà già Parte_2 appartenendo all'acquirente) di due appezzamenti di terreno, uno della superficie di are
32 e centiare 66 ed un secondo di are 24 e centiare 64, confinanti – tra gli altri – tra di loro e con la via Serroni, derivanti dalla successione dei genitori e Persona_3 CP_6
(cfr. allegato nr. 5 alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 di
[...] Parte_1
.
[...]
Quindi, con atto di donazione del 24 giugno 1975, donò alla figlia Parte_2 la nuda proprietà di tre spezzoni di terreno, siti in Mazara del Vallo Parte_1
c.da Serroni, derivanti dal frazionamento nr. 123\75 approvato dall'UTE di Trapani il
26 maggio 1975 (cfr. allegato nr. 2 alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 di
. Parte_1
Tre spezzoni (meglio descritti nel richiamato atto) di cui il secondo ed il terzo confinanti a sud est con la stradella larga mt. 4 (in catasto individuata con particella 507).
In questo atto la ha giustificato la propria appartenenza dei beni donati Pt_2 richiamando l'atto in notar del 18 marzo 1939 nonché l'atto in notar Persona_5
del 12 dicembre 1958. Persona_6
Nella donazione si specifica che “compete a detti spezzoni di terreno la comproprietà per un terzo della corte comune ove insiste un pozzo d'acqua viva, la stradella di accesso che raggiunge la corte”.
Allegato al suddetto atto vi è anche il frazionamento in cui vengono indicate le varie quote destinate ai tre figli della donataria ( , CP_2 Parte_1 in con la previsione che la particella 507 costituiva “stradella Controparte_5 CP_1 comune”.
Ed ancora dall'estratto di mappa – pure allegato alla menzionata donazione – è evidente che detta stradella ha una conformazione “a L” ed è funzionale ai tre lotti, oggetto delle tre donazioni effettuate dalla ai tre figli. Pt_2
5 Di tenore analogo – con gli opportuni distingui stante la diversità dei lotti – sono la donazione rogata dal notaio il 26 giugno 1975 da potere di in Per_7 Parte_2 favore di nonché quella, ulteriore, rogata dal notaio il 22 Controparte_5 Per_7 luglio 1980 da potere di in favore dell'altro figlio (cfr. Parte_2 CP_2 allegati nr. 3 e 4 alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 di Parte_1
.
[...]
E' dunque evidente che la comproprietà della stradella di cui si controverte è stata donata ai germani dalla madre che, a sua volta, ha dimostrato di Pt_1 Parte_2 averla acquistata in parte per successione dai genitori ed in altra parte del fratello
Per_4
Orbene, la superiore circostanza non è stata sostanzialmente contestata dall'appellato che non ha negato di avere ricevuto la nuda proprietà della stradella da potere della madre ma si è limitato ad opporre l'intervenuta usucapione della stessa.
Ora, in ordine al primo aspetto, stante la comunanza dell'autore da cui le parti hanno ricevuto la proprietà del bene (appunto ), può certamente applicarsi Parte_2 alla fattispecie – per evidenti ragioni di affinità – quanto innanzi richiamato in ordine all'attenuazione dell'onere probatorio gravante sul rivendicante.
7. Il secondo aspetto si interseca invece con il secondo motivo di gravame, interposto da che ha dedotto che, anche a voler ritenere assente un Parte_1 titolo di acquisto a titolo originario, la proprietà sarebbe comunque maturata in suo favore per intervenuta usucapione, sulla base di un possesso continuato, protrattosi per oltre vent'anni da parte sua e dei suoi danti causa.
La disamina di tale motivo – che era destinato all'assorbimento per via dell'accoglimento del primo – è utile perchè consente di affrontare con maggiore completezza l'eccezione proposta da . CP_2
Ed infatti la contraddittorietà nelle risultanze delle prove testimoniali espletate in prime cure – di cui dà conto, ma per altre ragioni, la sentenza gravata – per un verso si deve confermare in questa sede e, per altro verso, impone di scartare l'eccezione di usucapione che costituisce, in fondo, il vero titolo opposto da per CP_2 resistere alla pretesa della sorella.
Dal momento che non lo ha fatto la sentenza gravata, si devono, allora, ripercorrere le ragioni per cui non vi è prova che alcuna delle parti possa fondatamente invocare l'usucapione della contesa stradella.
Come sovente accade in contenziosi analoghi le propalazioni dei testi finiscono
6 generalmente per accreditare la tesi della parte che li ha citati.
Così – principiando dai testi citati dall'appellante - il teste Testimone_1
(indifferente) ha confermato che “fino al 2001, prima che si ammalasse e poi morisse nel
2004, venivo periodicamente chiamato dal fu (coniuge dell'appellante Persona_8 nd.r.) per effettuare lavori agricoli stagionali di aratura del terreno appartenente alla sua famiglia.
Per eseguire questi lavori raggiungevo il predetto terreno, con il mio trattore, entrando e percorrendo la stradella di accesso dalla via Monsignor Pietro Foraci, che era aperta e non ostruita da un muro, né da alcun altro ostacolo fisso”.
“Raggiungevo detto terreno attraverso la stradella di accesso dalla via
Monsignor Pietro Foraci, che è la via principale;
poi per entrare nel terreno c'era un'altra stradella “ad elle”, che poi dopo la morte del sig. , dopo alcuni Persona_8 anni dalla morte, è stata chiusa da un muro e poi piu' avanti c'è un cancello”.
“Oggi per andare in quel terreno si entra dal cancello e poi più avanti c'è la stradina”
“Dopo la morte del sig. sono ritornato sui luoghi ed ho trovato il muro CP_1 chiuso e piu' avanti, a 10 mt circa, non so di preciso la distanza, c'era il cancello, cancello aperto, legato con un filo di luce”.
Analogamente la teste (figlia dell'appellante) ha riferito che “ancora CP_3 dopo essermi sposata nel Giugno del 2000 e fino al 2001, prima che mio padre si ammalasse e poi morisse nel 2004, mi recavo in campagna dai miei genitori, con i miei zii e mia nonna, nei fine settimana del mese di Ottobre, periodo di raccolta delle olive, cui partecipavamo tutti insieme, in giornate che diventavano di festa, per poi dividere tra di noi l'olio prodottone a seguito della macinatura, che veniva pagata da mia nonna.
Ricordo che per raggiungere il terreno della mia famiglia si accedeva dalla stradella di accesso dalla via Monsignor Pietro Foraci, che fino a quell'epoca era sicuramente aperta e non ostruita da alcun ostacolo fisso, che ne impedisse il passaggio”.
Di tenore diverso sono le propalazioni dei testi citati all'appellato.
Così il teste (cognato dell'appellato ) ha così Testimone_2 CP_2 riferito “Mio cognato (cioè l'appellato n.d.r.) ha sempre coltivato il CP_2 terreno di vai Monsignor Pietro Forace, sempre da 50 anni cioè da quando lo conosco io ha sempre coltivato il terreno”
“Ha impedito l'accesso a chiunque su detto terreno, perché c'era un'altra strada piu' avanti”
7 “Le sorelle di mio cognato per andare nei loro terreni attraversano il secondo cancello che c'è nella via Faraci e questo sin da quando io conosco mio cognato, circa
40-50 anni fa”
“Non ricordo se mio cognato ha recintato una parte di terreno”.
Analogamente il teste (genero di ) ha Testimone_3 CP_2 confermato che le sorelle dei , e dall'estate del 1980 CP_2 CP_5 Pt_1 accedono alle loro rispettive proprietà attraversano la stradella ricavata dalla particella
510 del foglio di mappa 176 (di proprietà del sig. ) con cancello di CP_2 ingresso sulla via Monsignor Pietro Forace.
Ha aggiunto che la detta stradina ha, da circa trent'anni, rappresentato l'unica via di accesso per giungere alle proprietà identificate in mappa al foglio 176, particelle 505,
506, 508,509” e che ha recintato, con paletti e rete metallica, parte della CP_2 particella 507 al fine di escludere a terzi l'ingresso nel terreno nella sua disponibilità.
In sostanza si fronteggiano due versioni contrapposte, per una delle quali fino al
2001 anche ed i suoi congiunti avrebbero fatto uso della stradella e Parte_1 per un'altra non lo avrebbero mai fatto in quanto ciò sarebbe stato precluso dalle opere compiute dall'appellato.
Mancando elementi sicuri di matrice oggettiva che possano consentire di smentire l'una piuttosto che l'altra delle tesi, si può solo evidenziare che maggiore attendibilità oggettiva ha il narrato di chi afferma essere avvenuto il passaggio, piuttosto di chi lo nega, non fosse altro perché pare implausibile che i testi (di parte appellata) abbiano vigilato notte e giorno sui luoghi sicchè la loro conoscenza non può arrivare a negare che il passaggio possa essere avvenuto quando loro non c'erano.
Ne consegue che, non potendo escludersi – con tranquillizzante certezza - che fino al 2001 la famiglia di transitasse per la stradella contesa, il cui Parte_3 accesso non era quindi limitato, è evidente che essendo stato introdotto il giudizio di primo grado nel 2018, non potrebbe comunque vantare un possesso CP_2 esclusivo ventennale idoneo all'usucapione a torto invocata.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere quindi accolto e deve essere ordinato a di rilasciare in favore della comunione ordinaria CP_2 esistente tra di lui con i germani e gli eredi di Parte_1 Controparte_5 della “stradella comune di accesso” - identificata in catasto nel foglio di Mappa 176
Particella 507, nella via Monsignor Pietro Foraci, nel territorio del Comune di Mazara del
Vallo – ripristinando lo stato dei luoghi, con eliminazione di tutto quanto possa impedire
8 l'uso della stradella comune.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e , così CP_3 CP_4 CP_1 provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 961 del 20 dicembre 2021, appellata da con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2022, condanna Parte_1
a rilasciare in favore della comunione ordinaria esistente con i germani CP_2
e (quali eredi di Parte_1 CP_3 CP_4 CP_1 CP_5
la stradella comune di accesso, identificata in catasto nel foglio di Mappa 176
[...]
Particella 507, nella via Monsignor Pietro Foraci, nel territorio del Comune di Mazara del
Vallo, ripristinando lo stato dei luoghi;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate CP_2 per il primo grado in complessivi euro 2906,00 per compensi ed euro 518,00 per spese e, per questo grado, in complessivi euro 3473,00 per compensi ed euro 777,00 per spese, in ambo i casi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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