Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
Un provvedimento del P.M. o del giudice è pubblicato con il deposito presso la segreteria o la cancelleria, atteso che esso è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si perfeziona la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. Ne consegue che la data apposta dal giudice per le indagini preliminari sul provvedimento di convalida delle intercettazioni disposte dal P.M., in quanto atto interno privo del requisito della certezza, è inidonea a integrare la formalità richiesta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2004, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
MASSIMAPE
UDIENZA CAMERALE
DEL 23.11.2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N° 1.736 SECONDA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERALE 32
N° 38.199/04 cosi composta:
1 3 1 7 /0 5 Dott. Francesco MORELLI Presidente Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere Dott. Secondo CARMENINI Consigliere Dott. Filiberto PAGANO Consigliere Consigliere estensore Dott. Renato BERNABAI Consigliere dr. Carmenini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.M.
1. presso il Tribunale di Firenze nei confronti di SUFAJ GENTIAN, detto GENTI
avverso la sentenza/ordinanza del Tribunale della liberta di Firenze del 29.9.2004
sentita la relazione del consigliere CARMENINI sentite/lette le conclusioni del p.g., dr. Mario IANNELLI che ha chiesto l'annullamento con rinvio udito il difensore avv. Giovanni Paolo VOENA che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M.; in subordine per acquisizione documentirimro
OSSERVA
Con l'ordinanza emessa il 29.9.2004, il tribunale della libertà di Firenze ha accolto l'appello ed ha revocato
l'ordinanza del GIP dello stesso tribunale, in data 20.5.2004,
con la quale era stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a SUFAJ Gentian, detto Genti,
indagato per il reato di concorso in detenzione di cocaina a
* fini di spaccio. L'Ufficio ha posto a base della sua decisione il rilievo che i decreti di convalida delle intercettazioni telefoniche disposte d'urgenza dal pubblico ministero
mancavano di data certa, difettando dell'attestazione del deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.; che, di conseguenza, gli elementi probatori in esse contenuti
erano inutilizzabili ex art. 267, secondo comma, C. p. P.,
facendo venire meno i dati essenziali per la valutazione degli indizi di responsabilità a carico dell'indagato.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze Direzione
Distrettuale deducendo che, ai finiAntimafia,
dell'utilizzabilità, è previsto nella norma speciale suddetta solo che il decreto di urgenza del pubblico ministero debba essere convalidato entro 48 ore, ma non anche che entro tale termine il provvedimento di convalida del GIP debba essere depositato in cancelleria. L'ufficio ricorrente sostiene che il provvedimento del GIP è atto nel quale viene in rilievo non l'ora del deposito, bensì quello della sua deliberazione;
in censura l'ordinanza per non avere ritenuto, subordine,
provvedimento GIP quale valida comunque, il del autorizzazione per le successive operazioni di
intercettazione, limitando così l'inefficacia a quelle anteriori.
Il ricorso non è fondato.
L'articolo 267, secondo comma, c.p.p. prescrive la dal pubblico convalida delle intercettazioni disposte ministero entro 48 ore dal suo provvedimento d'urgenza, con
decreto motivato del Giudice per le indagini preliminari, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite e del divieto di proseguirle.
Al riguardo trova applicazione il principio generale valido sia nel processo penale, sia in quello civile secondo
cui la data certa di un provvedimento non emesso in udienza
deriva dall'attestazione di cancelleria, facente prova fino a querela di falso, apposta all'atto del deposito. di unIn altre parole, il momento dell'emissione
provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è
quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria o cancelleria, atteso che tale deposito è requisito formale dell'esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale;
consegue che inidonea ad integrare la formalità richiesta la data, è
vergata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, in quanto atto interno, privo del requisito della certezza
(v. Cass. sez. 3 anno/numero 2002/42520 rivista 222962).
Per contro non si può condividere la tesi del resistente,
il quale sostiene che il provvedimento mancante della data del deposito è giuridicamente nullo 0 addirittura
inesistente; la data è infatti elemento estrinseco alla decisione, previsto ai fini dell'efficacia e non della validità, quale requisito dell'ufficiale esternazione del
atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cass. pen. 5
Ottobre 1996, n. 1616) .
Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo agli atti del giudice о del pubblicodell'autenticità
ministero, sottraendoli alla disponibilità interna
dell'ufficio che li ha emessi (Cass. pen. 22 Novembre 2000, n.
2939); con la conseguenza che alla sua omissione si può
formalità del pari sopperire in presenza di altre
fidefacenti, contenute anche in atti connessi (Cass. pen. '
sez. 4, 30 Ottobre 1987, Morina). Al riguardo non può
quindi valere la distinzione suggerita dal pubblico ministero ricorrente tra atti ad efficacia esterna ed atti segreti, poiché quel che rileva è proprio l'effetto giuridico ope legis, che deve essereesterno dell'inutilizzabilità
soggetto ad un controllo che si basi su dati obbiettivamente rilevabili.
3 Quanto alla tesi che vorrebbe attribuire la validità al provvedimento del GIP quale autorizzazione per "l'inizio di
esso presupporrebbe la possibilità chenuove intercettazioni",
il giudice di merito possa operare, nel caso di specie, la prova di resistenza dell'impianto argomentativo della misura cautelare, depurato dei risultati delle intercettazioni non autorizzate;
ma sul punto il ricorrente non ha fornito nessuna indicazione concreta, a fronte dell'ordinanza del Tribunale
del riesame, che ha concluso la sua disamina condotta con '
motivazione immune da vizi logici ' la ritenuta con indispensabilità delle non convalidateintercettazioni tempestivamente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 23.11.2004
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Second Carmenini) (Francesco Morelli)
Nww
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 g GEN. 2005
IL CANCELLERE
Angelo Maria Cangami