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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/10/2025, n. 7631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7631 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 11227/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 24.2.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Campese e dall'avv. Carmine Bucciarelli per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Larga n. 19 presso l'avv. Andrea Fioretti e l'avv. Marcello Arbasino, che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA pagina 1 di 18 OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“1) Accertare e dichiarare, per le causali ed i motivi innanzi esposti, la nullità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento sotto forma di apertura di credito (a) in conto corrente numero
10679836 del 26 gennaio 2007 dell'importo di euro 700.000,00, (b) in conto corrente numero
401347082 del 1° luglio 2010 dell'importo di euro 400.000,00, (c) in conto corrente numero
101315918 dell'11 aprile 2011 dell'importo di euro 500.000,00, ed in tutti gli atti relativi, inerenti e conseguenti (documenti di sintesi, piani di ammortamento, estratti conto, etc.), perché poste in violazione:
(i) degli articoli 1325, primo comma, 1346, 1418 e/o 1419 del Codice Civile;
(ii) dei principi dettati in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
(iii) degli articoli 1284, 1322 e 1366 del Codice Civile;
(iv) della reciprocità degli interessi dare ed avere, sancita dall'articolo 120 Decreto Legislativo numero 385/1993 e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
(v) della mancata pattuizione delle commissioni trimestrali di massimo scoperto e di utilizzi oltre disponibilità fondi;
(vi) degli articoli 3 e 4 dei contratti di finanziamento, per la mancata produzione alla da Parte_1 parte della dei diversi piani a seguito dell'intervenuta variazione del tasso di Controparte_1 interesse inizialmente indicato;
(vii) della mancata indicazione nei contratti dei tassi annui effettivi di interesse determinati in applicazione del metodo di ammortamento alla “francese” con capitalizzazione composta.
2) Accertare e dichiarare che la mediante l'adozione di piani di ammortamento alla Controparte_1 francese in regime di capitalizzazione composta, ha, in concreto, applicato i tassi di interesse e le modalità di determinazione differenti da quelli pattuiti ed approvati nei contratti di finanziamento e negli atti ad essi collegati, con violazione dei Tassi Annui Nominali in essi concordati.
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, tutte le somme indebitamente percepite dalla Controparte_1 pari ad euro 82.615,67, o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, in virtù dei rapporti dedotti in giudizio, a titolo di: (a) interessi non pattuiti e non dovuti, derivanti dall'applicazione del regime finanziario di ammortamento alla francese con
pagina 2 di 18 capitalizzazione composta, dall'invalidità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale dei conti correnti, in quanto difforme dalle prescrizioni di cui alla Delibera CICR 9/2/2000, e dal piano di riduzione dell'apertura di credito adottato dalla in applicazione di condizioni CP_2 economiche non espressamente pattuite;
(b) commissione di massimo scoperto, derivante dalla disapplicazione della “commissione di massimo scoperto” (CMS), per omessa pattuizione con riferimento all'aliquota, al preciso criterio di calcolo e alla periodicità di applicazione;
(c)
“commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” (CDF), per omessa predeterminazione con patto scritto.
4) Conseguenzialmente condannare la in favore della alla restituzione Controparte_1 Parte_1 di tutte le somme indebitamente percepite, accertate come non dovute, pari ad euro 82.615,67, o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo.
5) Condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”
La convenuta ha così concluso:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare:
i) respingere tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze assertive;
ii) respingere in quanto prescritte tutte le pretese ripetitorie relative a rimesse solutorie anteriori al
12.09.2012, rigettando di conseguenza la domanda di rettifica delle competenze addebitate prima di tale data;
iii) disporre lo stralcio della memoria di parte attrice depositata ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. poiché non
a prova contraria rispetto le dedotte invalidità;
- In via principale, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa”, da liquidarsi ai medi in base al valore della causa.”
pagina 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023 la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la banca chiedendone la condanna, previo accertamento delle Controparte_1
nullità di talune clausole di tre contratti di apertura di credito in conto corrente, alla restituzione di tutte le somme non dovute ed indebitamente percepite pari alla somma di euro 82.615,67 o quella diversa risultante all'esito dell'istruttoria.
L'attrice espone:
-che in data 26 gennaio 2007 ha stipulato con un contratto di Controparte_1
finanziamento sotto forma di apertura di credito sul conto corrente n. 10679836 dell'importo di complessivi euro 700.000,00 con durata fino al 31 marzo 2012;
-il tale conto corrente è stato estinto in data 2 ottobre 2012 con addebito di euro 24,65 in pari data sul conto corrente numero 3942338 per giroconto;
-che in data 1 luglio 2010 ha stipulato con un contratto di finanziamento Controparte_1
sotto forma di apertura di credito sul conto corrente n. 401347082 dell'importo di complessivi euro 400.000,00, con durata fino al 30 settembre 2015;
-il suddetto conto corrente è stato estinto in data 2 gennaio 2015 mediante disposizione di pagamento di euro 65.000,00 seguita dall'addebito delle spese di chiusura;
- che in data 11 aprile 2011 ha stipulato con un contratto di Controparte_1
finanziamento sotto forma di apertura di credito sul conto corrente n. 101315919 dell'importo di complessivi euro 500.000,00, con durata fino al 30 giugno 2016;
-il suddetto conto corrente è stato estinto il 2 ottobre 2012 con addebito di euro 1.479,06 in pari data sul conto corrente numero 3942338 per giroconto.
Deduce:
-in relazione a tutti i sopracitati finanziamenti: la mancata pattuizione espressa, nei criteri di elaborazione, del piano di riduzione dell'apertura di credito applicato dalla banca;
la mancata indicazione in contratto del tasso annuo effettivo d'interesse corrispettivo determinato, in ogni caso, in applicazione del metodo di ammortamento alla “francese” con capitalizzazione composta;
la mancata produzione all'impresa, da pagina 4 di 18 parte della banca, dei diversi piani di riduzione dell'apertura di credito a seguito della intervenuta variazione del tasso d'interesse rispetto alla misura iniziale;
l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente;
-inoltre, in relazione al solo finanziamento del 26 gennaio 2007, anche la mancata pattuizione della “commissione di massimo scoperto” e della “commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” applicate dalla banca.
Deduce altresì:
-la nullità dei piani di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta relativi ai contratti di finanziamento stante la mancata specifica pattuizione del sistema di ammortamento da applicare con la conseguenza dell'indeterminatezza e dell'indeterminabilità del piano di riduzione dell'apertura di credito relativa ai finanziamenti;
-la nullità delle clausole dei contratti per applicazione del sistema di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese stante la mancata pattuizione specifica del regime finanziario prescelto;
-la nullità delle clausole dei finanziamenti per mancata pattuizione del Tasso Annuo
Effettivo d'interesse;
-la mancata produzione dei diversi piani di riduzione dei finanziamenti a seguito delle intervenute variazioni del tasso di interesse rispetto alla loro misura iniziale;
-l'invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti nn. 10679836, 401347082 e 101315919;
-in relazione al solo c.c. n. 10679836 l'applicazione illegittima di commissioni trimestrali non pattuite, quali specificamente la “commissione di massimo scoperto”
(CMS) e la “commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi” (CDF).
Si è costituita in giudizio la banca contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Eccepisce preliminarmente la prescrizione parziale delle pretese avversarie aventi ad oggetto le rimesse effettuate prima del 12.9.2012, con l'ulteriore precisazione che – in pagina 5 di 18 mancanza di prova offerta da parte attrice – tutte le rimesse dovranno considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Deduce, inoltre:
-la mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi delle domande;
-la corretta pattuizione del tasso d'interesse, come risulta dagli artt. 3 e 4 dei contratti di finanziamento;
-la non obbligatorietà dell'indicazione del regime finanziario con cui è stato determinato il piano di ammortamento, stante la corretta e completa determinazione di tutte le condizioni economiche applicate al contratto;
-che l'indicazione del TAE non è imposta da alcuna regola di validità per cui la sua omissione non potrebbe comportare le conseguenze di nullità e, in ogni caso, non potrebbe mai comportare il ricalcolo ai tassi sostitutivi, ma al più l'eliminazione del solo effetto della capitalizzazione degli interessi sul conto corrente, fermo restando, in ogni caso, che in realtà il TAE è indicato in tutti i contratti;
-in merito all'anatocismo sui conti correnti, che la clausola di capitalizzazione trimestrale sugli interessi dei finanziamenti non sarebbe invalida, poiché risulta approvata specificamente nei contratti e, per quanto attiene al periodo successivo al
1.1.2014, il nuovo art. 120 del T.U.B., pur essendo stato riformato nel 2016, non prevedeva un divieto assoluto di anatocismo e non era norma immediatamente esecutiva, come confermato dalla Delibera CICR del 3 agosto 2016 che ha previsto quale termine d'attuazione il 1 ottobre 2016, quando ormai tutti i finanziamenti erano da tempo estinti;
-sulla mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto” e delle
“commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi” sul c.c. n. 10679836 che la contestazione è priva di fondamento stante il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alla produzione del contratto ove, tra l'altro, risultano analiticamente pattuite tali commissioni.
pagina 6 di 18 Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 401347082 sia fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene, in primo luogo, il Tribunale che l'attrice non abbia ottemperato del tutto all'onere probatorio posto a suo carico, secondo il condivisibile insegnamento della
Corte d'Appello di Milano di cui alla sentenza n. 2769/19 che si trascrive:
“Tanto premesso, sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 CP_2
c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Civ. n.
30822/2018).
Tale assunto è di per sé idoneo ad escludere che la domanda di [ ] possa ritenersi fondata, non avendo quest'ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto di cui è causa. Conferma se ne trae anche dalla CTU contabile espletata nel corso dell'istruttoria di primo grado, alle cui pagine 6 e
7 si legge: “Il CTU ritiene particolarmente Deducente al fine di dare risposta al quesito la seguente documentazione, già disponibili agli atti: (…omissis) d) documentazione bancaria (in allegati da n. 5 a n. 115 dell'atto di citazione e in allegato n. 7 alla comparsa di costituzione) pagina 7 di 18 consistente nei prospetti di conteggio delle competenze, e, in taluni casi, nei conti scalari recanti i saldi per valuta (…omissis); e) documentazione bancaria (in allegato n. 4 alla comparsa di costituzione) consistente in diversi contratti di «finanziamento in conto corrente c/c contro cessione di credito risultante da fatture emesse a fronte di forniture» (il c.d. anticipo fatture) sottoscritti da [ ] s.r.l. a partire dal 10.2004 sino al 03.2009”.
Il CTU in realtà, pur evidenziando una non completezza della documentazione –prospetti di conteggio e in taluni casi conti scalari-, ha comunque ritenuto possibile effettuare i conteggi attraverso ricostruzioni di tipo contabile.
Peraltro ritiene questa Corte, come espresso sopra e in conformità con l'orientamento prevalente, che tale operazione contabile non sia corretta, essendo per contro necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente da ultimo anche da Cass. 11543/19: “Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per
l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attrice in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016,
n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”.
Pertanto, la mancata produzione in atti degli estratti conto integrali da parte del correntista non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese. A ciò si aggiunga che resta altresì non individuabile se il correntista abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla NC (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato in un recente arresto (Cass. Civ. n. 27705 del 2018), infatti: “se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata”. La mancata integrale produzione della documentazione Deduce pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione.”
Del resto, di recente il Supremo Collegio (v. Cass. n. 33009/19) ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle pagina 8 di 18 somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
35979/22), nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto -
è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato
Nella fattispecie in esame, si è limitata a produrre i contratti di apertura di credito e di documenti di sintesi (v. doc. nn. 1, 2, 6, 7, 13 e 14 attrice), ma, essendo essa l'attrice in una causa di ripetizione di indebito, aveva l'onere di produrre i tre contratti completi di tutte le clausole, anche di quelle relative alla regolamentazione del rapporto dei conti corrente sui quali insistevano le tre aperture di credito de quibus e, pertanto, le doglianze inerenti la mancanza o nullità delle condizioni pattuite nei tre predetti contratti sono, quindi, del tutto infondate.
Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata approvazione del tipo di piano di ammortamento e quindi del regime di capitalizzazione e all'indeterminatezza conseguente del tasso, osserva il Tribunale -premesso che nessuna norma di legge pagina 9 di 18 impone la redazione e la consegna del piano di ammortamento- che dalla documentazione prodotta ed in particolare dai contratti de quibus emerge che sono stati pattuiti e indicati -ed in maniera dettagliata- gli elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione dei finanziamenti ed in particolare nei contratti (v. doc. n. 5, 6 e 7 convenuta) sono indicati rispettivamente: gli importi finanziati pari rispettivamente ad euro 700.000,00, ad euro
400.000,00 e ad euro 500.000,00, le modalità e i termini di rimborso all'art. 3 degli stessi contratti nonché il tasso di interesse come disciplinato dettagliatamente all'art. 4; oltre all'allegazione, sotto la lettera “B” dei rispettivi contratti, del piano di ammortamento concordato.
E' del parti infondata la doglianza relativa all'ipotizzato illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizzerebbe i piani di rimborso dei finanziamenti de quibus; invero occorre considerare che i predetti piani di ammortamento sono caratterizzati da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota pagina 10 di 18 capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”,
pagina 11 di 18 Di recente, anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
D'altro canto, secondo il recente insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
7382/25), “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
E' del pari infondata la doglianza inerente alla mancata o errata indicazione del TAE, ed invero la delibera CICR 9.2.2000 all'art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” stabiliva che, nel caso in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, oltre alla periodicità e al tasso di interesse applicato, viene indicato anche il valore del tasso, rapportato su base pagina 12 di 18 annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cd. TAE, tasso annuo effettivo).
Non si ritiene tuttavia condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte (v. in particolare Cass. n. 18664/23, non massimata) secondo cui il TAE rappresenterebbe “un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”, poiché la capitalizzazione pattuita dalla parte è ben effettuabile in base al solo TAN indicato in contratto e il TAE rappresenta soltanto -evidentemente ai meri fini della trasparenza contrattuale, come risulta proprio dalla stessa rubrica dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000- il valore del tasso di interesse applicato “rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
A ciò si aggiunga che l'invocata norma, di natura regolamentare, aveva dichiaratamente finalità di trasparenza e non incideva sulla struttura del contratto;
il TAE, infatti, a differenza del TAN, non serve per il calcolo delle rate di rimborso, ma rende esplicito l'equivalente finanziario del tasso debitore qualora le rate di rimborso abbiano una scadenza infra-annuale. Con la conseguenza che la sua eventuale omissione potrebbe rilevare solo sotto un profilo risarcitorio, ma non comporta alcun vizio di validità del contratto (v. Cass. S.U. n. 26724/2007).
Con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, rileva il Tribunale che i tre contratti di apertura di credito sono stati stipulati rispettivamente in data 26.1.2007, in data 1.7.2010 ed in data 11.4.2011 e quindi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.
La banca convenuta, in conformità a tale delibera, ha pattuito nei contratti de quibus (v. art. 7 doc. n. 5 convenuta, documento di sintesi sub doc n. 6 convenuta, documento di sintesi sub doc n. 7 convenuta) l'identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori.
Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione dall'inizio dei rapporti degli interessi anatocistici pattuiti.
pagina 13 di 18 Tuttavia, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120 TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima.
Rileva, invero, il Tribunale che:
-nel nostro sistema esista il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D. L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo
-anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario- nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro, la lett. b) dell'art. 120 TUB come modificato nel 2013 chiarisce e conferma che con la modifica normativa non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto, poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed pagina 14 di 18 invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
D'altro canto, non “può invocarsi l'art. 161 V comma TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie). Questa lettura dell'art. 161 V comma TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo D. L. vo n. 72/15 che, all'art 2 comma II, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla NC d'Italia nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto applicabile a qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.”
Infine, anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 del D.
pagina 15 di 18 L.vo n. 385/93 (TUB), come sostituito dall'art. 1 comma 628 della L. n. 147/13, decorre dal 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Pertanto, per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici dal gennaio 2014 si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del solo conto corrente n. 401347082 riferito al finanziamento di euro 400.000,00 ed estinto in data 30.9.2015.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. Persona_1
In particolare è stato affidato al consulente il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. 401347082, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:
1. nessuna capitalizzazione degli interessi dall'1.1.14;
2. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
a) il tasso convenzionale
3. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori:
a) al tasso convenzionale;
”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 8.11.2024, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente ha concluso che il saldo ricalcolato a debito per il correntista Parte_1
come richiesto dal quesito è pari a euro - 60.116,93 al 31.12.2014, data della fine degli e/c documentati in atti (-57.607,03 euro, senza interessi capitalizzati separatamente). pagina 16 di 18 Pertanto, va accertato che il saldo del conto corrente n. 401347082, intestato alla società alla data del 31.12.2014 non è pari ad euro 60.721,91, quale risultante Parte_1
dall'ultimo estratto conto (v. doc. n. 9 attrice), bensì ad euro 60.116,93 a debito della società correntista.
Ne consegue che la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro
604,98 (60.721,91 – 60.116,93).
Su tale somma spettano ex art. 2033 c.c. gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Le ulteriori domande attoree sono, per le ragioni esposte, infondate e vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza reciproca e, pertanto, l'attrice va condannata, tenuto conto comunque conto della soccombenza prevalente, a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa, svolta soltanto al fine di epurare il saldo del conto corrente n.
401347082 dall'illegittima capitalizzazione a partire dell'anno 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara che il saldo del conto corrente n. 401347082, intestato alla società Pt_1
alla data del 31.12.2014 è pari ad euro -60.116,93, a debito della società
[...]
correntista;
-condanna la banca a rimborsare alla società la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 604,98, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-rigetta le ulteriori domande proposte da Parte_1
pagina 17 di 18 -condanna la società a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 12.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. contabile Controparte_1
come liquidate in corso di causa.
Milano, 11.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 11227/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 24.2.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Campese e dall'avv. Carmine Bucciarelli per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Larga n. 19 presso l'avv. Andrea Fioretti e l'avv. Marcello Arbasino, che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA pagina 1 di 18 OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“1) Accertare e dichiarare, per le causali ed i motivi innanzi esposti, la nullità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento sotto forma di apertura di credito (a) in conto corrente numero
10679836 del 26 gennaio 2007 dell'importo di euro 700.000,00, (b) in conto corrente numero
401347082 del 1° luglio 2010 dell'importo di euro 400.000,00, (c) in conto corrente numero
101315918 dell'11 aprile 2011 dell'importo di euro 500.000,00, ed in tutti gli atti relativi, inerenti e conseguenti (documenti di sintesi, piani di ammortamento, estratti conto, etc.), perché poste in violazione:
(i) degli articoli 1325, primo comma, 1346, 1418 e/o 1419 del Codice Civile;
(ii) dei principi dettati in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
(iii) degli articoli 1284, 1322 e 1366 del Codice Civile;
(iv) della reciprocità degli interessi dare ed avere, sancita dall'articolo 120 Decreto Legislativo numero 385/1993 e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
(v) della mancata pattuizione delle commissioni trimestrali di massimo scoperto e di utilizzi oltre disponibilità fondi;
(vi) degli articoli 3 e 4 dei contratti di finanziamento, per la mancata produzione alla da Parte_1 parte della dei diversi piani a seguito dell'intervenuta variazione del tasso di Controparte_1 interesse inizialmente indicato;
(vii) della mancata indicazione nei contratti dei tassi annui effettivi di interesse determinati in applicazione del metodo di ammortamento alla “francese” con capitalizzazione composta.
2) Accertare e dichiarare che la mediante l'adozione di piani di ammortamento alla Controparte_1 francese in regime di capitalizzazione composta, ha, in concreto, applicato i tassi di interesse e le modalità di determinazione differenti da quelli pattuiti ed approvati nei contratti di finanziamento e negli atti ad essi collegati, con violazione dei Tassi Annui Nominali in essi concordati.
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, tutte le somme indebitamente percepite dalla Controparte_1 pari ad euro 82.615,67, o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, in virtù dei rapporti dedotti in giudizio, a titolo di: (a) interessi non pattuiti e non dovuti, derivanti dall'applicazione del regime finanziario di ammortamento alla francese con
pagina 2 di 18 capitalizzazione composta, dall'invalidità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale dei conti correnti, in quanto difforme dalle prescrizioni di cui alla Delibera CICR 9/2/2000, e dal piano di riduzione dell'apertura di credito adottato dalla in applicazione di condizioni CP_2 economiche non espressamente pattuite;
(b) commissione di massimo scoperto, derivante dalla disapplicazione della “commissione di massimo scoperto” (CMS), per omessa pattuizione con riferimento all'aliquota, al preciso criterio di calcolo e alla periodicità di applicazione;
(c)
“commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” (CDF), per omessa predeterminazione con patto scritto.
4) Conseguenzialmente condannare la in favore della alla restituzione Controparte_1 Parte_1 di tutte le somme indebitamente percepite, accertate come non dovute, pari ad euro 82.615,67, o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo.
5) Condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”
La convenuta ha così concluso:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare:
i) respingere tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze assertive;
ii) respingere in quanto prescritte tutte le pretese ripetitorie relative a rimesse solutorie anteriori al
12.09.2012, rigettando di conseguenza la domanda di rettifica delle competenze addebitate prima di tale data;
iii) disporre lo stralcio della memoria di parte attrice depositata ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. poiché non
a prova contraria rispetto le dedotte invalidità;
- In via principale, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa”, da liquidarsi ai medi in base al valore della causa.”
pagina 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023 la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la banca chiedendone la condanna, previo accertamento delle Controparte_1
nullità di talune clausole di tre contratti di apertura di credito in conto corrente, alla restituzione di tutte le somme non dovute ed indebitamente percepite pari alla somma di euro 82.615,67 o quella diversa risultante all'esito dell'istruttoria.
L'attrice espone:
-che in data 26 gennaio 2007 ha stipulato con un contratto di Controparte_1
finanziamento sotto forma di apertura di credito sul conto corrente n. 10679836 dell'importo di complessivi euro 700.000,00 con durata fino al 31 marzo 2012;
-il tale conto corrente è stato estinto in data 2 ottobre 2012 con addebito di euro 24,65 in pari data sul conto corrente numero 3942338 per giroconto;
-che in data 1 luglio 2010 ha stipulato con un contratto di finanziamento Controparte_1
sotto forma di apertura di credito sul conto corrente n. 401347082 dell'importo di complessivi euro 400.000,00, con durata fino al 30 settembre 2015;
-il suddetto conto corrente è stato estinto in data 2 gennaio 2015 mediante disposizione di pagamento di euro 65.000,00 seguita dall'addebito delle spese di chiusura;
- che in data 11 aprile 2011 ha stipulato con un contratto di Controparte_1
finanziamento sotto forma di apertura di credito sul conto corrente n. 101315919 dell'importo di complessivi euro 500.000,00, con durata fino al 30 giugno 2016;
-il suddetto conto corrente è stato estinto il 2 ottobre 2012 con addebito di euro 1.479,06 in pari data sul conto corrente numero 3942338 per giroconto.
Deduce:
-in relazione a tutti i sopracitati finanziamenti: la mancata pattuizione espressa, nei criteri di elaborazione, del piano di riduzione dell'apertura di credito applicato dalla banca;
la mancata indicazione in contratto del tasso annuo effettivo d'interesse corrispettivo determinato, in ogni caso, in applicazione del metodo di ammortamento alla “francese” con capitalizzazione composta;
la mancata produzione all'impresa, da pagina 4 di 18 parte della banca, dei diversi piani di riduzione dell'apertura di credito a seguito della intervenuta variazione del tasso d'interesse rispetto alla misura iniziale;
l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente;
-inoltre, in relazione al solo finanziamento del 26 gennaio 2007, anche la mancata pattuizione della “commissione di massimo scoperto” e della “commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” applicate dalla banca.
Deduce altresì:
-la nullità dei piani di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta relativi ai contratti di finanziamento stante la mancata specifica pattuizione del sistema di ammortamento da applicare con la conseguenza dell'indeterminatezza e dell'indeterminabilità del piano di riduzione dell'apertura di credito relativa ai finanziamenti;
-la nullità delle clausole dei contratti per applicazione del sistema di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese stante la mancata pattuizione specifica del regime finanziario prescelto;
-la nullità delle clausole dei finanziamenti per mancata pattuizione del Tasso Annuo
Effettivo d'interesse;
-la mancata produzione dei diversi piani di riduzione dei finanziamenti a seguito delle intervenute variazioni del tasso di interesse rispetto alla loro misura iniziale;
-l'invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti nn. 10679836, 401347082 e 101315919;
-in relazione al solo c.c. n. 10679836 l'applicazione illegittima di commissioni trimestrali non pattuite, quali specificamente la “commissione di massimo scoperto”
(CMS) e la “commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi” (CDF).
Si è costituita in giudizio la banca contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Eccepisce preliminarmente la prescrizione parziale delle pretese avversarie aventi ad oggetto le rimesse effettuate prima del 12.9.2012, con l'ulteriore precisazione che – in pagina 5 di 18 mancanza di prova offerta da parte attrice – tutte le rimesse dovranno considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Deduce, inoltre:
-la mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi delle domande;
-la corretta pattuizione del tasso d'interesse, come risulta dagli artt. 3 e 4 dei contratti di finanziamento;
-la non obbligatorietà dell'indicazione del regime finanziario con cui è stato determinato il piano di ammortamento, stante la corretta e completa determinazione di tutte le condizioni economiche applicate al contratto;
-che l'indicazione del TAE non è imposta da alcuna regola di validità per cui la sua omissione non potrebbe comportare le conseguenze di nullità e, in ogni caso, non potrebbe mai comportare il ricalcolo ai tassi sostitutivi, ma al più l'eliminazione del solo effetto della capitalizzazione degli interessi sul conto corrente, fermo restando, in ogni caso, che in realtà il TAE è indicato in tutti i contratti;
-in merito all'anatocismo sui conti correnti, che la clausola di capitalizzazione trimestrale sugli interessi dei finanziamenti non sarebbe invalida, poiché risulta approvata specificamente nei contratti e, per quanto attiene al periodo successivo al
1.1.2014, il nuovo art. 120 del T.U.B., pur essendo stato riformato nel 2016, non prevedeva un divieto assoluto di anatocismo e non era norma immediatamente esecutiva, come confermato dalla Delibera CICR del 3 agosto 2016 che ha previsto quale termine d'attuazione il 1 ottobre 2016, quando ormai tutti i finanziamenti erano da tempo estinti;
-sulla mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto” e delle
“commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi” sul c.c. n. 10679836 che la contestazione è priva di fondamento stante il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alla produzione del contratto ove, tra l'altro, risultano analiticamente pattuite tali commissioni.
pagina 6 di 18 Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 401347082 sia fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene, in primo luogo, il Tribunale che l'attrice non abbia ottemperato del tutto all'onere probatorio posto a suo carico, secondo il condivisibile insegnamento della
Corte d'Appello di Milano di cui alla sentenza n. 2769/19 che si trascrive:
“Tanto premesso, sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 CP_2
c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Civ. n.
30822/2018).
Tale assunto è di per sé idoneo ad escludere che la domanda di [ ] possa ritenersi fondata, non avendo quest'ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto di cui è causa. Conferma se ne trae anche dalla CTU contabile espletata nel corso dell'istruttoria di primo grado, alle cui pagine 6 e
7 si legge: “Il CTU ritiene particolarmente Deducente al fine di dare risposta al quesito la seguente documentazione, già disponibili agli atti: (…omissis) d) documentazione bancaria (in allegati da n. 5 a n. 115 dell'atto di citazione e in allegato n. 7 alla comparsa di costituzione) pagina 7 di 18 consistente nei prospetti di conteggio delle competenze, e, in taluni casi, nei conti scalari recanti i saldi per valuta (…omissis); e) documentazione bancaria (in allegato n. 4 alla comparsa di costituzione) consistente in diversi contratti di «finanziamento in conto corrente c/c contro cessione di credito risultante da fatture emesse a fronte di forniture» (il c.d. anticipo fatture) sottoscritti da [ ] s.r.l. a partire dal 10.2004 sino al 03.2009”.
Il CTU in realtà, pur evidenziando una non completezza della documentazione –prospetti di conteggio e in taluni casi conti scalari-, ha comunque ritenuto possibile effettuare i conteggi attraverso ricostruzioni di tipo contabile.
Peraltro ritiene questa Corte, come espresso sopra e in conformità con l'orientamento prevalente, che tale operazione contabile non sia corretta, essendo per contro necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente da ultimo anche da Cass. 11543/19: “Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per
l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attrice in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016,
n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”.
Pertanto, la mancata produzione in atti degli estratti conto integrali da parte del correntista non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese. A ciò si aggiunga che resta altresì non individuabile se il correntista abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla NC (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato in un recente arresto (Cass. Civ. n. 27705 del 2018), infatti: “se il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata”. La mancata integrale produzione della documentazione Deduce pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione.”
Del resto, di recente il Supremo Collegio (v. Cass. n. 33009/19) ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle pagina 8 di 18 somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
35979/22), nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto -
è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato
Nella fattispecie in esame, si è limitata a produrre i contratti di apertura di credito e di documenti di sintesi (v. doc. nn. 1, 2, 6, 7, 13 e 14 attrice), ma, essendo essa l'attrice in una causa di ripetizione di indebito, aveva l'onere di produrre i tre contratti completi di tutte le clausole, anche di quelle relative alla regolamentazione del rapporto dei conti corrente sui quali insistevano le tre aperture di credito de quibus e, pertanto, le doglianze inerenti la mancanza o nullità delle condizioni pattuite nei tre predetti contratti sono, quindi, del tutto infondate.
Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata approvazione del tipo di piano di ammortamento e quindi del regime di capitalizzazione e all'indeterminatezza conseguente del tasso, osserva il Tribunale -premesso che nessuna norma di legge pagina 9 di 18 impone la redazione e la consegna del piano di ammortamento- che dalla documentazione prodotta ed in particolare dai contratti de quibus emerge che sono stati pattuiti e indicati -ed in maniera dettagliata- gli elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione dei finanziamenti ed in particolare nei contratti (v. doc. n. 5, 6 e 7 convenuta) sono indicati rispettivamente: gli importi finanziati pari rispettivamente ad euro 700.000,00, ad euro
400.000,00 e ad euro 500.000,00, le modalità e i termini di rimborso all'art. 3 degli stessi contratti nonché il tasso di interesse come disciplinato dettagliatamente all'art. 4; oltre all'allegazione, sotto la lettera “B” dei rispettivi contratti, del piano di ammortamento concordato.
E' del parti infondata la doglianza relativa all'ipotizzato illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizzerebbe i piani di rimborso dei finanziamenti de quibus; invero occorre considerare che i predetti piani di ammortamento sono caratterizzati da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota pagina 10 di 18 capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”,
pagina 11 di 18 Di recente, anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
D'altro canto, secondo il recente insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
7382/25), “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
E' del pari infondata la doglianza inerente alla mancata o errata indicazione del TAE, ed invero la delibera CICR 9.2.2000 all'art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” stabiliva che, nel caso in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, oltre alla periodicità e al tasso di interesse applicato, viene indicato anche il valore del tasso, rapportato su base pagina 12 di 18 annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cd. TAE, tasso annuo effettivo).
Non si ritiene tuttavia condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte (v. in particolare Cass. n. 18664/23, non massimata) secondo cui il TAE rappresenterebbe “un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”, poiché la capitalizzazione pattuita dalla parte è ben effettuabile in base al solo TAN indicato in contratto e il TAE rappresenta soltanto -evidentemente ai meri fini della trasparenza contrattuale, come risulta proprio dalla stessa rubrica dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000- il valore del tasso di interesse applicato “rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
A ciò si aggiunga che l'invocata norma, di natura regolamentare, aveva dichiaratamente finalità di trasparenza e non incideva sulla struttura del contratto;
il TAE, infatti, a differenza del TAN, non serve per il calcolo delle rate di rimborso, ma rende esplicito l'equivalente finanziario del tasso debitore qualora le rate di rimborso abbiano una scadenza infra-annuale. Con la conseguenza che la sua eventuale omissione potrebbe rilevare solo sotto un profilo risarcitorio, ma non comporta alcun vizio di validità del contratto (v. Cass. S.U. n. 26724/2007).
Con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, rileva il Tribunale che i tre contratti di apertura di credito sono stati stipulati rispettivamente in data 26.1.2007, in data 1.7.2010 ed in data 11.4.2011 e quindi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.
La banca convenuta, in conformità a tale delibera, ha pattuito nei contratti de quibus (v. art. 7 doc. n. 5 convenuta, documento di sintesi sub doc n. 6 convenuta, documento di sintesi sub doc n. 7 convenuta) l'identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori.
Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione dall'inizio dei rapporti degli interessi anatocistici pattuiti.
pagina 13 di 18 Tuttavia, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120 TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima.
Rileva, invero, il Tribunale che:
-nel nostro sistema esista il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D. L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo
-anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario- nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro, la lett. b) dell'art. 120 TUB come modificato nel 2013 chiarisce e conferma che con la modifica normativa non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto, poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed pagina 14 di 18 invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
D'altro canto, non “può invocarsi l'art. 161 V comma TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie). Questa lettura dell'art. 161 V comma TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo D. L. vo n. 72/15 che, all'art 2 comma II, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla NC d'Italia nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto applicabile a qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.”
Infine, anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 del D.
pagina 15 di 18 L.vo n. 385/93 (TUB), come sostituito dall'art. 1 comma 628 della L. n. 147/13, decorre dal 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Pertanto, per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici dal gennaio 2014 si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del solo conto corrente n. 401347082 riferito al finanziamento di euro 400.000,00 ed estinto in data 30.9.2015.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. Persona_1
In particolare è stato affidato al consulente il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. 401347082, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:
1. nessuna capitalizzazione degli interessi dall'1.1.14;
2. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
a) il tasso convenzionale
3. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori:
a) al tasso convenzionale;
”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 8.11.2024, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente ha concluso che il saldo ricalcolato a debito per il correntista Parte_1
come richiesto dal quesito è pari a euro - 60.116,93 al 31.12.2014, data della fine degli e/c documentati in atti (-57.607,03 euro, senza interessi capitalizzati separatamente). pagina 16 di 18 Pertanto, va accertato che il saldo del conto corrente n. 401347082, intestato alla società alla data del 31.12.2014 non è pari ad euro 60.721,91, quale risultante Parte_1
dall'ultimo estratto conto (v. doc. n. 9 attrice), bensì ad euro 60.116,93 a debito della società correntista.
Ne consegue che la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro
604,98 (60.721,91 – 60.116,93).
Su tale somma spettano ex art. 2033 c.c. gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Le ulteriori domande attoree sono, per le ragioni esposte, infondate e vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza reciproca e, pertanto, l'attrice va condannata, tenuto conto comunque conto della soccombenza prevalente, a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa, svolta soltanto al fine di epurare il saldo del conto corrente n.
401347082 dall'illegittima capitalizzazione a partire dell'anno 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara che il saldo del conto corrente n. 401347082, intestato alla società Pt_1
alla data del 31.12.2014 è pari ad euro -60.116,93, a debito della società
[...]
correntista;
-condanna la banca a rimborsare alla società la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 604,98, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-rigetta le ulteriori domande proposte da Parte_1
pagina 17 di 18 -condanna la società a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 12.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. contabile Controparte_1
come liquidate in corso di causa.
Milano, 11.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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