Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME0 07 19/02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESUPRI Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA Presidente R.G.N. 11286/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.1989 Dott. RI Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud.05/07/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO GUGLIELMINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LI MP;
E.T.R. SpA;
intimati avverso la sentenza n. 26/00 del Giudice di pace di 2001 ROSSANO, depositata il 02/03/00; 1773 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI PO conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Rossano il Comune di quella città, nonchè la s.p.a. E.T.R. di Cosenza, concessionaria del servizio riscossione tributi dello stesso Comune, chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali notificategli, relative (tra l' altro ) al canone di erogazione dell' acqua potabile per gli anni 1989 e 1990 per decadenza dall' esercizio dell' azione, per intervenuta prescrizione del diritto vantato, per inesistenza della pretesa creditoria. Costituitisi i convenuti, con sentenza del 1° - 2 marzo 2000 il Giudice di pace, in accoglimento della domanda, dichiarava la prescrizione del credito e quindi dichiarava nulle le cartelle esattoriali in oggetto, condannando il Comune alla restituzione di tutte le somme che l' attore avesse pagato o dovesse ancora pagare sulla base di dette cartelle. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rossano deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che il Giudice di pace, condannando il Comune a rifondere all' attore tutte le somme che egli avesse pagato o dovesse ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate, ha violato il principio della domanda, non avendo lo stesso attore mai formulato una domanda siffatta. Il motivo di censura è fondato. Risulta invero dall' esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi denunciato un error in procedendo, che in primo grado l'attore si era limitato a far valere la decadenza dall' esercizio dell' azione e la prescrizione della pretesa creditoria del Comune di Rossano ed a chiedere che il Giudice di pace dichiarasse l' insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata: le conclusioni in tal senso risultano puntualmente riportate nelle premesse della sentenza impugnata. E pertanto detto giudice, condannando il Comune stesso alla restituzione di " tutte le somme che lo stesso abbia già pagato ovvero dovesse ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate ", ha attribuito all' istante un bene della vita ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della domanda. E' peraltro evidente che il rapporto di consequenzialità di detta pronuncia rispetto alla dichiarazione di prescrizione del credito non sottrae la statuizione al principio della domanda, così come è evidente che il bene attribuito non può ritenersi nemmeno implicitamente o virtualmente ricompreso nelle richieste originariamente formulate. La sentenza impugnata deve essere pertanto sul punto cassata senza rinvio, restando precluso qualsiasi altro esame della questione riguardante la restituzione di somme eventualmente percepite dal Comune in base al titolo annullato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di primo grado e di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
2 LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla restituzione di somme. Compensa le spese di entrambi i gradi tra tutte le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della i sezione civile il 5 luglio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Main Yorkшат IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERS RI Di ZZ обногочате Д физ GET. Oggi, IL CANCELLIERE RI Di ZZ в Аного