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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11814/2022 promossa da
(CF: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Torino, Corso Cosenza n.22, ed ivi elettivamente domiciliata in Via
Legnano n.28 presso lo studio dell'Avv. Francesca Perego Mosetti (CF:
; ; che la C.F._2 P.IVA_1 Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti - Attrice-
(CF ) - Convenuto contumace- Controparte_1 C.F._3
Avv. (CF: ) in proprio, - creditore CP_2 CP C.F._4 intervenuto-
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e ferma l'ordinanza di divisione ed assegnazione del 12.06.2024 dichiarata esecutiva e già trascritta nei RRII, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione così statuire:
NEL MERITO:
1) Accertato e dichiarato che la SIa vanta nei confronti del SI Parte_1
un credito non contestato e già accertato nell'ordinanza del 12.06.2024 Controparte_1 nella misura di €.62.307,70= per i titoli dedotti documentati e non contestati in corso di causa (così risultante dalla sommatoria degli assegni mensili di mantenimento impagati come da precetto 20.12.2023 di €.51.232,97=, del 50% delle spese straordinarie extra- assegno per i figli e pari ad €.6.468,70=, del 50% delle spese Per_1 Per_2 condominiali e di energia elettrica pari ad €.4.605,40= pagate dall'attrice per l'immobile di Pragelato, come quantificati nelle note attoree di precisazione dei crediti del
20.3.2024) e che, a seguito di compensazione con il conguaglio di €.50.000= di cui alla citata ordinanza 12.06.2024, ad oggi, la SIa è ancora creditrice nei confronti Pt_1 del convenuto della residua somma di €.12.307,70=, ad oggi ancora impagata dal
, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI al CP Controparte_1 pagamento in favore della signora della somma di €.12.307,70= o della Parte_1 diversa e/o ulteriore somma determinanda dall'Ill.mo Tribunale all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) In via di stretto subordine rispetto alla conclusione sub 1):
2A) Accertato e dichiarato che la SIa ha estinto i debiti in solido, Parte_1 anche per la quota (del 50%) di competenza del convenuto, in relazione alle spese condominiali e di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria anni 2019-
2020-2021-2022-2023 per l'immobile di Pragelato ed i relativi costi di energia elettrica come in atti documentato, e pertanto è creditrice verso il di €.4.605,40= (salvo CP
E. e/o O.) ad oggi non rimborsati, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI
, al rimborso/rifusione/pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1
€.4.605,40= (salvo E. e/o O.), pari al 50% delle predette spese o della diversa somma veriore determinanda dall'Ill.mo Tribunale, all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2B)Accertato e dichiarato che la SIa vanta nei confronti del SI Parte_1
un credito non contestato e già accertato nell'ordinanza 12.06.2024 di Controparte_1
€.6.468,70= pari del 50% delle spese straordinarie extra-assegno per i figli e Per_1
come documentati in causa e quantificati nelle note attoree del 20.3.2024, ad Per_2 oggi non rimborsati, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI CP
, al rimborso/rifusione/pagamento in favore dell'attrice della somma di
[...]
€.6.468,70= (salvo E. e/o O.), o della diversa somma veriore determinanda dall'Ill.mo
Tribunale, all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) IN OGNI CASO: Accertato e dichiarato che, al fine di estinguere il debito personale lasciato impagato dal SI verso l'Avv. nonché per Controparte_1 CP_2
pag. 2 di 8 estinguere la procedura esecutiva immobiliare da quest'ultimo promossa in odio al
(RGE 516/2023) e per poter cancellare il pignoramento trascritto sull'immobile CP di Pragelato già oggetto di divisione, la SIa ha corrisposto, nelle Parte_1 more del presente giudizio, all'Avv. BE Giacobina, con diritto di rivalsa/rimborso dell'attrice verso il convenuto, la somma di €.18.476,19= pari al credito vantato dall'intervenuto nei confronti del SI , nonché, accertato e dichiarato Controparte_1 che l'attrice ha altresì sostenuto spese e costi conseguenti di €.27,78= per richiedere alla
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari il rilascio dell'attestazione di non opposizione all'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare (RGE. n.516/2023-
Trib. Torino-G.E. Dott.ssa Castellino) e di €.511,98= per l'annotazione della cancellazione dai RRII del pignoramento immobiliare trascritto dall'Avv. CP_2 sull'immobile oggetto di divisione, e conseguentemente, accertato e dichiarato che la
SIa avendo pagato il debito personale del con diritto di Parte_1 CP rivalsa/rimborso verso il convenuto, è ad oggi creditrice del SI Controparte_1 della somma di €.19.015,95=, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI
al pagamento/rifusione in favore della signora della Controparte_1 Parte_1 somma di €.19.015,95= o della diversa e/o ulteriore somma determinanda dall'Ill.mo
Tribunale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO E COMUNQUE IN PUNTO SPESE DI LITE:
-Accertato e dichiarato che il SI non ha preso parte al Controparte_1 procedimento di mediazione obbligatorio promosso dalla SIa , senza addurre Pt_1 alcun giustificato motivo, costringendo l'attrice ad instaurare l'odierno giudizio, rimanendo contumace nel presente procedimento di divisione, ma tenendo, ciononostante, un atteggiamento ostruzionistico nel corso della CTU, come acclarato dall'Ill.mo G.I. nell' ordinanza 05.07.2023, con conseguente aumento delle spese di lite e peritali e causando ritardo nella conclusione della fase peritale, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI al pagamento in favore della SIa Controparte_1
delle spese e delle competenze del presente giudizio, della CTU, delle Pt_1 trascrizioni presso i RRII effettuate e della tassa di registro già liquidata, nonché delle spese e delle competenze del procedimento di mediazione obbligatoria, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15% come per legge da liquidarsi nella misura totale di pag. 3 di 8 €.40.151,88= (salvo E e/o O), o nella diversa misura liquidanda o ritenuta di giustizia dal Tribunale, o comunque, in via subordinata, porre le predette spese di lite e di mediazione obbligatoria a carico della massa, ovvero, dichiarare tenuto e condannare il
SI , comproprietario a suo tempo del 50% dell'immobile, al Controparte_1 pagamento in favore della SIa della metà delle spese di lite e di Parte_1 mediazione obbligatoria, il tutto, in ogni caso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15% come per legge nella misura quantificata nella odierna nota o nella diversa misura liquidanda o ritenuta di giustizia dal Tribunale.
******
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA
L'esponente, quale creditore del signor , intervenuto nella procedura Controparte_1 divisionale, intende ottemperare al provvedimento pronunciato dal SI Giudice in data 11 dicembre 2024 e quindi dichiarare, in forza degli accordi raggiunti con la comproprietaria dell'immobile, signora di rinunciare a richiedere il Parte_1 rimborso del compenso e delle spese per le attività svolte con l'intervento nel giudizio di divisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, citava in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentire ordinare lo scioglimento della comunione e disporre la divisione dei seguenti immobili con i relativi arredi e con area scoperta in uso esclusivo siti al piano terreno in
Pragelato (TO), Via Nazionale n.24/bis, così censiti catastalmente: Foglio 24, Particella
265, Sub. 5 e 10, graffati.
Gli attori erano comproprietari dei predetti immobili per la quota di ½ ciascuno.
Nessuno si costituiva per parte convenuta della quale, pertanto, all'udienza dell'8.11.2022, veniva dichiarata la contumacia.
Con decreto del 20.2.2023, l'udienza originariamente fissata veniva revocata e sostituita da note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con assegnazione alle parti di termine perentorio sino al 27.3.2023 per il deposito telematico delle stesse.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa del compendio.
Con atto del 25.1.2024, interveniva ex art. 1113 c.c., l'Avv. Giacobina BE, in proprio, in qualità di creditore del comproprietario . Controparte_1
pag. 4 di 8 All'udienza del 13 febbraio 2024, il Giudice concedeva breve rinvio al 26.3.2024 per consentire alle parti di valutare e formalizzare un accordo conciliativo volto alla estinzione del credito vantato dall'avv. e, con riguardo all'attrice, per CP_2 consentirle di precisare il proprio credito nei confronti del convenuto.
All'udienza del 26 marzo 2024, parte attrice formulava istanza di attribuzione della quota di comproprietà del convenuto al prezzo di CTU con compensazione del conguaglio con le poste creditorie precisate con memoria 20.3.2024; l'Avv. CP_2 richiamato il contenuto dell'accordo raggiunto con la attrice, nulla opponeva all'istanza di attribuzione.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 12.6.2024, il Giudice disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra e , per la quota di 1/2 ciascuno, Parte_1 Controparte_1 relativamente agli immobili di cui sopra, siti Pragelato, via Nazionale n.24 bis;
assegnava in favore di già titolare della quota di ½, e contro Parte_1 CP
, la residua quota di ½ e, pertanto, l'intera piena proprietà delle unità come
[...] sopra censite;
disponeva che l'assegnazione avvenisse senza pagamento di conguaglio alcuno a carico di ed a favore di stante il debito - per Parte_1 Controparte_1
l'importo di Euro 62.307,70 – di quest'ultimo nei confronti dell'attrice; fissava udienza al 12.9.2024 per la discussione del progetto di divisione che, in assenza di contestazioni
(da decidersi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 187 c.p.c.), veniva dichiarato esecutivo.
All'udienza del 17.6.2025, fissata per l'assunzione della causa a decisione in punto spese (con richiesta di rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c.) l'attrice precisava le conclusioni e i giustificativi di spesa di cui alla nota 6.6.2025 e il creditore BE
Giacobina rinunciava all'intervento in quanto integralmente pagate dalla Parte_1 le somme relative al debito di per compensi professionali come da Controparte_1 fatture emesse (intestate a con solvente . CP Pt_1
Il giudice assumeva la causa a immediata decisione.
* * *
Occorre, innanzitutto, rilevare l'inammissibilità della domanda di parte attrice di cui alle note del 6.6.2025 volta ad ottenere la condanna di al pagamento in suo Controparte_1
pag. 5 di 8 favore della somma di €.12.307,70, residuante dalla compensazione con il conguaglio di
€.50.000= di cui all'ordinanza 12.06.2024 per essere, la stessa, stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente.
Si precisa, poi, ad abundantiam, che i rapporti tra i condividenti in ordine a conguagli, debiti e crediti reciproci sono stati regolati, sulla base delle domande e delle istanze proposte, con l'ordinanza di assegnazione del 12.6.2024 approvata dalle parti e, dunque, dichiarata esecutiva.
Per le stesse ragioni, inammissibile è, altresì, la domanda svolta in via di stretto subordine alla precedente.
Ugualmente da rigettare è la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna di al rimborso di quanto da essa corrisposto per estinguere il debito Controparte_1 personale dello stesso nei confronti dell'Avv. nonché per estinguere la CP_2 procedura esecutiva immobiliare da quest'ultimo promossa neì confronti del CP
(RGE 516/2023).
Parte attrice afferma di avere effettuato detti pagamenti in adempimento degli accordi di cui alla scrittura privata conciliativa datata 13.03.2024, intervenuta con l'Avv.
con salvezza del diritto di rivalsa/rimborso della verso il convenuto. CP_2 Pt_1
Posto che la citata scrittura privata non è stata nemmeno prodotta e, pertanto, non se ne conosce l'effettivo contenuto, in ogni caso, l'eventuale azione di rivalsa di
[...]
nei confronti di non può evidentemente essere proposta Pt_1 Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio di divisione ma richiede l'instaurazione di una causa autonoma e separata, in contraddittorio sul punto, con . Controparte_1
Ciò premesso, in assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. in data 12.9.2024, la causa viene ora a decisione in punto spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
pag. 6 di 8 Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e la trascrizione della domanda giudiziale, devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque, nel caso di specie, per la quota di ½ ciascuno.
Con riguardo al creditore intervenuto Avv. nulla deve essere disposto in CP_2 punto spese, stante la rinuncia da questi operata all'intervento nel presente giudizio di divisione e, pertanto, al rimborso del compenso e delle spese per le attività per lo stesso svolte con conseguente dichiarazione, nei soli confronti dello stesso, della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara cessata la materia del contendere tra il creditore intervenuto Avv. BE
Giacobina e;
Controparte_1
- rigetta le domande proposte nel merito sub 1), 2) e 3) da;
Parte_1
pag. 7 di 8 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e per Parte_1 Controparte_1 la quota di ½ ciascuno;
- pone le spese di mediazione, di trascrizione della domanda di divisione, di iscrizione a ruolo e di notifica (anticipate e sostenute da parte attrice) per complessivi Euro 1.241,97
a carico di e di per la quota di 1/2 ciascuno. Parte_1 Controparte_1
- Restanti spese a carico della massa.
Così deciso in Torino in data 16.7.2025
Il giudice
(Paola Demaria)
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11814/2022 promossa da
(CF: ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Torino, Corso Cosenza n.22, ed ivi elettivamente domiciliata in Via
Legnano n.28 presso lo studio dell'Avv. Francesca Perego Mosetti (CF:
; ; che la C.F._2 P.IVA_1 Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti - Attrice-
(CF ) - Convenuto contumace- Controparte_1 C.F._3
Avv. (CF: ) in proprio, - creditore CP_2 CP C.F._4 intervenuto-
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale all'esito del presente giudizio e ferma l'ordinanza di divisione ed assegnazione del 12.06.2024 dichiarata esecutiva e già trascritta nei RRII, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione così statuire:
NEL MERITO:
1) Accertato e dichiarato che la SIa vanta nei confronti del SI Parte_1
un credito non contestato e già accertato nell'ordinanza del 12.06.2024 Controparte_1 nella misura di €.62.307,70= per i titoli dedotti documentati e non contestati in corso di causa (così risultante dalla sommatoria degli assegni mensili di mantenimento impagati come da precetto 20.12.2023 di €.51.232,97=, del 50% delle spese straordinarie extra- assegno per i figli e pari ad €.6.468,70=, del 50% delle spese Per_1 Per_2 condominiali e di energia elettrica pari ad €.4.605,40= pagate dall'attrice per l'immobile di Pragelato, come quantificati nelle note attoree di precisazione dei crediti del
20.3.2024) e che, a seguito di compensazione con il conguaglio di €.50.000= di cui alla citata ordinanza 12.06.2024, ad oggi, la SIa è ancora creditrice nei confronti Pt_1 del convenuto della residua somma di €.12.307,70=, ad oggi ancora impagata dal
, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI al CP Controparte_1 pagamento in favore della signora della somma di €.12.307,70= o della Parte_1 diversa e/o ulteriore somma determinanda dall'Ill.mo Tribunale all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) In via di stretto subordine rispetto alla conclusione sub 1):
2A) Accertato e dichiarato che la SIa ha estinto i debiti in solido, Parte_1 anche per la quota (del 50%) di competenza del convenuto, in relazione alle spese condominiali e di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria anni 2019-
2020-2021-2022-2023 per l'immobile di Pragelato ed i relativi costi di energia elettrica come in atti documentato, e pertanto è creditrice verso il di €.4.605,40= (salvo CP
E. e/o O.) ad oggi non rimborsati, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI
, al rimborso/rifusione/pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1
€.4.605,40= (salvo E. e/o O.), pari al 50% delle predette spese o della diversa somma veriore determinanda dall'Ill.mo Tribunale, all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2B)Accertato e dichiarato che la SIa vanta nei confronti del SI Parte_1
un credito non contestato e già accertato nell'ordinanza 12.06.2024 di Controparte_1
€.6.468,70= pari del 50% delle spese straordinarie extra-assegno per i figli e Per_1
come documentati in causa e quantificati nelle note attoree del 20.3.2024, ad Per_2 oggi non rimborsati, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI CP
, al rimborso/rifusione/pagamento in favore dell'attrice della somma di
[...]
€.6.468,70= (salvo E. e/o O.), o della diversa somma veriore determinanda dall'Ill.mo
Tribunale, all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) IN OGNI CASO: Accertato e dichiarato che, al fine di estinguere il debito personale lasciato impagato dal SI verso l'Avv. nonché per Controparte_1 CP_2
pag. 2 di 8 estinguere la procedura esecutiva immobiliare da quest'ultimo promossa in odio al
(RGE 516/2023) e per poter cancellare il pignoramento trascritto sull'immobile CP di Pragelato già oggetto di divisione, la SIa ha corrisposto, nelle Parte_1 more del presente giudizio, all'Avv. BE Giacobina, con diritto di rivalsa/rimborso dell'attrice verso il convenuto, la somma di €.18.476,19= pari al credito vantato dall'intervenuto nei confronti del SI , nonché, accertato e dichiarato Controparte_1 che l'attrice ha altresì sostenuto spese e costi conseguenti di €.27,78= per richiedere alla
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari il rilascio dell'attestazione di non opposizione all'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare (RGE. n.516/2023-
Trib. Torino-G.E. Dott.ssa Castellino) e di €.511,98= per l'annotazione della cancellazione dai RRII del pignoramento immobiliare trascritto dall'Avv. CP_2 sull'immobile oggetto di divisione, e conseguentemente, accertato e dichiarato che la
SIa avendo pagato il debito personale del con diritto di Parte_1 CP rivalsa/rimborso verso il convenuto, è ad oggi creditrice del SI Controparte_1 della somma di €.19.015,95=, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI
al pagamento/rifusione in favore della signora della Controparte_1 Parte_1 somma di €.19.015,95= o della diversa e/o ulteriore somma determinanda dall'Ill.mo
Tribunale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO E COMUNQUE IN PUNTO SPESE DI LITE:
-Accertato e dichiarato che il SI non ha preso parte al Controparte_1 procedimento di mediazione obbligatorio promosso dalla SIa , senza addurre Pt_1 alcun giustificato motivo, costringendo l'attrice ad instaurare l'odierno giudizio, rimanendo contumace nel presente procedimento di divisione, ma tenendo, ciononostante, un atteggiamento ostruzionistico nel corso della CTU, come acclarato dall'Ill.mo G.I. nell' ordinanza 05.07.2023, con conseguente aumento delle spese di lite e peritali e causando ritardo nella conclusione della fase peritale, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il SI al pagamento in favore della SIa Controparte_1
delle spese e delle competenze del presente giudizio, della CTU, delle Pt_1 trascrizioni presso i RRII effettuate e della tassa di registro già liquidata, nonché delle spese e delle competenze del procedimento di mediazione obbligatoria, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15% come per legge da liquidarsi nella misura totale di pag. 3 di 8 €.40.151,88= (salvo E e/o O), o nella diversa misura liquidanda o ritenuta di giustizia dal Tribunale, o comunque, in via subordinata, porre le predette spese di lite e di mediazione obbligatoria a carico della massa, ovvero, dichiarare tenuto e condannare il
SI , comproprietario a suo tempo del 50% dell'immobile, al Controparte_1 pagamento in favore della SIa della metà delle spese di lite e di Parte_1 mediazione obbligatoria, il tutto, in ogni caso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15% come per legge nella misura quantificata nella odierna nota o nella diversa misura liquidanda o ritenuta di giustizia dal Tribunale.
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CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA
L'esponente, quale creditore del signor , intervenuto nella procedura Controparte_1 divisionale, intende ottemperare al provvedimento pronunciato dal SI Giudice in data 11 dicembre 2024 e quindi dichiarare, in forza degli accordi raggiunti con la comproprietaria dell'immobile, signora di rinunciare a richiedere il Parte_1 rimborso del compenso e delle spese per le attività svolte con l'intervento nel giudizio di divisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, citava in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentire ordinare lo scioglimento della comunione e disporre la divisione dei seguenti immobili con i relativi arredi e con area scoperta in uso esclusivo siti al piano terreno in
Pragelato (TO), Via Nazionale n.24/bis, così censiti catastalmente: Foglio 24, Particella
265, Sub. 5 e 10, graffati.
Gli attori erano comproprietari dei predetti immobili per la quota di ½ ciascuno.
Nessuno si costituiva per parte convenuta della quale, pertanto, all'udienza dell'8.11.2022, veniva dichiarata la contumacia.
Con decreto del 20.2.2023, l'udienza originariamente fissata veniva revocata e sostituita da note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con assegnazione alle parti di termine perentorio sino al 27.3.2023 per il deposito telematico delle stesse.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa del compendio.
Con atto del 25.1.2024, interveniva ex art. 1113 c.c., l'Avv. Giacobina BE, in proprio, in qualità di creditore del comproprietario . Controparte_1
pag. 4 di 8 All'udienza del 13 febbraio 2024, il Giudice concedeva breve rinvio al 26.3.2024 per consentire alle parti di valutare e formalizzare un accordo conciliativo volto alla estinzione del credito vantato dall'avv. e, con riguardo all'attrice, per CP_2 consentirle di precisare il proprio credito nei confronti del convenuto.
All'udienza del 26 marzo 2024, parte attrice formulava istanza di attribuzione della quota di comproprietà del convenuto al prezzo di CTU con compensazione del conguaglio con le poste creditorie precisate con memoria 20.3.2024; l'Avv. CP_2 richiamato il contenuto dell'accordo raggiunto con la attrice, nulla opponeva all'istanza di attribuzione.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 12.6.2024, il Giudice disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra e , per la quota di 1/2 ciascuno, Parte_1 Controparte_1 relativamente agli immobili di cui sopra, siti Pragelato, via Nazionale n.24 bis;
assegnava in favore di già titolare della quota di ½, e contro Parte_1 CP
, la residua quota di ½ e, pertanto, l'intera piena proprietà delle unità come
[...] sopra censite;
disponeva che l'assegnazione avvenisse senza pagamento di conguaglio alcuno a carico di ed a favore di stante il debito - per Parte_1 Controparte_1
l'importo di Euro 62.307,70 – di quest'ultimo nei confronti dell'attrice; fissava udienza al 12.9.2024 per la discussione del progetto di divisione che, in assenza di contestazioni
(da decidersi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 187 c.p.c.), veniva dichiarato esecutivo.
All'udienza del 17.6.2025, fissata per l'assunzione della causa a decisione in punto spese (con richiesta di rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c.) l'attrice precisava le conclusioni e i giustificativi di spesa di cui alla nota 6.6.2025 e il creditore BE
Giacobina rinunciava all'intervento in quanto integralmente pagate dalla Parte_1 le somme relative al debito di per compensi professionali come da Controparte_1 fatture emesse (intestate a con solvente . CP Pt_1
Il giudice assumeva la causa a immediata decisione.
* * *
Occorre, innanzitutto, rilevare l'inammissibilità della domanda di parte attrice di cui alle note del 6.6.2025 volta ad ottenere la condanna di al pagamento in suo Controparte_1
pag. 5 di 8 favore della somma di €.12.307,70, residuante dalla compensazione con il conguaglio di
€.50.000= di cui all'ordinanza 12.06.2024 per essere, la stessa, stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente.
Si precisa, poi, ad abundantiam, che i rapporti tra i condividenti in ordine a conguagli, debiti e crediti reciproci sono stati regolati, sulla base delle domande e delle istanze proposte, con l'ordinanza di assegnazione del 12.6.2024 approvata dalle parti e, dunque, dichiarata esecutiva.
Per le stesse ragioni, inammissibile è, altresì, la domanda svolta in via di stretto subordine alla precedente.
Ugualmente da rigettare è la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna di al rimborso di quanto da essa corrisposto per estinguere il debito Controparte_1 personale dello stesso nei confronti dell'Avv. nonché per estinguere la CP_2 procedura esecutiva immobiliare da quest'ultimo promossa neì confronti del CP
(RGE 516/2023).
Parte attrice afferma di avere effettuato detti pagamenti in adempimento degli accordi di cui alla scrittura privata conciliativa datata 13.03.2024, intervenuta con l'Avv.
con salvezza del diritto di rivalsa/rimborso della verso il convenuto. CP_2 Pt_1
Posto che la citata scrittura privata non è stata nemmeno prodotta e, pertanto, non se ne conosce l'effettivo contenuto, in ogni caso, l'eventuale azione di rivalsa di
[...]
nei confronti di non può evidentemente essere proposta Pt_1 Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio di divisione ma richiede l'instaurazione di una causa autonoma e separata, in contraddittorio sul punto, con . Controparte_1
Ciò premesso, in assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. in data 12.9.2024, la causa viene ora a decisione in punto spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
pag. 6 di 8 Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e la trascrizione della domanda giudiziale, devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque, nel caso di specie, per la quota di ½ ciascuno.
Con riguardo al creditore intervenuto Avv. nulla deve essere disposto in CP_2 punto spese, stante la rinuncia da questi operata all'intervento nel presente giudizio di divisione e, pertanto, al rimborso del compenso e delle spese per le attività per lo stesso svolte con conseguente dichiarazione, nei soli confronti dello stesso, della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara cessata la materia del contendere tra il creditore intervenuto Avv. BE
Giacobina e;
Controparte_1
- rigetta le domande proposte nel merito sub 1), 2) e 3) da;
Parte_1
pag. 7 di 8 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e per Parte_1 Controparte_1 la quota di ½ ciascuno;
- pone le spese di mediazione, di trascrizione della domanda di divisione, di iscrizione a ruolo e di notifica (anticipate e sostenute da parte attrice) per complessivi Euro 1.241,97
a carico di e di per la quota di 1/2 ciascuno. Parte_1 Controparte_1
- Restanti spese a carico della massa.
Così deciso in Torino in data 16.7.2025
Il giudice
(Paola Demaria)
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