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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.12928/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
12928/2023
promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. CORBO MAURO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 13/11/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino Persona_1 italiano Persona_2
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'ava era nata il Persona_1
21.12.1911 a OL (Lu) (Documento 01) e, dopo essere emigrata in Brasile, ha contratto matrimonio il 28.03.1933 con il cittadino brasiliano (Documento 02), Persona_3 in seguito al qual matrimonio, ella ha assunto il nome di Persona_4
La predetta non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (Documento 03). Da e è nata la loro figlia: Persona_4 Persona_3 Persona_5
ricorrente n.1, nata a [...] – San Paolo – Brasile, il 14.07.1935 (Documento 05), che ha
[...]
1 contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 08.07.1956 con Controparte_4
(Documento 06), in seguito al matrimonio ella ha assunto il nome di
[...] Persona_6 [...]
Da e CP_4 Per_5 Parte_2 Parte_1 sono nati i loro quattro figli: ricorrente
[...] CP_4 Persona_7
n. 2, nato a [...] – San Paolo – Brasile, il 13.08.1957 (Documento 07), il quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 12.03.1987 con (Documento 08);- Controparte_5
ricorrente n. 3, nata a [...] – San Paolo - Brasile, il Controparte_6
10.07.1960 (Documento 09), la quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 01.07.1987 con (Documento 10); Persona_8 Parte_3 ricorrente n. 4, nata a [...] – SP - Brasile, il 26.11.1967 (Documento 11), la quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 27.05.2004 con (Documento 12); - Controparte_7
ricorrente n. 5, nato a [...] – San Paolo – Brasile, il Persona_9
20.11.1970 (Documento 13), il quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 12.04.2005 con (Documento 14). Persona_10
Da e sono nate due Persona_7 Controparte_5 figlie: - ricorrente n. 6, nata a [...] – San Paolo - Brasile, il Parte_1
02.06.1991 (Documento 15); - ricorrente n. 7, nata a [...] – Parte_4
SP - Brasile, il 13.09.1993 (Documento 16). Da e DA Persona_9
è nato il figlio: - Per_10 Persona_10 Persona_11
ricorrente n. 8, nato a [...] – SP – Brasile, il 19.03.2008 (Documento 17).
[...]
Con decreto 05.11.2024, il Giudice fissava udienza ex art. 281 undecies cpc, con termini per notifica e costituzione di parte convenuta, al 08/07/2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente depositava le suddette note in data 01/07/2025, istando per la concessione di nuovi termini per la rinotifica, essendosi la stessa perfezionata solo il 01/07/2025. Con decreto 15/07/2025, Il Giudice fissava nuova udienza ex art. 281 undecies cpc, ordinando la rinotifica a parte convenuta e fissando nuovi termini, al 28/10/2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente depositava le suddette note in data 24/10/2025, istando per la concessione di nuovi termini per una nuova rinotifica, essendosi la stessa perfezionata solo il 20/10/2025. Il non si è costituito. CP_1
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. La decisione in rito. L'art. 164 c.p.c. prevede che il mancato rispetto dei termini a comparire, stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c., determini la nullità della citazione, per vizio della vocatio in ius. La norma citata prevede un meccanismo di sanatoria per questo tipo di vizio, cioè a dire che, qualora il convenuto non si costituisca in giudizio – come nel caso in esame – il giudice deve rilevare, anche d'ufficio, la nullità e disporre la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. L'adempimento dell'ordine di
2 rinnovazione sana il vizio con efficacia ex tunc, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione. Il presente giudizio è stato avviato con le modalità del procedimento semplificato di cognizione, disciplinato dagli articoli 281-decies ss. c.p.c., quindi con ricorso. L'atto introduttivo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore, secondo i termini di cui all'art. 281-undecies c.p.c., in modo tale, cioè, che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione intercorrano termini liberi non minori di quaranta giorni. Nel caso in esame, risulta documentalmente che parte ricorrente non ha rispettato i suddetti termini di comparizione né per l'udienza del 08/07/2025, né per quella del 28/10/2025. Sebbene la norma non contenga una disposizione specifica sugli effetti della violazione di questo termine nel rito semplificato, questo Ufficio ritiene che, qualora la notifica del ricorso e del decreto del procedimento semplificato sia affetta da nullità, come nel caso della violazione dei termini a comparire, in assenza di costituzione spontanea della controparte, debba essere analogamente ordinata la rinnovazione della notifica, anche in ragione del disposto dell'art. 291 c.p.c., che costituisce norma di carattere generale, a garantire la regolarità del contraddittorio. Del resto, anche l'istanza di rinotifica di parte ricorrente, di cui alle note del 01/07/2025, presuppone questo iter processuale. Il termine così assegnato dal Giudice per questa rinnovazione assume, quindi, per espressa previsione legislativa, e per costante interpretazione giurisprudenziale, carattere perentorio, così come stabilito dall'art. 164 c.p.c. e dalle conseguenze di cui all'ultimo comma dell'art. 291 c.p.c. Pertanto, l'istanza di ulteriore nuovi termini di notifica, formulata da parte ricorrente nelle note del 24/10/2025, non può essere accolta. Peraltro si rileva come l'art. 153 c.p.c. sancisce il principio dell'improrogabilità dei termini perentori, salvo i presupposti per la rimessione in termini, che qui palesemente non sussistono, non essendo sufficiente il generico e non documentato riferimento, effettuato dalla difesa ricorrente, a una
“problematica insorta nell'invio della pec”. Ne consegue che l'inutile o insufficiente decorso del termine perentorio, fissato dal Giudice con decreto 15/07/2025 per la rinnovazione della notifica, produce gli effetti di cui agli artt. 291 e 307, comma 3, c.p.c. La mancata costituzione del convenuto a cui peraltro non è stato mai notificato l'avvio del procedimento rende non necessaria la pronuncia in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo,
2) Nulla per le spese. Firenze, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
12928/2023
promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. CORBO MAURO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 13/11/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino Persona_1 italiano Persona_2
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'ava era nata il Persona_1
21.12.1911 a OL (Lu) (Documento 01) e, dopo essere emigrata in Brasile, ha contratto matrimonio il 28.03.1933 con il cittadino brasiliano (Documento 02), Persona_3 in seguito al qual matrimonio, ella ha assunto il nome di Persona_4
La predetta non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (Documento 03). Da e è nata la loro figlia: Persona_4 Persona_3 Persona_5
ricorrente n.1, nata a [...] – San Paolo – Brasile, il 14.07.1935 (Documento 05), che ha
[...]
1 contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 08.07.1956 con Controparte_4
(Documento 06), in seguito al matrimonio ella ha assunto il nome di
[...] Persona_6 [...]
Da e CP_4 Per_5 Parte_2 Parte_1 sono nati i loro quattro figli: ricorrente
[...] CP_4 Persona_7
n. 2, nato a [...] – San Paolo – Brasile, il 13.08.1957 (Documento 07), il quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 12.03.1987 con (Documento 08);- Controparte_5
ricorrente n. 3, nata a [...] – San Paolo - Brasile, il Controparte_6
10.07.1960 (Documento 09), la quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 01.07.1987 con (Documento 10); Persona_8 Parte_3 ricorrente n. 4, nata a [...] – SP - Brasile, il 26.11.1967 (Documento 11), la quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 27.05.2004 con (Documento 12); - Controparte_7
ricorrente n. 5, nato a [...] – San Paolo – Brasile, il Persona_9
20.11.1970 (Documento 13), il quale ha contratto matrimonio a RI RO (Brasile) il 12.04.2005 con (Documento 14). Persona_10
Da e sono nate due Persona_7 Controparte_5 figlie: - ricorrente n. 6, nata a [...] – San Paolo - Brasile, il Parte_1
02.06.1991 (Documento 15); - ricorrente n. 7, nata a [...] – Parte_4
SP - Brasile, il 13.09.1993 (Documento 16). Da e DA Persona_9
è nato il figlio: - Per_10 Persona_10 Persona_11
ricorrente n. 8, nato a [...] – SP – Brasile, il 19.03.2008 (Documento 17).
[...]
Con decreto 05.11.2024, il Giudice fissava udienza ex art. 281 undecies cpc, con termini per notifica e costituzione di parte convenuta, al 08/07/2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente depositava le suddette note in data 01/07/2025, istando per la concessione di nuovi termini per la rinotifica, essendosi la stessa perfezionata solo il 01/07/2025. Con decreto 15/07/2025, Il Giudice fissava nuova udienza ex art. 281 undecies cpc, ordinando la rinotifica a parte convenuta e fissando nuovi termini, al 28/10/2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente depositava le suddette note in data 24/10/2025, istando per la concessione di nuovi termini per una nuova rinotifica, essendosi la stessa perfezionata solo il 20/10/2025. Il non si è costituito. CP_1
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. La decisione in rito. L'art. 164 c.p.c. prevede che il mancato rispetto dei termini a comparire, stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c., determini la nullità della citazione, per vizio della vocatio in ius. La norma citata prevede un meccanismo di sanatoria per questo tipo di vizio, cioè a dire che, qualora il convenuto non si costituisca in giudizio – come nel caso in esame – il giudice deve rilevare, anche d'ufficio, la nullità e disporre la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. L'adempimento dell'ordine di
2 rinnovazione sana il vizio con efficacia ex tunc, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione. Il presente giudizio è stato avviato con le modalità del procedimento semplificato di cognizione, disciplinato dagli articoli 281-decies ss. c.p.c., quindi con ricorso. L'atto introduttivo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore, secondo i termini di cui all'art. 281-undecies c.p.c., in modo tale, cioè, che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione intercorrano termini liberi non minori di quaranta giorni. Nel caso in esame, risulta documentalmente che parte ricorrente non ha rispettato i suddetti termini di comparizione né per l'udienza del 08/07/2025, né per quella del 28/10/2025. Sebbene la norma non contenga una disposizione specifica sugli effetti della violazione di questo termine nel rito semplificato, questo Ufficio ritiene che, qualora la notifica del ricorso e del decreto del procedimento semplificato sia affetta da nullità, come nel caso della violazione dei termini a comparire, in assenza di costituzione spontanea della controparte, debba essere analogamente ordinata la rinnovazione della notifica, anche in ragione del disposto dell'art. 291 c.p.c., che costituisce norma di carattere generale, a garantire la regolarità del contraddittorio. Del resto, anche l'istanza di rinotifica di parte ricorrente, di cui alle note del 01/07/2025, presuppone questo iter processuale. Il termine così assegnato dal Giudice per questa rinnovazione assume, quindi, per espressa previsione legislativa, e per costante interpretazione giurisprudenziale, carattere perentorio, così come stabilito dall'art. 164 c.p.c. e dalle conseguenze di cui all'ultimo comma dell'art. 291 c.p.c. Pertanto, l'istanza di ulteriore nuovi termini di notifica, formulata da parte ricorrente nelle note del 24/10/2025, non può essere accolta. Peraltro si rileva come l'art. 153 c.p.c. sancisce il principio dell'improrogabilità dei termini perentori, salvo i presupposti per la rimessione in termini, che qui palesemente non sussistono, non essendo sufficiente il generico e non documentato riferimento, effettuato dalla difesa ricorrente, a una
“problematica insorta nell'invio della pec”. Ne consegue che l'inutile o insufficiente decorso del termine perentorio, fissato dal Giudice con decreto 15/07/2025 per la rinnovazione della notifica, produce gli effetti di cui agli artt. 291 e 307, comma 3, c.p.c. La mancata costituzione del convenuto a cui peraltro non è stato mai notificato l'avvio del procedimento rende non necessaria la pronuncia in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo,
2) Nulla per le spese. Firenze, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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