Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza breve 15 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/02/2021, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00213/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZZ Afn Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PA – Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura e Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Paludello A e G Societa' Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Checchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Agricola VI S.S. di VI LU & C. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del dirigente Area Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, prot. 202766/2020 del 01.10.2020, rep. 1214/2020, in parte qua, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1941 del 23/12/2019. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda”;
- della graduatoria regionale relativa al tipo di intervento 411AZ da realizzare in altre zone, in parte qua, approvata con l'impugnato decreto del dirigente Area Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, prot. 202766/2020 del 01.10.2020, rep. 1214/2020, ed ivi allegata, pubblicata sul sito istituzionale PA in data 01.10.2020 e per estratto sul BUR in data 16.10.2020;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti;
nonché
per l’accertamento del diritto della società ricorrente allo scorrimento in graduatoria e alla finanziabilità della domanda di contributo e per la condanna di AVEPA a provvedere in ordine all'attribuzione del punteggio richiesto, allo scorrimento della ricorrente nella graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità prevista dal bando approvato dalla Regione Veneto, allegato B alla DGR n. 1941 del 23 dicembre 2019, per il tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola” ed a erogare conseguentemente l'aiuto economico previsto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
- della nota AVEPA prot. n. 229008/2020 del 16.12.2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale - DGR. n. 1941 del 23/12/2019 - Misura M04.1.1. Az - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda Agricola - Domanda di aiuto n. 4635703 del 03/06/2020. Comunicazione di non finanziabilità”;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente allo scorrimento in graduatoria e alla finanziabilità della domanda di contributo e per la condanna di AVEPA a provvedere in ordine all'attribuzione del punteggio richiesto, allo scorrimento della ricorrente nella graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità prevista dal bando approvato dalla Regione Veneto, allegato B alla DGR n. 1941 del 23 dicembre 2019, per il tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola” ed a erogare conseguentemente l'aiuto economico previsto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA e di Regione Veneto e di Paludello A e G Societa' Agricola S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso depositato in data 14.12.2020, munito di istanza cautelare e integrato con motivi aggiunti depositati l’8.1.2021, la società ZZ Afn Società Agricola S.S. ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe meglio indicati, relativi alla domanda per la partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale di cui al Reg. UE n. 1305/2013 – e in particolare alla “Misura 4.1.1.AZ-Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” – bandito dalla Regione Veneto con DGR n. 1941 del 23.12.2019.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-di aver appreso, a seguito della pubblicazione della graduatoria approvata da PA – Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (di seguito solo PA) con il Decreto prot. 202766/2020 del 01.10.2020, che la propria domanda, pur ammessa, non risultava finanziabile attesa la mancata collocazione in posizione utile nella predetta graduatoria regionale;
-che, infatti, all’esito dell’istruttoria, PA aveva attribuito un punteggio di soli 61 punti (con conseguente collocazione al posto n. 175 e la non finanziabilità della domanda) in luogo dei 63 spettanti - che avrebbero comportato la finanziabilità della domanda – per mancata attribuzione di due punti previsti dal bando (criterio di priorità 1.3.1, di cui al punto 5) a favore delle imprese con presenza di giovani coadiuvanti di età non superiore a 40 anni iscritti all’INPS da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, requisito posseduto, nel caso della ricorrente, dal sig. ZZ ER;
-che PA aveva comunicato il preavviso di riduzione del punteggio, specificando che “il punteggio relativo al criterio 1.3.1 (impresa con giovani coadiuvanti) non può essere ammesso in quanto ZZ ER risulta socio della società richiedente e non coadiuvante”;
-che, con nota del 26.7.2020, la ricorrente aveva evidenziato all’Amministrazione che la documentazione allegata alla domanda dava conto chiaramente che il sig. ZZ ER era iscritto all’INPS in qualità di coadiuvante da oltre due anni nell’ambito della posizione INPS del titolare ZZ CE, pur essendo lo stesso ZZ ER partecipante all’impresa familiare, e che il criterio 1.3.1 non escludeva dall’attribuzione del relativo punteggio la categoria dei giovani coadiuvanti iscritti come tali da almeno due anni e che fossero nel contempo anche soci dell’impresa;
-che, nonostante la suddetta nota del 26.7.2020, PA non riscontrava le osservazioni presentate e adottava il provvedimento finale, cioè il decreto prot. 202766/2020 del 01.10.2020, con cui non riconosceva i due punti richiesti dalla società ricorrente in relazione al predetto criterio, attribuendo 61 punti rispetto ai 63 ad essa spettanti.
Tanto premesso, la ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ 1. violazione del punto 5.1., criterio 1.3.1. del bando relativo alla misura 4.1.1. “investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”, allegato alla d.g.r. 1941 del 23 dicembre 2019. eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria; 2. violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Si sono costituite in giudizio PA - Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura e Regione Veneto, le quali hanno puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 4, assunta alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, è stato disposto un incombente istruttorio a carico di INPS di Padova ordinando al medesimo Istituto di depositare un certificato ovvero una dichiarazione attestante la permanenza dell’iscrizione di ZZ ER, socio della ZZ AFN società agricola S.S., quale “coadiuvante” dell’azienda ZZ CE.
In data 1.2.2021, INPS di Padova, in adempimento al disposto incombente istruttorio, ha provveduto al deposito di comunicazione di data 29.1.2021 con cui ha attestato che “ ZZ ER, nato il 23./2/1988, risulta essere socio della predetta ZZ AFN società agricola s.s. Tale impresa è iscritta all’INPS come azienda agricola assuntrice di manodopera agricola nella quale l’attività viene esercitata dal nucleo di coltivatori diretti che fa capo al sig. ZZ CE. Nell’ambito del nucleo del coltivatore diretto ZZ CE, il sig. ZZ ER risulta iscritto come coadiuvante ”.
In data 3.2.2021 si è costituita in giudizio, con atto meramente formale, la Paludello A e G Società Agricola srl in qualità di controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 5.2.2021, PA ha depositato decreto n. 582 del 4.2.2021 con cui ha provveduto a rettificare, in autotutela, le prescrizioni del decreto rep.1195 del 30.9.2020, disponendo l’ammissibilità della domanda presentata dalla società ricorrente, con assegnazione del punteggio di 63, ai benefici (pari ad euro 78.341,74) previsti nell’ambito del bando aperto con DGR n. 1941/2019, per il Tipo di intervento 4.1.1 Altre Zone per “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”.
Con memoria difensiva depositata in pari data, PA, pur ribadendo la legittimità della propria condotta, ha chiesto, alla luce del provvedimento assunto in autotutela, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite, visto il sollecito e tempestivo comportamento mantenuto dall’Amministrazione.
Con memoria deposita in data 5.2.2021, la ricorrente, preso atto del suddetto decreto di rettifica e dell’ammissione della propria domanda ai benefici, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione resisteste al pagamento delle spese di causa.
Alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2021, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Alla luce del provvedimento di rettifica, assunto in autotutela e sopra evidenziato, al Collegio non resta, infatti, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA.
Le spese di causa, sulle quali non c’è accordo tra le parti, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, in virtù del criterio della soccombenza virtuale ( Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4695 ), nella misura della metà (1/2), come quantificato in dispositivo. Invero, da un lato, deve rilevarsi che l’esito ipotetico del giudizio sarebbe stato negativo per l’Amministrazione, in considerazione di quanto chiarito da INPS di Padova a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, anche tenendo conto che, a fronte di una oggettiva incertezza, l’Amministrazione resistente avrebbe ben potuto assumere direttamente dall’Istituto di previdenza i chiarimenti necessari per positivamente riscontrare i rilievi di parte ricorrente; dall’altro, va considerato, altresì, che l’Amministrazione ha, comunque, agito in via di autotutela in tempi estremamente rapidi, ben prima della definizione in merito della vicenda in esame.
In relazione alla controinteressata, le spese vanno, invece, interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, compensando interamente nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO