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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 1860 + 1922/2024 R.G.A.C., riservate in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 17.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertenti
TRA
( - rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Saverio Parte_1 C.F._1
Frasca ( e Giorgio Frasca ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3 presso il loro studio in Napoli, Piazza Vanvitelli, 15 e presso gli indirizzi PEC
e - Email_1 Email_2 CP_1
) - - C.F._4 Controparte_2 C.F._5 Parte_2
- ( ) -
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7
) - Parte_4 C.F._8 Parte_5
) - - eredi di
[...] C.F._9 Parte_6 C.F._10
1 : DI ), Persona_1 Parte_7 C.F._11 Parte_8
), ) - C.F._12 CP_3 C.F._13 Parte_9
Con
) - ) - C.F._14 Parte_10 C.F._15 Parte_11
Con
) - ) -
[...] C.F._16 Parte_12 C.F._17
) - DI ) CP_5 Parte_13 C.F._18 Pt_14 C.F._19
- eredi di : ) - Persona_2 CP_6 C.F._20 Parte_15
) - ) - C.F._21 CP_7 Parte_16 C.F._22
) - Parte_17 C.F._23 Parte_18
) - ) - C.F._24 Parte_19 C.F._25 CP_8
) - -
[...] C.F._26 Parte_20 C.F._27 [...]
- ) - CP_9 C.F._28 Controparte_10 C.F._29
) - Controparte_11 C.F._30 Controparte_12
) - ) - C.F._31 Controparte_13 C.F._32 CP_14
) - ) - C.F._33 Controparte_15 C.F._34 CP_16
- ) -
[...] C.F._35 Controparte_17 C.F._36
) - ) - CP_18 C.F._37 Controparte_19 C.F._38
) - CP_20 C.F._39 CP_21 C.F._40
- ) - Controparte_22 C.F._41 CP_23
) - ) - C.F._42 CP_24 C.F._43 CP_25
) - ) -
[...] C.F._44 Controparte_26 C.F._45
- CP_27 C.F._46 Parte_21
) - - C.F._47 Parte_22 C.F._48 Parte_23
) - ) - C.F._49 Controparte_28 C.F._50 Parte_24
) - ) – C.F._51 Controparte_29 C.F._52 Parte_25
- ) -
[...] C.F._53 Parte_26 C.F._54 CP_30
) - ) -
[...] C.F._55 CP_31 C.F._56 CP_32
) - ) -
[...] C.F._57 Controparte_33 C.F._58
- ) Parte_27 C.F._59 Parte_28 C.F._60
- - eredi di : Parte_29 C.F._61 Persona_3 Parte_30
( , nata a [...] il [...] (CF C.F._62 Parte_31
), - tutti rappresentati e difesi C.F._63 Parte_32 C.F._64 dall'avv. Marco Tortorella ( ed elett.te domiciliati nel suo studio in Roma, via C.F._65
Domenico Chelini 5 – PEC Email_3
2 APPELLANTI
E
( ), in persona del Controparte_34 P.IVA_1 CP_35
p.t., ( ),
[...] Controparte_36 P.IVA_2 Controparte_37
( ),
[...] P.IVA_3 Controparte_38
( , in persona dei rispettivi Ministri p.t., nonché “per quanto possa occorrere”, P.IVA_4
( in Controparte_39 P.IVA_5 persona del Rettore p.t., ( ) Controparte_40 P.IVA_6 in persona del Rettore p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ads - PEC: , presso cui per legge domiciliano, alla via P.IVA_7 Email_4
Diaz n. 11
APPELLATI
Oggetto: appelli avverso la sentenza N. 9381/2023 pubbl. il 16/10/2023, resa dal Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separate citazioni del 12 e del 15 aprile 2024 i nominati in epigrafe hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il diritto da essi reclamato, unitamente ad altri attori (in tutto 121), con citazione del 13.7.2015, sul presupposto di essersi laureati in medicina e tutti poi specializzatisi nelle rispettive materie di riferimento tra il 1983 ed il 1994 (essendo iscrittisi ai corsi di formazione tra il 1982 ed il 1991), e di non aver percepito un'adeguata remunerazione durante il periodo di specializzazione, in violazione degli obblighi imposti allo Stato Italiano con le direttive europee nn. 362-363/75 e 76/82.
Deducendo l'erroneità della pronuncia - con la quale il Tribunale adito ha dichiarato estinto il diritto azionato in relazione alle posizioni degli odierni appellanti, sul presupposto della prescrittibilità decennale e della decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370 - hanno chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Costituitesi in entrambi i giudizi le amministrazioni convenute, che hanno resistito ai gravami, riuniti i giudizi, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa
3 concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e deve essere rigettato.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non meriti censura in riferimento alla questione dell'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione.
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte (di recente: Cass. sez. III n. 36556/2023) ha, da tempo, chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE - insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti - si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 (Cass. nn. 10813, 10814,
10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti,
Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022;
n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del
2019).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -
4 realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".
Né potrebbe sostenersi che le incertezze giurisprudenziali di settore (sull'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa;
sulla natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana;
sul termine di prescrizione;
sull'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno) abbiano inciso sulla decorrenza della prescrizione.
E' appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della Controparte_34
mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale
[...] alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.
25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.
Per quanto già detto, nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni appellanti (e danti causa) di promuovere un giudizio per domandare il
5 risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini Cass. 02/12/2021,
n. 38109, in motivazione, p. 20.1, pagg. 19-20).
Per queste ragioni la formulata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché chiarisca “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ”, non può trovare accoglimento.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata la sollevata eccezione di prescrizione sull'assunto che “… non emerge nella specie l'allegazione di alcun documento o atto idonei ad interrompere la prescrizione
… questa risulta ineluttabilmente maturata al 27/10/09, essendo inoltre - il presente giudizio - tardivamente introdotto solo nell'anno 2015.”
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio a carico degli appellanti - in misura di 1/5 a carico di e degli ulteriori 4/5, in solido, a carico degli Parte_1 altri appellanti - in proporzione del rispettivo interesse nella causa ex art. 97 c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, pari alla media degli importi singolarmente reclamati (euro 11.103, 82 per ogni anno di corso di specializzazione, e dunque: valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
6 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in misura di 1/5 a carico di e degli ulteriori 4/5, in solido, a Parte_1 carico degli altri appellanti, al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 20.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 1860 + 1922/2024 R.G.A.C., riservate in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 17.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertenti
TRA
( - rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Saverio Parte_1 C.F._1
Frasca ( e Giorgio Frasca ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3 presso il loro studio in Napoli, Piazza Vanvitelli, 15 e presso gli indirizzi PEC
e - Email_1 Email_2 CP_1
) - - C.F._4 Controparte_2 C.F._5 Parte_2
- ( ) -
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7
) - Parte_4 C.F._8 Parte_5
) - - eredi di
[...] C.F._9 Parte_6 C.F._10
1 : DI ), Persona_1 Parte_7 C.F._11 Parte_8
), ) - C.F._12 CP_3 C.F._13 Parte_9
Con
) - ) - C.F._14 Parte_10 C.F._15 Parte_11
Con
) - ) -
[...] C.F._16 Parte_12 C.F._17
) - DI ) CP_5 Parte_13 C.F._18 Pt_14 C.F._19
- eredi di : ) - Persona_2 CP_6 C.F._20 Parte_15
) - ) - C.F._21 CP_7 Parte_16 C.F._22
) - Parte_17 C.F._23 Parte_18
) - ) - C.F._24 Parte_19 C.F._25 CP_8
) - -
[...] C.F._26 Parte_20 C.F._27 [...]
- ) - CP_9 C.F._28 Controparte_10 C.F._29
) - Controparte_11 C.F._30 Controparte_12
) - ) - C.F._31 Controparte_13 C.F._32 CP_14
) - ) - C.F._33 Controparte_15 C.F._34 CP_16
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[...] C.F._35 Controparte_17 C.F._36
) - ) - CP_18 C.F._37 Controparte_19 C.F._38
) - CP_20 C.F._39 CP_21 C.F._40
- ) - Controparte_22 C.F._41 CP_23
) - ) - C.F._42 CP_24 C.F._43 CP_25
) - ) -
[...] C.F._44 Controparte_26 C.F._45
- CP_27 C.F._46 Parte_21
) - - C.F._47 Parte_22 C.F._48 Parte_23
) - ) - C.F._49 Controparte_28 C.F._50 Parte_24
) - ) – C.F._51 Controparte_29 C.F._52 Parte_25
- ) -
[...] C.F._53 Parte_26 C.F._54 CP_30
) - ) -
[...] C.F._55 CP_31 C.F._56 CP_32
) - ) -
[...] C.F._57 Controparte_33 C.F._58
- ) Parte_27 C.F._59 Parte_28 C.F._60
- - eredi di : Parte_29 C.F._61 Persona_3 Parte_30
( , nata a [...] il [...] (CF C.F._62 Parte_31
), - tutti rappresentati e difesi C.F._63 Parte_32 C.F._64 dall'avv. Marco Tortorella ( ed elett.te domiciliati nel suo studio in Roma, via C.F._65
Domenico Chelini 5 – PEC Email_3
2 APPELLANTI
E
( ), in persona del Controparte_34 P.IVA_1 CP_35
p.t., ( ),
[...] Controparte_36 P.IVA_2 Controparte_37
( ),
[...] P.IVA_3 Controparte_38
( , in persona dei rispettivi Ministri p.t., nonché “per quanto possa occorrere”, P.IVA_4
( in Controparte_39 P.IVA_5 persona del Rettore p.t., ( ) Controparte_40 P.IVA_6 in persona del Rettore p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ads - PEC: , presso cui per legge domiciliano, alla via P.IVA_7 Email_4
Diaz n. 11
APPELLATI
Oggetto: appelli avverso la sentenza N. 9381/2023 pubbl. il 16/10/2023, resa dal Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separate citazioni del 12 e del 15 aprile 2024 i nominati in epigrafe hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il diritto da essi reclamato, unitamente ad altri attori (in tutto 121), con citazione del 13.7.2015, sul presupposto di essersi laureati in medicina e tutti poi specializzatisi nelle rispettive materie di riferimento tra il 1983 ed il 1994 (essendo iscrittisi ai corsi di formazione tra il 1982 ed il 1991), e di non aver percepito un'adeguata remunerazione durante il periodo di specializzazione, in violazione degli obblighi imposti allo Stato Italiano con le direttive europee nn. 362-363/75 e 76/82.
Deducendo l'erroneità della pronuncia - con la quale il Tribunale adito ha dichiarato estinto il diritto azionato in relazione alle posizioni degli odierni appellanti, sul presupposto della prescrittibilità decennale e della decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370 - hanno chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Costituitesi in entrambi i giudizi le amministrazioni convenute, che hanno resistito ai gravami, riuniti i giudizi, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa
3 concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e deve essere rigettato.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non meriti censura in riferimento alla questione dell'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione.
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte (di recente: Cass. sez. III n. 36556/2023) ha, da tempo, chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE - insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti - si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 (Cass. nn. 10813, 10814,
10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti,
Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022;
n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del
2019).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -
4 realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".
Né potrebbe sostenersi che le incertezze giurisprudenziali di settore (sull'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa;
sulla natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana;
sul termine di prescrizione;
sull'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno) abbiano inciso sulla decorrenza della prescrizione.
E' appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della Controparte_34
mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale
[...] alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.
25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.
Per quanto già detto, nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni appellanti (e danti causa) di promuovere un giudizio per domandare il
5 risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini Cass. 02/12/2021,
n. 38109, in motivazione, p. 20.1, pagg. 19-20).
Per queste ragioni la formulata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché chiarisca “se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda ”, non può trovare accoglimento.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata la sollevata eccezione di prescrizione sull'assunto che “… non emerge nella specie l'allegazione di alcun documento o atto idonei ad interrompere la prescrizione
… questa risulta ineluttabilmente maturata al 27/10/09, essendo inoltre - il presente giudizio - tardivamente introdotto solo nell'anno 2015.”
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio a carico degli appellanti - in misura di 1/5 a carico di e degli ulteriori 4/5, in solido, a carico degli Parte_1 altri appellanti - in proporzione del rispettivo interesse nella causa ex art. 97 c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, pari alla media degli importi singolarmente reclamati (euro 11.103, 82 per ogni anno di corso di specializzazione, e dunque: valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
6 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in misura di 1/5 a carico di e degli ulteriori 4/5, in solido, a Parte_1 carico degli altri appellanti, al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 20.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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