TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 26/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE Parte_1 C.F._1 avv. T
ricorrente e in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. LORUSSO LUIGI e CP_1 dall'Avv. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/10/2024 DI ON adiva questa A.G. chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste dall' con nota in data 5-11-2021 per CP_1
l'importo di € 6886,52, asseritamene erogata in denza sulla pensione INVCIV n. 07093823 nel periodo dal 1°-1-2020 al 30-11-2021. Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi solo all'esito del provvedimento di accertamento. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito. IN ogni caso il dato reddituale del ricorrente non poteva non essere noto all' , essendo questo diretto CP_2 erogatore delle prestazioni pensionistiche delle quali benefi orrente.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda, essendo l'indebito portato del comportamento intenzionale e doloso del ricorrente, avendo il ricorrente omesso di segnalare all'Istituto il dato reddituale e, quindi, non consentendo il rilievo del superamento dei relativi limiti.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
1 Osserva
Preliminarmente- preso atto dell'eccezione di decadenza sollevata dall - va ritenuta la CP_1 proponibilità della domanda giudiziale.
Se in base all'art.7 l.533/73, è regola generale, immanente al sistema previdenziale, la necessità di una preventiva istanza amministrativa - quale riflesso dell'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. sez. Unite 7269/94)- pure vi sono fattispecie espressamente regolate in modo diverso (ad es. prestazioni erogate dall' , in cui l'avvio dell'iter amministrativo avviene in base a CP_3 differenti atti tipici, e le c ersie aventi come oggetto "gli accessori del credito>>, ovvero nelle quali la previa istanza amministrativa non si concilia con la peculiarità del conflitto di interessi. E' questa la tipologia di cause cui può essere assimilata la fattispecie dell'indebito previdenziale, nella quale l'assistibile o assicurato, non chiede una nuova prestazione, ma anzi è l'ente ad aver avviato, con la richiesta di restituzione o mediante trattenute, la possibilità di un conflitto giudiziario. Ne consegue che alla mancanza della istanza amministrativa, non consegue la improponibilità della domanda.
Nella ipotesi di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la ripetizione richiede il dolo comprovato del percettore, atto a farne venire meno l'affidamento (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31372).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1 erogate per indebiti previdenziali. Dopo il 2 ottobre 2003 le stesse prestazioni si possano recuperare solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al
2 reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però comunicati all' . CP_1
In nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine va osservato che in casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale
3 sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Tutto ciò premesso deve osservarsi che la difesa dell si limita ad invocare il CP_1 comportamento intenzionale e doloso del ricorrente senza tuttavia indicare in cosa tale comportamento si sarebbe sostanziato;
ancora l invoca il superamento dei limiti CP_2 reddituali ma non specifica che ciò sia avvenuto in ragione di redditi estranei alla propria sfera di conoscibilità nei termini sopra chiariti.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 6888,52 richiesta dall' al_ ricorrente a titolo di CP_1 indebito come in motivazione e dichiara che, per tale titolo nulla deve il ricorrente;
- condanna l al pagamento delle spese legali che liquida in € 2.700,00 per onorari, oltre CP_1 spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 26/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE Parte_1 C.F._1 avv. T
ricorrente e in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. LORUSSO LUIGI e CP_1 dall'Avv. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/10/2024 DI ON adiva questa A.G. chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste dall' con nota in data 5-11-2021 per CP_1
l'importo di € 6886,52, asseritamene erogata in denza sulla pensione INVCIV n. 07093823 nel periodo dal 1°-1-2020 al 30-11-2021. Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi solo all'esito del provvedimento di accertamento. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito. IN ogni caso il dato reddituale del ricorrente non poteva non essere noto all' , essendo questo diretto CP_2 erogatore delle prestazioni pensionistiche delle quali benefi orrente.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda, essendo l'indebito portato del comportamento intenzionale e doloso del ricorrente, avendo il ricorrente omesso di segnalare all'Istituto il dato reddituale e, quindi, non consentendo il rilievo del superamento dei relativi limiti.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
1 Osserva
Preliminarmente- preso atto dell'eccezione di decadenza sollevata dall - va ritenuta la CP_1 proponibilità della domanda giudiziale.
Se in base all'art.7 l.533/73, è regola generale, immanente al sistema previdenziale, la necessità di una preventiva istanza amministrativa - quale riflesso dell'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. sez. Unite 7269/94)- pure vi sono fattispecie espressamente regolate in modo diverso (ad es. prestazioni erogate dall' , in cui l'avvio dell'iter amministrativo avviene in base a CP_3 differenti atti tipici, e le c ersie aventi come oggetto "gli accessori del credito>>, ovvero nelle quali la previa istanza amministrativa non si concilia con la peculiarità del conflitto di interessi. E' questa la tipologia di cause cui può essere assimilata la fattispecie dell'indebito previdenziale, nella quale l'assistibile o assicurato, non chiede una nuova prestazione, ma anzi è l'ente ad aver avviato, con la richiesta di restituzione o mediante trattenute, la possibilità di un conflitto giudiziario. Ne consegue che alla mancanza della istanza amministrativa, non consegue la improponibilità della domanda.
Nella ipotesi di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la ripetizione richiede il dolo comprovato del percettore, atto a farne venire meno l'affidamento (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31372).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1 erogate per indebiti previdenziali. Dopo il 2 ottobre 2003 le stesse prestazioni si possano recuperare solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al
2 reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però comunicati all' . CP_1
In nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine va osservato che in casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale
3 sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Tutto ciò premesso deve osservarsi che la difesa dell si limita ad invocare il CP_1 comportamento intenzionale e doloso del ricorrente senza tuttavia indicare in cosa tale comportamento si sarebbe sostanziato;
ancora l invoca il superamento dei limiti CP_2 reddituali ma non specifica che ciò sia avvenuto in ragione di redditi estranei alla propria sfera di conoscibilità nei termini sopra chiariti.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 6888,52 richiesta dall' al_ ricorrente a titolo di CP_1 indebito come in motivazione e dichiara che, per tale titolo nulla deve il ricorrente;
- condanna l al pagamento delle spese legali che liquida in € 2.700,00 per onorari, oltre CP_1 spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4